Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione sia imprevedibile, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, e oggettiva, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame, perché in tal caso non è configurabile l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. 111 comma 5 Cost. (nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la volontà di sottrarsi all'esame possa desumersi dal comportamento del teste che, regolarmente citato a comparire in udienza, faccia successivamente perdere le sua tracce).
Commentario • 1
- 1. La sentenza di condanna non può fondarsi solo sulle dichiarazioni rese alla PGAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2003, n. 8384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8384 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Luciano Deriu Presidente
1. Dott. F. Saverio Mannino Consigliere
2. Dott. IO Agrò "
3. Dott. Carlo Piccininni "
4. Dott. Domenico Carcano "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, resa il 2 ottobre 2001, dalla Corte d'appello di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano;
udito il pubblico ministero, in persona del dr. Enrico Delehaye, sostituto procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia, avv.to Roberto Fraja, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che PA IA ricorre contro la sentenza, pronunciata il 2 ottobre 2001, della Corte d'appello di Firenze che lo dichiarò, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, responsabile del delitto di calunnia per avere falsamente accusato AD AL di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e ciò sebbene sapesse costui innocente;
che il ricorrente denuncia, con un primo motivo, la violazione di legge processuale poiché la Corte di merito, nonostante illegittimo impedimento dello stesso PA dimostrato mediante il certificato di ricovero avvenuto il giorno precedente l'udienza, avrebbe illegittimamente dichiarato la contumacia e proseguito l'udienza e definito il giudizio;
che la Corte avrebbe dovuto, invece, ritenere l'infermità un impedimento assoluto a partecipare all'udienza, attenendosi alle risultanze della certificazione medica comprovante il ricovero in ospedale e l'importanza della patologia, tenuto conto anche dell'informativa dei Carabinieri e dell'ulteriore documentazione medica ad essa allegata;
che, con una seconda censura, si deduce la violazione dell'art. 195 c.p.p., perché la Corte - nonostante la formale richiesta di citare il teste EC IO, indicato da CE MA quale fonte diretta delle sue informazioni, e la mancanza di verifica dell'asserita irreperibilità da parte del Tribunale - avrebbe comunque utilizzato la deposizione del CE, affermando che la stessa avrebbe dato semplicemente "... senso all'innocenza... " della persona falsamente incolpata da PA;
che il ricorrente deduce, con un terzo motivo, la mancata assunzione in contraddittorio di una, prova testimoniale decisiva, poiché il Tribunale, prima, e la Corte, poi, non avrebbero assunto la testimonianza di tale UE DR, il quale avrebbe potuto chiarire circostanze determinanti ai fini della reale ricostruzione dei fatti, ed avrebbero, invece, letto e utilizzato il verbale delle dichiarazioni da costui rese nel corso delle indagini, nonostante non fosse stata accertata in alcun modo la sua irreperibilità ed anzi fosse conosciuta la sua residenza anagrafica;
che con un ultima censura il ricorrente deduce il difetto di motivazione , sotto il profilo della mancanza e dell'illogicità, in quanto la Corte si sarebbe limitata acriticamente a recepire le proposizioni argomentative della decisione del Tribunale, senza svolgere alcun controllo sulla logicità di tale prima decisione e, comunque, senza tenere conto della diversa ricostruzione del fatti articolata nei motivi di appello;
che, in tal modo riassunti a norma dell'art. 173, comma 1, c.p.p. i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il primo motivo è infondato. Esso ha ad oggetto la questione di nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia e la conseguente nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 484, comma 2 bis c.p.p., in relazione agli arti 420 ter e 420 quater dello stesso codice.
Occorre, anzitutto, rilevare che la Corte di merito ha dichiarato la contumacia del PA, dopo avere disposto le opportune verifiche sulle reali condizioni di salute dello stesso ed avere valutato che dagli accertamenti effettuati, ai quali in sentenza si è fatto espresso rinvio, l'impedimento addotto non fosse legittimo. Questa Corte - posto che, allorché sia dedotto col ricorso per cassazione un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. un., 28 novembre 2001, Policastro, rv. 220092) - ha esaminato il verbale di udienza del 2 ottobre 2001, al quale è allegata la documentazione in parola, ed ha verificato i corretti rilievi e le coerenti valutazioni espresse, pur in estrema sintesi, dal giudice di merito.
