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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16647 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Do*.ssi SA rrobito sul ricorso proposto da AC OR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte di appello di Messina;
udita la relazione svolta dal consigliere OV Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OV IS OL, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Antonino Curatola, del foro di Reggio Calabria, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Tortora, del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16647 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 febbraio 2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 5 luglio 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato, estinto per intervenuta prescrizione, di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver OR AC ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente di quantità e qualità imprecisata ad EN MI e EN SC, tra cui grammi 999,3 di hashish, ricevendo quale corrispettivo la somma di euro 30.000,00, confermando nel resto, in particolare confermando la statuizione di confisca della somma di denaro di euro 30.000,00 in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, OR AC, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Tortora, propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Lamenta la difesa la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. dal momento che, a fronte 4.1" dell'ordinanza del G.U.P. del 07/10/2019 con la qualel*itenét -Wche il fatto fosse diverso da come descritto-era stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, il Pubblico ministero aveva formulato una imputazione radicalmente nuova, vale a dire la cessione "in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso" di sostanza stupefacente "di quantità e qualità imprecisata". Lamenta, conseguentemente, l'erroneità dell'affermazione della Corte di appello secondo la quale il nuovo addebito rientra nel perimetro dell'originaria imputazione e non è ontologicamente ulteriore e aggiuntivo rispetto alla stessa, dal momento che si era invece verificata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti dell'addebito, che ha posto l'imputato di fronte ad un'accusa diversa, vaga e generica rispetto alla quale non ha potuto approntare un'effettiva difesa, poiché, preparatasi per uno specifico episodio - la cessione di un chilo di hashish - si era poi trovata a dover fronteggiare un'accusa indefinita di traffici pregressi, priva di ogni riferimento concreto. Il Pubblico ministero avrebbe dovuto procedere nelle forme ordinarie ex art. 518 cod. proc. pen., avviando un nuovo procedimento. 2.2. Con un secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. 2 La sentenza fonda la declaratoria di prescrizione su un previo accertamento di colpevolezza, affermando la responsabilità del ricorrente per le pregresse forniture di sostanze stupefacenti sulla base di un unico elemento: il rinvenimento della somma di euro 30.000,00 nella disponibilità del ricorrente, per la quale non sarebbe stata fornita una credibile giustificazione alternativa, in tal modo trasformando, attraverso un ragionamento presuntivo e congetturale, un semplice indizio in prova piena di una pluralità di reati, in assenza di qualsiasi altro elemento indiziario grave, preciso e concordante che ne confermi l'esistenza. Sostiene, conseguentemente, che l'affermazione di responsabilità, presupposto logico- giuridico della declaratoria di prescrizione e della confisca, è viziata e deve essere annullata. 2.3. Con un terzo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen. e all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla disposta confisca. Deduce la difesa che la Corte di appello ha confermato la confisca della somma di euro 30.000,00, qualificandola come corrispettivo di una pregressa cessione di sostanze stupefacenti, nonostante la mancanza di prova che il reato presupposto - la cessione di stupefacenti - sia mai stato commesso dall'imputato, venendo così a mancare il fondamento giuridico per qualificare la somma di denaro come profitto o corrispettivo di quel reato, con la conseguenza che l'annullamento dell'affermazione di responsabilità, anche se finalizzata alla sola declaratoria di prescrizione, travolge la statuizione sulla confisca, con conseguente ordine di restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa (cfr. Sez. 6, n. 899 dell'11/11/2014, dep. 2015, Rv. 261925; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156; Sez. 6, n. 35120 del 13.6.2003). La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi 3 elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi. In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di SC, Rv. 205619). Logico corollario di tale impostazione è l'indirizzo assolutamente consolidato della Corte di cassazione secondo il quale la possibilità per l'imputato di esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione esclude qualsiasi violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204 - 01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 6, n. 24631 dei 15/05/2012, Cusumano, Rv. 253109). ,st~.4etV4 k~44 Ebbene, nel caso in esame, nezniZZ dtejla avvenuta trasmissione degli atti al Pubblico ministero, ad opera del G.U.P. del Tribunale di Messina con ordinanza del 7 ottobre 2019 ai sensi dell'ad. 521, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato ha concretamente esercitato il diritto di difesa in modo coerente rispetto alla fattispecie di reato a lui addebitata, ovverosia la cessione in più occasioni di sostanza stupefacente di quantità e qualità imprecisata, nonché di quasi un chilogrammo di hashish, ad EN MI ed EN SC, ricevendo quale corrispettivo la somma di euro 30.000,00, contestando tali addebiti sia in sede di merito, davanti ai giudici di primo