Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2015, n. 24380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24380 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A In caso di diffusione del 2438 0 / 1 5 presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quento: ☐ disposte d'unificio a richiesta of parte REPUBBLICA ITALIANA imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA PUBBLICA SESTA SEZIONE PENALE DEL 12/03/2015 SENTENZA N. 398/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE N. 42357/2014 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P.G. N. IL (omissis) avverso la sentenza n. 4657/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina FODARONI che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito, per la parte civile non ricorrente IT OT, l'Avv.to Rosario FISICHELLA del foro di Palermo che si è associato alla richiesta del PG chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Michele DE STEFANI del foro di Palermo di che ha insistito nei motivi di ricorso.fiducia per P.G. O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte 1. P.G. d'appello di Palermo, in data 19-6-2014,con la quale, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado,appellata dalla parte civile, egli è stato condannato al risarcimento, in favore di quest'ultima, del danno derivante dal reato di cui all'art. 570 cod. pen., in relazione all'omessa corresponsione del mantenimento alla moglie separata.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla questione relativa alla tardività della querela, nonostante l'imputato abbia, secondo l'ipotesi accusatoria, cominciato a non corrispondere più il mantenimento nel mese di settembre 2008. Ancorché il delitto di cui all'art. 570 cod. pen. abbia natura di reato permanente, la giurisprudenza infatti è nel senso che il termine per proporre querela decorra dal giorno in cui il soggetto passivo ha piena contezza del persistente inadempimento da parte dell'obbligato e dunque, al più tardi, dagli inizi del 2009. 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'assoluta incapacità economica del P. in quanto dalla documentazione fiscale prodotta dalla difesa risulta che l'attività dell'imputato, negli anni 2008-2009, non solo non aveva prodotto alcun reddito ma addirittura presentava un pesante passivo, pari a € 36.000,nel primo anno,e a 35.000, nel secondo. Le difficoltà economiche del ricorrente erano dunque tali da non consentirgli di pagare le bollette inerenti alla propria attività nonché gli stipendi e i contributi ai dipendenti, come confermato dai testi e C. rispettivamente dipendente e B. convivente del P. Né può ritenersi che essere proprietari di una villetta, di un'automobile e di un gommone, comperati in passato, in presenza di condizioni economiche nettamente migliori, e adesso inutilizzabili per mancato pagamento delle spese di manutenzione, si traduca nella possibilità, per un soggetto, di avere la liquidità necessaria. Il magazzino risulta invece pignorato, proprio dall'ex moglie. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con memoria in data 3 febbraio 2015, la parte civile ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In relazione al delitto di cui all'art. 570 cod. pen. e alle ipotesi in cui esso è procedibile a querela, occorre osservare come il termine per proporre la querela decorra, a norma dell'art. 124, comma 1, cod. pen. dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, per tale dovendosi intendere la conoscenza certa, da parte del soggetto passivo, che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, di guisa che la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione (Cass., Sez 6, n. 11556 del 19-11-2008). A tal fine non è pertanto sufficiente l'oggettivo inadempimento dell'obbligo di versare il dovuto, poiché quest'ultimo può essere ascrivibile ai fattori più svariati, anche di carattere contingente, e non radica, di per sé, in capo alla persona offesa, la precisa consapevolezza di trovarsi di fronte a una condotta penalmente rilevante. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato iniziò a non versare il dovuto nel settembre O S C U R AT A 2008. Non risulta invece che siano emersi elementi in ordine all'epoca in cui la persona offesa acquisì consapevolezza del ricorrere di una condotta di rilievo penale ai propri danni. E, al riguardo, in giurisprudenza, è consolidato l'asserto secondo il quale, in presenza di un quadro di incertezza, deve ritenersi tempestiva la proposizione della condizione di procedibilità, poiché il decorso del termine di cui all'art. 124 cod. pen. importa decadenza e le decadenze vanno accertate secondo criteri rigorosi, non potendo ritenersi intervenute in base a semplici supposizioni, prive di adeguato supporto probatorio (Cass., Sez. 1, n. 7333 del 28-1-2008).
2.Il secondo motivo di ricorso è infondato. In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che, come nel caso in disamina, riformi totalmente la decisione di primo grado,sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U. 12-7-2005, Mannino). Il giudice di prime cure aveva posto a base della pronuncia assolutoria l'asserto secondo il quale l'imputato, nel periodo in contestazione, era privo di mezzi economici sufficienti per far fronte al sostentamento della moglie separata. La Corte d'appello ha analiticamente esaminato le risultanze probatorie in merito a questo specifico profilo, ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la tesi difensiva, relativa alla totale mancanza di redditi, da parte dell'imputato, stride con la natura dell'attività imprenditoriale svolta da quest'ultimo e con gli accertati indici sintomatici di un tenore di vita dignitoso dell'imputato, che era proprietario di un magazzino, dove svolgeva attività di impresa;
che viveva in una villetta, a (omissis) che aveva due cani,un'automobile, con la quale si recava giornalmente a (omissis) un gommone e che pagava regolarmente gli emolumenti a un dipendente, che è stato escusso e che ha dichiarato che il giro di affari del datore di lavoro si era ristretto ma che egli aveva regolarmente ricevuto le proprie competenze. Anche nel bilancio dell'impresa, nonostante il passivo, figuravano rimanenze di materie prime per oltre € 100.000 e le passività risalivano ad anni precedenti. Di qui la conclusione secondo cui gli elementi acquisiti,unitamente ai dati riportati nella dichiarazione dei redditi dell'imputato, non erano tali da integrare quell'incapacità contributiva assoluta, necessaria per essere esentati da responsabilità penale. Del resto-precisa il giudice a quo-che l'omesso versamento del contributo da parte dell'imputato non sia collegato a una condizione di impossibilità economica ma ad una sua precisa volontà si desume anche dal fatto che il P. non ha ritenuto di ridurre, in proporzione, il contributo di mantenimento, versando una cifra inferiore al dovuto, ma ha preferito sospenderlo del tutto, senza minimamente preoccuparsi delle ripercussioni che ciò avrebbe avuto nella vita della moglie separata. 2 O S C U R A T A Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti, magari altrettanto ragionevole (Sez. U. 19-6-1996, Di Francesco, Rv. 205621). Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e,per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez.U.,30-4-1997, Dessimone, Rv. 207941). Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all 'udienza del 12-3-2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco 5 Emanuele Di Salvo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 8 GIU 2015 UDIZIARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3