CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2023, n. 34849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34849 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 27090/2021 proposto da: AN AR, difesa da se stessa;
-ricorrente- contro ER SE PI, difeso dall’avvocato Enrico Cicchetti;
-controricorrente- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano n. 82/2021 del 9/7/2021. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate le osservazioni del P.M., Sostituto Procuratore Generale Cor- rado Mistri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ascoltati gli avvocati AR AN per la ricorrente ed Enrico Cicchetti per il controricorrente. Fatti di causa L’avv. AR AN otteneva dal Giudice di pace di Mirabella Eclano nei confronti del cliente PI ER SE un decreto ingiuntivo Civile Sent. Sez. 2 Num. 34849 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/12/2023 2 di 4 – 27090/2021 – S2 – 30/11/2023 (11) – Caponi Est. di circa € 4.649 per compenso professionale dell’attività stragiudiziale collegata ad un giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice con ordinanza acclarava che la causa era da trattarsi secondo il rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni, con sen- tenza revocava il decreto ingiuntivo e condannava il cliente al paga- mento di € 1.100. Ricorre in cassazione l’avvocato con due motivi illustrati da memorie. Resiste il cliente con controricorso, illustrato da memorie. Cass. 23668/2022 ha rimesso la causa alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura ex artt. 112 e 113 c.p.c. ed ex art. 2697 c.c. che il giudice di merito abbia deciso la causa secondo equità al di sopra del limite di valore di € 1.100 fissato dall’art. 113 co 2 c.p.c. (trattandosi di una causa di valore pari a circa € 4.649), senza che tale parametro decisorio sia stato richiesto dalle parti. Il secondo motivo censura ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la contraddit- torietà irriducibile della motivazione poiché il giudice di merito ha dap- prima riconosciuto che all’avvocato spettava il compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso in via equitativa. La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso. Il cliente ha opposto che manca la prova dello svolgimento di tutte le attività che l'avvocato assume di aver prestato in suo favore, se non in misura marginale, tale da non giustificare la pretesa nell’entità di cui al decreto ingiuntivo. Ha quindi contestato la congruità del parere rilasciato dal Consiglio dell'ordine di Benevento ed ha richiesto di applicare il minimo tariffario. Alla luce di tali allegazioni, delle risultanze istruttorie e di una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in 3 di 4 – 27090/2021 – S2 – 30/11/2023 (11) – Caponi Est. causa «l'importo delle spettanze professionali va effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione che può contenersi per tutta l'attività svolta […] nella complessiva somma determinata anche in via equitativa in complessivi € 1.100». Si prosegue poi argomentando che il parere del Consiglio dell'ordine è vincolante in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione. 2. – In via preliminare è da chiarire che la decisione è stata corret- tamente tratta ad oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, a prescindere dal fatto che la decisione è stata rivestita della forma di sentenza. In questo senso, cfr. Cass. 10648/2020, secondo cui la decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti da prestazioni profes- sionali rese da un avvocato non è appellabile, ma ricorribile per cassa- zione, qualora il relativo giudizio, pur introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario. Nel merito, è fondato il primo motivo. Reputa il Collegio che al passo saliente della motivazione sia da ascri- vere il significato di adozione di un canone decisorio di equità sostitu- tiva del parametro legislativo e non di un mero canone integrativo di tale parametro (nel senso che il criterio dell’equità intervenga solo per la quantificazione del compenso). A giudizio del Collegio depongono per questa ricostruzione nel caso di specie due indizi: l’assenza di argo- mentazioni che facciano esplicitamente perno sull’applicazione di para- metri legislativi;
l’assoggettamento integrale del thema decidendum ad un giudizio equitativo (cfr. «Alla luce di… una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in causa, tenuto presente anche l'esito e la portata dell'incarico… l'importo delle spettanze professionali va 4 di 4 – 27090/2021 – S2 – 30/11/2023 (11) – Caponi Est. effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione»). Ne se- gue la violazione dell’art. 113 c.p.c., trattandosi di causa di valore su- periore a € 1.100. 3. – È accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviata la causa al Giudice di pace di Mirabella Eclano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa al Giudice di pace di Mirabella Eclano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, il 30/11/2023.
