Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva, che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi, ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni. (Fattispecie in tema di adozione di provvedimenti illegittimi finalizzati a svuotare di mansioni l'attività del responsabile del Servizio Lavori Pubblici di un Comune quale ritorsione per l'adozione di provvedimenti contrari agli interessi personali del Sindaco).
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La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …
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La massima In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l' art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 , ha ristretto l'ambito applicativo dell' art. 323 c.p. , con conseguente abolitio criminis in relazione alle condotte antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la violazione di generici obblighi comportamentali sanciti, nei confronti dei pubblici impiegati, dall' art. 13 d.P.R. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2014, n. 38357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38357 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 12/06/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1020
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 4666/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AR N. IL 16/03/1949;
avverso la sentenza n. 60/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 01/07/2013;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VA D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Francesco CALABRO che si associa alle conclusioni del P.G.;
Uditi i difensori del AN Avv.ti BALDASSARRE FRANCESCO e Massimo KROGH che insistono per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 luglio 2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 24 giugno 2011, la Corte d'Appello della stessa città ha ridotto la pena applicata a NG AR a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata, in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv., 323, 48 e 323 c.p., commesso nei mesi di maggio e giugno 2008. La contestazione ha ad oggetto le condotte poste in essere dall'imputato, in qualità di Sindaco del comune di Vernole, laddove, abusando dei suoi poteri, adottava o faceva adottare una serie di provvedimenti in palese violazione di legge (segnatamente del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 2, e D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 10, comma 5),
finalizzati a danneggiare ed a rendere inoperativo ed inoffensivo per motivi personali l'ing. De GI VA ZO, che, quale responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Assetto del territorio, aveva adottato provvedimenti di rigetto di diverse istanze di sanatoria presentate per abusi edilizi che riguardavano l'abitazione di residenza del pubblico ufficiale, intestata alla di lui moglie NO.
In linea con le valutazioni espresse dal primo giudice, la Corte d'appello ha ritenuto provati la violazione di legge - precisamente del D.Lgs. n. 267 del 2010, art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006, comma 5, e comunque dell'art. 97 Cost. -, la sussistenza di uno specifico interesse personale del Sindaco nell'adozione delle delibere di esautoramento di De GI dall'incarico dirigenziale e di nomina degli Ing.ri IG e IM nonché dell'ingiusto danno patrimoniale e di immagine cagionato al De GI. La Corte territoriale, ritenuto fondato l'ultimo motivo di ricorso, ha proceduto alla rideterminazione della pena.
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso i difensori di fiducia di NG AR, Avv.ti Francesco Baldassarre e Andrea Sambati (quest'ultimo poi revocato in data 3 giugno 2014, con nomina dell'Avv. Massimo Krogh), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 323 cod. pen. e con riferimento al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, commi 1 e 2, e D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 10, comma 5.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di rispondere alle precise censure mosse nell'atto d'appello ed, in particolare, hanno evidenziato che il rapporto di collaborazione con gli Ing.ri IG e IM non viola il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 110, ne' l'art. 97 Cost., in quanto il Comune di Vernole è privo di dirigenti e quindi, a norma dell'art. 30 del T.U.E.L., può gestire personale in forma coordinata e sinergica con un altro ente locale;
che la mancata conferma dell'Ing. De GI nella posizione organizzativa di responsabile dell'Area Tecnico manutentiva, scorporando l'Area in due unità affidate agli Ing.ri IG e IM, è disciplinata dall'art. 9 della C.C.N.L. delle regioni ed enti locali del 31 marzo 2006 (che prevede la revoca degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative prima della scadenza in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in presenza dell'accertamento dei risultati organizzativi), non si traduce in alcun demansionamento e non costituisce violazione di legge o di regolamento idonea ad integrare la fattispecie di abuso d'ufficio. Il conferimento dell'incarico a tali tecnici era dettato da esigenze organizzative e funzionali e volto a rimediare alla perdurante assenza del De GI per motivi di salute nonché a fare fronte ad evidenti ragioni di economicità. Sotto diverso profilo, il ricorrente rimarca come, con sentenza del Tar Puglia n. 84 del 2009, il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione dell'immobile sia stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo tale atto perso efficacia;
successivamente, le opere costruite in parziale difformità rispetto al permesso a costruire sono state parzialmente demolite ed è stata applicata nei confronti della signora NO, coniuge di NG, una sanzione amministrativa pecuniaria quale indennità per il danno arrecato al paesaggio, sicché non risulta essere stata mai rilasciata un'autorizzazione paesaggistica ex post vietata dal D.Lgs. n. 42 del 2004, come erroneamente affermato dalla Corte d'Appello, mentre è stata applicata una sanzione pecuniaria prevista dalle norme vigenti al momento dell'abuso (D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164, e L.D. n. 1497 del 1939, art. 15).
