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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1920/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19960/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007693537000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha iscritto al ruolo ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n. 10020250007693537000, contenente l' avviso di accertamento n. 964149040125 e relativa a tasse automobilistiche annualità 2019.
Il contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione come meglio specificati in ricorso ed impugnati per mancata notifica degli atti prodromici ed, in buona sostanza, dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia per le Entrate – riscossione, deducendo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni inerenti alla formazione del ruolo e l'intervenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'emissione della cartella qui impugnata, per essere tale incombenza di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Regione Campania).
Si è costituita la Regione Campania eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione essendo stato notificato il 12.09.2022 (tramite compiuta giacenza) un avviso di accertamento relativo al tributo in questione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente non ha documentato la valida intervenuta notifica al contribuente di un avviso di accertamento
(prodromico all'ingiunzione qui impugnata) con cui era interrotto il termine di prescrizione.
Invero, non appare perfezionato l'iter di notifica tramite compiuta giacenza atteso che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”.
Nel caso di specie, all'opposto, non risulta essere stata neppure spedita tale raccomandata informativa, atteso che parte resistente ha prodotto in giudizio solo una cartolina con la segnatura della casella relativa alla compiuta giacenza (effettuata tra l'altro tramite un servizio di poste private), senza l'osservanza di alcun'altra formalità di notificazione. In difetto di notifica di atti prodromici risulta illegittima, poiché viziata nell'iter procedurale, l'impugnata cartella, notificata, inoltre, quando era ormai decorso il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto, con condanna delle parti resistenti alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19960/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007693537000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha iscritto al ruolo ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n. 10020250007693537000, contenente l' avviso di accertamento n. 964149040125 e relativa a tasse automobilistiche annualità 2019.
Il contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione come meglio specificati in ricorso ed impugnati per mancata notifica degli atti prodromici ed, in buona sostanza, dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia per le Entrate – riscossione, deducendo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni inerenti alla formazione del ruolo e l'intervenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'emissione della cartella qui impugnata, per essere tale incombenza di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Regione Campania).
Si è costituita la Regione Campania eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione essendo stato notificato il 12.09.2022 (tramite compiuta giacenza) un avviso di accertamento relativo al tributo in questione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente non ha documentato la valida intervenuta notifica al contribuente di un avviso di accertamento
(prodromico all'ingiunzione qui impugnata) con cui era interrotto il termine di prescrizione.
Invero, non appare perfezionato l'iter di notifica tramite compiuta giacenza atteso che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”.
Nel caso di specie, all'opposto, non risulta essere stata neppure spedita tale raccomandata informativa, atteso che parte resistente ha prodotto in giudizio solo una cartolina con la segnatura della casella relativa alla compiuta giacenza (effettuata tra l'altro tramite un servizio di poste private), senza l'osservanza di alcun'altra formalità di notificazione. In difetto di notifica di atti prodromici risulta illegittima, poiché viziata nell'iter procedurale, l'impugnata cartella, notificata, inoltre, quando era ormai decorso il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto, con condanna delle parti resistenti alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00