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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
• Dott. Fabio Laurenzi – Presidente
• Dott. Daniele Buzzanca – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1318/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, posta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 a seguito di trattazione scritta, promossa da:
Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], Codice Univoco C.F._1
Identificativo , residente in [...], elettivamente Nume_1 domiciliato in Monza, presso lo studio degli Avvocati Maurizio Bono (C.F. C.F._2
e AM CA (C.F. , che lo rappresentano e difendono giusta procura C.F._3 speciale alle liti conferita in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore;
Controparte_1 CP_2
, in persona del Questore pro tempore;
Controparte_3
Entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_3
), presso i cui uffici in , Via Freguglia n. 1, sono legalmente domiciliati;
P.IVA_1 CP_3
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2731/2025 del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, pubblicata in data 01 aprile 2025, notificata in pari data, in materia di opposizione a diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e rifiuto del rilascio della Carta di Soggiorno Permanente UE.
1. LE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 20 novembre 2025 mediante lo scambio di note scritte telematiche, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, come da rispettivi atti difensivi che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
1.1 Per l'Appellante, Sig. Parte_1
I procuratori costituiti, Avv.ti AM CA e Maurizio Bono, concludevano come segue:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 2731/2025 del Tribunale di Milano, così giudicare:
1. In via cautelare ed urgente: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2731/2025 qui appellata e del provvedimento emesso dalla Questura di nei confronti del Sig. CP_3 in data 07/03/2023 (notificato il 05/06/2023 e rinotificato il 30/04/2025), per Parte_1 tutte le ragioni di grave e irreparabile pregiudizio esposte in narrativa (perdita del lavoro e separazione dai figli minori).
2. In via principale nel merito: Accogliere tutti i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto del Questore di Milano impugnato. Conseguentemente, disapplicare il provvedimento ovvero assumere ogni statuizione ritenuta necessaria in favore del ricorrente, ordinando il rinnovo in favore dello stesso della Carta di Soggiorno e il contestuale rilascio della Carta di Soggiorno Permanente per familiari di cittadini UE ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 30/2007.
3. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio."
1.2 Per gli Appellati, e : Controparte_1 Controparte_3
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella persona dell'Avvocato dello Stato Cristina Bertagni, concludeva come segue:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: Respingere l'istanza di sospensiva avversaria per carenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora.
2. Nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, confermando la sentenza n. 2731/2025 emessa dal Tribunale di Milano.
3. Spese: Con vittoria delle spese e dei compensi di lite del presente grado.
4. In via istruttoria: Opposizione all'ammissione di nuove prove e documenti, salvo quelli indispensabili, in ragione delle preclusioni processuali."
1.3 Per la Procura Generale presso la Corte d'Appello:
Il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa Russo, concludeva con parere scritto depositato il 15 novembre 2025:
"Chiede la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del ricorso. Rileva l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva e, nel merito, condivide la valutazione di pericolosità sociale attuale espressa dal Tribunale, ritenendo recessivo l'interesse familiare rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico, stante la gravità delle condotte penali (anche recenti) ascritte all'appellante."
2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTO
2.1 La Genesi del Contenzioso Amministrativo
Il procedimento trae origine dall'istanza presentata in data 07 ottobre 2022 dal cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia dal 1996, volta ad ottenere il rinnovo della Carta di Parte_1
Soggiorno quinquennale per familiari di cittadini UE (titolo n. , rilasciato il 23/01/2018) Numero_1
e il contestuale rilascio della Carta di Soggiorno Permanente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 30/2007.
Il Questore della Provincia di , con decreto n. 0095647 emesso il 07 marzo 2023 e notificato CP_3 all'interessato il 05 giugno 2023, decretava il rifiuto del rinnovo e il diniego del rilascio della carta permanente. A fondamento del provvedimento ablativo, l'Amministrazione poneva una valutazione di "pericolosità sociale" dello straniero, desunta dai seguenti elementi ostativi:
1. Precedenti penali "storici": Condanne riportate tra il 2000 e il 2008 per reati di rapina, tentata rapina, false generalità (commessi in minore età), evasione (2007) e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (fatti del 2008, sentenza definitiva 2020).
2. Pendenze penali "attuali" (al 2023): La pendenza del procedimento penale R.G.N.R. 7426/22 presso la Procura di Monza per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni personali aggravate (art. 582, 585 c.p.) commessi nel 2022 ai danni della coniuge, Sig.ra con applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento Parte_2
e allontanamento dalla casa familiare.
Il Questore riteneva che tali elementi delineassero una personalità "poco incline al rispetto delle regole di civile convivenza" e che la pericolosità sociale del soggetto fosse prevalente rispetto ai vincoli familiari esistenti (moglie e due figli minori italiani).
