Sentenza 30 giugno 2014
Massime • 1
In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la sopravvenienza di un nuovo titolo detentivo relativo a reato commesso prima dell'inizio della detenzione nei confronti di condannato alla pena dell'ergastolo, ammesso alla liberazione condizionale nei cui confronti era già stata applicata la libertà vigilata con la durata massima di anni cinque ex art. 177, secondo comma, cod. pen., comporti l'applicazione di una nuova misura di sicurezza).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 2. Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021
In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2014, n. 32896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32896 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 30/06/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 2113
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 52109/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AT N. IL 08/01/1954;
avverso l'ordinanza n. 3958/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 06/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma deliberando sulla domanda di estensione della liberazione condizionale per sopravvenienza di nuovo titolo detentivo avanzata da CE LV, disponeva la richiesta di estensione della misura anche alla pena contenuta nel cumulo emesso dal P.M. di Milano in data 27 maggio 2013, determinando la durata delle prescrizioni imposte al condannato in anni cinque, decorrenti dalla notifica del proprio provvedimento.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il CE, il quale, anche mediante una memoria difensiva, ne denuncia l'illegittimità per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 176 cod. pen., L. n. 45 del 2001, art. 16-nonies e art. 51 bis Ord. Pen., nonché per illogicità, manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto, ritenendo illegittima, in estrema sintesi, la determinazione della durata della libertà vigilata, implicata dalla nuova ammissione alla liberazione condizionale, stabilita dal Tribunale in cinque anni, a ragione dell'incongruo rilievo che il residuo pena da espiare sarebbe superiore ad anni cinque, laddove il ricorrente è detenuto in esecuzione di una condanna alla pena dell'ergastolo e risulta essere stato già sottoposto per la durata massima di cinque anni, alla misura di sicurezza della libertà vigilata. A sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assimilato la liberazione condizionale ad una misura alternativa alla detenzione, e la giurisprudenza del Tribunale di sorveglianza di Roma che, in casi simili a quello in esame, applica analogicamente la disposizione di cui all'art. 51 bis Ord. Pen., nonché il rilievo che la durata della libertà vigilata ordinata in sede di liberazione condizionale non può avere una durata superiore a cinque anni per i condannati alla pena dell'ergastolo come il CE, come si evince dall'art. 177 c.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate. Va premesso che nella ricostruzione dell'istituto della liberazione condizionale non può prescindersi dalla considerazione - operata già nella decisione numero 29728 del 6 luglio 2011 di questa Sezione e da ultimo ribadita nella sentenza n. 22381 del 16 dicembre 2013 - per cui il rapporto esecutivo della pena carceraria è sostituito dal rapporto esecutivo della libertà vigilata (applicata ai sensi dell'art. 230 c.p., comma 1, n. 2). Con tale applicazione (C. Cost. n. 282 del 1989) si realizza una fattispecie estintiva e costitutiva insieme, in virtù della quale il condannato è da un lato formalmente scarcerato e svincolato dalla misura privativa della libertà personale consistente nella detenzione, dall'altro sottoposto alla misura limitativa della libertà personale consistente nella libertà vigilata ed assume cioè un nuovo diverso status (di vigilato in libertà) che implica la sottoposizione al controllo di altri, diversi organi statali.
Ma il rapporto esecutivo resta unico - tranne l'ipotesi di cui si dirà - e la legge prevede la sua estinzione in rapporto a due fattori:
a) l'assenza di cause di revoca (tra cui rientra l'ipotesi di commissione di un nuovo delitto della stessa indole durante il periodo di sottoposizione);
b) il decorso del tempo, fissato nella misura massima in anni cinque. Come lo stesso Tribunale, nell'impugnata ordinanza, sostiene - sulla base dei contenuti della citata decisione di questa Sezione 1 n. 29728 del 2011 - il limite di durata dei cinque anni va ritenuto applicabile anche alla particolare ipotesi del soggetto ammesso alla liberazione condizionale in virtù del percorso di collaborazione con la giustizia - sulla base del dettato normativo di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, conv. in L. n. 82 del 1991, nel testo risultante dalle modifiche apportate con L. n. 45 del 2001 - lì dove la pena inflitta sia quella dell'ergastolo.
Ed allora risulta evidente che il quesito giuridico nascente dalla vicenda che ci occupa risulta essere quello della esatta individuazione della "unicità" o meno del rapporto esecutivo lì dove, in costanza di esecuzione venga "adeguato" il cumulo mediante l'inserimento di una nuova decisione di condanna nei confronti del medesimo soggetto, nonché quello della incidenza di detto adeguamento del titolo esecutivo sulla liberazione condizionale già in atto.
