Sentenza 26 novembre 2020
Massime • 1
Non sono inutilizzabili per violazione del divieto posto dall'art. 64, comma 2, cod. proc. pen., le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato in sede di interrogatorio di garanzia, laddove il giudice abbia invitato il soggetto a rispondere al fine di non incorrere in responsabilità penale, in quanto tale sollecitazione non integra l'impiego di metodi idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione della persona interrogata.
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio di garanzia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2020, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2020 |
Testo completo
01617-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez.2210 Renato Giuseppe Bricchetti -Presidente - CC 26/11/2020- Massimo Ricciarelli R.G.N. 23062/2020 Orlando Villoni Ersilia Calvanese -Ercole Aprile Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da AL EA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2020 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, confermava nel resto il medesimo provvedimento del 25 maggio 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva disposto nei confronti di EA AL l'applicazione della suddetta misura in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il 5 - luglio 2019 illecitamente detenuto e ceduto a tal MA ZO una partita di - sostanza stupefacente pari a circa 50 grammi di cocaina.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il AL, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 64 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 6 luglio 2019, nel corso dell'udienza di convalida del suo arresto, dal chiamante in correità MA ZO, in quanto non precedute dai formali avvisi previsti dal suddetto art. 64 del codice di rito (spettando al P.M. l'onere di produrre la trascrizione integrale della registrazione di udienza per dimostrare quale contenuto avessero avuto gli "avvertimenti" indicati in maniera sintetica nel verbale riassuntivo) e perché, nel corso dell'interrogatorio, il giudice aveva impropriamente avvisato il ZO che non rispondere alle domande avrebbe potuto costituire un reato, così condizionandone le scelte e influenzandone l'autodeterminazione.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 64 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma disatteso anche l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal ZO il 2 agosto 2019 in occasione dell'interrogatorio reso dinanzi al P.M. (allorquando aveva riferito che a cedergli la cocaina era stato tal "EA", cugino di AR Di IO), il quale aveva omesso di dare all'indagato gli avvisi di cui al citato art. 64. 2.3. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Collegio del riesame ingiustificatamente riferito al AL la condotta illecita contestata, benché la difesa avesse dubitato della attendibilità della suggestiva annotazione redatta il 13 luglio 2019 dal personale operante della polizia giudiziaria, in ordine ai primi numeri di targa dello scooter utilizzato il precedente 5 luglio dal cedente la droga e ai segni distintivi fisici di quest'ultimo, in quanto dati conoscitivi collegati agli accertamenti che gli stessi agenti avevano eseguito a carico del AL solo il giorno precedente, il 12 luglio, ma di cui era stata omessa ogni notazione nel verbale di arresto del ZO.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2 2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché, in parte, formulato senza il necessario rispetto dell'onere di prova e, in parte, perché manifestamente infondato. Da un lato va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto probatorio ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, in modo da porre quest'ultimo in grado di verificare l'effettivo mancato rispetto, nel procedimento "a quo", della prescrizione imposta dal codice di rito (in questo senso Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 273007; conf. Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996). In base a tale regula iuris bisogna prendere atto come nel caso di specie correttamente il Tribunale del riesame ha giudicato infondata la deduzione difensiva rilevando come dal verbale dell'udienza di convalida dell'arrsto del coindagato ZO risultava che il giudice aveva dato "gli avvertimenti di legge", formula questa comprensiva degli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen.. Spettava all'indagato, che aveva eccepito la inutilizzabilità delle relative dichiarazioni accusatorie per il mancato rispetto di quanto prescritto dal predetto art. 64 del codice di rito, produrre idonea certificazione a riprova dell'assunto difensivo. Da altro lato, va detto come sia del tutto priva di pregio l'eccezione di inutilizzabilità della deposizione resa dal ZO in quella udienza di convalida, per avere il relativo giudice invitato il coindagato a rispondere le domande per non incorrere in responsabilità penale. E' da escludere, infatti, che una siffatta anomala iniziativa abbia comportato la inutilizzabilità della deposizione dell'interrogato ai sensi dell'art. 64, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nel comportamento deontologicamente discutibile di quel giudice non è riconoscibile l'impiego di alcun "metodo o tecnica idonea a influire sulla libertà di autodeterminazione" della persona interrogata, quali tradizionalmente si intendono gli strumenti per 'costringere l'interessato a rendere talune dichiarazioni, come l'ipnosi, la narcoanalisi, il lie-detector o la c.d. macchina della verità. D'altro canto, va evidenziato come nel corso dell'interrogatorio reso nel corso dell'udienza di convalida il ZO fece spontaneamente riferimento al nome (EA) della persona dalla quale aveva ricevuto la droga, prima che il giudice formulasse quell'insistita sollecitazione a rispondere alle sue domande. 3 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse, avendo la difesa dell'indagato eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità nel corso dell'interrogatorio dallo stesso reso dinanzi al P.M. il 2 agosto 2019, dichiarazioni della cui esistenza si è dato atto nella motivazione del provvedimento impugnato, ma del cui contenuto il Tribunale espressamente si è impegnato a non tenere in alcun conto ai fini probatori, dunque ai fini dell'accertamento della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato AL (avendo il Tribunale utilizzato, invece, le dichiarazioni precedentemente rese dal ZO nell'interrogatorio reso al g.i.p. nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto). Né a differenti conclusioni si giunge per il fatto che i giudici del merito abbiano valorizzato a carico dell'odierno ricorrente il fatto di essere egli effettivamente il cugino del già menzionato venditore della droga, il Di IO: in quanto tale circostanza è stata considerata non come riscontro alla parola accusatrice del ZO, ma come indizio idoneo a corroborare il contenuto della intercettazione telefonica nel corso della quale il Di IO aveva riferito al ZO che per il pagamento di quella partita di stupefacente "avrebbe parlato con suo cugino".
4. Anche il terzo e ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nella motivazione del provvedimento impugnato non è ravvisabile alcun vizio di illogicità, avendo il Tribunale del riesame escluso che vi sia una qualche incongruenza nel fatto che gli ufficiali di polizia giudiziaria avessero redatto solo il 13 luglio 2009, e non anche il precedente 5 luglio nell'immediatezza dell'arresto del ZO, l'attestazione di aver visto parte del numero della targa dello scooter guidato dal soggetto che aveva consegnato la droga al ZO e di aver notato che quella stessa persona aveva alcuni tatuaggi sulle braccia e su una gamba: in quanto il fermo e l'arresto del ZO era stato compiuto dagli inquirenti a riscontro di una condotta la cui illiceità era già emersa dal contenuto delle intercettazioni in corso, ed è ragionevole ritenere che, in quel momento, il personale della polizia giudiziaria non volesse riferire altre circostanze che avrebbero potuto mettere in discussione l'efficacia delle indagini che stavano proseguendo nei riguardi di altri soggetti, tra i quali il AL. La diversa lettura di tali emergenze, proposta dal ricorrente, si basa su una mera interpretazione alternativa dei fatti, che, come tale, non giustifica alcuna censura di illogicità da parte di questa Corte. Avendo la difesa del AL parlato, infine, di una sorta di "suggestione" di cui sarebbero stati vittime quegli investigatori, lasciando invero intendere, senza però affermarlo espressamente, che l'annotazione del 13 luglio sia ideologicamente falsa: cosa che nessun elemento in atti permette fondatamente di affermare. 4 4 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Ercole Aprile Renato Giuseppe Bricchetti য [DEPOSITO IN CANCELLERIA 1 ↳ GEN 2021 LautenzioA LITEE I CAN Patrizia 5