Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
L'ingente quantità di stupefacente che giustifica l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990 non è ravvisabile quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, anche per i fatti commessi anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 36258 del 2012, purché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato. (In motivazione la Corte ha osservato che l'applicazione retroattiva del mutamento interpretativo di una norma penale in senso più favorevole al reo costituisce espressione del principio di eguaglianza).
Commentario • 1
- 1. Aggravanti art. 80 del T. U. sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2025
Art. 80 comma 1 TU 309/90 Aggravanti specifiche Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del comma 1 Art. 112 CP per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commisione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva f) se l'offerta o la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2013, n. 46764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46764 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo - Presidente - del 19/11/2013
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1931
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO E. - rel. Consigliere - N. 11789/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AL N. IL 02/06/1984;
LI ME N. IL 02/10/1984;
IL IR N. IL 10/10/1987;
MM EH N. IL 03/03/1981;
AS IS N. IL 17/01/1987;
IR LI N. IL 13/07/1988;
DA EK N. IL 09/09/1984;
HA AN N. IL 21/03/1986;
avverso la sentenza n. 199/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 12/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 15 ottobre 2008 veniva eseguito sequestro di sostanza stupefacente all'acquirente OR OL, il quale rendeva ampie dichiarazioni agli inquirenti per cui, dopo l'identificazione di OU LY detto DR, venivano avviate intercettazioni telefoniche che portavano all'identificazione degli altri imputati e di ulteriori stranieri, giudicati separatamente, nonché all'individuazione dei loro canali di approvvigionamento, tra i quali il gruppo di albanesi di cui faceva parte SA AN;
il 24 aprile 2010 il GIP emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti gli imputati.
2. Sulla base di prove costituite da intercettazioni telefoniche di conversazioni considerate significative, dall'esito dei servizi di osservazione, controllo, riprese video filmate e dalle sommarie informazioni rese dai numerosi acquirenti della sostanza stupefacente, nonché dai sequestri di droga nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2009, con sentenza del 13 giugno 2011 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di La Spezia dichiarava OU LY, AL HA, LI MI, MM SA, LA CH, HW LI, LA EK e SA AN responsabili dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 condannandoli alle seguenti pene:
- OU LY, previa esclusione della contestata recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuente di rito, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
- AL HA, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione sia tra di loro sia con il reato di cui alla sent. n. 601/2009 emessa dal Tribunale in composizione monocratica di La Spezia in data 16 giugno 2009 (definitiva in data 24 settembre 2009), e tenuto conto della diminuente di rito, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000 di multa;
- LI MI, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione sia tra di loro sia con il reato di cui alla sent. n.601/2009 emessa dal Tribunale in composizione monocratica di La Spezia in data 16 giugno 2009 (definitiva in data 24 settembre 2009), e tenuto conto della diminuente di rito, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 22.000 di multa;
- MM SA, previa disapplicazione della contestata recidiva, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000 di multa;
- LA CH, previa esclusione della contestata recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione sia tra di loro sia con il reato di cui alla sent. n.397/2009 emessa dal Tribunale in composizione monocratica di La Spezia in data 21 aprile 2009 (definitiva in data 30 giugno 2009), tenuto conto della diminuente di rito, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000 di multa;
- HW LI, previa disapplicazione della contestata recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, e tenuto conto della diminuente di rito, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa;
- LA EK, previa disapplicazione della contestata recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione sia tra di loro sia con il reato di cui alla sent. n. 317/2009 emessa dal Gip di La Spezia in data 11 novembre 2009 (definitiva in data 28 dicembre 2009), tenuto conto della diminuente di rito, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa;
- SA AN alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 32.000 di multa.
