CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 33808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33808 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8059/2023 R.G. proposto da CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L., nella qualità di procuratrice di AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (già SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ – S.G.A. S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv. Davide Pia- centini (C.F. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro FALLIMENTO COMINT S.N.C. DI EO DE LI & C. E DEI SOCI EO DE LI E AN BI, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto FI (C.F. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 253 del 6/2/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/10/2025 dal Consigliere Dott. NN NI;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33808 Anno 2025 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 23/12/2025 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Michele Di Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assor- bimento del ricorso incidentale condizionato;
letta la memoria della ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La UnipolSai Assicurazioni S.p.A. chiese di accertare giudizialmente il legittimo beneficiario dell’indennizzo assicurativo di Euro 124.740,00, liqui- dato dalla stessa compagnia assicuratrice in relazione all’incendio (sinistro assicurato), verificatosi il 13 dicembre 2016, dell’immobile di proprietà di OR HE (soggetto assicurato); l’attrice rilevava che la polizza Mul- tirischi UnipolSai n. 124875262 prevedeva una clausola di vincolo a favore della Banca Popolare di CE (creditore garantito da ipoteca iscritta sull’immobile) e che l’assicurato HE era stato dichiarato fallito il 26 gennaio 2018; a seguito di contrapposte pretese avanzate dalla banca be- neficiaria del vincolo e dalla curatela del Fallimento Comint S.n.c. di EO De PO & C. e dei soci EO De PO e OR HE, manifestava la propria incertezza sulla titolarità del diritto all’indennizzo. 2. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 322 del 25 febbraio 2021, affermò che l’indennizzo spettava ad AMCO - Asset Management Company S.p.A. (cessionaria del credito della Banca Popolare di CE) nei limiti del credito dalla stessa insinuata al passivo fallimentare e che il residuo com- peteva al fallimento. 3. Il Fallimento impugnò la decisione. 4. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 253 del 6 febbraio 2023, riformò la pronuncia di primo grado e dichiarò «che la Banca Popolare di CE e per essa la cessionaria CO è titolare del credito da indennizzo per l’incendio; e che l’indennizzo deve essere versato al fallimento Comint e singoli soci in proprio De PO EO e HE OR HE e vin- colato al pagamento del creditore ipotecario (Banca Popolare di CE) secondo le regole della par condicio creditorum e cause di prelazione». 3 5. Cribis Credit Management S.r.l., nella qualità di procuratrice di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.), cessionaria del credito di Banca Popolare di CE S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. 6. Il Fallimento Comint S.n.c. di EO De PO & C. e dei soci EO De PO e OR HE ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale (condizionato) basato su due motivi. 7. Il Pubblico Ministero ha concluso, con la propria memoria e nella di- scussione, per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 8. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 9. Le parti non sono comparse all’udienza fissata per la discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta l’«errata applicazione dell’art. 51 l.f. e dell’art. 1917 c. 2 c.c.», per avere la Corte d’appello affermato che «che l’indennità spettante ad AMCO debba confluire nella massa fallimentare, per essere poi distribuita a favore dei creditori secondo i rispettivi gradi di privilegio». Ad avviso della ricorrente, tale affermazione sarebbe contraddittoria rispetto alla statuizione, non contestata, secondo cui «AMCO è il legittimo titolare della somma indennitaria» e, peraltro, risulta illogica perché, sottoponendo il credito dell’indennizzo al concorso sostanziale in caso di fallimento, si de- termina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di as- senza di interferenze con la procedura concorsuale. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Infatti, come rilevato anche dalla controricorrente, il motivo non svi- luppa una ragionata critica alla sentenza impugnata e alle sue argomenta- zioni, tant’è che nella sua esposizione nemmeno si menzionano le norme delle quali è denunciata la violazione. 4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il 4 disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, con- tenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giuri- sprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare cri- ticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risul- tando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istitu- zionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.» (Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 20870, Rv. 671836-01; analogamente, Cass. Sez. 1, 05/08/2020, n. 16700, Rv. 658610-01, e Cass. Sez. L., 21/08/2020, n. 17570, Rv. 658544-01). 