Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1989, n. 2218
CASS
Sentenza 16 ottobre 1989

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In tema di citazione a giudizio, la mancata attestazione, sulla copia del decreto notificata all'imputato, di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario non comporta assoluta incertezza sull'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto e, pertanto, non determina, a mente del disposto dell'art. 412 cod. proc. pen., la nullità assoluta dell'atto medesimo.*

In tema di cause di giustificazione, è esclusa la responsabilità penale dell'agente provocatore funzionario di polizia giudiziaria, qualora possa ravvisarsi nel suo operato l'adempimento di un dovere, in relazione alla norma contenuta nell'art. 219 cod. proc. pen., che fa Obbligo alla polizia di assicurare le prove dei reati e di ricercarne i colpevoli. Qualora si tratti di un privato, che operi come agente provocatore, è necessario, per l'esclusione della punibilità, che il suo intervento sia giustificato da un ordine della pubblica autorità, sicché possa, per questa via, trovare applicazione la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.. ne consegue che tale scriminante non opera quando il proposito criminoso sia suscitato e determinato dal provocatore unicamente a fine di vendetta o di lucro ovvero nella prospettiva di fruizione di un premio. (fattispecie in cui taluno, al fine di vendicarsi per torti ricevuti, aveva richiesto la fornitura di una partita di droga informandosi circa l'itinerario che il corriere avrebbe seguito, sì da avvertire organi di polizia giudiziaria prospettando un intervento d'intercettazione. La Corte ha escluso che il provocatore potesse andare esente da pena, esprimendo il principio sopra massimato). ( V mass n 115779).*

In tema di tentativo, l'intervento della polizia giudiziaria, determinato dall'attività di agente provocatore, non rende di per sè l'Azione assolutamente inidonea e inadeguata al fine (delittuoso) cui era diretta, trattandosi di fatto accertabile ex post che nulla toglie all'intrinseca pericolosità dell'Azione, anche quando non sia stata posta in essere dall'agente una condotta neutralizzante, pure ipotizzabile. (fattispecie in cui taluno, al fine di vendicarsi verso esponenti di organizzazione criminosa, aveva chiesto la fornitura di una partita di stupefacenti, riferendo alla polizia giudiziaria l'itinerario che il corriere avrebbe percorso prospettando, così, un intervento d'intercettazione. La Corte suprema ha censurato sia l'applicazione di causa di giustificazione (art. 51 cod. pen.), sia l'affermazione motivazionale fornita dal giudice del merito circa l'inidoneità della condotta per la commissione del reato addebitato al provocatore). ( Conf mass n 156685 ed ivi cit.).*

In tema Determinazione della pena, il giudice, in osservanza al disposto di cui all'art. 133 cod. pen., trae elementi di valutazione anche dalla considerazione della personalità del giudicabile, quale si manifesta nel tempo posteriore alla consumazione del reato e durante il processo. Ne consegue che, se l'imputato non ha il dovere di rispondere alle domande postegli e di confessarsi autore del reato contestatogli, pure l'Esercizio di tale diritto non può risolversi in un divieto per il giudice di trarre conclusioni da quell'atteggiamento, sia al fine della quantificazione della pena (base), che a quello della (eventuale) concessione delle attenuanti generiche; le quali, come possono essere accordate pel ravvedimento del reo, allo stesso modo possono essere negate a causa del comportamento processuale del giudicabile, che manifesti una personalità negativa. ( V mass n 175833; ( V mass n 127824; ( contra mass n 176511).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1989, n. 2218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2218
    Data del deposito : 16 ottobre 1989

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