In dettaglio, OU riportava condanna in ordine al reato di cessione di 21 dosi di eroina nonché più dosi a vari tossicodipendenti identificati, commesso da ottobre a dicembre 2008; OU e AL riportavano condanna in ordine al reato di 21 cessioni, commesse da ottobre 2008 a febbraio 2009, ad acquirenti identificati, oltre alla detenzione in data 1 gennaio 2009 di un quantitativo imprecisato di eroina, occultati in un bosco;
LI MI riportava condanna in ordine al reato di cessione di almeno 24 dosi di eroina, commesso da ottobre 2008 a marzo 2009, nonché di cessioni quotidiane per due mesi a vari tossicodipendenti identificati;
OU e LI riportavano condanna in ordine al reato di detenzione in data 12 dicembre 2008 di un quantitativo imprecisato di eroina, che nascondevano e si dividevano;
MM era condannato per aver ceduto, da ottobre 2008 a febbraio 2009, 11 dosi di eroina nonché un quantitativo imprecisato a tossicodipendenti identificati;
HW era condannato per il reato di cessione di diverse dosi di eroina nel novembre 2009 nonché, in concorso con LA e altro imputato, per detenzione di circa g.5 di eroina, parte della quale ceduta ad un tossicodipendente, oltre che in concorso con LA e altro imputato per detenzione di 19,4 g di eroina, suddivisa in 18 dosi;
AL, oltre che per il reato in concorso con OU, di cui sopra, era condannato per cessione di 5 dosi e di diverse dosi di eroina a diversi acquirenti nel febbraio- marzo 2009; LA riportava condanna per reati di cessione di 5 dosi di eroina a diversi acquirenti e di detenzione di 10 dosi nel marzo-aprile 2009; SA era riconosciuto colpevole dei reati di detenzione, il 12 marzo 2009, di un quantitativo imprecisato di eroina nonché di acquisto, trasporto e detenzione il 29 marzo 2009 di un'ingente quantitativo di eroina pari a kg.5,148 e di cessionè di un quantitativo imprecisato di cocaina il 12 gennaio 2009, di cessione di gr.52,3 di eroina il 20 febbraio 2009 e di cessione il 18 febbraio 2009 di gr.53 di eroina.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello OU LY, AL HA, LI MI, MM SA, LA CH, HW LI, LA EK con identici motivi di appello lamentando con unico motivo il diniego dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; proponeva, altresì, appello SA
AN, invocando l'assoluzione sul presupposto che il quadro probatorio fosse insufficiente ad affermare la sua responsabilità, avendo il GIP riportato il contenuto delle intercettazioni senza avanzare alcun dubbio sul loro significato, mentre le conversazioni riguardavano lecita attività lavorativa e semplici macchinari, evidenziando che l'imputato non fosse stato mai trovato in possesso di droga e che il GIP aveva errato nel riconoscere l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 in quanto aveva valutato ingente il quantitativo di eroina senza alcuna considerazione concreta sulla situazione di mercato nell'area interessata, chiedendo altresì la concessione delle attenuanti generiche sul presupposto dell'incensuratezza, della giovane età e delle condizioni di povertà dell'imputato.
4. La Corte di Appello di Genova, con sentenza n.1120 del 12 aprile 2012, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di La Spezia, riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a MM SA e LA EK, riduceva la pena per entrambi ad anni tre di reclusione ed Euro 8.000 di multa ciascuno;
confermava, nel resto, la sentenza impugnata condannando OU LY, AL HA, LI MI, LA CH, HW LI e SA AN al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
4.1 Osservava la Corte che i reati contestati in concorso tra gli imputati erano ben pochi e che si trattava per lo più di attività di spaccio indipendenti, poste in essere da spacciatori da cui si servivano diversi o comuni tossicodipendenti, grazie alle cui dichiarazioni, unitamente all'esame delle conversazioni telefoniche intercettate, era stato possibile ricostruire i traffici illeciti. Negava a LA e HW l'applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in quanto responsabili del reato di detenzione in concorso di grammi 19,4 di eroina suddivisa in 18 dosi, ossia di un quantitativo tale da eccedere di per sè i limiti della lievità del fatto, oltre ad essere responsabili di alcune cessioni di droga. Negava a OU, AL e LI