Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
In tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravità del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 cod. pen., non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come una pluralità di episodi tra loro isolati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2000, n. 10811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10811 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO VALENTE Presidente del 09/05/2000
1. Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCO DE CHIARA Consigliere N. 466
3. Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU Consigliere N. 2082/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UZ IG n. Roma 7.4.1950;
avverso la sentenza emessa in data 13.10.1999 dalla Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Esposito;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IADECOLA;
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Osserva
Il Pretore di Roma, con sentenza in data 18.7.1997, condannava, con l'aumento per continuazione e concesse le attenuanti generiche considerate equivalenti all'aggravante contestata, NU IG alla pena di mesi nove di reclusione e lire novecentomila di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato di truffa continuata aggravata (artt. 61, n. 7, 81, cpv., 640 c.p.), perché, "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo quale legale rappresentante della V.M. Automobili s.r.l., società alla quale la C.R. Roma Factoring, poi rilevata dalla Banca di Roma, e la Banca di Roma avevano concesso una linea di credito definita "conto anticipo documenti", consistente nell'anticipazione dell'importo relativo ad autoveicoli acquistati dalla società, a fronte della consegna, in garanzia, dei documenti rappresentativi dei veicoli stessi, con artifici e raggiri costituiti dall'avere prodotto a tali istituti false dichiarazioni di conformità dei veicoli - documento rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo e necessario per l'immatricolazione del veicolo stesso - e false fatture attestanti fittiziamente l'avvenuto acquisto del veicolo dalla casa costruttrice, ovvero dall'avere prodotto dichiarazioni di conformità relative a veicoli di cui la V.M. Automobili s.r.l. non era più proprietaria, ovvero ancora dall'avere prodotto dichiarazioni di conformità relative a veicoli non immatricolabili e quindi non commerciabili in Italia, inducendo in errore i predetti istituti circa l'esistenza dei veicoli indicati nelle false dichiarazioni di conformità e nelle false fatture e circa la disponibilità e commerciabilità degli altri veicoli e, comunque, circa l'effettività della garanzia indicata, si procurava l'ingiusto profitto costituito dalle somme anticipate dai predetti istituti nell'ambito della menzionata linea di credito, per un importo complessivo di lire 1.653.420.230, con corrispondente danno patrimoniale di rilevante entità per gli istituti eroganti, in Roma dal maggio 1991 al giugno 1993.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.10.999 - ritenute le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e ridotta conseguentemente la pena inflitta dal I^ giudice - confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Precisava la Corte che correttamente il primo giudice aveva ritenuto sussistere l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. e, quindi, la procedibilità d'ufficio per il reato contestato all'imputato. Ed invero, secondo l'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale sez. II, 12 aprile 1989, Baraldi e altro Riv. it. dir. e proc. pen. 1991, 259), non era necessaria la sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità per ogni singolo fatto, di quelli che compongono il reato continuato, ben potendo ravvisarsi la cennata circostanza aggravante in relazione al reato continuato, unitariamente considerato. Ma, quand'anche si volesse tenere conto del danno prodotto dalle singole violazioni di legge e non dal reato continuato unitariamente considerato, la corte riteneva che, nel caso di specie, l'aggravante in esame sussisterebbe ugualmente, non potendo non ritenersi di rilevante gravità, sia pure per un istituto di credito, un danno che nei singoli numerosi episodi truffaldini, secondo quanto ammesso dallo stesso appellante, giungeva fino a trenta milioni di lire e non era mai inferiore ai diciotto.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione, nonché interpretazione ed applicazione erronee della legge penale con riferimento agli artt. 61 n. 7 e 81 c.p.. La sentenza impugnata risultava del tutto erronea laddove il giudice del merito non aveva pronunciato la richiesta declaratoria di non luogo a procedere perché - previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. - l'azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela.
