CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1568/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
FI LE, EL
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8651/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018092208002 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine dall'impugnazione della cartella di pagamento n.
10020220018092208002, notificata in data 16/02/2023, per un importo complessivo di € 54.406,85 relativo a somme dovute a titolo di IRPEF per le annualità 2016 e 2017. Tale pretesa impositiva era scaturita dalla asserita qualità di erede della Sig.ra Ricorrente_1 rispetto al de cuius Nominativo_1, deceduto il 16/07/2019, il quale era stato a sua volta coobbligato con la società Società_1 S.r.l..
Nel ricorso introduttivo, la contribuente aveva eccepito, in via principale, la nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti (nn. TF903M502200/2021 e TF903M502199/2021). Aveva inoltre dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver mai accettato l'eredità
e dunque di non rivestire la qualifica di erede. Infine, aveva lamentato l'intrasmissibilità delle sanzioni e degli interessi agli eredi.
L'Ufficio si era costituito in giudizio producendo le relate di notifica degli atti prodromici, asseritamente consegnati a mani proprie della ricorrente in data 13/05/2022. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la sentenza n. 1889/07/2024, aveva rigettato il ricorso. I giudici di prime cure avevano ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento e, stante la mancata impugnazione degli stessi, avevano considerato definitiva la pretesa tributaria, dichiarando assorbite o infondate le restanti eccezioni sulla qualità di erede e sulla trasmissibilità del debito.
Avverso la suddetta decisione interponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1, lamentando l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata. L'appellante censurava in particolare il fatto che il primo giudice non considerava minimamente l'atto di rinuncia all'eredità, formalizzato con atto pubblico del notaio
Nominativo_2 in data 16/03/2023, ovvero in epoca successiva alla notifica della cartella ma prima della scadenza dei termini per l'impugnazione. Sosteneva l'appellante che la rinuncia all'eredità, ai sensi dell'art. 521 c.c., aveva effetto retroattivo, rendendo la contribuente totalmente estranea alla responsabilità tributaria del de cuius fin dall'origine. Rimarcava inoltre che la definitività degli atti presupposti non poteva sanare l'originario difetto di legittimazione passiva di chi non diventava mai erede.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame. L'Ufficio rilevava che la rinuncia interveniva solo dopo la notifica di atti ormai definitivi e osservava che l'accettazione dell'eredità poteva essere avvenuta anche tacitamente, dato il lungo tempo trascorso dal decesso. Deduceva altresì
l'inammissibilità delle questioni sulla notifica, ritenendole coperte da giudicato interno in assenza di specifica censura sui documenti prodotti in primo grado. Contestava infine l'istanza di sospensione, ritenendola priva dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione di merito questa Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
Il nucleo centrale della controversia risiede nel valore giuridico della rinuncia all'eredità effettuata dalla Sig. ra Ricorrente_1 in data 16/03/2023. Risulta dagli atti che la contribuente ha formalmente rinunciato all'eredità del padre, Nominativo_1, dinanzi a un notaio, rispettando le forme previste dall'art. 519 c.c.. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. V, ord. n. 13639/2018), il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato non risponde dei debiti tributari del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c.. Tale principio opera "ab origine", rendendo il rinunciante un soggetto mai investito della qualità di erede.
Ne consegue che la notifica degli avvisi di accertamento prodromici, ancorché formalmente eseguita nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 in qualità di "erede", è priva di effetti sostanziali qualora la stessa non abbia mai acquisito tale qualifica. La definitività dell'accertamento derivante dalla mancata impugnazione non può precludere al chiamato rinunciante la possibilità di contestare, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, il proprio difetto di legittimazione passiva. Chi ha rinunciato all'eredità è un soggetto estraneo al rapporto tributario e non può essere chiamato a rispondere di debiti altrui solo per non aver impugnato un atto che presupponeva una qualità mai acquisita.
Non convince la tesi dell'Ufficio circa una presunta accettazione tacita. L'onere della prova dell'accettazione
(anche tacita) grava sull'Amministrazione Finanziaria che intenda far valere la pretesa creditoria. Nel caso di specie, non sono stati forniti elementi concreti atti a dimostrare il possesso dei beni ereditari o il compimento di atti che presupponessero necessariamente la volontà di accettare. Al contrario, nell'atto di rinuncia i comparenti hanno esplicitamente dichiarato di non essere in possesso di beni ereditari.
