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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6401 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Giangrande Nadia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Maggio Ariela;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
5/05/2023, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 21/09/1982 a AL (PA), unione dalla quale sono Controparte_1 nati tre figli, ormai tutti maggiorenni e autonomi, ha esposto che con senten- za n. 5047/2021 emessa il 30/12/2021 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'obbligo a suo carico di corrispondere in favore della resistente una somma, a titolo di assegno divorzile, non superio- re a euro 200,00 mensili.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1 data 11/10/2023, ha aderito alla domanda di divorzio e, offrendo una diver- sa ricostruzione dei fatti, ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, con previsione di un assegno divorzile in suo favore pari a 650,00 euro mensili.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 12/12/2023, il Giudice delegato, con ordinanza del 13/12/2023 ha confermato in via provvisoria le statuizio- ni economiche della sentenza di separazione.
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti e assunzione di prova testimoniale.
Infine, all'udienza del 27/10/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 6/03/2019.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 5047/2021 pronunciata da questo Tribunale in data
30/12/2021, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
- 2 -
5. Provvedimenti di carattere economico
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno di- vorzile in favore di . Controparte_1
L'unico motivo di contestazione tra le parti attiene invero all'ammontare dell'assegno divorzile spettante alla resistente, in ragione della diversa pro- spettazione delle parti in ordine alla situazione economica di CP_2
.
[...]
Non pare, sul punto, superfluo rammentare che la giurisprudenza più re- cente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del di- ritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
In ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la necessità di su- perare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva afferma-
- 3 - to la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome-
- 4 - stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
5.1 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si osserva che il ricorrente, che ha oggi 69 anni, ha dedotto di aver percepito, fino al mese di dicembre 2023, il sussidio del “reddito di cittadinanza” per un importo mensile di 600,00 euro e di aver svolto saltuariamente attività lavo- rativa, spesso non regolarizzata, come muratore, attività oggi interrotta a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute.
- 5 - Dalla documentazione versata in atti si evince che non ha avuto alcun reddito nell'anno di imposta 2021, nel 2022 ha percepito un reddito imponi- bile di 1.872,10 e un reddito esente di 6.750,00 euro e nel 2023 ha avuto redditi esenti per un totale di euro 7.330,00 (cfr. certificazione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate depositata il 10/12/2024).
Ha, inoltre, documentato di essere stato assunto a tempo determinato, dal
03/02/25 al 31/03/25, come carpentiere alle dipendenze di una impresa nel
Nord Italia e ha allegato di aver, tuttavia, dovuto rassegnare le dimissioni prima della scadenza del contratto per problemi di salute (si vedano atti alle- gati alla memoria depositata il 24/2/2025).
Ha, infine, prodotto la Certificazione Unica 2025 dalla quale emerge che nel 2024 ha avuto redditi da pensione per un totale di euro 9.393,93 (711,00 euro mensili).
, dal canto suo, ha esposto di vivere in un immobile del Controparte_1 quale è comproprietaria unitamente al coniuge e di non aver mai svolto atti- vità lavorativa, avendo dedicato la sua vita all'accudimento e alla crescita dei tre figli nati dall'unione coniugale, circostanza questa che non è stata in al- cun modo contestata dalla controparte e deve, dunque, reputarsi provata.
Nessuna documentazione reddituale è stata versata in atti dalla resistente, la quale si è limitata a produrre un estratto conto di carta prepagata Poste LI (anni 2021,2022 e 2023) e una schermata dalla quale si evince la giacenza media per il 2023, pari a 18,18 euro (si vedano estratti conto allega- ti alla memoria di costituzione e documentazione depositata in data
8/01/2025).
Ha poi contestato la prospettazione del ricorrente, assumendo che in real- tà il marito lavorerebbe come manovale edile, non solo in Sicilia ma anche al
Nord Italia unitamente al figlio , con introiti elevati di circa 3.000,00- CP_3
5.000,00 euro mensili.
Negli scritti conclusivi ha, da ultimo, dichiarato di percepire l'assegno di inclusione di 500,00 euro mensili.
