Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/1998, n. 9392
CASS
Sentenza 4 giugno 1998

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Il principio di effettività per cui si risponde di reato fallimentare in rapporto alla gestione di fatto dell'impresa, trova il suo fondamento sull'affidamento che i terzi ripongono negli organi, nelle scritture e nelle comunicazioni prescritte dalla legge. Se, pertanto, essa è costituita in società a responsabilità limitata e cioè quale soggetto autonomo rispetto a chi ne è socio, non ne può discendere alcuna esclusione o attenuazione di responsabilità, in ordine ai reati di bancarotta documentale di cui agli artt. 223 e 216 Legge Fall., dell'amministratore che, per suo tornaconto e in danno dei creditori, in effetti si serviva della veste societaria quale schermo di impresa individuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/1998, n. 9392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9392
    Data del deposito : 4 giugno 1998

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