Pertanto, l'effetto retroattivo della rinuncia travolge la legittimità della cartella di pagamento impugnata, risultando la Sig.ra Ricorrente_1 carente di legittimazione passiva rispetto alle imposte IRPEF 2016-2017 riferibili al defunto padre.
Ogni altra questione, inclusa l'omessa notifica dei prodromici e l'intrasmissibilità di sanzioni e interessi, resta assorbita dall'accoglimento del motivo principale sulla qualità di erede.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Si osserva, infatti, che la rinuncia all'eredità è stata formalizzata dalla contribuente solo in data 16/03/2023.
Tale data è ampiamente successiva sia alla notifica degli avvisi di accertamento prodromici (avvenuta il
13/05/2022) sia alla notifica della cartella di pagamento qui impugnata (avvenuta il 16/02/2023). Ne consegue che l'Amministrazione Finanziaria, al momento dell'emissione e della notifica degli atti impositivi, ha legittimamente operato nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 in quanto chiamata all'eredità non ancora rinunciante. Il fatto che il titolo legittimante l'annullamento della pretesa (la rinuncia) sia venuto ad esistenza solo in un momento successivo alla notifica degli atti impugnati e sia stato prodotto solo in corso di giudizio, giustifica la deroga al principio della soccombenza. La condotta della contribuente, che ha formalizzato la rinuncia solo "post factum", ha indotto l'Ufficio a radicare una pretesa che, all'epoca della sua formazione, appariva corretta sotto il profilo soggettivo. Tale circostanza integra le "gravi ed eccezionali ragioni" per derogare al principio di soccombenza e disporre la compensazione delle spese, atteso che il mutamento della situazione giuridica soggettiva è dipeso da un atto discrezionale dell'appellante compiuto dopo l'avvio della procedura di riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese del doppio grado di giudizio compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
FI LE, EL
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8651/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018092208002 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine dall'impugnazione della cartella di pagamento n.
10020220018092208002, notificata in data 16/02/2023, per un importo complessivo di € 54.406,85 relativo a somme dovute a titolo di IRPEF per le annualità 2016 e 2017. Tale pretesa impositiva era scaturita dalla asserita qualità di erede della Sig.ra Ricorrente_1 rispetto al de cuius Nominativo_1, deceduto il 16/07/2019, il quale era stato a sua volta coobbligato con la società Società_1 S.r.l..
Nel ricorso introduttivo, la contribuente aveva eccepito, in via principale, la nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti (nn. TF903M502200/2021 e TF903M502199/2021). Aveva inoltre dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver mai accettato l'eredità
e dunque di non rivestire la qualifica di erede. Infine, aveva lamentato l'intrasmissibilità delle sanzioni e degli interessi agli eredi.
L'Ufficio si era costituito in giudizio producendo le relate di notifica degli atti prodromici, asseritamente consegnati a mani proprie della ricorrente in data 13/05/2022. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la sentenza n. 1889/07/2024, aveva rigettato il ricorso. I giudici di prime cure avevano ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento e, stante la mancata impugnazione degli stessi, avevano considerato definitiva la pretesa tributaria, dichiarando assorbite o infondate le restanti eccezioni sulla qualità di erede e sulla trasmissibilità del debito.