2.2 Il Giudizio di Primo Grado
Avverso tale decreto, il Sig. proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. avanti al Tribunale di Pt_1
Milano, Sezione Specializzata Immigrazione, eccependo l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione - T.U.I.) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Il ricorrente evidenziava la risalenza nel tempo dei reati, il radicamento lavorativo stabile ("edilizia acrobatica") e la presenza di due figli Per_ minori italiani, e con i quali manteneva rapporti affettivi ed economici. Per_2
Si costituiva il , difendendo la legittimità dell'atto impugnato e sottolineando la Controparte_1 reiterazione delle condotte delittuose, culminate negli episodi di violenza domestica del 2022, ritenuti sintomatici di una mancata integrazione.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2731/2025 pubblicata il 01 aprile 2025 1, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure fondava la decisione su due ordini di ragioni: 1. Profilo processuale: Dichiarava "inammissibile" la domanda di annullamento dell'atto amministrativo, aderendo all'orientamento secondo cui il Giudice Ordinario non ha potere caducatorio sugli atti amministrativi, ma solo di accertamento del diritto soggettivo.
2. Profilo sostanziale: Confermpava il giudizio di pericolosità sociale attuale. Pur riconoscendo la "risalenza" di alcuni reati, il Tribunale riteneva che l'arco temporale delle condotte e la gravità dei fatti recenti (violenza sulla moglie) dimostrassero l'inefficacia del percorso rieducativo e l'insufficienza dei legami familiari a contenere la spinta criminale.
2.3 L'Instaurazione del Giudizio di Appello
Con atto di citazione in appello notificato telematicamente il 30 aprile 2025, il Sig. Pt_1 impugnava la predetta sentenza dinanzi a questa Corte d'Appello.
L'appellante articolava due motivi principali di doglianza:
• Primo Motivo: Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione/potere di annullamento, ignorando la natura piena del giudizio sul rapporto in materia di unità familiare (art. 30 T.U.I.).
• Secondo Motivo: Erronea valutazione della pericolosità sociale e violazione dell'art. 8 CEDU. L'appellante lamentava che il Tribunale avesse omesso di considerare l'intervenuta assoluzione per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e la remissione di querela per le lesioni, fatti sopravvenuti che depotenziavano l'impianto accusatorio sulla pericolosità attuale. Censurava altresì la mancata valorizzazione del "superiore interesse del minore" a non essere separato dal genitore che provvede al suo mantenimento.
Contestualmente, l'appellante depositava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., allegando il periculum in mora derivante dalla notifica di un decreto prefettizio di allontanamento e dalla perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva in data 16 luglio 2025, contestando puntualmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio, la difesa appellante depositava note scritte e documenti sopravvenuti, tra cui il calendario degli incontri padre-figli predisposto dai Servizi Sociali (CEOM) e l'atto di remissione di querela.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre 2025.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di diritto e di fatto che seguono.
3.1 Sulla pregiudiziale questione del potere del Giudice Ordinario (Primo Motivo di Appello)
Il primo motivo di gravame investe la statuizione del Tribunale di Milano che ha dichiarato "inammissibile" la domanda di annullamento del provvedimento questorile per carenza di potere del Giudice Ordinario. Tale statuizione è errata e deve essere riformata.
È ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che le controversie in materia di rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 T.U.I.) o della Carta di Soggiorno per familiari di cittadini UE (D.Lgs. 30/2007) devolvono alla giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto hanno ad oggetto diritti soggettivi pieni e non interessi legittimi. Il diritto all'unità familiare è un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente garantito (art. 29 Cost.) e protetto dalle convenzioni internazionali (art. 8 CEDU).
In tale ambito, il sindacato del Giudice Ordinario non è limitato al controllo estrinseco di legittimità dell'atto amministrativo (tipico del giudizio impugnatorio al TAR), ma si estende al merito del rapporto giuridico. Il Giudice ha il potere-dovere di accertare se sussistano i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto al soggiorno.
Qualora l'accertamento dia esito positivo, il Giudice non "annulla" l'atto amministrativo con efficacia erga omnes (potere riservato al Giudice Amministrativo ex art. 113 Cost. e L. 2248/1865 all. E), ma lo disapplica nel caso concreto, accertando il diritto dello straniero e ordinando all'Amministrazione l'adozione del provvedimento dovuto (rilascio del titolo).
Pertanto, la formula utilizzata nel ricorso introduttivo ("annullamento"), sebbene tecnicamente impropria nel rito civile, deve essere interpretata sostanzialmente come domanda di disapplicazione dell'atto lesivo e accertamento del diritto al rinnovo. Il Tribunale ha errato nel fermarsi al dato formale dichiarando l'inammissibilità, violando così il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).
Questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, riqualifica la domanda in tal senso e procede all'esame del merito.
3.2 Sull'assenza di pericolosità sociale attuale (Secondo Motivo di Appello)
Il nucleo centrale della controversia riguarda la valutazione della pericolosità sociale dell'appellante, Sig. Il diniego del Questore e la sentenza del Tribunale si fondano sull'assunto che i Parte_1 precedenti penali e le recenti denunce rendano lo straniero una minaccia "concreta, attuale e sufficientemente grave" per l'ordine pubblico.
Questa Corte, esaminati gli atti e la documentazione sopravvenuta, ritiene che tale giudizio prognostico negativo sia viziato per difetto di attualità e per omesso bilanciamento con i diritti fondamentali.