5. In particolare, con la censura in esame si sostiene che la Corte di merito avrebbe violato gli artt. 51 l.fall. e 1917 c.c.: nessuna delle citate disposizioni risulta richiamata o applicata dal giudice d’appello e, anzi, si osserva che la sentenza impugnata non riguarda in alcun modo né il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti del fallito (e le eccezioni alla regola dell’art. 51 citato), né l’assicurazione della responsabi- lità civile (disciplinata dal citato art. 1917). 6. A prescindere dal rilievo secondo cui la legge fallimentare disciplina con norme diverse da quelle menzionate il concorso formale (art. 52 l.fall., oggi art. 151 c.c.i.i.) e il concorso sostanziale (art. 110 l.fall., oggi art. 220 c.c.i.i.), la formulazione del motivo è talmente generica da impedire di com- prendere la censura e, cioè, se con la stessa si lamenta che il giudice d’ap- pello abbia accertato un credito nei confronti del fallito (in violazione delle norme sul necessario concorso formale, in forza del quale la determinazione del credito nei confronti del fallito non può essere compiuta al di fuori della procedura) oppure se l’oggetto della doglianza riguardi la sottoposizione al concorso sostanziale sulla base dell’art. 2742 c.c. 7. Un motivo di impugnazione così concepito viola i principî ripetuta- mente affermati da questa Corte, a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594-01, sino a Cass. Sez. U., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito: (a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa. 8. Questa Corte, infatti, può occuparsi solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa in- tuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando que- sti esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura (da ultimo, in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30/8/2019; Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 11255 del 10/5/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4/5/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza 28/2/2017 n. 5036). 9. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e quello incidentale condizionato resta assorbito. 10. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel disposi- tivo. 11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre- visto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
6 condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ri- corsi, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025. Il Consigliere estensore (NN NI) Il Presidente (MA SS)
- ricorrente -
contro FALLIMENTO COMINT S.N.C. DI EO DE LI & C. E DEI SOCI EO DE LI E AN BI, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto FI (C.F. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 253 del 6/2/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/10/2025 dal Consigliere Dott. NN NI;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33808 Anno 2025 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 23/12/2025 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Michele Di Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assor- bimento del ricorso incidentale condizionato;
letta la memoria della ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La UnipolSai Assicurazioni S.p.A. chiese di accertare giudizialmente il legittimo beneficiario dell’indennizzo assicurativo di Euro 124.740,00, liqui- dato dalla stessa compagnia assicuratrice in relazione all’incendio (sinistro assicurato), verificatosi il 13 dicembre 2016, dell’immobile di proprietà di OR HE (soggetto assicurato); l’attrice rilevava che la polizza Mul- tirischi UnipolSai n. 124875262 prevedeva una clausola di vincolo a favore della Banca Popolare di CE (creditore garantito da ipoteca iscritta sull’immobile) e che l’assicurato HE era stato dichiarato fallito il 26 gennaio 2018; a seguito di contrapposte pretese avanzate dalla banca be- neficiaria del vincolo e dalla curatela del Fallimento Comint S.n.c. di EO De PO & C. e dei soci EO De PO e OR HE, manifestava la propria incertezza sulla titolarità del diritto all’indennizzo. 2. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 322 del 25 febbraio 2021, affermò che l’indennizzo spettava ad AMCO - Asset Management Company S.p.A. (cessionaria del credito della Banca Popolare di CE) nei limiti del credito dalla stessa insinuata al passivo fallimentare e che il residuo com- peteva al fallimento. 3. Il Fallimento impugnò la decisione. 4. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 253 del 6 febbraio 2023, riformò la pronuncia di primo grado e dichiarò «che la Banca Popolare di CE e per essa la cessionaria CO è titolare del credito da indennizzo per l’incendio; e che l’indennizzo deve essere versato al fallimento Comint e singoli soci in proprio De PO EO e HE OR HE e vin- colato al pagamento del creditore ipotecario (Banca Popolare di CE) secondo le regole della par condicio creditorum e cause di prelazione». 