Il Tribunale, nella sua ricostruzione, finisce con l'adottare una linea interpretativa che identifica la "novità" sostanziale del rapporto esecutivo - tale da implicare la necessità di una nuova e autonoma sottoposizione alla liberazione condizionale (qui operata secondo il modello operativo dell'art. 51 bis Ord. Pen.) - in tutti i casi di "aggiornamento" del precedente cumulo, senza distinguere l'ipotesi in cui la decisione aggiuntiva riguardi un fatto commesso prima dell'inizio della detenzione (come nel caso in esame) o un fatto commesso dopo l'inizio della medesima e, in particolare, senza valutare il contenuto sanzionatorio "effettivo" del nuovo decreto di cumulo. Tale interpretazione non è condivisibile, in rapporto agli approdi raggiunti da questa Corte di legittimità sul tema in esame. Le norme che regolano la fattispecie, oltre agli artt. 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli artt. contenuti nel capo 3 del libro 1 del codice penale ed in particolare, per ciò qui rileva, dagli artt. 78 e 80. In tale ultima norma si ribadisce l'applicabilità degli artt. 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona.
Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, tra le altre, Sez. 1 n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati.
In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale "novità" del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione sia stata interrotta.
In tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. Dunque, nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di emettere un "nuovo" cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (tra le altre, Sez. 1 n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez. 1 n. 14507 del 5.3.2009, rv 243145) con piena applicabilità del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e delle altre norme riguardanti l'esecuzione di pene concorrenti .
Da qui una prima conseguenza relativa al caso in esame che è bene evidenziare: il rapporto esecutivo resta - come si è detto - unico, trattandosi, per come emerge dagli atti (pag. 3 del provvedimento impugnato), di sopravvenienza di ulteriore condanna per reato commesso prima dell'inizio del rapporto di collaborazione del Faccela e della concessione allo stesso della liberazione condizionale.
La novità del cumulo è pertanto solo di carattere formale e non sostanziale, posto che trattasi di "adeguamento" del precedente decreto esecutivo di pene concorrenti, peraltro con nessun incremento sanzionatorio essendo il ricorrente condannato all'ergastolo. Da qui la conseguenza che risulta obbligata: la nuova condanna, in tal modo considerata, così come non può essere fonte - dato il contenuto dell'art. 72 - di un incremento della pena detentiva eseguibile, non può neanche essere fonte di una dilatazione dei tempi di sottoposizione alla liberazione condizionale già disposta e già fissata nella misura massima di anni cinque.
Ciò perché l'avvenuta emissione del provvedimento di unificazione resta espressione del descritto principio di unicità del rapporto esecutivo che, nel caso in esame, risulta già avviato ad estinzione mediante l'ammissione alla liberazione condizionale, la cui durata non può - per quanto sinora detto - modificarsi, in quanto già rapportata (anni cinque) alla misura massima della pena inflitta (ergastolo) e rimasta invariata.
Nè a diversa conclusione può pervenirsi mediante il richiamo operato all'art. 51 bis ord. pen., norma di certo applicabile anche all'ipotesi di liberazione condizionale (sentenza n. 39854 del 2012). Nelle decisioni sul tema, sempre in virtù della tendenziale unicità del rapporto esecutivo (salva l'emissione di titolo per fatto commesso dopo l'inizio della detenzione) si è ritenuta applicabile la norma in parola - in tema di prosecuzione del beneficio - anche alla liberazione condizionale lì dove l'adeguamento del cumulo comporti la modifica del quantum di sanzione applicabile al condannato. Si tratta, in tutta evidenzia, di casi diversi da quello per cui si procede e nel cui ambito il rapporto tra la durata della liberazione condizionale (inferiore a cinque anni) e la misura complessiva della pena inflitta (inferiore a trenta anni) consentiva di applicare, in proporzione, un aumento della sottoposizione in misura corrispondente a quello dell'incremento sanzionatorio. Del resto, lo stesso testo della norma in parola prevede la sopravvenienza di un titolo di esecuzione di "altra" (dunque ulteriore) pena detentiva, come condizione di fatto cui correlare la prosecuzione eventuale del beneficio. La norma, pertanto, non trova applicazione nell'ipotesi in cui la componente innovativa del rapporto esecutivo già in atto non modifichi, in concreto, l'entità della sanzione applicata.
2. Da tutto ciò deriva la necessità di disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, che pur non negando l'applicazione analogica dell'art. 51 bis Ord. Pen. con conseguente estensione del beneficio della liberazione condizionale, ha tuttavia determinato nuovamente la durata della libertà vigilata in anni cinque decorrenti dalla data di notificazione della medesima ordinanza, senza considerare il periodo di pregressa sottoesposizione a detta misura di sicurezza, con ciò violando il principio, desumibile dall'art. 177 c.p., comma 2, secondo cui la libertà vigilata ordinata in sede di liberazione condizionale non può avere una durata superiore a cinque anni per i condannati alla pena dell'ergastolo come il CE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014