Sentenza 16 ottobre 1989
Massime • 4
In tema di citazione a giudizio, la mancata attestazione, sulla copia del decreto notificata all'imputato, di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario non comporta assoluta incertezza sull'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto e, pertanto, non determina, a mente del disposto dell'art. 412 cod. proc. pen., la nullità assoluta dell'atto medesimo.*
In tema di cause di giustificazione, è esclusa la responsabilità penale dell'agente provocatore funzionario di polizia giudiziaria, qualora possa ravvisarsi nel suo operato l'adempimento di un dovere, in relazione alla norma contenuta nell'art. 219 cod. proc. pen., che fa Obbligo alla polizia di assicurare le prove dei reati e di ricercarne i colpevoli. Qualora si tratti di un privato, che operi come agente provocatore, è necessario, per l'esclusione della punibilità, che il suo intervento sia giustificato da un ordine della pubblica autorità, sicché possa, per questa via, trovare applicazione la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.. ne consegue che tale scriminante non opera quando il proposito criminoso sia suscitato e determinato dal provocatore unicamente a fine di vendetta o di lucro ovvero nella prospettiva di fruizione di un premio. (fattispecie in cui taluno, al fine di vendicarsi per torti ricevuti, aveva richiesto la fornitura di una partita di droga informandosi circa l'itinerario che il corriere avrebbe seguito, sì da avvertire organi di polizia giudiziaria prospettando un intervento d'intercettazione. La Corte ha escluso che il provocatore potesse andare esente da pena, esprimendo il principio sopra massimato). ( V mass n 115779).*
In tema di tentativo, l'intervento della polizia giudiziaria, determinato dall'attività di agente provocatore, non rende di per sè l'Azione assolutamente inidonea e inadeguata al fine (delittuoso) cui era diretta, trattandosi di fatto accertabile ex post che nulla toglie all'intrinseca pericolosità dell'Azione, anche quando non sia stata posta in essere dall'agente una condotta neutralizzante, pure ipotizzabile. (fattispecie in cui taluno, al fine di vendicarsi verso esponenti di organizzazione criminosa, aveva chiesto la fornitura di una partita di stupefacenti, riferendo alla polizia giudiziaria l'itinerario che il corriere avrebbe percorso prospettando, così, un intervento d'intercettazione. La Corte suprema ha censurato sia l'applicazione di causa di giustificazione (art. 51 cod. pen.), sia l'affermazione motivazionale fornita dal giudice del merito circa l'inidoneità della condotta per la commissione del reato addebitato al provocatore). ( Conf mass n 156685 ed ivi cit.).*
In tema Determinazione della pena, il giudice, in osservanza al disposto di cui all'art. 133 cod. pen., trae elementi di valutazione anche dalla considerazione della personalità del giudicabile, quale si manifesta nel tempo posteriore alla consumazione del reato e durante il processo. Ne consegue che, se l'imputato non ha il dovere di rispondere alle domande postegli e di confessarsi autore del reato contestatogli, pure l'Esercizio di tale diritto non può risolversi in un divieto per il giudice di trarre conclusioni da quell'atteggiamento, sia al fine della quantificazione della pena (base), che a quello della (eventuale) concessione delle attenuanti generiche; le quali, come possono essere accordate pel ravvedimento del reo, allo stesso modo possono essere negate a causa del comportamento processuale del giudicabile, che manifesti una personalità negativa. ( V mass n 175833; ( V mass n 127824; ( contra mass n 176511).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1989, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1989 |
Testo completo
221 8
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 16.10.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2665