l'applicazione della medesima attenuante in considerazione del fatto che gli stessi avevano effettuato un numero assai elevato di cessioni, i primi due anche in concorso tra loro ed il terzo quotidianamente per due mesi, soddisfacendo le richieste abituali di un'ampia clientela. La Corte evidenziava, altresì, che OU, AL, LI, LA, HW ed altri si erano dedicati ad un traffico illecito che, per quanto avesse ad oggetto la cessione di volta in volta di quantitativi modesti di droga, costituiva una sicura ed immediata fonte di approvvigionamento per gli acquirenti, ritenendo tale considerazione avvalorata per LA e HW dalla disponibilità di grammi 19,4 di eroina e dalla possibilità per i tossicodipendenti di poter contare con certezza sulla pronta consegna della sostanza previo contatto telefonico. La Corte osservava che, sulla base del principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17 del 21 giugno 2000, l'attenuante in questione potesse essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che (ove uno degli indici previsti dalla legge risultasse negativamente assorbente, ogni altra considerazione era priva di incidenza sul giudizio. La Corte osservava, altresì, che in base ad una recente sentenza della Sezione 6^ della Corte di legittimità (Cass.n. 29250/2010), l'attenuante in questione non potesse essere esclusa sulla base del mero presupposto che l'imputato avesse posto in essere una pluralità di condotte di cessione di droga reiterate nel tempo prescindendo da una valutazione di tutti i parametri dettati dall'art. 73, comma 5 e per tale motivo riconosceva l'attenuante a MM e LA, ritenendo che la loro condotta illecita avesse carattere di sporadicità.
4.2 Con riferimento all'imputato SA AN, la Corte evidenziava che le conversazioni telefoniche intercettate erano talmente esplicite da far emergere una fitta rete di contatti nella frenetica ricerca di sostanza stupefacente, definita come "macchine" a significare chili di droga indicando, a conferma di tale interpretazione del senso delle intercettazioni telefoniche, che, a fronte di 5 macchine, erano stati sequestrati circa 5 chili di eroina;
le telefonate intercettate significative con riferimento all'ingente quantitativo di eroina sequestrato, evidenziava la Corte, erano riportate nella pronuncia del GIP, il quale aveva indicato come il "corriere" fosse stato intercettato dagli inquirenti, pedinato e bloccato mentre trasportava la droga e come, dalle conversazioni telefoniche successive, emergesse lo sconcerto dell'imputato per l'arresto, il sequestro, il fallimento dell'operazione e la perdita del danaro, l'intento manifestato da SA di seguire il proprio complice rifugiatosi in Albania e la promessa rivolta alla moglie del corriere dallo stesso SA, dichiaratosi fiducioso nel silenzio dell'arrestato. Tutte le conversazioni telefoniche, gli appostamenti della polizia giudiziaria, gli arresti che ne erano seguiti erano stati, secondo la Corte, attentamente esaminati dal giudice di prime cure e costituivano prove univoche della responsabilità dell'imputato, non rinvenendosi alcuna prova di una reale attività lecita alla quale, come sostenuto dall'appellante, potessero intendersi riferibili le conversazioni intercettate. La Corte escludeva la rilevanza, ai fini di un trattamento di clemenza, dell'incensuratezza, della giovane età e dell'asserito stato di povertà dell'imputato, ritenendo le prime due circostanze obiettive non costituenti di per sè un merito ed il terzo argomento irrilevante, data la possibilità dell'imputato di dedicare le proprie energie a lavorare onestamente.
4.3 La Corte, richiamando la pronuncia con la quale la Sezione 4 della Cassazione, con ordinanza 11 ottobre 2011, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, riteneva sussistente l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 in considerazione del quantitativo lordo di eroina detenuto dall'imputato, dal quale poteva essere ricavato un numero di dosi superiore ad 11.000, sufficiente a soddisfare la richiesta di un numero elevatissimo di tossicodipendenti.
5. Sia la sentenza del Gip che la sentenza della Corte d'Appello si pronunciavano sulla condotta di altri imputati i quali, tuttavia, non hanno proposto ricorso per Cassazione.
