Sentenza 29 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
01 1 39% 2 REPUBBLICA ITALIANA Ogg.: Lavoro LA MORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8477/99 Cron. N. 7832 composta dai seguenti Magistrati: : Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Antonio Saggio Paolino Dell'Anno -Consigliere- Ud. 30.10.2001 2. 66 Natale Capitanio -Consigliere- 3. rr4. Antonio Lamorgese -Consigliere 5.66 Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA NI AB, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcello Prestinari 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ra- madori, che lo rappresenta e difende disgiuntamente ed unita- mente all'Avv. Giuseppe Maridati del foro di Treviglio (Berga- mo) Ricorrente CONTRO 7 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 94 (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto con- ניין 2 giuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Fonzo, Cle- mentina Pulli e Antonietta Coretti per procura in calce al
contro
- ricorso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Cen- trale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1443/98 del Tribunale del La- voro di Bergamo del 17.12.1998/13.2.1999 nella causa iscritta al n. 3986 R. G. dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.10.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giuseppe Ramadori per l'RM; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi del 12.6.1995 e 7.3.1996 MO RM, titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione ri- spettivamente avverso il decreto ingiuntivo n. 347/95 del 19.4.1995, con il quale gli era stato intimato il pagamento in fa- vore dell'INPS della somma di £. 190.489.123 per contributi omessi e somme aggiuntive, ed avverso l'ordinanza ingiunzione n. 404/93 del 21.2.1996, con la quale l'INPS gli aveva commi- nato la sanzione amministrativa di £. 2.190.000, il tutto in rela- zione al rapporto di lavoro intercorso con IA DR Donadoni nel periodo 1.6.1988/30.9.1992, qualificato dall'INPS di natura subordinata. 3 L'INPS costituendosi contestava i ricorsi chiedendone il rigetto. Riunite le cause, l'adito Pretore di Bergamo, all'esito dell'istruttoria, con sentenza del 27.9.1996 rigettava le opposi- zioni proposte dall'RM. Proposto gravame da parte di quest'ultimo, il Tribunale di Ber- gamo, con sentenza 17.12.1998/13.2.1999 respingeva l'appello e confermava l'impugnata decisione. Il Tribunale riteneva che il primo giudice avesse correttamente valutato le risultanze processuali, in particolare quelle relative al documento del 16.12.1992 a firma del Donadoni, quelle relative alle dichiarazioni rese dallo stesso in sede ispettiva, confermate dinanzi al Pretore, e quelle concernenti le deposizioni dei testi IAcarlo RM e RI ZA. Lo stesso Tribunale riteneva del tutto irrilevante la circostanza che il Donadoni nel periodo successivo a quello di causa avesse lavorato per più soggetti instaurando rapporti di lavoro autono- mo. Contro tale sentenza ricorre per cassazione l'RM con tre motivi, ai quali resiste l'INPS con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevata di ufficio, indipendentemente dall'eccezione della parte interessata, trattandosi di vizio che in- cide sulla validità del rapporto processuale, l'irritualità della procura conferita per la proposizione del ricorso per cassazione 4 da parte di RM MO nella sua qualità di Sindaco e a di- fesa dell'amministrazione comunale. Sulla base degli atti non si giustifica in alcun modo il riferimento dell'RM, qualificato Sindaco, ad una non identificata ammi- nistrazione comunale, tanto più che il giudizio in questione ri- guarda la definizione di controversia tra lo stesso RM, tito- lare dell'omonima impresa individuale, e l'INPS. Da questa situazione, non essendo la procura riconducibile alla persona dell'RM in proprio, consegue l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor- rente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in (1032,31 €) $7.000(8,78€) oltre £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma addì 30 ottobre 2001 Il Presidente Muter La Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Reus's 3 0 I 3 A 1 Alle S D 5 . S , T . A O R T L N , IL CANCELLIERE A L ' A L O 3 S Depositato In Cancellaria L B 7 E E - I P 8 S D 29 GEN. 2002 D - I I 1 S A N A 1 E M oggi, T N R G E S P R E O E U O S P G IL CANCELLIERE A I D M G A I E E O L , A T O D T R A I E T L R S T I L I N D E G E E D S O R E