5.2 All'udienza del 30/04/2024 sono stati escussi i testi , Testimone_1 fratello del ricorrente, e , figlio delle parti, i quali hanno, Testimone_2 nondimeno, fornito dichiarazioni del tutto contrastanti in ordine alle condi-
- 6 - zioni economiche e lavorative di Parte_1
Difatti, mentre il teste ha riferito che il fratello risiede Testimone_1 presso l'abitazione dei genitori e che riceve dalla famiglia d'origine un soste- gno economico per far fronte alle proprie necessità e al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, ha in- Testimone_2 vece confermato la circostanza dedotta dalla madre secondo cui il padre svolgerebbe l'attività di imprenditore edile e avrebbe ricevuto diversi incarichi per la costruzione di opere edili (vedasi verbale d'ud. citato).
5.3 Orbene, così compendiate le risultanze istruttorie, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti per come sopra esposta, in considerazione del contributo fornito dalla richieden- te alla conduzione della vita familiare, in relazione alla durata della convi- venza matrimoniale (circa 40 anni) e all'età dell'avente diritto (65 anni), la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un Parte_2 assegno divorzile può essere accolta, poiché deve ritenersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), tenuto conto anche della componente perequativo-compensativa dell'assegno in parola.
In ordine al quantum, alla luce delle deposizioni testimoniali, tra loro come già evidenziato del tutto contraddittorie, e comunque delle risultanze della documentazione acquisita agli atti, preme osservare che anche volendo am- mettere che abbia continuato a svolgere attività lavorativa Parte_1 come muratore anche non regolarizzata, è incontestabile, in ogni caso, tenu- to conto dell'età avanzata che lo stesso non risulta ad oggi avere una capaci- tà lavorativa tale da consentirgli di corrispondere in favore della resistente una somma pari a 650,00 euro mensili, pari ammontare dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Appare, dunque, equo porre a carico di l'obbligo di ver- Parte_1 sare, in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, la Controparte_1 somma di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile, annualmente rivalutabile secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente
- 7 - sentenza, avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio.
6. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL (PA) il 21/09/1982, da nato a Parte_1
AL (PA) il 04/11/1956, e da , nata a [...] il Controparte_1
30/06/1960, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 176, parte II serie A, dell'anno 1982;
2. pone a carico di a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza del 13/12/2023, l'obbligo di corri- spondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , un Controparte_1 assegno mensile di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6401 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Giangrande Nadia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Maggio Ariela;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
5/05/2023, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 21/09/1982 a AL (PA), unione dalla quale sono Controparte_1 nati tre figli, ormai tutti maggiorenni e autonomi, ha esposto che con senten- za n. 5047/2021 emessa il 30/12/2021 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'obbligo a suo carico di corrispondere in favore della resistente una somma, a titolo di assegno divorzile, non superio- re a euro 200,00 mensili.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1 data 11/10/2023, ha aderito alla domanda di divorzio e, offrendo una diver- sa ricostruzione dei fatti, ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, con previsione di un assegno divorzile in suo favore pari a 650,00 euro mensili.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 12/12/2023, il Giudice delegato, con ordinanza del 13/12/2023 ha confermato in via provvisoria le statuizio- ni economiche della sentenza di separazione.
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti e assunzione di prova testimoniale.
Infine, all'udienza del 27/10/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 6/03/2019.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 5047/2021 pronunciata da questo Tribunale in data
30/12/2021, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
- 2 -
5. Provvedimenti di carattere economico
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno di- vorzile in favore di . Controparte_1
L'unico motivo di contestazione tra le parti attiene invero all'ammontare dell'assegno divorzile spettante alla resistente, in ragione della diversa pro- spettazione delle parti in ordine alla situazione economica di CP_2
.
[...]
Non pare, sul punto, superfluo rammentare che la giurisprudenza più re- cente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del di- ritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
In ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la necessità di su- perare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva afferma-
- 3 - to la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome-
- 4 - stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
5.1 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si osserva che il ricorrente, che ha oggi 69 anni, ha dedotto di aver percepito, fino al mese di dicembre 2023, il sussidio del “reddito di cittadinanza” per un importo mensile di 600,00 euro e di aver svolto saltuariamente attività lavo- rativa, spesso non regolarizzata, come muratore, attività oggi interrotta a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute.
- 5 - Dalla documentazione versata in atti si evince che non ha avuto alcun reddito nell'anno di imposta 2021, nel 2022 ha percepito un reddito imponi- bile di 1.872,10 e un reddito esente di 6.750,00 euro e nel 2023 ha avuto redditi esenti per un totale di euro 7.330,00 (cfr. certificazione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate depositata il 10/12/2024).