Presidente Dott. SALAFIA VINCENZO
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.TONINI PAOLO MARIA
N. 6855/89 D'ASARO LUIGI2.
3. >>> MAFFEI GI
4. >> ON AR
->
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AT FR n. a Mestre il 3 febbraio 1946
2) TA IL n. a San DO di AV il 3 feb-
braio 1947
3) EN BE n. a Lucca il 14 ottobre 1953
segue elenco a pag.3
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia
del 21 ottobre 1988
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi - Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Fusaro
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Stella Claudio e per il rigetto degli altri ricor-
si Udit i difensori Avv. Pognici del foro di Venezia per
BattagulaBattagua Franco;
Avv. Longo del foro di VA per RR Anto-
nio e EN BE;
Avv. De Castello del foro di VA per TA
IL. 4) RR TO n. a Lucera 1'11 novembre 1944 3
5) De PO RG n. a IS il 12 marzo 1953
6) RZ FR n. a IS il 18 novembre 1951
7) TE AU ni a ZA il 25 agosto 1952
8) NZ LO n. a Lucera il 18 ottobre
1950
9) OR OL n. a ZA 1'11 ottobre 1962
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel settembre del 1985 la Guardia di Fianza di Trevi
so eseguì un'infruttuosa perquisizione nei locali del mercato ittico occupati da FR GI, SO-
spettato d'essere uno spacciatore di eroina.
Richiesto dal Maresciallo SA di collaborare, il GI, dopo molte esitazioni e dichiarando di
volersi vendicare di un tal di San DO di AV
poi identificato per IL TA - che gli ave-
va fatto del male, riferì che costui era a capo di un'organizzazione della zona dedita al commercio de gli stupefacenti e che egli avrebbe potuto farne ar restare un corriere non appena avesse potuto verifi care certi dati.
In effetti, dopo qualche giorno informò il sottuf-
ficiale che il 20 settembre il corriere un certo 1 Alberto poi identificato per BE EN
avrebbe percorso il tratto autostradale da San DO
di AV a Quarto d'Altino a bordo di una autovettu ra - della quale indicò tipo, targa e colore - sog giungendo che si trattava di una persona paurosa la quale, messa alle strette, non avrebbe mancato di fare il nome del TA.
In effetti, il 20 settembre 1985 la Guardia di Fi-
nanza, nel tratto autostradale Noventa di AV-
Quarto d'Altino, fermò l'autovettura targata BG
567310 condotta da BE EN, trovando, na-
scosto sotto la foderina del sedile di guida, un involucro contenente cinquanta grammi di cocaina.
Il EN si rifiutò di rivelare la provenienza della sostanza stupefacente, spiegando, secondo la deposizione resa dal maresciallo SA al P.M.,
che era meglio finire in carcere piuttosto che mo-
rire.
Il sottufficiale aggiunse, nella medesima deposi- zione al P.M., di avere appreso da Battaglia che laAG
organizzazione aveva rimpiazzato il EN con al tro corriere, il cui nome tuttavia egli non poteva rivelare perchè "avrebbero capito che era lui il responsabile delle due catture". Lo stesso BattagAG a gli aveva promesso di fargli al tre confidenze ma inaspettatamente, pochi giorni do 5 -
po era stato arrestato.
Era avvenuto che il 10 ottobre 1985 i carabinieri di
Mestre avevano eseguito un'infruttuosa perquisizione domiciliare a carico del AT, estendendola poi a IS, ove egli aveva fissato la propria residenza, in un appartamento in via Pisa di proprie tà della moglie (nel comò della camera da letto era
stato trovato un involucro di carta stagnola conte-
nente polvere biancastra che il AT, avvicina-
tosi alla finestra, con mossa repentina, aveva di-
sperso nell'aria); nel rustico di un cascinale di
Zerman; in un altro cascinale di Quarto D'Altino, in corso di restauro, adiacente all'autostrada e di pro prietà del AT, sul cui tetto (sotto i montan ti della tettoia del lucernario) era stato rinvenuto
un sacchetto di plastica di colore verde contenente poco più di due grammi di eroina, 19,8 grammi di CO
caina e quattro tavolette di hashish del peso com-
plessivo di 970 grammi.
