CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33671 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR GI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di DO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. PAOLA RUBINI, in sostituzione dell'Avv. OLIVIERO MAZZA, difensore di GA IA, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IA GA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 01/03/2023 con la quale il Tribunale di DO ha rigettato il riesame che era stato proposto avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di DO, con decreto del 21/01/2023, aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Sant'Angelo di Piove di Sacco intestato alla predetta GA, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33671 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 18/07/2023 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell'art. 648-bis cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus COMMiSSi de//ct/ del reato di riciclaggio. Con riguardo a tale aspetto, la ricorrente contesta in particolare che il Tribunale del riesame avrebbe desunto la propria consapevolezza delle condotte illecite poste in essere dal compagno IA AT esclusivamente dal contenuto dell'intercettata conversazione n. 393 intercorsa tra il AT e un operatore di una banca irlandese e che si era svolta alla presenza della GA, senza tenere conto che quest'ultima non avrebbe mai preso la parola e che non vi sarebbe prova che abbia partecipato all'intera conversazione, con la conseguenza che l'unico elemento di sospetto sarebbe costituito dal fatto che il AT si era presentato al suo interlocutore sotto falso nome. Il Tribunale avrebbe ignorato l'argomentazione difensiva con la quale veniva rimarcata la valenza favorevole all'indagata della conversazione n. 492 dell'Il luglio 2020. Da tale conversazione - che era intercorsa tra la GA e il AT - sarebbe infatti emerso che la GA aveva acconsentito a intestarsi l'immobile esclusivamente per evitare al compagno il pagamento della provvigione per l'intermediazione e non per occultare il provento dei delitti tributari in precedenza realizzati dal AT. Il Tribunale avrebbe affermato, in modo anapodittico, che la ricorrente sarebbe stata a conoscenza del fatto che l'immobile a lei intestato era stato acquistato con il denaro proveniente dai reati tributari posti in essere dal AT, senza indicare gli elementi indiziari dai quali era stata tratta tale affermazione. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il sequestro preventivo era stato disposto anche ai fini della confisca per equivalente nei confronti degli autori dei reati tributari contestati ai co-indagati della ricorrente, affermazione che si porrebbe in contrasto con quanto riportato nel provvedimento genetico (sequestro ai fini della confisca del profitto del reato di riciclaggio ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648-quater cod. pen.). La motivazione sarebbe carente in ordine all'attualità e concretezza del periculum in mora in quanto i giudici del riesame avrebbero fatto esclusivo riferimento alla posizione del compagno della ricorrente, senza peraltro tenere 2 conto della assoluta mancanza di elementi indiziari da cui desumere la volontà dell'indagata di vendere il bene e, quindi, la sussistenza del periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del :18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119- 01). 3. Nel caso in esame, quanto al fumus commissi delicti, oggetto del primo motivo di ricorso, si deve ritenere che il Tribunale di DO abbia sufficientemente motivato al riguardo. Il Tribunale ha in particolare evidenziato come dalle effettuate indagini fosse emerso come la GA, soggetto titolare di redditi per importi esigui, avesse ricevuto dal compagno IA AT, indagato per i presupposti reati tributari, una somma di denaro pari ad almeno C 235.000,00, avesse poi ottenuto, con parte 3 di tale denaro, l'emissione di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 130.000,00 e avesse quindi utilizzato tale assegno per l'acquisto dell'immobile in Sant'Angelo di Piove di Sacco, così compiendo un'operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del predetto denaro. Con tale motivazione, il Tribunale di DO ha perciò dato adeguatamente conto della riconducibilità della fattispecie concreta a quella legale del riciclaggio. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato, il Tribunale di DO ha ritenuto che, alla luce dell'intercettata conversazione n. 393 tra il AT e un operatore di una banca irlandese, che si era svolta alla presenza della GA, questa, tenuto anche conto del fatto che il AT, in tale conversazione, aveva utilizzato un falso nome, si dovesse ritenere consapevole delle condotte delittuose del compagno (e, quindi, della provenienza delittuosa del denaro che aveva ricevuto dallo stesso per l'acquisto dell'immobile di Sant'Angelo di Piove di Sacco). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, lo stesso Tribunale ha anche considerato l'altra intercettata conversazione n. 492 dell'Il luglio 2020 tra la GA e il AT, ritenendo che, da tale conversazione, si potesse trarre solo l'accettazione, da parte della GA, di divenire intestataria dell'immobile. Tenuto anche conto del principio secondo cui, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, è sufficiente che il giudice del riesame dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ()cui/ la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iomrn i, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01), la suddetta motivazione si deve ritenere sussistente e sufficientemente argomentata, mentre le doglianze del ricorrente si traducono, in realtà, non nella deduzione del vizio di violazione di legge, come è richiesto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ma in censure relative alla logicità dell'interpretazione del contenuto delle menzionate intercettate conversazioni o nell'evidenziazione di ragioni in fatto (come quella secondo cui non vi sarebbe prova che la GA avesse partecipato all'intera conversazione), il che non rientra nel perimetro del vizio di violazione di legge. 4. Quanto al periculum in mora, oggetto del secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che la questione della sussistenza o no di tale presupposto del sequestro preventivo non risulta essere stata devoluta al Tribunale del riesame - che ha infatti evidenziato come, «[n]ell'unico motivo di riesame, l'indagata contesta la sussistenza del fumus del reato di riciclagTo, in particolare per l'elemento soggettivo» - con la conseguenza che, considerato che tale riassunto dei motivi di riesame non è stato contestato dalla ricorrente, la questione relativa al predetto presupposto del sequestro non può essere posta per la prima volta in questa sede J‘\ 4 di legittimità, atteso anche che, in caso contrario, in relazione allo stesso, si potrebbe configurare a priori un difetto di motivazione, per essere stata la questione relativa ad esso in realtà sottratta alla cognizione del giudice del riesame. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. PAOLA RUBINI, in sostituzione dell'Avv. OLIVIERO MAZZA, difensore di GA IA, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IA GA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 01/03/2023 con la quale il Tribunale di DO ha rigettato il riesame che era stato proposto avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di DO, con decreto del 21/01/2023, aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Sant'Angelo di Piove di Sacco intestato alla predetta GA, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33671 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 18/07/2023 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell'art. 648-bis cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus COMMiSSi de//ct/ del reato di riciclaggio. Con riguardo a tale aspetto, la ricorrente contesta in particolare che il Tribunale del riesame avrebbe desunto la propria consapevolezza delle condotte illecite poste in essere dal compagno IA AT esclusivamente dal contenuto dell'intercettata conversazione n. 393 intercorsa tra il AT e un operatore di una banca irlandese e che si era svolta alla presenza della GA, senza tenere conto che quest'ultima non avrebbe mai preso la parola e che non vi sarebbe prova che abbia partecipato all'intera conversazione, con la conseguenza che l'unico elemento di sospetto sarebbe costituito dal fatto che il AT si era presentato al suo interlocutore sotto falso nome. Il Tribunale avrebbe ignorato l'argomentazione difensiva con la quale veniva rimarcata la valenza favorevole all'indagata della conversazione n. 492 dell'Il luglio 2020. Da tale conversazione - che era intercorsa tra la GA e il AT - sarebbe infatti emerso che la GA aveva acconsentito a intestarsi l'immobile esclusivamente per evitare al compagno il pagamento della provvigione per l'intermediazione e non per occultare il provento dei delitti tributari in precedenza realizzati dal AT. Il Tribunale avrebbe affermato, in modo anapodittico, che la ricorrente sarebbe stata a conoscenza del fatto che l'immobile a lei intestato era stato acquistato con il denaro proveniente dai reati tributari posti in essere dal AT, senza indicare gli elementi indiziari dai quali era stata tratta tale affermazione. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il sequestro preventivo era stato disposto anche ai fini della confisca per equivalente nei confronti degli autori dei reati tributari contestati ai co-indagati della ricorrente, affermazione che si porrebbe in contrasto con quanto riportato nel provvedimento genetico (sequestro ai fini della confisca del profitto del reato di riciclaggio ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648-quater cod. pen.). La motivazione sarebbe carente in ordine all'attualità e concretezza del periculum in mora in quanto i giudici del riesame avrebbero fatto esclusivo riferimento alla posizione del compagno della ricorrente, senza peraltro tenere 2 conto della assoluta mancanza di elementi indiziari da cui desumere la volontà dell'indagata di vendere il bene e, quindi, la sussistenza del periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del :18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119- 01). 3. Nel caso in esame, quanto al fumus commissi delicti, oggetto del primo motivo di ricorso, si deve ritenere che il Tribunale di DO abbia sufficientemente motivato al riguardo. Il Tribunale ha in particolare evidenziato come dalle effettuate indagini fosse emerso come la GA, soggetto titolare di redditi per importi esigui, avesse ricevuto dal compagno IA AT, indagato per i presupposti reati tributari, una somma di denaro pari ad almeno C 235.000,00, avesse poi ottenuto, con parte 3 di tale denaro, l'emissione di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 130.000,00 e avesse quindi utilizzato tale assegno per l'acquisto dell'immobile in Sant'Angelo di Piove di Sacco, così compiendo un'operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del predetto denaro. Con tale motivazione, il Tribunale di DO ha perciò dato adeguatamente conto della riconducibilità della fattispecie concreta a quella legale del riciclaggio. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato, il Tribunale di DO ha ritenuto che, alla luce dell'intercettata conversazione n. 393 tra il AT e un operatore di una banca irlandese, che si era svolta alla presenza della GA, questa, tenuto anche conto del fatto che il AT, in tale conversazione, aveva utilizzato un falso nome, si dovesse ritenere consapevole delle condotte delittuose del compagno (e, quindi, della provenienza delittuosa del denaro che aveva ricevuto dallo stesso per l'acquisto dell'immobile di Sant'Angelo di Piove di Sacco). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, lo stesso Tribunale ha anche considerato l'altra intercettata conversazione n. 492 dell'Il luglio 2020 tra la GA e il AT, ritenendo che, da tale conversazione, si potesse trarre solo l'accettazione, da parte della GA, di divenire intestataria dell'immobile. Tenuto anche conto del principio secondo cui, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, è sufficiente che il giudice del riesame dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ()cui/ la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iomrn i, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01), la suddetta motivazione si deve ritenere sussistente e sufficientemente argomentata, mentre le doglianze del ricorrente si traducono, in realtà, non nella deduzione del vizio di violazione di legge, come è richiesto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ma in censure relative alla logicità dell'interpretazione del contenuto delle menzionate intercettate conversazioni o nell'evidenziazione di ragioni in fatto (come quella secondo cui non vi sarebbe prova che la GA avesse partecipato all'intera conversazione), il che non rientra nel perimetro del vizio di violazione di legge. 4. Quanto al periculum in mora, oggetto del secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che la questione della sussistenza o no di tale presupposto del sequestro preventivo non risulta essere stata devoluta al Tribunale del riesame - che ha infatti evidenziato come, «[n]ell'unico motivo di riesame, l'indagata contesta la sussistenza del fumus del reato di riciclagTo, in particolare per l'elemento soggettivo» - con la conseguenza che, considerato che tale riassunto dei motivi di riesame non è stato contestato dalla ricorrente, la questione relativa al predetto presupposto del sequestro non può essere posta per la prima volta in questa sede J‘\ 4 di legittimità, atteso anche che, in caso contrario, in relazione allo stesso, si potrebbe configurare a priori un difetto di motivazione, per essere stata la questione relativa ad esso in realtà sottratta alla cognizione del giudice del riesame. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/07/2023.