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato si sottrae al sindacato di legittimità, dovendo la Corte di cassazione limitarsi ad accertare se il potere discrezionale, attribuito al giudice di merito, sia stato correttamente esercitato. Nella concreta fattispecie, la certificazione sanitaria é stata interpretata dalla Corte di merito nel senso che - nonostante l'attestazione di un ricovero in ospedale, peraltro senza la formulazione di una precisa diagnosi e per effettuare ulteriori accertamenti - essa non comprovasse l'assoluta impossibilità di dimissioni anticipate e, pertanto, non fosse tale da determinare un legittimo impedimento a comparire. 2. - Altrettanto infondata la seconda censura relativa alla violazione dell'art. 195 c.p.p.. Al riguardo, si deduce che la mancata escussione del "teste fonte", espressamente richiesta, non avrebbe ammesso l'utilizzo come prova della deposizione de relato di CE MA a norma del terzo comma del citato art. 195. Il ricorrente rileva che il teste "fonte", EC IO, non sarebbe stato citato e non ne sarebbe stata accertata la sua irreperibilità, in tal modo mettendo in discussione un preciso punto della sentenza del Tribunale - in parte qua indirettamente confermato dalla stessa Corte di merito - e limitandosi, però, ad una mera asserzione, senza offrire elementi in base ai quali smentire la circostanza in parola.
La situazione oggettiva dell'impossibilità di "rintracciare" il c.d. teste di riferimento, EC IO, è oggetto di una precisa proposizione contenuta nella sentenza del Tribunale, là dove si precisa che, nonostante CE non ne abbia riferito le complete generalità, il "teste fonte" è stato "...comunque compiutamente generalizzato dagli inquirenti nel giostraio EC IO, che, peraltro non è stato possibile rintracciare...".
Pertanto, per entrambi i giudici di merito si era realizzata la fattispecie acquisitiva delle dichiarazioni de relato, prevista come eccezione dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 195 c.p.p. Oltre che per le ragioni sinora esposte, la censura è, comunque, manifestamente infondata per altri profili. Tenuto conto che la violazione di legge denunciata dal ricorrente ha, quale suo indispensabile presupposto l'utilizzabilità ai fini della deliberazione della dichiarazione de relato, non è da revocare in dubbio che la censura sia diretta a contestare una scelta di merito effettuata dalla Corte d'appello.
In realtà, il giudice di merito ha risolto la questione posta con i motivi d'appello, nel senso che il quadro probatorio fosse di per sé autosufficiente e la deposizione de relato non aggiungesse nulla di più ai fini della decisione.
Indipendentemente dalla natura della deposizione resa da CE, la Corte d'appello ha ritenuto, infatti, che la stessa non aggiungesse altro " ... alla prova già perfetta di responsabilità... " del PA.
L'ulteriore proposizione "...le dichiarazioni.... semplicemente danno un senso all'innocenza di AD...", non hanno il significato di un parziale utilizzo della prova in questione - come vorrebbe il ricorrente -, bensì esprimono un ulteriore ragione dell'inutilità di tale acquisizione.
In conclusione, è stata effettuata la c.d. "prova di resistenza", risolta nel senso che le prove analiticamente esposte nella prima parte delle sentenza fossero autosufficienti e potessero adeguatamente confermare il giudizio di responsabilità già espresso dal Tribunale, anche senza l'apporto probatorio della deposizione de relato.
Si è in presenza, dunque, di una "questio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, poiché essa investe direttamente il contenuto della prova e la completezza del suo significato e, come tale, é sottratta al sindacato del giudice di legittimità, il cui limite è rappresentato dal controllo del discorso giustificativo. Discorso giustificativo immune da difetti logici e svolto in termini conformi alle risultanze processuali esposte in sentenza.
Una questione che questa Corte ritiene di esaminare ex officio, in quanto riconducibile all'art. 191, comma 2, c.p.p., è quella se la "sopravvenuta impossibilità" - che ex art. 512 c.p.p. ammette la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini - possa ancora ritenersi configurabile nell'ipotesi in cui il teste sia "irreperibile", nonostante il quinto comma dell'art. 111 della Costituzione legittimi regole che prevedano l'utilizzo di prove non formate in contraddittorio solo "...per accertata impossibilità di natura oggettiva...".
Nel giudizio de quo, è indubbia l'immediata operatività dei principi di cui all'art. 111 della Costituzione, imposta dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2 (disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 in materia di giusto processo), convertito in legge 25 febbraio 2000, n .35, tenuto conto che le due pronunce di merito sono entrambe successive, oltre che alla modifica costituzionale, anche alla citate disposizione di attuazione.
Non pare possa essere revocato in dubbio che la fattispecie acquisitiva stabilita dall'art. 512 c.p.p. - secondo cui "...fatti o circostanze imprevedibili...", qualora siano tali da rendere "...impossibile la ripetizione..." di atti assunti nel corso delle indagini, legittimano la lettura in dibattimento del contenuto di tali atti - debba essere interpretata ed applicata nel senso imposto dalla norma costituzionale.