6. Ricorrono per Cassazione, personalmente o a mezzo di difensore, gli imputati sopra indicati.
6.1 LA CH ricorre personalmente;
HW LI, AL HA, OU LY, LI MI con distinti ricorsi a mezzo del difensore Avv. Silvestri, denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in quanto il giudicante di secondo grado ha evidenziato "si tratta perlopiù di attività di spaccio indipendenti poste in essere da spacciatori da cui si servivano diversi comuni tossicodipendenti" di "quantitativi modesti di droga" e tuttavia ha escluso l'attenuante del quinto comma dell'articolo in contestazione;
la Corte di Appello ha distinto la posizione di due imputati - MM SA e LA EK - riconoscendo a questi ultimi l'attenuante, non valutando che la condotta posta in essere dai ricorrenti risultava speculare per modalità, circostanze dell'azione e mezzi;
il concetto di lieve entità deve essere riferito al fatto di reato nella sua globalità, facendo riferimento alle modalità ed alle circostanze dell'azione, nonché alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, e la condotta posta in essere dai ricorrenti concretizza sicuramente un'ipotesi di minima offensività penale, deducibile dai mezzi utilizzati, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (essendo impossibile discutere sul dato quantitativo della sostanza in quanto nessuna perizia è stata effettuata sulla quantità di stupefacente sequestrato), dall'ingenuità con cui lo stupefacente è stato occultato e dall'ingenuità del testo delle conversazioni telefoniche con i connazionali, in cui sono stati utilizzati termini subito individuati dalle forze dell'ordine; i quantitativi di sostanza ceduta erano modesti, come evidenziato dalla stessa Corte d'Appello, nessuna perizia è stata effettuata nel corso del procedimento di primo grado, le azioni degli imputati, peraltro tossicodipendenti, sono state subito notate dalle forze dell'ordine perché non connotate da scaltrezza e abitualità al reato, come si desume dalle intercettazioni telefoniche e dalle intercettazioni ambientali;
per applicare la circostanza attenuante invocata il giudice deve considerare tutti i parametri dettati dalla norma e non solo il dato quantitativo e deve ignorare i precedenti specifici dell'agente, che si collocano al di fuori degli elementi di valutazione fissati dalla norma;
il giudice di secondo grado ha interpretato illogicamente le prove acquisite nell'ambito del procedimento, conferendo fondamentale importanza a dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti e limitandosi ad un esame parziale degli elementi in suo possesso, omettendo di analizzare la vicenda nel suo complesso ed emettendo una sentenza di condanna senza che la responsabilità penale degli imputati risultasse provata al di là di ogni ragionevole dubbio;
manca nella sentenza la motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata.
6.2 Il difensore di MM SA e di LA EK, Avv. Alessandro Silvestri, denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) deducendo che è lo stesso giudicante di secondo grado ad evidenziare nella motivazione della sentenza che "si tratta perlopiù di attività di spaccio indipendenti poste in essere da spacciatori da cui si servivano diversi comuni tossicodipendenti" di "quantitativi modesti di droga", interpretando illogicamente le prove acquisite nell'ambito del procedimento di cui trattasi, limitandosi ad un esame parziale degli elementi in suo possesso e dimenticando l'esaustività necessaria per la corretta formazione del giudicato nell'analisi degli stessi, omettendo di analizzare la vicenda nel suo complesso ed emettendo una sentenza di condanna senza che la penale responsabilità degli imputati risultasse provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
6.3 SA AN, con ricorso presentato personalmente, denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'erronea applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 ed in relazione all'art. 62 bis c.p., espone che: la Corte di Appello ha valutato ingente il quantitativo di sostanza stupefacente senza alcuna considerazione concreta sulla situazione di mercato nell'area interessata tale da far ritenere chef il quantitativo fosse idoneo a soddisfare un notevole numero di tossicodipendenti per un lungo periodo, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, tanto più che nel caso in esame l'area territoriale di riferimento era quella della provincia di La Spezia, di vasta entità; con l'aggettivo ingente la giurisprudenza intende la quantità di sostanza tossica che superi notevolmente con carattere di eccezionalità la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera, così da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili;
