Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 1
Il principio di effettività per cui si risponde di reato fallimentare in rapporto alla gestione di fatto dell'impresa, trova il suo fondamento sull'affidamento che i terzi ripongono negli organi, nelle scritture e nelle comunicazioni prescritte dalla legge. Se, pertanto, essa è costituita in società a responsabilità limitata e cioè quale soggetto autonomo rispetto a chi ne è socio, non ne può discendere alcuna esclusione o attenuazione di responsabilità, in ordine ai reati di bancarotta documentale di cui agli artt. 223 e 216 Legge Fall., dell'amministratore che, per suo tornaconto e in danno dei creditori, in effetti si serviva della veste societaria quale schermo di impresa individuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/1998, n. 9392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9392 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 4.6.98
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N. 1168
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 47328/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da TA AR, n, Catania il 13.12.41 avverso sentenza C.A. CALTANISSETTA 23.10.97
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. A. ALBANO che ha concluso per il rigetto
1 - IA AR è stato condannato, ad a.5 rec.. pene accessorie, dal tribunale di Enna il 30.11.93, perché, quale presidente dal 1973 della cooperativa di consumo r.l. La lira, dichiarata fallita il 5.10.90 a) falsificava fibra verbale delle assemblee dei soci, del collegio sindacale e del c.d.a., e attribuiva a loro insaputa ai soci cariche fittizie, per procurarsi con ingiusto profitto assoluta libertà di manovra economica, dalla quale scaturiva il fallimento con pregiudizio dei creditori;
b) distraeva o distruggeva L. 14.891.000 di merce mancante all'inventario; c) teneva i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari. La corte d'appello, concesse generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti, di cui all'art. 219 L.F., ha ridotto la pena ad a.3 rec.,
Con il ricorso si deduce:
1 - violazione dell'art. 216 L.F. e vizio di motivazione, in relazione al capo a, perché i libri interessati dalle falsificazioni interessano vicende non patrimoniali dell'impresa, che era in effetti individuale, come si riconosce in sentenza, pur con apparenti connotazioni di cooperativa r.l., onde non è applicabile il combinato disposto degli artt. 216 - 223 L.F. e 2421 e 2516 C.C., che si riferisce ai libri ed alle scritture contabili previste per la s.p.a.; 2 - mancanza di motivazione, in punto di dolo, in relazione al capo b, potendo farsi risalire, per la modestia della quantità distratta, la perdita a cause naturali (deperimento della merce) ed a perdite frazionate nel tempo e nell'ammontare, trattandosi di commercio di alimentari, che nella norma sono assorbite dal prezzo di vendita dei vari generi;
3 - illogicità di motivazione, in relazione al capo e,. laddove se la ricostruzione del patrimonio anche in assenza di contabilità ufficiale, è possibile senza far ricorso a fonti esterne, il reato è escluso (cass., sez. V. 25.7.91, Minuto, - 12/10/89, n. 13600 ed altre) e nella specie, secondo le sentenze, il fallimentare e la G.F. avevano effettuato una ricostruzione dell'andamento societario, sulla base delle dichiarazioni IVA ed IRPEG ed anche delle rimanenze iniziali e finale, acquisti e vendite;
4 - violazione art. 69 CP e motivazione apparente, perché se la pluralità di condotte è presupposto logico dell'aggravante non si può affermare su sua scorta l'intensità di dolo per fondare il giudizio di comparazione con le attenuanti.
2 - Il primo motivo di ricorso è infondato. Il principio di effettività (su cui fa leva il ricorso), per cui si risponde di reato fallimentare in rapporto alla gestione di fatto dell'impresa, trova il suo fondamento sull'affidamento che i terzi ripongono negli organi, nelle scritture e nelle comunicazioni prescritte dalla legge. Se, pertanto, essa è costituita in società a r.l., e cioè quale soggetto autonomo rispetto a chi ne è socio, non ne può discendere alcuna esclusione o attenuazione di responsabilità, in ordine ai reati di bancarotta documentale di cui agli artt 223 e 216 L.F., dell'amministratore che, per suo tornaconto e in danno dei creditori in effetti si serviva della veste societaria quale schermo di impresa individuale. Ne segue che, nella specie, il ricorrente non può essere esonerato dalla responsabilità per la falsificazione dei libri che sono obbligatori per la società per azioni e perciò per le cooperative a r.l. ex art. 2516 C.C (cfr. Cass. sez. V 26.11.93 Virgili).
Il secondo motivo di ricorso postula questione di fatto. Le decisioni di merito hanno tenuto ben distinta la distruzione della merce avariata dagli ammanchi, anzi desumendone elementi per il computo. Perciò, si prospetta una alternativa ipotetica contro le emergenze.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dicono a chiare lettere le sentenze, che non è stata possibile la ricostruzione effettiva della situazione patrimoniale della società e del movimento degli affari, laddove sulla scorta delle dichiarazioni IVA ed IRPEG la cui affidabilità non è riscontrabile per l'assoluta assenza di contabilità per gli anni che precedono il 1990, il curatore ha operato una ricostruzione sintetica e meramente formale (cioè ipotetica).
Il quarto motivo è infondato. L'art. 219/2 n. 1 L.F. prevede una speciale ipotesi di cumulo giuridico di pene, in forma di aggravante di unico reato, laddove ciascun fatto costituirebbe reato a se stante. Ciò non implica alcun vincolo discrezionale nella determinazione di gravità del reato fallimentare sul piano obiettivo e subiettivo. Pertanto è incensurabile la motivazione che dalla pluralità dei fatti tragga indice di particolare intensità dell'elemento doloso.
Ne segue la gratuità dell'implicazione che ne vuol far discendere il ricorso in punto di applicazione dell'art. 69 CP.
p. q. m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998
La Corte Suprema di Cassazione, sezione V penale, con ordinanza n. 8 emessa in camera di consiglio in data 8-1/23-4-99 dispone correggersi l'errore materiale contenuto nelle intestazioni delle sentenze di primo e secondo grado e di cassazione nel senso che la data di nascita dell'imputato IA AR deve intendersi il tre dicembre 1941 e non il tredici dicembre 1941.
Roma, 26 aprile 1999