3.2.1 La disciplina applicabile: Ordine Pubblico vs. Sicurezza dello Stato
Preliminarmente, occorre qualificare il titolo di soggiorno richiesto. Il Sig. è titolare di Carta Pt_1 di Soggiorno per familiari di cittadino UE (essendo padre di minori italiani e coniuge di cittadina italiana). La disciplina di riferimento è dunque il D.Lgs. 30/2007 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE), che offre una tutela rafforzata rispetto al T.U.I. ordinario.
L'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 stabilisce che i provvedimenti di allontanamento o diniego possono essere adottati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tuttavia, tali motivi non possono essere invocati per fini economici e devono rispettare il principio di proporzionalità.
In particolare, la Corte di Giustizia UE e la Cassazione hanno chiarito che:
• I provvedimenti devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.
• Le sole condanne penali non giustificano automaticamente l'adozione di tali misure. • Il comportamento deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.
3.2.2 Analisi dei precedenti penali e della "risalenza"
La "tabella criminale" del Sig. come ricostruita dagli atti 1, appare la seguente: Pt_1
Anno Reato (Art. C.P./Legge Autorità CO/Esito Stato Reato Spec.) Giudiziaria
1999- Rapina, Tentata rapina Trib. Minorenni Mesi 7 e Mesi 9 GU/Minore età
2000 (Artt. 628, 56, 110 cp) Milano
Trib. Monza 2007 Evasione (Art. 385 cp) CO GU (Desio)
Detenzione stupefacenti Corte Appello Fatti remoti (17 anni 2008 1 anno 2 mesi (Art. 73 DPR 309/90) Milano (2020) fa)
Maltrattamenti in 2022 ASSOLUZIONE Trib. Monza Non sussiste famiglia (Art. 572 cp)
Lesioni personali (Art. CO I° grado Sub iudice / 2022 Trib. Monza 582 cp) (Appellata) Remissione Querela
L'analisi di questa tabella evidenzia un dato inconfutabile: l'assenza di pericolosità attuale.
1. I reati "storici" (1999-2008): I precedenti per rapina e spaccio risalgono a un periodo compreso tra i 17 e i 25 anni fa. Molti sono stati commessi in minore età. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la "risalenza nel tempo" dei reati interrompe il nesso di pericolosità sociale, specialmente se seguita da un lungo periodo di astensione dal crimine (Cass. Civ. n. 22892/2018; Cass. n. 15583/2019 2).
È illogico, oltre che giuridicamente errato, fondare un giudizio di pericolosità nel 2025 su fatti commessi nel 2008, per i quali il soggetto ha già scontato la pena o pagato il debito con la giustizia. Inoltre, tali precedenti erano già noti all'Amministrazione nel 2018, quando rilasciò la prima Carta di Soggiorno. Utilizzarli ora come causa ostativa viola il principio del legittimo affidamento, non essendo intervenuti fatti nuovi di gravità tale da rivedere quel giudizio positivo pregresso.
2. L'assoluzione per maltrattamenti (Il fatto nuovo): L'unico elemento che avrebbe potuto giustificare un rivolgimento del giudizio era la denuncia del 2022 per maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, come documentato dalla difesa appellante 1, il procedimento penale ha avuto un esito favorevole per l'imputato sul capo d'accusa più grave: il Sig. è stato Pt_1 assolto dal reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.).
Cade, dunque, l'ipotesi accusatoria di una condotta "abituale", vessatoria e violenta reiterata nel tempo, che costituiva il pilastro della motivazione del Questore.
3. La condanna non definitiva per lesioni e la remissione di querela: Residua una condanna in primo grado per lesioni (art. 582 c.p.), attualmente appellata. Tuttavia, la difesa ha prodotto in atti l'atto di remissione di querela accettata dall'imputato.1 La remissione della querela, in un reato procedibile a querela di parte (come le lesioni non gravissime), ha un duplice effetto:
o Processuale: Estingue il reato (art. 152 c.p.).
o Sostanziale: Dimostra il venir meno della conflittualità con la persona offesa e la ricomposizione della frattura sociale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la remissione di querela è un indice sintomatico della cessazione della pericolosità sociale nei rapporti interpersonali (Cass. Pen. Sez. V, n. 437/2023). Basare un provvedimento di espulsione (o diniego di rinnovo) su un reato estinto o in via di estinzione, per fatti episodici e non sistematici, violerebbe il principio di proporzionalità sancito dall'art. 8 CEDU.
In conclusione, depurata la posizione giuridica dell'appellante dai reati remoti (irrilevanti per l'attualità) e dai reati recenti non sussistenti (assoluzione) o estinti (remissione), non residua alcun elemento fattuale idoneo a supportare un giudizio di pericolosità sociale attuale. Il Sig. Pt_1 appare oggi come un lavoratore stabile, integrato, che ha commesso errori in gioventù ma che non rappresenta una minaccia per la sicurezza dello Stato.
3.3 La violazione dell'Art. 8 CEDU e la tutela del "Best Interest of the Child"
Anche qualora, per mera ipotesi denegata, si volesse ravvisare un residuo margine di pericolosità, la decisione di primo grado dovrebbe comunque essere riformata per l'omesso bilanciamento con il diritto all'unità familiare, in violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 31 T.U.I.