non è dato sapere quale fosse l'area territoriale di riferimento in quanto lo stupefacente oggetto della contestata aggravante era stato sequestrato nell'ambito di altro procedimento penale e in possesso di altro soggetto, che viene definito sulla base della ricostruzione dell'accusa "corriere"; la nozione di ingente quantità evocata dalla norma richiede un'applicazione giudiziale che si muova quanto più possibile su parametri improntati a criteri oggettivi, e quindi verificabili, circostanza totalmente assente nel caso di specie;
il giudice di secondo grado ha interpretato illogicamente le prove acquisite nell'ambito del procedimento, conferendo fondamentale importanza a dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti e limitandosi ad un esame parziale degli elementi in suo possesso, omettendo di analizzare la vicenda nel suo complesso ed emettendo una sentenza di condanna senza che la responsabilità penale dell'imputato risultasse provata al di là di ogni ragionevole dubbio;
manca nella sentenza la motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante; in riferimento alla mancanza della concessione delle attenuanti generiche, la motivazione del diniego appare perlopiù diretta ad una critica dell'atto di appello che alla giustificazione logico- giuridica del negato riconoscimento delle diminuenti. CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il ricorso proposto da MM SA e da LA EK è inammissibile.
7.1 Le censure poste a sostegno del ricorso si rivelano, in netta evidenza, generiche e valutative, posto che si limitano a denunziare il vizio eccepito, in difetto di adeguata giustificazione a sostegno delle stesse, così da non permettere a questa Corte di avere cognizione delle ragioni per le quali, ad avviso del prevenuto, la motivazione dell'impugnata pronuncia sarebbe viziata.
7.2 Orbene, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p., lett. c) a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle;
censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex multis Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586).
7.3 Peraltro, con il ricorso si tende ad una rivalutazione delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo.
7.4 Tenuto conto, quindi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che MM SA e LA EK abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616 c.p.p., devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00
8. Il ricorso proposto da LA CH, da HW LI, da AL HA, da OU LY e da LI MI è manifestamente infondato e svolge censure di merito non consentite in questa sede.
8.1 Premesso che la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735), deve, innanzitutto, rammentarsi che, proprio perché quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è una circostanza attenuante - così per come l'aggravante ex art. 80, comma 2, ovvero le attenuanti generiche (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv.230591) - il suo riconoscimento o meno costituisce un apprezzamento di fatto, come tale, insindacabile in sede di legittimità, purché il giudice di merito dia conto della valutazione operata onde consentire a questa Corte di verificare i parametri adottati, la logicità del ragionamento ed escludere il dubbio che la decisione sia stata frutto di mero arbitrio.
8.2 La Corte territoriale ha richiamato la valutazione delle emergenze istruttorie presente nella sentenza di primo grado, ma ha anche confutato le argomentazioni difensive richiamando espressamente le prove evidenziate nella sentenza di primo grado e ritenute decisive ai fini della condanna degli imputati. Con particolare riferimento alla dedotta illogicità della motivazione, asseritamente desumibile dalla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5 citato nonostante la Corte territoriale avesse osservato nella motivazione che "si tratta perlopiù di attività di spaccio indipendenti poste in essere da spacciatori da cui si servivano diversi comuni tossicodipendenti" di "quantitativi modesti di droga", occorre osservare come nel ricorso siano state accostate due locuzioni che non si trovano nel medesimo contesto motivazionale: in particolare, la prima affermazione si rinviene nella parte iniziale della motivazione con funzione descrittiva delle modalità attraverso le quali sono stati svolti gli atti di indagine, mentre la seconda affermazione viene utilizzata per giustificarne l'irrilevanza, a fronte di altri elementi ritenuti decisivi nel ritenere la condotta degli imputati priva di quel carattere di minima offensività che è presupposto indispensabile per l'applicazione dell'aggravante in questione. La censura di illogicità appare, dunque, basata su una lettura della motivazione non conforme al susseguirsi delle locuzioni ivi espresse.