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 323 c.p., avendo la Corte ravvisato in capo a NG l'elemento soggettivo senza considerare che le delibere nei confronti di De GI erano giustificate dalle sue precarie condizioni di salute, sicché l'assegnazione di questi ad altre mansioni rispondeva ad un interesse pubblico di preminente rilievo pur in presenza di un concomitante danno al privato, situazione che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, esclude l'integrazione del reato contestato.
3. Nella memoria depositata in Cancelleria, gli Avv.ti Andrea Sambati e Francesco Baldassarre hanno dedotto i seguenti motivi nuovi in difesa di NG AR:
3.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma, lett. e), per avere la Corte omesso di motivare in ordine alla sussistenza del dolo intenzionale del NG e connessa violazione del diritto di difesa.
3.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma, lett. b), in relazione all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 323 c.p., con contestuale richiesta di acquisizione del provvedimento del Tar del 26 febbraio 2014 ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.. Evidenzia il ricorrente che NG e la coniuge NO non hanno mai richiesto il rilascio del permesso a costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, ne' tantomeno l'autorizzazione paesaggistica ex post - peraltro vietata dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 4, -, ma hanno documentato in maniera incontrovertibile con perizia tecnica giurata che, dopo la demolizione effettuata spontaneamente delle opere di pertinenza, era residuata una superfetazione di soli 25 m quadri sull'immobile residenziale per la quale non era possibile tecnicamente eseguire la riduzione in pristino senza compromettere la staticità dell'intero immobile regolarmente assentito con concessione edilizia. In relazione a tali circostanze, l'ingegner IG, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti, ha applicato la sanzione pecuniaria con determina n. 83 del 2012. A seguito dell'esposto presentato da De GI, l'amministrazione ha proceduto, in autotutela, all'annullamento della determina n. 83 del 2012; a seguito di ricorso della OR NO avverso tale decisione, il Tar Puglia, con decisione del 26 febbraio 2014, ha accolto il ricorso e la tutela cautelare invocata dalla ricorrente, di tal che, allo stato, risulta pienamente efficace la determina di applicazione della sanzione pecuniaria, adottata sulla base della normativa vigente in materia all'epoca dell'abuso.
3.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione in ordine alle questioni dedotte con l'atto d'appello in merito alle ragioni che avevano indotto l'amministrazione comunale ad assegnare De GI ad una diversa funzione, legati sia alle sue condizioni di salute, sia ad esigenze economiche dell'ente.
4. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avv. Francesco Calabro, difensore della parte civile, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. Gli Avv.ti Francesco Baldassarre e Massimo Krogh, difensori di NG AR, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere pertanto rigettato. In primo luogo, va rilevato che i motivi di ricorso - con i quali si contesta, da un lato, la sussistenza del presupposto della illegittimità dei provvedimenti adottati e fatti adottare dal Sindaco NG di esautoramento di De GI e di nomina degli Ing.ri IG e IM, dall'altro lato, l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p. - si connotano per la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
2. In secondo luogo, deve essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ne discende che la valutazione circa la fondatezza o meno del dedotto vizio di motivazione deve essere compiuto operando una valutazione congiunta dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado cui questa abbia fatto richiamo.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che alcuna violazione di legge nè vizio di motivazione sia ravvisabile nel percorso argomentativo seguito dai giudici di merito per confermare la condanna di NG AR in ordine al reato ascrittogli ed, in particolare, che essi abbiano esaminato in modo accurato ed approfondito tutti gli elementi probatori rilevanti ed abbiano argomentato in ordine alle specifiche censure mosse nell'atto d'appello, con motivazione completa e coerente, giuridicamente corretta ed indenne da contraddizioni e da vizi logici.
La Corte d'appello ha evidenziato come, da quando si era insediato il Sindaco NG AR, l'amministrazione del Comune di Vernole aveva adottato diversi provvedimenti che avevano comportato un demansionamento dell'Ing. De GI, responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, che veniva privato di tale ruolo di responsabilità e destinato a svolgere funzioni di collaboratore tecnico nell'ambito del neo costituito ufficio di staff del Sindaco, demansionamento riconosciuto anche dal Giudice del Lavoro che ha accolto i ricorsi presentato da De GI. La Corte territoriale ha rimarcato come i provvedimenti adottati o fatti adottare dal NG avevano una valenza ritorsiva, in quanto l'ing. De GI si era occupato della pratica di sanatoria edilizia riguardante l'abitazione di residenza dello stesso Sindaco, rigettando le richieste tese ad evitare che si desse esecuzione all'ordinanza di demolizione dell'immobile. Rimosso De GI dall'incarico, con conferimento del ruolo di responsabile dell'U.O. Edilizia, Urbanistica e Assetto del territorio da parte dell'Ing. IG, la pratica riguardante l'abitazione del Sindaco aveva preso una piega favorevole ed era stato avviato un procedimento teso a garantire il mantenimento dell'abitazione. Con specifico riguardo alla dedotta legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale, il giudice d'appello ha diffusamente argomentato sul punto concernente la violazione di legge ed, in particolare, ha posto in risalto come i provvedimenti adottati e fatti adottare dal ricorrente abbiano violato sia il D.Lgs. n. 267 del 2010, art. 110, comma 2, (che prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di dirigenti, altre specializzazioni, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente), sia il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 10, comma 5, (che prevede che il responsabile del procedimento delle procedure di affidamento esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture debba essere, in via preferenziale, un soggetto da individuarsi ai propri dipendenti in servizio). L'affidamento agli Ing.ri IM e IG della responsabilità delle unità operative costituenti posizioni organizzative autonome era infatti avvenuto in evidente violazione della prescrizione secondo la quale ciò è possibile "solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente", laddove nella specie l'amministrazione comunale poteva contare sulla specifica professionalità dell'Ing. De GI. Inoltre, non era stata osservata la procedura di evidenza pubblica e, soprattutto, non era stata data una congrua motivazione delle eventuali eccezionali ragioni giustificative, laddove le condizioni di salute dell'Ing. De GI non avevano mai comportato una riduzione del suo complessivo orario di lavoro;
la necessità di rimuoverlo dall'incarico non nasceva neanche dall'esigenza di dare maggiore impulso all'attività di progettazione dell'Area Vasta che, come anche riconosciuto dal Giudice del Lavoro, comportava un impegno limitato per De GI (di quale ora al mese) e non lo avrebbe distolto dalle proprie responsabilità (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).