3.3.1 I Criteri " e il Bilanciamento Per_3
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle sentenze pilota c. Svizzera e Üner c. Paesi Bassi, Per_3 ha elaborato una serie di criteri che il giudice nazionale deve applicare quando una misura di allontanamento incide sulla vita familiare:
1. Natura e gravità del reato: Come visto, i reati gravi sono remoti;
quelli recenti sono di lieve entità o insussistenti.
2. Durata del soggiorno: Il Sig. risiede in Italia dal 1996 (29 anni). È un soggiorno di Pt_1 lunghissimo periodo, che radica un diritto rafforzato alla permanenza.
Per_ 3. Nazionalità delle persone coinvolte: La moglie e i due figli ( e sono cittadini Per_2 italiani.
4. Interesse superiore dei figli: Questo è il criterio preminente.
Per_
3.3.2 L'interesse dei minori e Per_2
Dagli atti emerge che l'appellante è padre di due minori in tenera età. La documentazione prodotta (contratti di lavoro, bonifici di mantenimento, relazioni servizi sociali) attesta che:
• Il padre provvede regolarmente al mantenimento economico dei figli grazie al suo lavoro a tempo indeterminato presso "Edil Service S.r.l.".
• Nonostante la separazione coniugale, il padre mantiene un rapporto affettivo significativo. Il Tribunale del Riesame e i Servizi Sociali (CEOM) hanno autorizzato e calendarizzato gli incontri, ritenendo la figura paterna essenziale per lo sviluppo psicofisico dei minori. • I figli sono nati e cresciuti in Italia, sono cittadini italiani e non hanno alcun legame con il Marocco.
Allontanare il padre dal territorio nazionale significherebbe condannare i minori a una "orfanezza di fatto" o costringerli a un esilio di fatto dal proprio Paese di cittadinanza per seguire il genitore (opzione inesigibile secondo la Corte Costituzionale, sent. 202/2013).
Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, comportando la perdita del lavoro e l'irregolarità, spezzerebbe il legame economico e affettivo, violando frontalmente il principio del favor minoris. Come ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 29712/2025 4, il giudice non può limitarsi a citare i precedenti penali, ma deve spiegare perché l'esigenza di sicurezza prevale in modo così schiacciante sul diritto del minore a crescere con il padre. Nel caso di specie, tale prevalenza non esiste. L'ordine pubblico non è minacciato da un padre lavoratore che ha avuto problemi con la giustizia 17 anni fa e un litigio coniugale (ora ricomposto) tre anni fa.
3.3.3 Integrazione Lavorativa
Va infine valorizzato l'elemento dell'integrazione lavorativa. L'appellante è impiegato con contratto a tempo indeterminato nel settore specializzato dell'edilizia acrobatica. Questo dato fattuale, sminuito dal primo giudice come "dato meramente oggettivo", è invece prova regina della "resipiscenza" e della volontà di adesione al patto sociale. Chi lavora regolarmente, paga le tasse e mantiene la famiglia dimostra, facta concludentia, di aver abbandonato le logiche devianti del passato.
3.4 Conclusioni
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza appellata deve essere integralmente riformata.
Non sussistono i presupposti di pericolosità sociale attuale ostativi al rinnovo del titolo. Al contrario, sussistono tutti i requisiti positivi (lungo soggiorno, lavoro, legami familiari con cittadini UE) previsti dal D.Lgs. 30/2007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente, o quantomeno al rinnovo del titolo quinquennale.
La Corte, esercitando i propri poteri di accertamento del rapporto, dichiara illegittimo il diniego questorile e ne dispone la disapplicazione, accertando il diritto dell'appellante al rilascio del titolo richiesto.
L'accoglimento del merito assorbe ogni decisione sull'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., divenuta ormai priva di oggetto.
4. SPESE DI LITE
L'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni".
Nel caso di specie, la Corte ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Tale decisione è motivata dalla complessità della ricostruzione fattuale, resa ardua dalla sovrapposizione di procedimenti penali pendenti e definiti in tempi diversi (con assoluzioni e remissioni intervenute in itinere), circostanza che ha potuto ingenerare nell'Amministrazione e nel primo giudice una valutazione non del tutto infondata allo stato degli atti allora vigenti, ma oggi superata dalle sopravvenienze favorevoli all'appellante. Inoltre, la natura sensibile degli interessi coinvolti (tutela minori) giustifica un regime di favore sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2731/2025 del Tribunale di Milano, ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata n. 2731/2025:
o ACCERTA e DICHIARA che non sussistono cause ostative di pericolosità sociale attuale a carico di e che lo stesso possiede i requisiti di legge per il Parte_1 soggiorno sul Territorio Nazionale ai sensi del D.Lgs. 30/2007 e dell'art. 30 T.U.I.
o DISAPPLICA il decreto del Questore della Provincia di n. 0095647 emesso CP_3 in data 07/03/2023 in quanto illegittimo.
o ORDINA all'Amministrazione appellata (Questura di ) di procedere al rinnovo CP_3 della Carta di Soggiorno e/o al rilascio della Carta di Soggiorno Permanente per familiari di cittadini UE in favore dell'appellante.
