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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.44866 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. PALMA PAOLO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, C. BECCARIA 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.12.2024 Parte_1
proponeva opposizione all' RG 2201/2024 con cui era stata CP_2
negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 l. n. 18/80 ; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata anche oltre il periodo riconosciuto.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, era decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha criticato le risultanze dell'a.t.p. in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, limitandosi a descrivere la sintomatologia e l'andamento delle patologie riscontrate dal ctu, senza però indicare, in maniera esaustiva le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte.
In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il ctu non siano corrette.
In particolare, si rileva che il CTU ha ritenuto che il ricorrente assume idonea terapia farmacologica che gli consente di provvedere alle proprie necessità in via autonoma, pur riconoscendo un'invalidità civile pari al 100%.
A fronte delle considerazioni del ctu deve rilevarsi che l'atto di contestazione non ha espresso rilievi ponderati.
Ne consegue che va confermata la carenza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso da parte del ricorrente dei concorrenti requisiti socio-economici di legge. Le spese del giudizio, comprese quelle della fase precedente, vengono compensate tra le parti stante la natura della controversia e la qualità delle parti/stante il reddito di parte ricorrente, quale risulta in atti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate
IL GIUDICE Mariapia Magaldi