Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
Il mancato pagamento dell'assegno divorzile, determinato in sede di revisione ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, integra il delitto previsto dall'art. 12 sexies della medesima l. n. 898. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la determinazione dell'assegno, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, non è un'ipotesi autonoma rispetto a quella di cui agli art. 5 e 6 della medesima l. n. 898, ma una mera evenienza di adeguamento dell'assegno divorzile, originariamente stabilito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2013, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 19
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 16869/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3743/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro A., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Fusco S. che ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore Avv. Degiorgio F. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1, Con sentenza del 21.9.11 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 12.12.2006, appellata dal PM e dalla parte civile, dichiarava C.C. responsabile del delitto di cui alla L. n. 898 del 1970, art 12 sexies per aver omesso di versare integralmente alla ex moglie G.M.C. l'assegno di mantenimento della medesima così come stabilito il 13.6.2003 dal giudice civile in sede di pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, verso la costituita parte civile, alla quale assegnava una provvisionale di Euro 10.000,00.
2. Propone ricorso per cassazione personalmente il C. deducendo:
2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 9 esteso per la punibilità secondo il disposto della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sussistendo violazione dell'art. 25 Cost. in quanto l'imputato è stato condannato, al di fuori dell'addebito mossogli, per inottemperanza alla revisione dell'assegno divorzile effettuata della L. n. 898 del 1970, ex art. 9 la cui violazione - oltretutto, secondo il ricorrente
- non è sanzionata dall'art. 12 sexies, cit. L..
2.2. violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli artt. 423 e 512 c.p. trattandosi di fatto diverso non contestato in rubrica e consequenziale vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi variati gli elementi costitutivi con riguardo alla considerazione della posizione del figlio C.M. , non contestata.
2.3. travisamento della prova e vizio di motivazione anche in relazione alle statuizioni civili con riguardo alla considerazione della inadempienza nei confronti del figlio M. , all'epoca dei fatti maggiorenne e coniugato.
2.4. inosservanza della legge penale in relazione all'art. 43 c.p. e delle norme processuali con consequenziale vizio di motivazione in ordine al ritenuto profilo psicologico doloso parametrato in relazione all'assegno revisionato e non all'assegno originariamente stabilito, sempre ottemperato dall'Imputato.
2.5. inosservanza delle norme processuali in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello del P.M. che, invece, aveva concluso per la pronuncia del decreto dispositivo del giudizio.
2.6. inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 132, 133 e 163 c.p. e vizio di motivazione e travisamento del fatto in quanto la erronea considerazione dell'omessa corresponsione delle somme destinate al figlio M. ha comportato una maggiore ritenuta responsabilità per l'imputato con la ingiusta irrogazione della pena detentiva e la negazione della sospensione condizionale della pena.
2.7. Ha presentato due motivi aggiunti il difensore dell'imputato che ricalcano quelli sub 2.3. e sub 2.4..
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Preliminare è la considerazione della doglianza relativa alla inammissibilità dell'appello del P.M.: essa è manifestamente infondata in considerazione del "favor impugnationis" correttamente richiamato dalla sentenza in risposta alla doglianza difensiva.
3.2. La principale argomentazione svolta dal ricorrente circa l'asserita indebita considerazione dell'assegno stabilito in sede di revisione è infondata.
Invero, l'ipotesi prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 secondo la quale "Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6" non costituisce una ipotesi autonoma rispetto a quella stabilita dagli artt. 5 e 6 della stessa legge ma solo una prevista evenienza di adeguamento dell'assegno divorzile originariamente stabilito a mente dei predetti artt. 5 e 6, cosicché al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno così dovuto si applicano, della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 sexies le pene previste dall'art. 570 c.p..
Pertanto, nessuna indebita estensione della imputazione o mancata corrispondenza tra accusa e sentenza è ravvisarle nella specie, laddove è stato in fatto accertata, sin dall'aprile del 2003, l'omessa integrale corresponsione dell'assegno divorzile - così come rideterminato L. n. 898 del 1970, ex art.
9 - dal Tribunale di Roma in data 16.6.2003 (assegno di complessivi Euro 2.274, di cui Euro 1.500 per la G. ed Euro 774,68 per il figlio M. ).
3.3. Cosi come nessun travisamento della prova sussiste nella specie, posto che essa non può fondarsi - ancora una volta - sulla asserita indebita considerazione delle omissioni nei confronti del figlio M. il cui importo faceva parte dell'unico assegno.
3.4. Ancora, infondata è la doglianza relativa al profilo psicologico, posto che esso non può parametrarsi sulla soggettiva "autoriduzione" dell'obbligo di corresponsione fissato inequivocamente dal provvedimento giudiziale.
3.5. Inammissibile è l'ultimo motivo di gravame, incentrato su una rivalutazione dei fatti, peraltro basata sull'errato presupposto relativo all'aggiuntiva considerazione della destinazione delle somme al figlio - in presenza di una motivazione logica ed esente da errori giuridici -improponibile in sede di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile G.M.C. che, in ragione dell'impegno profuso, si liquidano in Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida nella complessiva somma di Euro 3.000,00 oltre oneri accessori in favore della parte civile G.M.C. . Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2013