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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1189/2024
promossa da
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 febbraio 2025, innanzi al dott. Francesca Arusa, nessuno compare trattandosi di udienza cartolare ex art. 127 ter cpc.:
Il Giudice
decide come da sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato
ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_2
1
[...] CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti concludono come da note di precisazione delle conclusioni del 11
febbraio 2025.
Parte attrice conclude: “Piaccia al designato Giudice del Tribunale di Livor-
no, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi
esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera
dell'assemblea del 12.02.2024 adottata dal Controparte_3
, relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, con ogni
[...]
consequenziale provvedimento e con condanna del convenuto al pagamento
delle spese e dei compensi del presente giudizio nonché della precedente fase
di mediazione obbligatoria (MAXXI ADR n. 56/2024), oltre IVA e CAP come
per legge.
Parte convenuta conclude: “Voglia il Tribunale di Livorno Ill.mo , contrariis
reiectis , IN VIA P REGIUDIZIALE: accertare ed indi dichiarare la nullità
della citazione per carenza o assoluta incertezza della causa petendi e del pe-
titum per i motivi tutti esposti;
dichiarare conseguentemente l'avvenuta deca-
denza di parte attrice dai termini per l'impugnazione della delibera . Con
ogni altra consequenziale pronuncia di ragione e di legge. NEL MERITO :
voler respingere la domanda attorea, perché inammissibile ed infondata in
fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in premessa e del tutto carente di
prova .
2 Per tabulas la delibera oggi impugnata al p.1 deve considerarsi valida ed ef-
ficace, rilevato che è stata approvata a maggioranza dei presenti, pertanto nul-
la deve rilevarsi in ordine alla sua validità, lo stesso dicasi per il p.2 approvato da tutti presenti con l'allegata tabella 3. Vedasi nel dettaglio le quote millesi-
mali dei presenti indicate a verbale. Controparte dal canto suo non evidenzia,
se non genericamente, motivi di invalidità della delibera.
In atti non è dato rinvenire peraltro, alcuna documentazione probante, anche pregressa, in merito alla contestazione delle tabelle oggi vigenti, tant'è che devono ritenersi oggi valide ed efficaci.
Deve rilevarsi che il condomino qualora si fosse voluto dissociare dal Pt_1
condominio, avrebbe potuto farlo ai sensi e, per gli effetti dell'art. 1132 c.c.: il
condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione. In atti non è dato rinvenire alcuna documentazione a tal proposito, se non generiche contestazioni in or-
dine alle tabelle, prive di qualsiasi rilevanza giuridica.
Rigetta la domanda attorea. La delibera del 12.02.2024 p.1,2 deve ritenersi valida ed efficace. Rigettata ogni altra domanda. Le spese processuali seguo-
no la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provve-
de:
3 1) La delibera del 12.02.2024 p.1,e 2 deve ritenersi vada ed efficace,
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese processuali,
che liquida in € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1680,00 per la fase istruttoria ed € 1700,00
per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 12 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE
dott. Francesca Arusa
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