Rileva il ricorrente che il principio accolto dalla Corte di merito derivava da una minoritaria posizione giurisprudenziale che non poteva comunque essere condivisa essendo più rispondente al testo ed alla ratio della legge il diverso e ben più consistente orientamento della Suprema Corte secondo il quale "nell'ipotesi di una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la determinazione del danno patrimoniale di rilevante gravità, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., deve essere fatta con riferimento a ciascuno dei reati concorrenti posto che l'unificazione è finzione giuridica solo quoad poenam mantenendo i singoli reati ogni loro caratteristica e particolarità immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico" (Cass. Penale, 27.1.1984, Parmiggiani in Giust. Pen., 1986, II, 632; cfr anche (Cass. Penale, Sezione II, 28 settembre 1989 in Riv. Pen., 1991, 565;
Cass. 23.07.1984, Boscariol in Riv. Pen., 1985, 721; Cass.11.02.1980, Calvani in Riv. Pen., 1981, 41). Parimenti erroneo si rivelava, peraltro, l'ulteriore passaggio argomentativo della decisione nel quale si legge affermava che l'aggravante sussiste va ugualmente nel caso di specie, non potendo non ritenersi di rilevante gravità, sia pure per un istituto di credito, un danno che nei singoli episodi oscillava tra i diciotto ed i trenta milioni di lire. Con tale affermazione, il Giudice di merito non aveva tenuto in debita considerazione quel principio giuridico secondo il quale ai fini dell'affermazione della sussistenza del danno di rilevante entità era fondamentale la valutazione comparativa delle posizioni delle parti.
Peraltro, nel violare il principio sopra riportato e quindi nell'interpretare ed applicare erroneamente l'art. 61 n. 7 c.p., la Corte di Appello di Roma aveva omesso del tutto di motivare in concreto la propria affermazione secondo la quale una truffa di 18-30 milioni nei confronti di un istituto di credito poteva comunque essere considerata di rilevante entità e ciò in presenza della sollevata questione da parte della difesa;
di qui l'ulteriore vizio costituito dalla presenza di una mera affermazione priva di ogni concreto contenuto motivazionale.
Mancanza di motivazione, nonché interpretazione ed applicazione erronee della legge penale con riferimento all'art. 157 c.p.. Il Giudice non aveva tenuto in alcun conto le risultanze documentali dalle quali emergeva incontestabilmente che la produzione di certificati falsi si era protratta solo fino al 1991 e che la produzione avvenuta nel 1993 riguardava esclusivamente certificati genuini di macchine non catalizzate ovvero non commerciabili in Italia e quindi, secondo la statuizione del giudice di primo grado, non integrante gli estremi del reato contesto al NU. Di qui la evidente mancanza ed illogicità della motivazione. In tal modo, dando rilievo ad una deposizione testimoniale che solo in via indiretta lasciava ipotizzare la prosecuzione della condotta criminosa contestata al NU fino al 1993 e ciò in contrasto con quanto risultante dagli stessi documenti acquisiti agli atti, in violazione di norme e principi in materia di valutazione di prove, la Corte di Appello di Roma aveva omesso di pronunciare l'intervenuta prescrizione del reato.
Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata doveva essere annullata con rinvio ad altro giudice.
Il ricorso è infondato. Ritiene, invero, questa Corte di legittimità che - a parte che non può assolutamente ritenersi manifestamente infondata l'argomentazione della Corte di merito secondo cui "non può non ritenersi di rilevante gravità, sia pure per un istituto di credito, un danno che, nei singoli numerosi episodi truffaldini, giungeva fino a 30 milioni e non era mai inferiore ai 18 milioni" - deve ribadirsi il più recente orientamento secondo il quale "in tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravità del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n.7, C.P., non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come una pluralità di episodi tra loro isolati;
(Cass., Sez. VI, 14.12.1999, n. 3065, RV 214943). Il secondo motivo di ricorso è anch'esso del tutto infondato. A parte la circostanza che non è risultata che nei motivi di appello sia stata richiesta le estinzione del reato per prescrizione non emergendo assolutamente dalla sentenza impugnata una "denegata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione", come si assume in ricorso, rileva questa Corte di legittimità che i Giudici di merito hanno correttamente e logicamente spiegato, con riferimento a più risultanze probatorie, (e non alla sola deposizione di un teste), i motivi per i quali la attività truffaldina si era protratta fino al 1993. Trattasi di una ineccepibile valutazione di merito delle risultanze processuali, insindacabili in questa sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in udienza, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2000