3 5. Cribis Credit Management S.r.l., nella qualità di procuratrice di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.), cessionaria del credito di Banca Popolare di CE S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. 6. Il Fallimento Comint S.n.c. di EO De PO & C. e dei soci EO De PO e OR HE ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale (condizionato) basato su due motivi. 7. Il Pubblico Ministero ha concluso, con la propria memoria e nella di- scussione, per l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 8. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 9. Le parti non sono comparse all’udienza fissata per la discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta l’«errata applicazione dell’art. 51 l.f. e dell’art. 1917 c. 2 c.c.», per avere la Corte d’appello affermato che «che l’indennità spettante ad AMCO debba confluire nella massa fallimentare, per essere poi distribuita a favore dei creditori secondo i rispettivi gradi di privilegio». Ad avviso della ricorrente, tale affermazione sarebbe contraddittoria rispetto alla statuizione, non contestata, secondo cui «AMCO è il legittimo titolare della somma indennitaria» e, peraltro, risulta illogica perché, sottoponendo il credito dell’indennizzo al concorso sostanziale in caso di fallimento, si de- termina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di as- senza di interferenze con la procedura concorsuale. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Infatti, come rilevato anche dalla controricorrente, il motivo non svi- luppa una ragionata critica alla sentenza impugnata e alle sue argomenta- zioni, tant’è che nella sua esposizione nemmeno si menzionano le norme delle quali è denunciata la violazione. 4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il 4 disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, con- tenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giuri- sprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare cri- ticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risul- tando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istitu- zionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.» (Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 20870, Rv. 671836-01; analogamente, Cass. Sez. 1, 05/08/2020, n. 16700, Rv. 658610-01, e Cass. Sez. L., 21/08/2020, n. 17570, Rv. 658544-01). 5. In particolare, con la censura in esame si sostiene che la Corte di merito avrebbe violato gli artt. 51 l.fall. e 1917 c.c.: nessuna delle citate disposizioni risulta richiamata o applicata dal giudice d’appello e, anzi, si osserva che la sentenza impugnata non riguarda in alcun modo né il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti del fallito (e le eccezioni alla regola dell’art. 51 citato), né l’assicurazione della responsabi- lità civile (disciplinata dal citato art. 1917). 6. A prescindere dal rilievo secondo cui la legge fallimentare disciplina con norme diverse da quelle menzionate il concorso formale (art. 52 l.fall., oggi art. 151 c.c.i.i.) e il concorso sostanziale (art. 110 l.fall., oggi art. 220 c.c.i.i.), la formulazione del motivo è talmente generica da impedire di com- prendere la censura e, cioè, se con la stessa si lamenta che il giudice d’ap- pello abbia accertato un credito nei confronti del fallito (in violazione delle norme sul necessario concorso formale, in forza del quale la determinazione del credito nei confronti del fallito non può essere compiuta al di fuori della procedura) oppure se l’oggetto della doglianza riguardi la sottoposizione al concorso sostanziale sulla base dell’art. 2742 c.c. 7. Un motivo di impugnazione così concepito viola i principî ripetuta- mente affermati da questa Corte, a partire da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594-01, sino a Cass. Sez. U., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito: (a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa. 8. Questa Corte, infatti, può occuparsi solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa in- tuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando que- sti esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura (da ultimo, in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30/8/2019; Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 11255 del 10/5/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4/5/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza 28/2/2017 n. 5036). 9. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e quello incidentale condizionato resta assorbito. 10. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel disposi- tivo. 11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre- visto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
6 condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ri- corsi, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025. Il Consigliere estensore (NN NI) Il Presidente (MA SS)