In realtà, l'irreperibilità del teste, sempre che imprevedibile al momento della suo esame nella fase delle indagini, è una situazione che potrebbe anche, e non sempre però, essere ricondotta nell'ambito della "volontaria" e "libera" scelta del dichiarante di sottrarsi all'esame in dibattimento. L'irreperibilità è di per sé, dunque, una situazione "neutra" sotto tale profilo, nel senso che le sue cause potrebbero essere le più diverse e affatto indipendenti dal processo nel cui ambito essa assume rilievo.
È plausibile ritenere che l'irreperibilità del dichiarante, in concreto, possa configurare una "oggettiva impossibilità" sopravvenuta per la formazione della prova dichiarativa in contraddittorio e, quindi, legittimare l'operatività dell'art. 512 c.p.p. e la fattispecie acquisitiva in essa prescritta.
Del resto, in tal senso si è già orientata la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alle dichiarazioni assunte da cittadini extracomunitari. Tenuto conto che l'irreperibilità non possa essere considerata "prevedibile" al momento dell'acquisizione delle dichiarazioni nella fase delle indagini, solo perché il dichiarante sia cittadino extracomunitario, si è affermato che possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, qualora il teste sia risultato, poi, irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art. 111 della Costituzione (Sez. I, 30 aprile 2001, n. 24102, Bentouiza, rv. 219918). Occorre, però, rilevare che affermare che l'irreperibilità debba essere "imprevedibile", non è di per sé sufficiente a ritenere che sia anche "oggettiva", cioè non dipendente da una libera "scelta" di sottrarsi volontariamente all'esame.
Infatti, non è da escludere che l'irreperibilità, benché imprevedibile al momento in cui la persona renda dichiarazioni nella fase delle indagini, altrettanto plausibilmente, allorché indici sintomatici lo dimostrino, possa essere, poi, ricondotta ad una "libera" e "volontaria" scelta di sottrarsi al dovere di testimoniare.
Un sintomo significativo di un' irreperibilità "per scelta" è la circostanza che il teste, nonostante sia stato regolarmente citato a comparire in udienza, faccia perdere le sue tracce. Mentre, assume un diverso significato il fatto che la persona, pur sentita nel corso delle indagini, non sia più rintracciabile ancora prima di essere citato in qualità di teste. In quest'ultima ipotesi, salvo elementi contrari, è ravvisabile l'"oggettiva" impossibilità richiesta dalla norma costituzionale come deroga alla formazione della prova in contraddittorio.
In tal modo ricostruito il significato normativo delle residuale operatività delle letture acquisitive, va rilevato che UE DR non risulta essere stato affatto citato quale teste in dibattimento, in quanto non più rintracciato, nonostante le ricerche disposte ed effettuate "...in quel di Mondragone ed altrove...". L'utilizzo delle dichiarazioni rese agli inquirenti da UE DR fu legittimo, dunque," ...per accertata oggettiva impossibilità..." sopravvenuta di ripetizione di tale atto in dibattimento.
4. Con un quarto ed ultimo motivo, si deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza declaratoria di contumacia e della sentenza impugnata.
La prima questione è stata già oggetto di esame e ne è stata rilevata la sua manifesta infondatezza.
Altrettanto infondata è la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Non sussiste, infatti, mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione(Sez. III, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). Quando non vi é difformità di decisione, il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. La sentenza impugnata ha puntualmente esposto il percorso logico seguito dal Tribunale ed ha descritto con completezza il quadro probatorio, sulla cui base era stato espresso il giudizio di responsabilità.
Le proposizione argomentative della Corte di merito esprimono in termini adeguati e coerenti le ragioni della totale adesione alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e, in tal modo, rendono evidenti le ragioni per le quali sono state disattese le censure articolate nei motivi di appello e con le quali si contestava la responsabilità di PA IA. Alla affermazione che "...anche questo collegio ravvisa (ed attribuisce all'imputato, come già il Tribunale) una inquietante progressione di diffamazione, calunnia e calunnia reale coinvolgente AD nell'ambiente accuratamente coltivato..", la Corte perviene dopo un'accurata elencazione di tutte gli elementi di prova ed una critica esposizione dei punti significativi della vicenda. In particolare, si pone l'accento sul fotomontaggio, sulle dichiarazioni di CI BI, sull'uomo della Digos, e sulle informazioni rese all'amico della guardia di finanza, maresciallo Caroncelli. Anche la deposizione di CE MA è stata esaminata e valutata nel suo significato probatorio, in modo da risolvere in termini di quaestio facti la dedotta inutilizzabilità della stessa ai fini della decisione. Con un coerente giudizio critico, si è affermato che tale deposizione non aggiungesse, al pari di quella di ER AN, nulla alla già completa prova di responsabilità di PA.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
Il rigetto dell'impugnazione comporta ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'8 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 FEBBRAIO 2003.