Ha, inoltre, documentato di essere stato assunto a tempo determinato, dal
03/02/25 al 31/03/25, come carpentiere alle dipendenze di una impresa nel
Nord Italia e ha allegato di aver, tuttavia, dovuto rassegnare le dimissioni prima della scadenza del contratto per problemi di salute (si vedano atti alle- gati alla memoria depositata il 24/2/2025).
Ha, infine, prodotto la Certificazione Unica 2025 dalla quale emerge che nel 2024 ha avuto redditi da pensione per un totale di euro 9.393,93 (711,00 euro mensili).
, dal canto suo, ha esposto di vivere in un immobile del Controparte_1 quale è comproprietaria unitamente al coniuge e di non aver mai svolto atti- vità lavorativa, avendo dedicato la sua vita all'accudimento e alla crescita dei tre figli nati dall'unione coniugale, circostanza questa che non è stata in al- cun modo contestata dalla controparte e deve, dunque, reputarsi provata.
Nessuna documentazione reddituale è stata versata in atti dalla resistente, la quale si è limitata a produrre un estratto conto di carta prepagata Poste LI (anni 2021,2022 e 2023) e una schermata dalla quale si evince la giacenza media per il 2023, pari a 18,18 euro (si vedano estratti conto allega- ti alla memoria di costituzione e documentazione depositata in data
8/01/2025).
Ha poi contestato la prospettazione del ricorrente, assumendo che in real- tà il marito lavorerebbe come manovale edile, non solo in Sicilia ma anche al
Nord Italia unitamente al figlio , con introiti elevati di circa 3.000,00- CP_3
5.000,00 euro mensili.
Negli scritti conclusivi ha, da ultimo, dichiarato di percepire l'assegno di inclusione di 500,00 euro mensili.
5.2 All'udienza del 30/04/2024 sono stati escussi i testi , Testimone_1 fratello del ricorrente, e , figlio delle parti, i quali hanno, Testimone_2 nondimeno, fornito dichiarazioni del tutto contrastanti in ordine alle condi-
- 6 - zioni economiche e lavorative di Parte_1
Difatti, mentre il teste ha riferito che il fratello risiede Testimone_1 presso l'abitazione dei genitori e che riceve dalla famiglia d'origine un soste- gno economico per far fronte alle proprie necessità e al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, ha in- Testimone_2 vece confermato la circostanza dedotta dalla madre secondo cui il padre svolgerebbe l'attività di imprenditore edile e avrebbe ricevuto diversi incarichi per la costruzione di opere edili (vedasi verbale d'ud. citato).
5.3 Orbene, così compendiate le risultanze istruttorie, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti per come sopra esposta, in considerazione del contributo fornito dalla richieden- te alla conduzione della vita familiare, in relazione alla durata della convi- venza matrimoniale (circa 40 anni) e all'età dell'avente diritto (65 anni), la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un Parte_2 assegno divorzile può essere accolta, poiché deve ritenersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), tenuto conto anche della componente perequativo-compensativa dell'assegno in parola.
In ordine al quantum, alla luce delle deposizioni testimoniali, tra loro come già evidenziato del tutto contraddittorie, e comunque delle risultanze della documentazione acquisita agli atti, preme osservare che anche volendo am- mettere che abbia continuato a svolgere attività lavorativa Parte_1 come muratore anche non regolarizzata, è incontestabile, in ogni caso, tenu- to conto dell'età avanzata che lo stesso non risulta ad oggi avere una capaci- tà lavorativa tale da consentirgli di corrispondere in favore della resistente una somma pari a 650,00 euro mensili, pari ammontare dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Appare, dunque, equo porre a carico di l'obbligo di ver- Parte_1 sare, in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, la Controparte_1 somma di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile, annualmente rivalutabile secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente
- 7 - sentenza, avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio.
6. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL (PA) il 21/09/1982, da nato a Parte_1
AL (PA) il 04/11/1956, e da , nata a [...] il Controparte_1
30/06/1960, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 176, parte II serie A, dell'anno 1982;
2. pone a carico di a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza del 13/12/2023, l'obbligo di corri- spondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , un Controparte_1 assegno mensile di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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