-ricorrente- contro ER SE PI, difeso dall’avvocato Enrico Cicchetti;
-controricorrente- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano n. 82/2021 del 9/7/2021. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate le osservazioni del P.M., Sostituto Procuratore Generale Cor- rado Mistri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ascoltati gli avvocati AR AN per la ricorrente ed Enrico Cicchetti per il controricorrente. Fatti di causa L’avv. AR AN otteneva dal Giudice di pace di Mirabella Eclano nei confronti del cliente PI ER SE un decreto ingiuntivo Civile Sent. Sez. 2 Num. 34849 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/12/2023 2 di 4 – 27090/2021 – S2 – 30/11/2023 (11) – Caponi Est. di circa € 4.649 per compenso professionale dell’attività stragiudiziale collegata ad un giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice con ordinanza acclarava che la causa era da trattarsi secondo il rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni, con sen- tenza revocava il decreto ingiuntivo e condannava il cliente al paga- mento di € 1.100. Ricorre in cassazione l’avvocato con due motivi illustrati da memorie. Resiste il cliente con controricorso, illustrato da memorie. Cass. 23668/2022 ha rimesso la causa alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura ex artt. 112 e 113 c.p.c. ed ex art. 2697 c.c. che il giudice di merito abbia deciso la causa secondo equità al di sopra del limite di valore di € 1.100 fissato dall’art. 113 co 2 c.p.c. (trattandosi di una causa di valore pari a circa € 4.649), senza che tale parametro decisorio sia stato richiesto dalle parti. Il secondo motivo censura ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la contraddit- torietà irriducibile della motivazione poiché il giudice di merito ha dap- prima riconosciuto che all’avvocato spettava il compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso in via equitativa. La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso. Il cliente ha opposto che manca la prova dello svolgimento di tutte le attività che l'avvocato assume di aver prestato in suo favore, se non in misura marginale, tale da non giustificare la pretesa nell’entità di cui al decreto ingiuntivo. Ha quindi contestato la congruità del parere rilasciato dal Consiglio dell'ordine di Benevento ed ha richiesto di applicare il minimo tariffario. Alla luce di tali allegazioni, delle risultanze istruttorie e di una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in 3 di 4 – 27090/2021 – S2 – 30/11/2023 (11) – Caponi Est. causa «l'importo delle spettanze professionali va effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione che può contenersi per tutta l'attività svolta […] nella complessiva somma determinata anche in via equitativa in complessivi € 1.100». Si prosegue poi argomentando che il parere del Consiglio dell'ordine è vincolante in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione. 2. – In via preliminare è da chiarire che la decisione è stata corret- tamente tratta ad oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, a prescindere dal fatto che la decisione è stata rivestita della forma di sentenza. In questo senso, cfr. Cass. 10648/2020, secondo cui la decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti da prestazioni profes- sionali rese da un avvocato non è appellabile, ma ricorribile per cassa- zione, qualora il relativo giudizio, pur introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario. Nel merito, è fondato il primo motivo. Reputa il Collegio che al passo saliente della motivazione sia da ascri- vere il significato di adozione di un canone decisorio di equità sostitu- tiva del parametro legislativo e non di un mero canone integrativo di tale parametro (nel senso che il criterio dell’equità intervenga solo per la quantificazione del compenso). A giudizio del Collegio depongono per questa ricostruzione nel caso di specie due indizi: l’assenza di argo- mentazioni che facciano esplicitamente perno sull’applicazione di para- metri legislativi;
l’assoggettamento integrale del thema decidendum ad un giudizio equitativo (cfr. «Alla luce di… una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in causa, tenuto presente anche l'esito e la portata dell'incarico… l'importo delle spettanze professionali va 4 di 4 – 27090/2021 – S2 – 30/11/2023 (11) – Caponi Est. effettivamente ridotto e riportato ad un'equa determinazione»). Ne se- gue la violazione dell’art. 113 c.p.c., trattandosi di causa di valore su- periore a € 1.100. 3. – È accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviata la causa al Giudice di pace di Mirabella Eclano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa al Giudice di pace di Mirabella Eclano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, il 30/11/2023.