D'altra parte, il giudice di secondo grado ha rimarcato come, nella specie, non si era trattato - come dedotto dall'appellante - della mera violazione di norme del contratto di lavoro di natura privatistica. De GI ricopriva, infatti, la veste di responsabile di posizione organizzativa con funzioni e poteri di natura prettamente pubblicistica, sicché la nomina come la sua revoca - in quanto strettamente connesse al miglior perseguimento di finalità istituzionali - erano da considerare atti direttamente riferite alle esigenze organizzative dell'ente pubblico:
l'esautoramento di De GI dalle proprie funzioni aveva dunque integrato, oltre che una violazione delle su indicate norme, anche una palese violazione dell'art. 97 Cost., contravvenendo alle regole della imparzialità e della buona amministrazione, laddove aveva comportato la nomina di soggetti privi di legittimazione a ricoprire responsabilità di posizioni organizzative.
Infine, la Corte ha posto l'accento sul fatto che i suddetti provvedimenti venivano assunti a fronte di uno specifico interesse personale del NG in relazione alla sanatoria edilizia e paesaggistica della sua abitazione di residenza. Ed invero, una volta rimosso l'ing. De GI dalla responsabilità dell'Area Tecnico Manutentiva, la pratica edilizia che riguardava l'abitazione di NG veniva risolta in senso favorevole, in quanto non si dava corso al procedimento di demolizione totale dell'immobile ed il procedimento veniva definito in modo tale da garantire il mantenimento dell'abitazione.
4. Il tema dell'integrazione del presupposto dell'illegittimità dell'atto - oggetto dei motivi di ricorso di cui ai punti 2.1. e 3.3. del ritenuto in fatto - è stato trattato dalla Corte con motivazione lucida, coerente alle risultanze processuali e conforme a consolidati principi di diritto.
4.1. Corretta e ampiamente argomentata è la trattazione del punto concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto agli Ing.ri IG e IM in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
A tale proposito, mette conto evidenziare che l'art. 110 del T.U. Enti Locali prevede, in materia di incarichi a contratto, prevede che "il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire".
Come bene evidenziato dai giudici di merito, l'incarico di responsabile della Unità Operativa Edilizia, Urbanistica e Assetto del territorio veniva affidato all'Ing. IG, soggetto estraneo al comune di Vernole, nonostante il Comune potesse contare fra i propri dirigenti l'ing. De GI, persona con specifiche competenze tecniche. Il rende manifesta la violazione della indicata disposizione.
D'altra parte, l'art. 10 del Codice degli Appalti prevede - quanto alla figure del responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, "in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. Gli incarichi di responsabile dell'Unità Operativa Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento venivano affidati all'Ing. IM, soggetto con il quale il Comune di Vernole aveva un rapporto di collaborazione esterna, dunque oltre i limiti dell'oggetto di tale rapporto e nonostante l'amministrazione comunale potesse contare su dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, id est lo stesso Ing. De GI.
4.2. In ogni caso, condivisibile è il richiamo compiuto dalla Corte territoriale alla violazione dell'art. 97 Cost.. Secondo la ricostruzione della vicenda compiuta dai giudici di merito conformemente alle risultanze della istruttoria dibattimentale, la revoca nei confronti della persona offesa delle funzioni di responsabile del servizio e la contestuale divisione in due parti del servizio e nomina a capo di ciascuno di esse dei due tecnici esterni all'amministrazione comunale sono avvenute in palese violazione dei principi di imparzialità e di buon funzionamento dell'amministrazione, codificati nel dettato costituzionale dell'art. 97.
In primo luogo, quanto alla natura del rapporto intercorrente fra l'ing. De GI e l'amministrazione comunale, in linea con quanto argomentato dai giudici di merito, si deve invero affermare che i provvedimenti di nomina e di revoca di posizione organizzativa sono strettamente connessi al migliore perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e comportano il conferimento in capo al dirigente di funzioni e poteri di natura squisitamente pubblicistica, di tal che debbono ritenersi atti di natura pubblicistica e non meramente privatistica (come sostenuto dal ricorrente). In secondo luogo, va rimarcato che, come questa Corte ha avuto di chiarire in tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 Cost., nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni (Cass. Sez. 6, n. 41215 del 14/06/2012, R.C. e Artibani, Rv. 253804;
Sez. 6, n. 34086 del 26/06/2013, Rv. 257036). Come si è chiarito nella appena ricordata pronuncia, nella fattispecie di cui all'art. 323 c.p., il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche soltanto dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione (Cass. nn. 2745372011, Rv. 250422, Acquistucci e 25162/2008, Rv. 239892,
Sassara) ed ovviamente tale principio, già affermato per l'ipotesi di favoritismo, deve applicarsi anche al caso di vessazione, emarginazione e discriminazione motivata da ritorsione e finalizzata a procurare un ingiusto danno.