Avverso la suddetta decisione interponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1, lamentando l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata. L'appellante censurava in particolare il fatto che il primo giudice non considerava minimamente l'atto di rinuncia all'eredità, formalizzato con atto pubblico del notaio
Nominativo_2 in data 16/03/2023, ovvero in epoca successiva alla notifica della cartella ma prima della scadenza dei termini per l'impugnazione. Sosteneva l'appellante che la rinuncia all'eredità, ai sensi dell'art. 521 c.c., aveva effetto retroattivo, rendendo la contribuente totalmente estranea alla responsabilità tributaria del de cuius fin dall'origine. Rimarcava inoltre che la definitività degli atti presupposti non poteva sanare l'originario difetto di legittimazione passiva di chi non diventava mai erede.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame. L'Ufficio rilevava che la rinuncia interveniva solo dopo la notifica di atti ormai definitivi e osservava che l'accettazione dell'eredità poteva essere avvenuta anche tacitamente, dato il lungo tempo trascorso dal decesso. Deduceva altresì
l'inammissibilità delle questioni sulla notifica, ritenendole coperte da giudicato interno in assenza di specifica censura sui documenti prodotti in primo grado. Contestava infine l'istanza di sospensione, ritenendola priva dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione di merito questa Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
Il nucleo centrale della controversia risiede nel valore giuridico della rinuncia all'eredità effettuata dalla Sig. ra Ricorrente_1 in data 16/03/2023. Risulta dagli atti che la contribuente ha formalmente rinunciato all'eredità del padre, Nominativo_1, dinanzi a un notaio, rispettando le forme previste dall'art. 519 c.c.. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. V, ord. n. 13639/2018), il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato non risponde dei debiti tributari del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c.. Tale principio opera "ab origine", rendendo il rinunciante un soggetto mai investito della qualità di erede.
Ne consegue che la notifica degli avvisi di accertamento prodromici, ancorché formalmente eseguita nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 in qualità di "erede", è priva di effetti sostanziali qualora la stessa non abbia mai acquisito tale qualifica. La definitività dell'accertamento derivante dalla mancata impugnazione non può precludere al chiamato rinunciante la possibilità di contestare, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, il proprio difetto di legittimazione passiva. Chi ha rinunciato all'eredità è un soggetto estraneo al rapporto tributario e non può essere chiamato a rispondere di debiti altrui solo per non aver impugnato un atto che presupponeva una qualità mai acquisita.
Non convince la tesi dell'Ufficio circa una presunta accettazione tacita. L'onere della prova dell'accettazione
(anche tacita) grava sull'Amministrazione Finanziaria che intenda far valere la pretesa creditoria. Nel caso di specie, non sono stati forniti elementi concreti atti a dimostrare il possesso dei beni ereditari o il compimento di atti che presupponessero necessariamente la volontà di accettare. Al contrario, nell'atto di rinuncia i comparenti hanno esplicitamente dichiarato di non essere in possesso di beni ereditari.
Pertanto, l'effetto retroattivo della rinuncia travolge la legittimità della cartella di pagamento impugnata, risultando la Sig.ra Ricorrente_1 carente di legittimazione passiva rispetto alle imposte IRPEF 2016-2017 riferibili al defunto padre.
Ogni altra questione, inclusa l'omessa notifica dei prodromici e l'intrasmissibilità di sanzioni e interessi, resta assorbita dall'accoglimento del motivo principale sulla qualità di erede.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Si osserva, infatti, che la rinuncia all'eredità è stata formalizzata dalla contribuente solo in data 16/03/2023.
Tale data è ampiamente successiva sia alla notifica degli avvisi di accertamento prodromici (avvenuta il
13/05/2022) sia alla notifica della cartella di pagamento qui impugnata (avvenuta il 16/02/2023). Ne consegue che l'Amministrazione Finanziaria, al momento dell'emissione e della notifica degli atti impositivi, ha legittimamente operato nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 in quanto chiamata all'eredità non ancora rinunciante. Il fatto che il titolo legittimante l'annullamento della pretesa (la rinuncia) sia venuto ad esistenza solo in un momento successivo alla notifica degli atti impugnati e sia stato prodotto solo in corso di giudizio, giustifica la deroga al principio della soccombenza. La condotta della contribuente, che ha formalizzato la rinuncia solo "post factum", ha indotto l'Ufficio a radicare una pretesa che, all'epoca della sua formazione, appariva corretta sotto il profilo soggettivo. Tale circostanza integra le "gravi ed eccezionali ragioni" per derogare al principio di soccombenza e disporre la compensazione delle spese, atteso che il mutamento della situazione giuridica soggettiva è dipeso da un atto discrezionale dell'appellante compiuto dopo l'avvio della procedura di riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese del doppio grado di giudizio compensate per quanto in motivazione.