8.3 Esclusa la possibilità di sindacare nel merito il provvedimento impugnato, si rileva come la Corte territoriale abbia in maniera completa e logicamente corretta giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto che la condotta di LA CH, HW LI, AL HA, OU LY e LI MI non si caratterizzasse da minima offensività penale, indicando per LA e HW la detenzione in concorso di gr.19,4 di eroina, suddivisa in 18 dosi, un numero assai elevato di cessioni da parte di OU, AL e LI e, con riferimento a tutti, l'aver costituito una sicura ed immediata fonte di approvvigionamento per gli acquirenti, che avevano la certezza di poter ottenere le forniture semplicemente tramite l'uso del telefono. Nell'indicare mezzi, modalità e circostanze dell'azione la Corte ha, dunque, ampiamente evidenziato il diverso disvalore della condotta dei ricorrenti rispetto a quella degli altri imputati a cui favore ha riconosciuto, motivando con il carattere di sporadicità della condotta, l'applicazione della medesima attenuante.
8.4 Tenuto conto, quindi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che LA CH, HW LI, AL HA, OU LY e LI MI abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616 c.p.p., devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. 9. Il primo motivo di ricorso proposto da SA AN è fondato. La contestazione riguarda la detenzione di kg 5,148 lordi di eroina suddivisi in dieci panetti e risultati contenere mg. 289,320 di principio attivo, pari a 11.932,8 dosi medie singole, la cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina il 12.1.2009, la cessione di un quantitativo di g.52,3 di eroina con principio attivo corrispondente a 60,2 dosi medie singole in data 20.2.2009 e la cessione di g.53 lordi di eroina allo stato solido pari a 79,2 dosi medie singole in data 18 febbraio 2009 quindi inferiore a 2.000 volte la dose massima di cui è consentita la detenzione (mg.250 secondo il D.M. 11 aprile 2006).
9.1 Se è vero che, nel momento in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata, esisteva un contrasto interpretativo, pure richiamato dalla Corte territoriale, sul significato da attribuire al concetto giuridico indeterminato di "ingente quantità" di sostanza stupefacente previsto nell'aggravante in questione e, più in generale, sulla possibilità di quantificare in via giurisprudenziale i presupposti di tale aggravante agganciandoli a predeterminati limiti quantitativi, in data 24 maggio 2012 le Sezioni Unite della Corte, su ordinanza di rimessione di questa Sezione, hanno risolto il predetto contrasto, affermando il principio per cui l'ingente quantità di stupefacente non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).
9.2 Si pone, dunque, la questione se la mutata interpretazione di una norma, specie se cristallizzata in una pronuncia delle Sezioni Unite, possa giustificare la censura per violazione di legge di una pronuncia conforme al precedente orientamento interpretativo. Tale questione, esaminata dalle Sezioni Unite Penali della Corte con riferimento al più delicato problema del c.d. "giudicato cautelare", e recentemente esaminata sul medesimo tema dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 230/2012) è stata risolta prendendo spunto dalle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con particolare riferimento al principio di legalità penale di cui all'art. 7, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali della persona. L'esame della giurisprudenza sovranazionale ha portato la Corte a riscontrare come "L'art. 7 CEDU, pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è stato interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso delinea, nell'ambito del sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege. Il principio di legalità permea di sè l'intero impianto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, molteplici essendo le disposizioni di questa che richiamano il concetto di legalità o la nozione di legge. Tale nozione è la stessa in ogni previsione convenzionale, perché "essa rinvia al principio di legalità, che è un fondamento di ogni società democratica e patrimonio comune degli Stati membri del Consiglio d'Europa". La richiamata norma, apparentemente "debole" e scarsamente "incisiva" rispetto ai connotati degli ordinamenti penali continentali (riserva di legge, irretroattività, determinatezza, divieto di analogia), presenta, in realtà, contenuti particolarmente qualificanti, resi progressivamente espliciti dalla giurisprudenza della Corte europea, che ha esteso la portata della disposizione, includendovi il principio di determinatezza delle norme penali, il divieto di analogia in malam partem (cfr. sentenza n. 32492/96, caso Coeme e altri c/ Belgio) e, più recentemente, il principio implicito della retroattività della legge meno severa (sentenza Grande Camera 17/9/2009, caso Scoppola c/ Italia), enucleando dal sistema della Convenzione un concetto di "legalità materiale", in forza del quale possono raggiungersi livelli garantistici, per certi aspetti, più elevati di quelli offerti dall'art. 25 Cost." (Cass. SU n. 18288/2010). La Corte di Strasburgo, inglobando nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di produzione giurisprudenziale, risulta in tempi recenti aver accolto un concetto di legalità sostanziale che impone di applicare anche all'attività interpretativa dell'organo di nomofilachia valori quali l'accessibilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze.
