Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
Il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, relativa al reato di cui all'art. 388, comma quarto, cod. pen., la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva fissato la decorrenza del predetto termine dall'accertamento, disposto a mezzo di ufficiale giudiziario, dell'avvenuta sottrazione dei beni pignorati, di cui l'interessato aveva avuto in precedenza solo il sospetto).
Commentario • 1
- 1. Difesa in separazione non consente accesso home banking coniuge (Cass. 34501/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 settembre 2024
Non può ritenersi di certo scriminata la condotta di chi, per supportare la richiesta dell'assegno di mantenimento, per sé e la figlia minore, accede al home banking del (ex) coniuge perchè in possesso delle credenziali: deve invece avvalersi degli strumenti che il codice di procedura civile appresta allorquando si tratta di acquisire documentazione che non è nella disponibilità della parte e che può essere ottenuta mediante l'ordine dell'autorità giudiziaria. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 21 giugno 2024 (dep. 12 settembre 2024), n. 34501 Presidente Catena - Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29.11.2023 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
3 7 19/ 1 6 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE 1585 Composta da: Sent. n. sez. Nicola Milo UP-24/11/2015 - Presidente - Anna Petruzzellis R.G.N. 52728/2014 - Relatore - Angelo Costanzo Alessandra Bassi Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. BA OM UI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2014 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto ricorso;
udito l'avv. Angelo Serra per il ricorrente, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 08/07/2014, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di BA OM UI avverso il provvedimento del Tribunale di Oristano del 23/06/2010 che ne aveva affermato la responsabilità in relazione all'imputazione di cui all'art. 388, comma 4,cod. pen., condannandolo inoltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. La difesa di BA con il suo ricorso deduce violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione, all'atto in cui la Corte territoriale ha ritenuto la tempestività della querela, malgrado sulla base delle dichiarazioni della parte lesa risultasse che questa era stata posta al corrente della sparizione dei beni pignorati al più tardi il 16/12/2008, circostanza che rendeva tardiva l'istanza di punizione proposta sei mesi dopo tale acquisita conoscenza, oltre che illogica la giustificazione resa riguardo all'irrilevanza del ritardo nella pronuncia impugnata. ¢ CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Si deve ricordare che per pacifica giurisprudenza il termine per proporre querela decorre dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 4, Sentenza n. 5007 del 08/04/1998 Rv. 210621; nello stesso senso da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 21527 del 21/01/2015 Ud, P.g. in proc. Cristanini, Rv. 263855), come già sottolineato dalla Corte territoriale che, sulla base di tale premessa in diritto, ha ritenuto di individuare il termine iniziale di decorso dei tre mesi utili per la proposizione della querela nell'accertamento disposto a mezzo ufficiale giudiziario che condusse a cristallizzare la situazione attinente all'avvenuta sottrazione dei beni pignorati. Di tale situazione l'interessato aveva avuto in precedenza solo il sospetto, che lo indusse ad attivare, tramite il suo difensore, una procedura di verifica che non avrebbe avuto ragion d'essere nell'ipotesi di acquisizione di elementi di fatto univoci al riguardo. Il motivo di ricorso, fondato sulla rilevanza della conoscenza comunque acquisita del fatto al fine di consentire il decorso del termine per proporre querela, ignora tale pacifica interpretazione e sollecita una diversa determinazione non supportata da elementi concreti, posto che proprio la mancanza di certezza sulla sottrazione dei beni risulta dimostrata, in senso contrario a quanto prospettato dalla difesa, dalle iniziative della parte al riguardo.
3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Americh Nicola Milo Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 27 GEN 2016 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R Piera Esposito 2 Cassazione sezione VI, rg. 52728/2014