Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2003, n. 8384
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

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Massime1

In tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione sia imprevedibile, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, e oggettiva, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame, perché in tal caso non è configurabile l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. 111 comma 5 Cost. (nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la volontà di sottrarsi all'esame possa desumersi dal comportamento del teste che, regolarmente citato a comparire in udienza, faccia successivamente perdere le sua tracce).

Commentario1

  • 1La sentenza di condanna non può fondarsi solo sulle dichiarazioni rese alla PGAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2003, n. 8384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8384
Data del deposito : 8 gennaio 2003

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