Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2490
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

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L'istituto della ratifica - il cui elemento caratterizzante sul piano funzionale è il recupero, nella sfera giuridica dell'interessato, del risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzandosi anche un'esigenza di economia giuridica -, in quanto espressione di autonomia negoziale, è applicabile anche alla nomina dell'arbitro compiuta dal soggetto che non ne aveva il potere; ne consegue che, avendo la ratifica effetto retroattivo, dall'assunzione da parte dell'interessato, nella propria sfera giuridica, della precedente nomina deriva il riconoscimento di efficacia all'attività compiuta medio tempore dal collegio arbitrale.

La dichiarazione di nullità del lodo che si fondi non già sulla negazione della competenza degli arbitri a risolvere la controversia "inter partes" per essere competente o per essere divenuto competente il giudice ordinario, ma sulla illegittimità della composizione del collegio arbitrale, per essere stato uno dei suoi membri nominato da soggetto non legittimato, non contiene una statuizione sulla competenza, ma una pronuncia sul difetto di "potestas iudicandi" di quel collegio, non incidente sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria; detta pronuncia, pertanto, deve essere impugnata non con regolamento necessario di competenza, ma con l'ordinario ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2490
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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