2. DICHIARA ASSORBITA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, addì 20 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
(Dott. Marc Anthony Gambardella)
Il Presidente
(Dott. Fabio Laurenzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
• Dott. Fabio Laurenzi – Presidente
• Dott. Daniele Buzzanca – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1318/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, posta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 a seguito di trattazione scritta, promossa da:
Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], Codice Univoco C.F._1
Identificativo , residente in [...], elettivamente Nume_1 domiciliato in Monza, presso lo studio degli Avvocati Maurizio Bono (C.F. C.F._2
e AM CA (C.F. , che lo rappresentano e difendono giusta procura C.F._3 speciale alle liti conferita in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore;
Controparte_1 CP_2
, in persona del Questore pro tempore;
Controparte_3
Entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_3
), presso i cui uffici in , Via Freguglia n. 1, sono legalmente domiciliati;
P.IVA_1 CP_3
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2731/2025 del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, pubblicata in data 01 aprile 2025, notificata in pari data, in materia di opposizione a diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e rifiuto del rilascio della Carta di Soggiorno Permanente UE.
1. LE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 20 novembre 2025 mediante lo scambio di note scritte telematiche, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, come da rispettivi atti difensivi che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
1.1 Per l'Appellante, Sig. Parte_1
I procuratori costituiti, Avv.ti AM CA e Maurizio Bono, concludevano come segue:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 2731/2025 del Tribunale di Milano, così giudicare:
1. In via cautelare ed urgente: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2731/2025 qui appellata e del provvedimento emesso dalla Questura di nei confronti del Sig. CP_3 in data 07/03/2023 (notificato il 05/06/2023 e rinotificato il 30/04/2025), per Parte_1 tutte le ragioni di grave e irreparabile pregiudizio esposte in narrativa (perdita del lavoro e separazione dai figli minori).
2. In via principale nel merito: Accogliere tutti i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto del Questore di Milano impugnato. Conseguentemente, disapplicare il provvedimento ovvero assumere ogni statuizione ritenuta necessaria in favore del ricorrente, ordinando il rinnovo in favore dello stesso della Carta di Soggiorno e il contestuale rilascio della Carta di Soggiorno Permanente per familiari di cittadini UE ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 30/2007.
3. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio."
1.2 Per gli Appellati, e : Controparte_1 Controparte_3
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella persona dell'Avvocato dello Stato Cristina Bertagni, concludeva come segue:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: Respingere l'istanza di sospensiva avversaria per carenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora.
2. Nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, confermando la sentenza n. 2731/2025 emessa dal Tribunale di Milano.
3. Spese: Con vittoria delle spese e dei compensi di lite del presente grado.
4. In via istruttoria: Opposizione all'ammissione di nuove prove e documenti, salvo quelli indispensabili, in ragione delle preclusioni processuali."
1.3 Per la Procura Generale presso la Corte d'Appello:
Il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa Russo, concludeva con parere scritto depositato il 15 novembre 2025:
"Chiede la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del ricorso. Rileva l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva e, nel merito, condivide la valutazione di pericolosità sociale attuale espressa dal Tribunale, ritenendo recessivo l'interesse familiare rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico, stante la gravità delle condotte penali (anche recenti) ascritte all'appellante."
2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTO
2.1 La Genesi del Contenzioso Amministrativo
Il procedimento trae origine dall'istanza presentata in data 07 ottobre 2022 dal cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia dal 1996, volta ad ottenere il rinnovo della Carta di Parte_1
Soggiorno quinquennale per familiari di cittadini UE (titolo n. , rilasciato il 23/01/2018) Numero_1
e il contestuale rilascio della Carta di Soggiorno Permanente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 30/2007.
Il Questore della Provincia di , con decreto n. 0095647 emesso il 07 marzo 2023 e notificato CP_3 all'interessato il 05 giugno 2023, decretava il rifiuto del rinnovo e il diniego del rilascio della carta permanente. A fondamento del provvedimento ablativo, l'Amministrazione poneva una valutazione di "pericolosità sociale" dello straniero, desunta dai seguenti elementi ostativi:
1. Precedenti penali "storici": Condanne riportate tra il 2000 e il 2008 per reati di rapina, tentata rapina, false generalità (commessi in minore età), evasione (2007) e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (fatti del 2008, sentenza definitiva 2020).
2. Pendenze penali "attuali" (al 2023): La pendenza del procedimento penale R.G.N.R. 7426/22 presso la Procura di Monza per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni personali aggravate (art. 582, 585 c.p.) commessi nel 2022 ai danni della coniuge, Sig.ra con applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento Parte_2
e allontanamento dalla casa familiare.
Il Questore riteneva che tali elementi delineassero una personalità "poco incline al rispetto delle regole di civile convivenza" e che la pericolosità sociale del soggetto fosse prevalente rispetto ai vincoli familiari esistenti (moglie e due figli minori italiani).
