Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 33808
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Sentenza 23 dicembre 2025

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    Determinazione del beneficiario dell’indennizzo

    Il Tribunale di Padova ha stabilito che l'indennizzo spettava ad AMCO (cessionaria del credito della banca) nei limiti del credito insinuato al passivo fallimentare, e il residuo al fallimento. La Corte d'Appello di Venezia ha riformato la decisione, dichiarando che la Banca Popolare di CE (e per essa la cessionaria AMCO) è titolare del credito, ma l'indennizzo deve essere versato al fallimento e vincolato al pagamento del creditore ipotecario secondo le regole della par condicio creditorum e delle cause di prelazione.

  • Inammissibile
    Errata applicazione dell’art. 51 l.f. e dell’art. 1917 c. 2 c.c.

    Il motivo è inammissibile perché non sviluppa una critica ragionata alla sentenza, non indica le norme violate né le affermazioni della sentenza in contrasto con tali norme. La Corte osserva inoltre che le norme citate (art. 51 l.f. e art. 1917 c.c.) non sono state applicate dalla Corte d'appello e che la legge fallimentare disciplina il concorso con norme diverse.

  • Altro
    Assorbimento del ricorso incidentale

    Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 33808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33808
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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