e di secondo grado, sia in sede di legittimità. Sicchè, all'evidenza, non vi è stata alcuna compressione o limitazione del diritto alla difesa e al contraddittorio sulla fattispecie penale addebitata all'imputato, avendo quest'ultimo elaborato la propria linea difensiva in modo del tutto coerente alla contestazione. Né, ancor più a monte, è impugnabile - per difetto di interesse - l'ordinanza con la quale il giudice dispone la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto in quanto trattasi di provvedimento che non incide sul merito della regiudicanda, sulla competenza del giudice o sulla libertà del giudicabile, ma si risolve in una decisione strumentale, in quanto si concretizza in un mero impulso processuale che non è in grado di produrre alcun pregiudizio per l'imputato, non 4 compromettendone in alcun modo la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato e nel seguente nuovo giudizio (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, dep. 2020, Benza, Rv. 279142). Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico. 2.1. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La formula di proscioglimento nel merito, pertanto, prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445, in applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie). In definitiva, è possibile affermare che la regola di giudizio dettata dall'art. 129, comma 2, c.p.p. rimane subordinata ad una situazione di evidenza probatoria risultante obiettivamente dagli atti nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, mentre la regola probatoria contenuta nell'art. 530, comma 2, c.p.p. è riferibile soltanto all'epilogo decisorio conseguente alla formazione e acquisizione delle prove nel contraddittorio fra le parti e ad un'approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito. Declinando tali consolidati principi, deve rilevarsi come, nel caso in esame, tale «evidenza e incontestabilità» non sussisteva. Le circostanze idonee ad 5 escludere l'esistenza del fatto, infatti, non emergono ictu oculi ed in modo assolutamente incontestabile, mentre le deduzioni offerte dalla difesa, siccome generiche, poiché non si confrontano integralmente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non sono idonee a scalfirne l'apparato argonnentativo;
ed anzi, le censure mosse, nel riproporre temi già esposti con l'atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sonopertanto/ consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., l'apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito. 2.2. Ed invero, la lettura della motivazione della sentenza impugnata (v. pagine 4 e 5 della pronuncia) sfugge alle censure articolate dalla difesa, che sostengono che la responsabilità del ricorrente sia fondata sull'unico elemento del rinvenimento della somma di euro 30.000,00 nella disponibilità di costui. Contrariamente a quanto dedotto nel motivo di ricorso, la Corte di merito ha ricostruito l'evoluzione della vicenda in termini coerenti con gli elementi probatori acquisiti, dei quali ha fornito una non illogica interpretazione, sottolineando che la busta rinvenuta in occasione del controllo all'imbarcadero e contenente la somma di euro 30.000,00 era la medesima prelevata dal ricorrente medesimo nell'abitazione di SC EN e poi dallo stesso riposta nel luogo di rinvenimento, vale a dire nel vano dedicato alla ruota di scorta della vettura targata ES995LA, con la conseguenza che, non essendo emersa una ragione diversa a fondamento della consegna della somma di denaro dagli EN al ricorrente, ed essendo invece emerso - nella stessa giornata della trasferta dell'imputato a Messina - il perfezionamento di una nuova fornitura di hashish in favore degli EN. (v. pagina 12 della sentenza di primo grado), da porsi in relazione al silenzio serbato durante il tragitto di rientro in Calabria dall'imputato e dall'altro occupante la vettura, la somma doveva ritenersi di provenienza illecita e, in particolare, costituire il corrispettivo di pregresse forniture di sostanze stupefacenti effettuate dall'imputato o da fornitori calabresi a questi collegati, mentre l'assenza di riscontri circa ulteriori trasferte dell'imputato a Messina non assumeva rilievo dirimente, posto che il nnonitoraggio su IC FE (che aveva consentito di ricostruire la vicenda della consegna al ricorrente dell'ingente somma di denaro) era stato reso operativo poco prima della vicenda oggetto di giudizio e, in epoca successiva al sequestro, non sarebbe stato prudente delegare nuovamente l'imputato, già attenzionato dalle forze dell'ordine" ( ' Deve osservarsi, in proposito, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze 6 Il Consigliere estensore OV nni RA acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere va. lutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della della motivazione posta a fondamento della decisione, non giàvnei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, àslestranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 3. Da quanto argomentato al precedente paragrafo, discende, a cascata, la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, incentrato sull'assunto - ritenuto generico e, perciò, manifestamente infondato - della mancanza di prova che il reato presupposto (la cessione di stupefacenti) sia mai stato commesso dall'imputato. Il giudice distrettuale ha correttamente applicato, sul punto, i principi desumibili dalla pronuncia Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434, che consentono al giudice di merito di disporre o di mantenere la confisca del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 322-ter cod. pen., a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto che la somma costituiva il corrispettivo di forniture di sostanze stupefacenti effettuate dall'imputato o da fornitori calabresi a questi collegati, per cui il denaro è stato sottoposto a confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529; Sez. 4, n. 29954 del 18/06/2025, Muzio, non mass.). 