Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2014, n. 32896
CASS
Sentenza 30 giugno 2014

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In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la sopravvenienza di un nuovo titolo detentivo relativo a reato commesso prima dell'inizio della detenzione nei confronti di condannato alla pena dell'ergastolo, ammesso alla liberazione condizionale nei cui confronti era già stata applicata la libertà vigilata con la durata massima di anni cinque ex art. 177, secondo comma, cod. pen., comporti l'applicazione di una nuova misura di sicurezza).

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …

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  • 2Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021

    In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2014, n. 32896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32896
Data del deposito : 30 giugno 2014

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