9.3 La Corte di Strasburgo, in relazione agli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sentenza 10/7/2003, caso AV c/ Italia;
sentenza 2/7/2009, caso DA DAov c/ Bulgaria) ha attribuito un rilievo al c.d. "diritto giurisprudenziale", evocato anche dalla sentenza 8/2/2007 della Corte di giustizia (caso UP ON c/ Commissione delle Comunità europee), che delinea una dimensione innovativa dello stesso principio di irretroattività, ritenendolo applicabile anche alla nuova interpretazione in senso sfavorevole di una norma, interpretazione non ragionevolmente prevedibile nel momento della commissione dell'infrazione, conseguentemente imponendo l'applicazione retroattiva di un mutamento giurisprudenziale in senso favorevole al reo.
9.4 Tale impostazione data all'interpretazione del diritto convenzionale trova, peraltro, piena corrispondenza negli enunciati della Corte Costituzionale che, a partire dal 1974, ha elaborato la teoria del c.d. "diritto vivente", secondo la quale il portato di una norma si desume dall'interpretazione che ne viene data, in un determinato tempo ed in un preciso contesto, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo le pronunce della Consulta è sufficiente "anche una sola decisione della Corte di legittimità in presenza di interpretazioni contrastanti, per determinare il vincolo del diritto vivente, specie se pronunciata a Sezioni Unite", posto che queste risolvono questioni di diritto di speciale importanza, dirimono contrasti insorti o anche potenziali tra le decisioni delle singole sezioni, a superamento del pluralismo ermeneutico e nella prospettiva costituzionalmente orientata all'affermazione dei principi di legalità e di uguaglianza (cfr. C. Cost. sentenze n. 317/2009, n. 260/1992, n. 292/1985, n. 34/1977). Con una recente pronuncia, infine, la Consulta ha ribadito, pur specificando che il vincolo derivante da un mutamento giurisprudenziale non è equiparabile ad una modifica normativa, che l'applicazione retroattiva del mutamento interpretativo in senso più favorevole al reo di una norma penale costituisce espressione del principio di eguaglianza, ferma restando l'intangibilità del giudicato (Corte Cost. n. 230/2012).
9.5 Sulla base di tali considerazioni, può affermarsi il seguente principio di diritto: l'ingente quantità di stupefacente che giustifica l'applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 non è ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, anche per fatti commessi anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 36258/2012 allorché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato.
9.6 Tale punto della pronuncia impugnata dovrà, pertanto, essere annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.
10. Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è infondato.
La pur sintetica motivazione che, in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., sviluppa la sentenza di appello, fa perno su due presupposti: l'incensuratezza e la giovane età sono circostanze obiettive, che non costituiscono di per sè un merito;
l'asserito stato di povertà non giustifica clemenza, poiché SA era un giovane straniero che avrebbe dovuto dedicare le sue energie per lavorare onestamente, essendo evidente la completezza, sul punto, della motivazione.
10.1 Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (ex multis, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA AN limitatamente alla riconosciuta aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e rinvia sul punto alla Corte d'Appello
di Genova.
Rigetta il ricorso di SA nel resto.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013