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere OV Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OV IS OL, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Antonino Curatola, del foro di Reggio Calabria, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Tortora, del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16647 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 febbraio 2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 5 luglio 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato, estinto per intervenuta prescrizione, di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver OR AC ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente di quantità e qualità imprecisata ad EN MI e EN SC, tra cui grammi 999,3 di hashish, ricevendo quale corrispettivo la somma di euro 30.000,00, confermando nel resto, in particolare confermando la statuizione di confisca della somma di denaro di euro 30.000,00 in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, OR AC, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Tortora, propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Lamenta la difesa la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. dal momento che, a fronte 4.1" dell'ordinanza del G.U.P. del 07/10/2019 con la qualel*itenét -Wche il fatto fosse diverso da come descritto-era stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, il Pubblico ministero aveva formulato una imputazione radicalmente nuova, vale a dire la cessione "in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso" di sostanza stupefacente "di quantità e qualità imprecisata". Lamenta, conseguentemente, l'erroneità dell'affermazione della Corte di appello secondo la quale il nuovo addebito rientra nel perimetro dell'originaria imputazione e non è ontologicamente ulteriore e aggiuntivo rispetto alla stessa, dal momento che si era invece verificata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti dell'addebito, che ha posto l'imputato di fronte ad un'accusa diversa, vaga e generica rispetto alla quale non ha potuto approntare un'effettiva difesa, poiché, preparatasi per uno specifico episodio - la cessione di un chilo di hashish - si era poi trovata a dover fronteggiare un'accusa indefinita di traffici pregressi, priva di ogni riferimento concreto. Il Pubblico ministero avrebbe dovuto procedere nelle forme ordinarie ex art. 518 cod. proc. pen., avviando un nuovo procedimento. 2.2. Con un secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. 2 La sentenza fonda la declaratoria di prescrizione su un previo accertamento di colpevolezza, affermando la responsabilità del ricorrente per le pregresse forniture di sostanze stupefacenti sulla base di un unico elemento: il rinvenimento della somma di euro 30.000,00 nella disponibilità del ricorrente, per la quale non sarebbe stata fornita una credibile giustificazione alternativa, in tal modo trasformando, attraverso un ragionamento presuntivo e congetturale, un semplice indizio in prova piena di una pluralità di reati, in assenza di qualsiasi altro elemento indiziario grave, preciso e concordante che ne confermi l'esistenza. Sostiene, conseguentemente, che l'affermazione di responsabilità, presupposto logico- giuridico della declaratoria di prescrizione e della confisca, è viziata e deve essere annullata. 2.3. Con un terzo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen. e all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla disposta confisca. Deduce la difesa che la Corte di appello ha confermato la confisca della somma di euro 30.000,00, qualificandola come corrispettivo di una pregressa cessione di sostanze stupefacenti, nonostante la mancanza di prova che il reato presupposto - la cessione di stupefacenti - sia mai stato commesso dall'imputato, venendo così a mancare il fondamento giuridico per qualificare la somma di denaro come profitto o corrispettivo di quel reato, con la conseguenza che l'annullamento dell'affermazione di responsabilità, anche se finalizzata alla sola declaratoria di prescrizione, travolge la statuizione sulla confisca, con conseguente ordine di restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa (cfr. Sez. 6, n. 899 dell'11/11/2014, dep. 2015, Rv. 261925; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156; Sez. 6, n. 35120 del 13.6.2003). La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi 3 elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi. In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di SC, Rv. 205619). Logico corollario di tale impostazione è l'indirizzo assolutamente consolidato della Corte di cassazione secondo il quale la possibilità per l'imputato di esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione esclude qualsiasi violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204 - 01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 6, n. 24631 dei 15/05/2012, Cusumano, Rv. 253109). ,st~.4etV4 k~44 Ebbene, nel caso in esame, nezniZZ dtejla avvenuta trasmissione degli atti al Pubblico ministero, ad opera del G.U.P. del Tribunale di Messina con ordinanza del 7 ottobre 2019 ai sensi dell'ad. 521, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato ha concretamente esercitato il diritto di difesa in modo coerente rispetto alla fattispecie di reato a lui addebitata, ovverosia la cessione in più occasioni di sostanza stupefacente di quantità e qualità imprecisata, nonché di quasi un chilogrammo di hashish, ad EN MI ed EN SC, ricevendo quale corrispettivo la somma di euro 30.000,00, contestando tali addebiti sia in sede di merito, davanti ai giudici di primo e di secondo grado, sia in sede di legittimità. Sicchè, all'evidenza, non vi è stata alcuna compressione o limitazione del diritto alla difesa e al contraddittorio sulla fattispecie penale addebitata all'imputato, avendo quest'ultimo elaborato la propria linea difensiva in modo del tutto coerente alla contestazione. Né, ancor più a monte, è impugnabile - per difetto di interesse - l'ordinanza con la quale il giudice dispone la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto in quanto trattasi di provvedimento che non incide sul merito della regiudicanda, sulla competenza del giudice o sulla libertà del giudicabile, ma si risolve in una decisione strumentale, in quanto si concretizza in un mero impulso processuale che non è in grado di produrre alcun pregiudizio per l'imputato, non 4 compromettendone in alcun modo la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato e nel seguente nuovo giudizio (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, dep. 2020, Benza, Rv. 279142). Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico. 2.1. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La formula di proscioglimento nel merito, pertanto, prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445, in applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie). In definitiva, è possibile affermare che la regola di giudizio dettata dall'art. 129, comma 2, c.p.p. rimane subordinata ad una situazione di evidenza probatoria risultante obiettivamente dagli atti nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, mentre la regola probatoria contenuta nell'art. 530, comma 2, c.p.p. è riferibile soltanto all'epilogo decisorio conseguente alla formazione e acquisizione delle prove nel contraddittorio fra le parti e ad un'approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito. Declinando tali consolidati principi, deve rilevarsi come, nel caso in esame, tale «evidenza e incontestabilità» non sussisteva. Le circostanze idonee ad 5 escludere l'esistenza del fatto, infatti, non emergono ictu oculi ed in modo assolutamente incontestabile, mentre le deduzioni offerte dalla difesa, siccome generiche, poiché non si confrontano integralmente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non sono idonee a scalfirne l'apparato argonnentativo;
ed anzi, le censure mosse, nel riproporre temi già esposti con l'atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sonopertanto/ consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., l'apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito. 2.2. Ed invero, la lettura della motivazione della sentenza impugnata (v. pagine 4 e 5 della pronuncia) sfugge alle censure articolate dalla difesa, che sostengono che la responsabilità del ricorrente sia fondata sull'unico elemento del rinvenimento della somma di euro 30.000,00 nella disponibilità di costui. Contrariamente a quanto dedotto nel motivo di ricorso, la Corte di merito ha ricostruito l'evoluzione della vicenda in termini coerenti con gli elementi probatori acquisiti, dei quali ha fornito una non illogica interpretazione, sottolineando che la busta rinvenuta in occasione del controllo all'imbarcadero e contenente la somma di euro 30.000,00 era la medesima prelevata dal ricorrente medesimo nell'abitazione di SC EN e poi dallo stesso riposta nel luogo di rinvenimento, vale a dire nel vano dedicato alla ruota di scorta della vettura targata ES995LA, con la conseguenza che, non essendo emersa una ragione diversa a fondamento della consegna della somma di denaro dagli EN al ricorrente, ed essendo invece emerso - nella stessa giornata della trasferta dell'imputato a Messina - il perfezionamento di una nuova fornitura di hashish in favore degli EN. (v. pagina 12 della sentenza di primo grado), da porsi in relazione al silenzio serbato durante il tragitto di rientro in Calabria dall'imputato e dall'altro occupante la vettura, la somma doveva ritenersi di provenienza illecita e, in particolare, costituire il corrispettivo di pregresse forniture di sostanze stupefacenti effettuate dall'imputato o da fornitori calabresi a questi collegati, mentre l'assenza di riscontri circa ulteriori trasferte dell'imputato a Messina non assumeva rilievo dirimente, posto che il nnonitoraggio su IC FE (che aveva consentito di ricostruire la vicenda della consegna al ricorrente dell'ingente somma di denaro) era stato reso operativo poco prima della vicenda oggetto di giudizio e, in epoca successiva al sequestro, non sarebbe stato prudente delegare nuovamente l'imputato, già attenzionato dalle forze dell'ordine" ( ' Deve osservarsi, in proposito, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze 6 Il Consigliere estensore OV nni RA acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere va. lutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della della motivazione posta a fondamento della decisione, non giàvnei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, àslestranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 3. Da quanto argomentato al precedente paragrafo, discende, a cascata, la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, incentrato sull'assunto - ritenuto generico e, perciò, manifestamente infondato - della mancanza di prova che il reato presupposto (la cessione di stupefacenti) sia mai stato commesso dall'imputato. Il giudice distrettuale ha correttamente applicato, sul punto, i principi desumibili dalla pronuncia Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434, che consentono al giudice di merito di disporre o di mantenere la confisca del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 322-ter cod. pen., a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto che la somma costituiva il corrispettivo di forniture di sostanze stupefacenti effettuate dall'imputato o da fornitori calabresi a questi collegati, per cui il denaro è stato sottoposto a confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529; Sez. 4, n. 29954 del 18/06/2025, Muzio, non mass.). 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2026.