Tornando al caso di specie, l'adozione di provvedimenti, di per sè, contrastanti con specifiche norme di legge e, nel contempo, finalizzati a danneggiare ed a rendere inoperativo l'ing. De GI VA ZO - quale ritorsione per avere questi, quale responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Assetto del territorio, adottato provvedimenti contrari agli interessi squisitamente personali del Sindaco, concernenti gli abusi edilizi presenti nella sua abitazione di residenza -, rendono palese la violazione dell'art. 97 della Carta Fondamentale, in quanto in evidente contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
D'altra parte, come ben evidenziato dai giudici di merito con motivazione adeguata e pertanto non sindacabile nella sede di legittimità, le condizioni di salute di De GI e la circostanza che egli ricoprisse il ruolo di Referente Tecnico per il Comune di Vernole nelle fasi del programma "Piano Strategico dell'Area Vasta Lecce 2005/2015" non erano tali da giustificarne la rimozione dall'incarico di responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva. Va, dunque, richiamato l'insegnamento di questa Corte - reso in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie -, secondo cui integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del Sindaco che, mero spirito di ritorsione, revochi l'incarico di un dirigente di un settore comunale: anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è infatti mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale rilevante ai fini dell'art. 357 c.p. (Cass. Sez. 6, n. 19135 del 02/04/2009, Rv. 243535).
4.3. Nella fattispecie sono dunque ravvisabili tutti i presupposti oggettivi del reato in oggetto ed, in particolare, ricorre il requisito della doppia ingiustizia, alla stregua del quale deve essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente, sicché il reato de quo non sussiste quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non sia di per sè ingiusto. In altri termini, ai fini della integrazione del reato di abuso d'ufficio, occorre che l'ingiustizia del vantaggio o del danno sia tale a prescindere dall'abuso perpetrato, che insomma il risultato corrisponda di per sè ad una situazione antigiuridica, senza considerare il mezzo con cui questa è stata posta in essere (Cass. Sez. 6, n. 7069 del 06/06/1996, Scoduto, Rv. 206022). Doppia ingiustizia sostanziatasi, nel caso in oggetto, da un lato, nella illegittimità delle delibere adottate o fatte adottare dal Sindaco in danno del responsabile del servizio, in quanto emesse in difetto dei presupposti di legge o comunque in violazione dei canoni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;
dall'altro lato, nella ingiustizia del danno arrecato alla persona offesa, esautorata dal ruolo apicale ricoperto per ritorsione (quale reazione del Sindaco ai provvedimenti adottati dal dirigente contro i propri interessi personali) e/o per il perseguimento di interessi squisitamente personali (al fine di definire con esito per sè favorevole la pratica di sanatoria di un abuso edilizio della propria abitazione).
Realizza infatti l'evento del danno ingiusto ogni comportamento che determini un'aggressione non iure alla sfera della personalità per come tutelata dai principi costituzionali e, segnatamente, l'ordine di servizio emesso dal pubblico ufficiale, con il quale sia revocato ogni incarico ad un dipendente, in modo indebito e come ritorsione, in quanto ciò determina, oltre che un danno economico, anche una perdita di prestigio e decoro nei confronti dei colleghi di lavoro (Cass. Sez. 6, n. 4945 del 15/01/2004, Ottaviano, Rv. 227281).
5. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso teso a dimostrare l'insussistenza di un ingiusto vantaggio per il Sindaco, rilevante ai sensi dell'art. 323 c.p., sulla base della (dedotta) legittimità della procedura avviata dall'amministrazione dopo la rimozione dall'incarico dell'Ing. De GI e la nomina dell'Ing. IG, che applicava, in luogo della già disposta demolizione di parte del manufatto, una sanzione pecuniaria (motivo di cui alla seconda parte del punto 2.1. del ritenuto in fatto). Come si evince dal chiaro tenore della imputazione, l'abuso di ufficio è stato contestato a NG AR con riguardo alla finalità di arrecare un danno ingiusto e non di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale, di tal che le censure de quibus concernono un aspetto non oggetto di contestazione e, dunque, irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie. Le argomentazioni svolte dai giudici di merito in merito alla sussistenza di un interesse esclusivamente personale sottostante ai provvedimenti adottati in danno di De GI - correlato all'ottenimento di vantaggi nella pratica edilizia cui NG era personalmente interessato - risultano invero svolte per corroborare l'intenzionalità del dolo e l'assenza di un interesse pubblico sottostante all'adozione dei provvedimenti di rimozione dall'incarico nei confronti della persona offesa.
Del tutto impropriamente, il ricorrente ha dunque spostato il baricentro del processo dall'abuso d'ufficio all'abuso edilizio. La decisione del Tar di Lecce del 26 febbraio 2014 di annullamento del provvedimento assunto in autotutela dal Comune di Vernole (che revocava la determina n. 83/2012, con la quale veniva applicata la sola sanzione pecuniaria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, in luogo della demolizione) è quindi del tutto irrilevante,
laddove - come sopra chiarito - il conseguimento di un ingiusto profitto non è oggetto di contestazione ed, in ogni caso, è del tutto latente nella vicenda, essendosi semmai realizzato soltanto nell'attualità (con la definizione del vicenda in sede giustizia amministrativa).
Per tali ragioni, non è meritevole di accoglimento la richiesta di acquisizione in copia del provvedimento del Tar del 26 febbraio 2014. 6. Manifestamente infondati sono anche i motivi con i quali il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il dedotto vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dell'art. 323 c.p. (motivi sub punti 2.2., 3.1. e 3.2. del ritenuto in fatto). Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo dell'abuso d'ufficio è richiesto il dolo intenzionale, che consiste nella rappresentazione e volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente, cioè nella consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, o del danno ingiusto, e nella volontà di agire per procurarlo.
Nel caso in esame, le sentenze di merito - che si possono considerare unitariamente - hanno dato conto dell'intenzionalità del dolo, sottolineando la precisa volontà dell'imputato di colpire Di GI estromettendolo dal ruolo apicale, quale "chiara ritorsione" per le "resistenze" del dirigente a dare corso alla pratica di sanatoria dell'immobile dello stesso Sindaco ed allo scopo di rendere più agevole una soluzione favorevole della pratica stessa. In particolare, la serie di circostanze evidenziate dai giudici di merito - segnatamente l'adozione di provvedimenti non iure, il chiaro interesse a rimuovere il dirigente che, quale responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Assetto del territorio, aveva ostacolato la regolarizzazione degli abusi edilizi presenti nell'abitazione di residenza del Sindaco e la nomina di un soggetto che si era mostrato sin da subito più "flessibile" - rende manifesta la ratio ispiratrice della condotta e l'intenzionalità del dolo, consentendo di ritenere raggiunta la prova certa che la volontà dell'imputato veniva orientata proprio a procurare il danno ingiusto. Con ciò integrando l'elemento soggettivo del reato ex art. 323 cod. pen., conformemente ai principi espressi da questo giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255368; Sez. 6, n. 35814 del 27/06/2007, Pacia e altri, Rv. 237916).
7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente deve essere condannato anche a rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte civile che si ritiene congruo liquidare in 4000 Euro.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida nella somma 4000 Euro aumentate del 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014