2.2 Il Giudizio di Primo Grado
Avverso tale decreto, il Sig. proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. avanti al Tribunale di Pt_1
Milano, Sezione Specializzata Immigrazione, eccependo l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione - T.U.I.) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Il ricorrente evidenziava la risalenza nel tempo dei reati, il radicamento lavorativo stabile ("edilizia acrobatica") e la presenza di due figli Per_ minori italiani, e con i quali manteneva rapporti affettivi ed economici. Per_2
Si costituiva il , difendendo la legittimità dell'atto impugnato e sottolineando la Controparte_1 reiterazione delle condotte delittuose, culminate negli episodi di violenza domestica del 2022, ritenuti sintomatici di una mancata integrazione.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2731/2025 pubblicata il 01 aprile 2025 1, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure fondava la decisione su due ordini di ragioni: 1. Profilo processuale: Dichiarava "inammissibile" la domanda di annullamento dell'atto amministrativo, aderendo all'orientamento secondo cui il Giudice Ordinario non ha potere caducatorio sugli atti amministrativi, ma solo di accertamento del diritto soggettivo.
2. Profilo sostanziale: Confermpava il giudizio di pericolosità sociale attuale. Pur riconoscendo la "risalenza" di alcuni reati, il Tribunale riteneva che l'arco temporale delle condotte e la gravità dei fatti recenti (violenza sulla moglie) dimostrassero l'inefficacia del percorso rieducativo e l'insufficienza dei legami familiari a contenere la spinta criminale.
2.3 L'Instaurazione del Giudizio di Appello
Con atto di citazione in appello notificato telematicamente il 30 aprile 2025, il Sig. Pt_1 impugnava la predetta sentenza dinanzi a questa Corte d'Appello.
L'appellante articolava due motivi principali di doglianza:
• Primo Motivo: Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione/potere di annullamento, ignorando la natura piena del giudizio sul rapporto in materia di unità familiare (art. 30 T.U.I.).
• Secondo Motivo: Erronea valutazione della pericolosità sociale e violazione dell'art. 8 CEDU. L'appellante lamentava che il Tribunale avesse omesso di considerare l'intervenuta assoluzione per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e la remissione di querela per le lesioni, fatti sopravvenuti che depotenziavano l'impianto accusatorio sulla pericolosità attuale. Censurava altresì la mancata valorizzazione del "superiore interesse del minore" a non essere separato dal genitore che provvede al suo mantenimento.
Contestualmente, l'appellante depositava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., allegando il periculum in mora derivante dalla notifica di un decreto prefettizio di allontanamento e dalla perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato.
L'Avvocatura dello Stato si costituiva in data 16 luglio 2025, contestando puntualmente i motivi di appello e chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio, la difesa appellante depositava note scritte e documenti sopravvenuti, tra cui il calendario degli incontri padre-figli predisposto dai Servizi Sociali (CEOM) e l'atto di remissione di querela.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre 2025.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di diritto e di fatto che seguono.
3.1 Sulla pregiudiziale questione del potere del Giudice Ordinario (Primo Motivo di Appello)
Il primo motivo di gravame investe la statuizione del Tribunale di Milano che ha dichiarato "inammissibile" la domanda di annullamento del provvedimento questorile per carenza di potere del Giudice Ordinario. Tale statuizione è errata e deve essere riformata.
È ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che le controversie in materia di rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 T.U.I.) o della Carta di Soggiorno per familiari di cittadini UE (D.Lgs. 30/2007) devolvono alla giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto hanno ad oggetto diritti soggettivi pieni e non interessi legittimi. Il diritto all'unità familiare è un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente garantito (art. 29 Cost.) e protetto dalle convenzioni internazionali (art. 8 CEDU).
In tale ambito, il sindacato del Giudice Ordinario non è limitato al controllo estrinseco di legittimità dell'atto amministrativo (tipico del giudizio impugnatorio al TAR), ma si estende al merito del rapporto giuridico. Il Giudice ha il potere-dovere di accertare se sussistano i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto al soggiorno.
Qualora l'accertamento dia esito positivo, il Giudice non "annulla" l'atto amministrativo con efficacia erga omnes (potere riservato al Giudice Amministrativo ex art. 113 Cost. e L. 2248/1865 all. E), ma lo disapplica nel caso concreto, accertando il diritto dello straniero e ordinando all'Amministrazione l'adozione del provvedimento dovuto (rilascio del titolo).
Pertanto, la formula utilizzata nel ricorso introduttivo ("annullamento"), sebbene tecnicamente impropria nel rito civile, deve essere interpretata sostanzialmente come domanda di disapplicazione dell'atto lesivo e accertamento del diritto al rinnovo. Il Tribunale ha errato nel fermarsi al dato formale dichiarando l'inammissibilità, violando così il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).
Questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, riqualifica la domanda in tal senso e procede all'esame del merito.
3.2 Sull'assenza di pericolosità sociale attuale (Secondo Motivo di Appello)
Il nucleo centrale della controversia riguarda la valutazione della pericolosità sociale dell'appellante, Sig. Il diniego del Questore e la sentenza del Tribunale si fondano sull'assunto che i Parte_1 precedenti penali e le recenti denunce rendano lo straniero una minaccia "concreta, attuale e sufficientemente grave" per l'ordine pubblico.
Questa Corte, esaminati gli atti e la documentazione sopravvenuta, ritiene che tale giudizio prognostico negativo sia viziato per difetto di attualità e per omesso bilanciamento con i diritti fondamentali.
