Sentenza 19 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991 n. 203, la consapevolezza che le armi illecitamente detenute sono destinate ad agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso non è desumibile, in mancanza di altre circostanze significative, esclusivamente dal particolare ed accentuato potenziale offensivo delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2007, n. 14235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14235 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 19/02/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 402
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 46264/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GR RI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 20/10/2006 del Tribunale di Lecce. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Udito l'avv. Marcello Falcone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di LL TT RI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale in data 20/10/2006 il Tribunale di Lecce, adito ex art. 309 c.p.p., ha rigettato la richiesta di riesame a suo tempo presentata nell'interesse del predetto, confermando la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal GIP di Lecce in data 21/9/2006 per il delitto di cui all'art. 81 c.p., L. n. 497 del 1974, art. 10 e L. n. 152 del 1991, art. 7, e per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, commessi in Mesagne e provincia di Brindisi
fino al 25/5/2003.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 291 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 5, per la mancata trasmissione delle trascrizioni relative al decreto n. 57/02 RIT, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il ricorrente ricorda che, come emerge dal testo dell'ordinanza censurata, il P.M., nel corso della udienza camerale del 20/10/2006, aveva depositato alcuni atti (tra i quali i brogliacci relativi al decreto suindicato), precisando che si trattava di "atti indicati nella informativa, ma non utilizzati dal GIP per la emissione dell'ordinanza coercitiva". Ad avviso del ricorrente, di tali atti non avrebbe dovuto tenersi conto in quanto depositati oltre il termine di legge. In ogni caso, ove si trattasse di atti compresi tra quelli trasmessi al GIP con la richiesta di misura cautelare, la mancata conoscenza di essi da parte del Giudice del Riesame avrebbe dovuto determinare la inefficacia del provvedimento cautelare impugnato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., lettere c) ed e), in riferimento agli artt. 192 e 273 c.p.p. per la assoluta mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Il
ricorrente evidenzia la singolare posizione processuale di LL TT RI per la spontanea ed informale collaborazione da lui prestata agli inquirenti in riferimento all'omicidio del fratello MA: è in questo quadro che andrebbero lette le conversazioni captate, che sarebbe state compiute al solo fine di conoscere quanti più dettagli possibile della vita del fratello e di apprendere notizie utili a fini investigativi. La attività di monitoraggio della autovettura e del telefono in uso al LL TT RI sarebbe nata proprio dalle sue stesse dichiarazioni e, in ogni caso, il predetto avrebbe riferito immediatamente al Dirigente del Commissariato di Mesagne tutte le notizie interessanti da lui apprese nel corso di dette conversazioni. A parte il fatto che a carico dell'indagato risulterebbe una sola conversazione intercettata (n. 713 del 10/3/2002), il cui contenuto, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dimostrerebbe la sua estraneità alle armi che erano appartenute al fratello MA. Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in riferimento alle violazioni alla disciplina sugli stupefacenti contestate al LL TT RI, in quanto in primo luogo dalle conversazioni intercettate non emergerebbe alcuna attività di spaccio ascrivibile al predetto e, in secondo luogo, anche questi colloqui andrebbero inquadrati nella attività di collaborazione da lui intrapresa con gli inquirenti. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7: la aggravante in questione non sussisterebbe in quanto al LL TT non sarebbe stato contestato alcun episodio caratterizzato dal cd. "metodo mafioso" e nella ordinanza impugnata non sarebbero stati indicati elementi dai quali far derivare un collegamento funzionale della detenzione delle armi e del traffico di stupefacenti con la Sacra Corona Unita.
Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.274 c.p.p., lettera c), e art. 275 c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, che, nel caso di specie, non sussisterebbero in quanto gli elementi indiziari acquisiti consisterebbero "esclusivamente in intercettazioni telefoniche ed ambientali" e, in secondo luogo, perché i fatti contestati risalirebbero agli inizi del 2002. Su questi aspetti i giudici di merito avrebbero "omesso in foto qualsivoglia motivazione".
2.-. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al Tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al GIP in sede di richiesta della misura, mentre una siffatta sanzione non opera allorché quest'ultimo giudice abbia ricevuto gli atti in maniera parziale, sia perché dal combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 risulta che egli è tenuto ad esaminare gli atti ricevuti e non altri eventualmente in possesso del P.M., sia perché non gli si può far carico di un adempimento che non dipende da lui. Conseguentemente il comportamento omissivo del P.M. circa il mancato inoltro di alcuni atti assunti prima della richiesta della misura, atti che, pertanto, il GIP non ha potuto valutare, e il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del Tribunale del Riesame, non determina la perdita di efficacia della ordinanza cautelare, ma solo la inutilizzabilità di quelli che li presuppongono (Sez. Un. sent. n. 21 del 20/11/1996, rv. 206955). In applicazione di questi principi correttamente il Tribunale di Lecce ha ritenuto infondata la censura relativa alla asserita la violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, riproposta nei medesimi termini con l'attuale ricorso. A parte il fatto che, come pure puntualizzato dal Tribunale, in materia di intercettazioni la prova è costituita dalle bobine o dai nastri contenenti le registrazioni e non dalle relative trascrizioni, le quali sono soltanto uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova, che esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo utilizzato per renderne noto il contenuto.
3.-. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. In primo luogo il Tribunale di Lecce ha desunto i gravi indizi della sussistenza della contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 "dalla tipologia delle armi (da guerra) e dallo loro appartenenza a LL TT MA (noto esponente di spicco della SCU)", così trasferendo alla persona del ricorrente una caratteristica che era propria delle armi ma non necessariamente di questi In realtà, come questa Corte ha già chiarito, "la consapevolezza che le armi illecitamente detenute sono destinate ad agevolare la attività di una associazione mafiosa non è desumibile, in mancanza di altre circostanze significative esclusivamente dal particolare ed accentuato potenziale offensivo delle stesse (sez. 6^, sent. 1303 del 12/6/97, Giannuzzo). Manca, nell'ordinanza impugnata qualunque spiegazione in ordine alla sussistenza della oggettiva funzionalità della condotta alla agevolazione della attività posta in essere dal sodalizio criminoso e non al fine di agevolare singole persone, allo scopo ad esempio di attuare vendette personali e non di clan.
In secondo luogo nella ordinanza censurata, pur dandosi atto della intenzione di LL TT RI di risalire agli autori dell'omicidio del fratello e pur accennandosi a "vicinanze" tra i LL TT e alcuni esponenti delle Forze di Polizia, non si parla minimamente della "spontanea ed informale collaborazione da lui prestata agli inquirenti in riferimento all'omicidio del fratello MA". Si tratta di circostanza che, se vera, potrebbe gettare una luce del tutto diversa sulle conversazioni captate, che potrebbero anche essere state fatte al fine di conoscere quanti più dettagli possibile della vita del fratello e di apprendere notizie utili a fini investigativi.
In riferimento a questi decisivi elementi il Tribunale di Lecce non ha fornito alcuna motivazione. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, che provvedere a colmare le citate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Lecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007