Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3719
CASS
Sentenza 24 novembre 2015

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Massime1

Il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, relativa al reato di cui all'art. 388, comma quarto, cod. pen., la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva fissato la decorrenza del predetto termine dall'accertamento, disposto a mezzo di ufficiale giudiziario, dell'avvenuta sottrazione dei beni pignorati, di cui l'interessato aveva avuto in precedenza solo il sospetto).

Commentario1

  • 1Difesa in separazione non consente accesso home banking coniuge (Cass. 34501/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 settembre 2024

    Non può ritenersi di certo scriminata la condotta di chi, per supportare la richiesta dell'assegno di mantenimento, per sé e la figlia minore, accede al home banking del (ex) coniuge perchè in possesso delle credenziali: deve invece avvalersi degli strumenti che il codice di procedura civile appresta allorquando si tratta di acquisire documentazione che non è nella disponibilità della parte e che può essere ottenuta mediante l'ordine dell'autorità giudiziaria. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 21 giugno 2024 (dep. 12 settembre 2024), n. 34501 Presidente Catena - Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29.11.2023 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3719
Data del deposito : 24 novembre 2015

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