3.2.1 La disciplina applicabile: Ordine Pubblico vs. Sicurezza dello Stato
Preliminarmente, occorre qualificare il titolo di soggiorno richiesto. Il Sig. è titolare di Carta Pt_1 di Soggiorno per familiari di cittadino UE (essendo padre di minori italiani e coniuge di cittadina italiana). La disciplina di riferimento è dunque il D.Lgs. 30/2007 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE), che offre una tutela rafforzata rispetto al T.U.I. ordinario.
L'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 stabilisce che i provvedimenti di allontanamento o diniego possono essere adottati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tuttavia, tali motivi non possono essere invocati per fini economici e devono rispettare il principio di proporzionalità.
In particolare, la Corte di Giustizia UE e la Cassazione hanno chiarito che:
• I provvedimenti devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.
• Le sole condanne penali non giustificano automaticamente l'adozione di tali misure. • Il comportamento deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.
3.2.2 Analisi dei precedenti penali e della "risalenza"
La "tabella criminale" del Sig. come ricostruita dagli atti 1, appare la seguente: Pt_1
Anno Reato (Art. C.P./Legge Autorità CO/Esito Stato Reato Spec.) Giudiziaria
1999- Rapina, Tentata rapina Trib. Minorenni Mesi 7 e Mesi 9 GU/Minore età
2000 (Artt. 628, 56, 110 cp) Milano
Trib. Monza 2007 Evasione (Art. 385 cp) CO GU (Desio)
Detenzione stupefacenti Corte Appello Fatti remoti (17 anni 2008 1 anno 2 mesi (Art. 73 DPR 309/90) Milano (2020) fa)
Maltrattamenti in 2022 ASSOLUZIONE Trib. Monza Non sussiste famiglia (Art. 572 cp)
Lesioni personali (Art. CO I° grado Sub iudice / 2022 Trib. Monza 582 cp) (Appellata) Remissione Querela
L'analisi di questa tabella evidenzia un dato inconfutabile: l'assenza di pericolosità attuale.
1. I reati "storici" (1999-2008): I precedenti per rapina e spaccio risalgono a un periodo compreso tra i 17 e i 25 anni fa. Molti sono stati commessi in minore età. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la "risalenza nel tempo" dei reati interrompe il nesso di pericolosità sociale, specialmente se seguita da un lungo periodo di astensione dal crimine (Cass. Civ. n. 22892/2018; Cass. n. 15583/2019 2).
È illogico, oltre che giuridicamente errato, fondare un giudizio di pericolosità nel 2025 su fatti commessi nel 2008, per i quali il soggetto ha già scontato la pena o pagato il debito con la giustizia. Inoltre, tali precedenti erano già noti all'Amministrazione nel 2018, quando rilasciò la prima Carta di Soggiorno. Utilizzarli ora come causa ostativa viola il principio del legittimo affidamento, non essendo intervenuti fatti nuovi di gravità tale da rivedere quel giudizio positivo pregresso.
2. L'assoluzione per maltrattamenti (Il fatto nuovo): L'unico elemento che avrebbe potuto giustificare un rivolgimento del giudizio era la denuncia del 2022 per maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, come documentato dalla difesa appellante 1, il procedimento penale ha avuto un esito favorevole per l'imputato sul capo d'accusa più grave: il Sig. è stato Pt_1 assolto dal reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.).
Cade, dunque, l'ipotesi accusatoria di una condotta "abituale", vessatoria e violenta reiterata nel tempo, che costituiva il pilastro della motivazione del Questore.
3. La condanna non definitiva per lesioni e la remissione di querela: Residua una condanna in primo grado per lesioni (art. 582 c.p.), attualmente appellata. Tuttavia, la difesa ha prodotto in atti l'atto di remissione di querela accettata dall'imputato.1 La remissione della querela, in un reato procedibile a querela di parte (come le lesioni non gravissime), ha un duplice effetto:
o Processuale: Estingue il reato (art. 152 c.p.).
o Sostanziale: Dimostra il venir meno della conflittualità con la persona offesa e la ricomposizione della frattura sociale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la remissione di querela è un indice sintomatico della cessazione della pericolosità sociale nei rapporti interpersonali (Cass. Pen. Sez. V, n. 437/2023). Basare un provvedimento di espulsione (o diniego di rinnovo) su un reato estinto o in via di estinzione, per fatti episodici e non sistematici, violerebbe il principio di proporzionalità sancito dall'art. 8 CEDU.
In conclusione, depurata la posizione giuridica dell'appellante dai reati remoti (irrilevanti per l'attualità) e dai reati recenti non sussistenti (assoluzione) o estinti (remissione), non residua alcun elemento fattuale idoneo a supportare un giudizio di pericolosità sociale attuale. Il Sig. Pt_1 appare oggi come un lavoratore stabile, integrato, che ha commesso errori in gioventù ma che non rappresenta una minaccia per la sicurezza dello Stato.
3.3 La violazione dell'Art. 8 CEDU e la tutela del "Best Interest of the Child"
Anche qualora, per mera ipotesi denegata, si volesse ravvisare un residuo margine di pericolosità, la decisione di primo grado dovrebbe comunque essere riformata per l'omesso bilanciamento con il diritto all'unità familiare, in violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 31 T.U.I.
3.3.1 I Criteri " e il Bilanciamento Per_3
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle sentenze pilota c. Svizzera e Üner c. Paesi Bassi, Per_3 ha elaborato una serie di criteri che il giudice nazionale deve applicare quando una misura di allontanamento incide sulla vita familiare:
1. Natura e gravità del reato: Come visto, i reati gravi sono remoti;
quelli recenti sono di lieve entità o insussistenti.
2. Durata del soggiorno: Il Sig. risiede in Italia dal 1996 (29 anni). È un soggiorno di Pt_1 lunghissimo periodo, che radica un diritto rafforzato alla permanenza.
Per_ 3. Nazionalità delle persone coinvolte: La moglie e i due figli ( e sono cittadini Per_2 italiani.
4. Interesse superiore dei figli: Questo è il criterio preminente.
Per_
3.3.2 L'interesse dei minori e Per_2
Dagli atti emerge che l'appellante è padre di due minori in tenera età. La documentazione prodotta (contratti di lavoro, bonifici di mantenimento, relazioni servizi sociali) attesta che:
• Il padre provvede regolarmente al mantenimento economico dei figli grazie al suo lavoro a tempo indeterminato presso "Edil Service S.r.l.".
• Nonostante la separazione coniugale, il padre mantiene un rapporto affettivo significativo. Il Tribunale del Riesame e i Servizi Sociali (CEOM) hanno autorizzato e calendarizzato gli incontri, ritenendo la figura paterna essenziale per lo sviluppo psicofisico dei minori. • I figli sono nati e cresciuti in Italia, sono cittadini italiani e non hanno alcun legame con il Marocco.
Allontanare il padre dal territorio nazionale significherebbe condannare i minori a una "orfanezza di fatto" o costringerli a un esilio di fatto dal proprio Paese di cittadinanza per seguire il genitore (opzione inesigibile secondo la Corte Costituzionale, sent. 202/2013).
Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, comportando la perdita del lavoro e l'irregolarità, spezzerebbe il legame economico e affettivo, violando frontalmente il principio del favor minoris. Come ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 29712/2025 4, il giudice non può limitarsi a citare i precedenti penali, ma deve spiegare perché l'esigenza di sicurezza prevale in modo così schiacciante sul diritto del minore a crescere con il padre. Nel caso di specie, tale prevalenza non esiste. L'ordine pubblico non è minacciato da un padre lavoratore che ha avuto problemi con la giustizia 17 anni fa e un litigio coniugale (ora ricomposto) tre anni fa.
3.3.3 Integrazione Lavorativa
Va infine valorizzato l'elemento dell'integrazione lavorativa. L'appellante è impiegato con contratto a tempo indeterminato nel settore specializzato dell'edilizia acrobatica. Questo dato fattuale, sminuito dal primo giudice come "dato meramente oggettivo", è invece prova regina della "resipiscenza" e della volontà di adesione al patto sociale. Chi lavora regolarmente, paga le tasse e mantiene la famiglia dimostra, facta concludentia, di aver abbandonato le logiche devianti del passato.
3.4 Conclusioni
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza appellata deve essere integralmente riformata.
Non sussistono i presupposti di pericolosità sociale attuale ostativi al rinnovo del titolo. Al contrario, sussistono tutti i requisiti positivi (lungo soggiorno, lavoro, legami familiari con cittadini UE) previsti dal D.Lgs. 30/2007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente, o quantomeno al rinnovo del titolo quinquennale.
La Corte, esercitando i propri poteri di accertamento del rapporto, dichiara illegittimo il diniego questorile e ne dispone la disapplicazione, accertando il diritto dell'appellante al rilascio del titolo richiesto.
L'accoglimento del merito assorbe ogni decisione sull'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., divenuta ormai priva di oggetto.
4. SPESE DI LITE
L'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni".
Nel caso di specie, la Corte ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Tale decisione è motivata dalla complessità della ricostruzione fattuale, resa ardua dalla sovrapposizione di procedimenti penali pendenti e definiti in tempi diversi (con assoluzioni e remissioni intervenute in itinere), circostanza che ha potuto ingenerare nell'Amministrazione e nel primo giudice una valutazione non del tutto infondata allo stato degli atti allora vigenti, ma oggi superata dalle sopravvenienze favorevoli all'appellante. Inoltre, la natura sensibile degli interessi coinvolti (tutela minori) giustifica un regime di favore sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2731/2025 del Tribunale di Milano, ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata n. 2731/2025:
o ACCERTA e DICHIARA che non sussistono cause ostative di pericolosità sociale attuale a carico di e che lo stesso possiede i requisiti di legge per il Parte_1 soggiorno sul Territorio Nazionale ai sensi del D.Lgs. 30/2007 e dell'art. 30 T.U.I.
o DISAPPLICA il decreto del Questore della Provincia di n. 0095647 emesso CP_3 in data 07/03/2023 in quanto illegittimo.
o ORDINA all'Amministrazione appellata (Questura di ) di procedere al rinnovo CP_3 della Carta di Soggiorno e/o al rilascio della Carta di Soggiorno Permanente per familiari di cittadini UE in favore dell'appellante.
2. DICHIARA ASSORBITA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, addì 20 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
(Dott. Marc Anthony Gambardella)
Il Presidente
(Dott. Fabio Laurenzi)