Tratto in arresto per tale fatto, riferito con rap-
porto dell'11 ottobre 1985 del reparto operativo dei carabinieri di Venezia, il AT dichiarò
al P.M. di essere all'oscuro dell'esistenza della droga sul tetto e di essere convinto che qualcuno 6
avesse voluto "incastrarlo" perchè da tempo egli era un informatore della Guardia di Finanza, con
la quale aveva più volte collaborato, aggiungendo di avere un'idea precisa sugli autori dell'azione in suo danno ma di non volerne rivelare i nomi per paura di ritorsioni verso la moglie e la figlia.
Interrogato il 13 novembre 1985 dal giudice istrut
tore, lo stesso AT confermò tra l'altro di avere fornito notizie al maresciallo SA della
Guardia di Finanza su IL TA e sui suoi corrieri: Tonino, un meridionale abitante nei pres si di San DO di AV (TO RR), Alber
to EN ed altri. Precisò: di avere frequentato la casa del TA,
che descrisse nei particolari;
di avere acquistato cocaina dal RR e dal EN da lui cono
-
sciuti nell'estate del 1985 nella discoteca "Al mu retto" di Jesolo - ogni quattro o cinque giorni,
in quantità variante tra i due, tre e qualora cin-
que grammi%3B di avere acquistato droga anche perso-
nalmente dal TA, il quale talvolta gli aveva
mandato il NO per le consegne, avvenute spesso in discoteca; di aver visto più volte il TA in offrire cocaina da "sniffare" al NO casa sua,
a tale AB di VA (il cui vero nome si ed accerterà poi essere quello di AB), amica di
- 7 -
BE NE, amante e convivente del TA.
In possesso di queste prime notizie, gli organi in-
quirenti proseguirono le indagini.
Il 15 novembre 1985 TO RR, temendo un suo imminente arresto, telefonò a tale LO
NZ di ZA (suo amico di vecchia data, an-
che perchè proveniente dallo stesso suo paese, Luce
ra di Puglia) pregandolo di andarlo a prelevare in auto.
Dopo un paio d'ore il NZ, accompagnato da ta-
le OL OR di ZA, giunse a San DO di
AV ove il RR gli chiese di ospitarlo per qualche giorno in casa sua insieme con il Maritan
e con la di lui convivente BE NE.
I tre, insieme con il TA che a loro si era uni to sollecitando la partenza, si recarono a preleva-
re la NE la quale nel frattempo aveva preparato un
paio di borse con effetti personali e, su invito del
TA, si era recata in banca prelevandovi trenta milioni di lire che le erano stati rilasciati me-
diante assegni circolari a lei intestati.
L'OR fu invitato a tornare a ZA in tre-
no perchè il NZ gli aveva fatto capire che il
RR ed il TA non gradivano la presenza in 008
:
macchina di estranei.
Nell'occasione gli fu affidato un pacchetto da por tare con sè.
Gli altri, a bordo di due autovetture si allonta-
narono da San DO di AV e si diressero a Vicen
za dove soggiornarono in casa del Terenzio e della di lui moglie NA LI.
A tale riguardo dirà poi il NZ di avere capi to che i due si erano frettolosamente allontanati da San Donà di Piave a causa di qualche problema con la giustizia, pur precisando che essi nulla gli avevano detto in proposito.
L'OR, giunto a ZA, aprì per curiosità
e per sospetto, il pacchetto che gli era stato af-
fidato, scoprendo così che esso conteneva un chilo grammo circa di oro, 130 grammi circa di hashish e due grammi di cocaina.
A tale riguardo egli dirà poi di avere immediatamen
te preteso di restituire il pacchetto a NZ,
che lo avrebbe però invitato a trattenerlo per qual che giorno.
Il NZ invece dopo avere affermato in un primo tempo di avere personalmente portato a Vicen za quel pacchetto, contenente a suo dire solo oro e non anche droga, pensando che il RR lo avesse chiamato a San DO di AV per parlare dei loro affari privati ammise in seguito che il pac-
chetto gli era stato consegnato dal RR, che non gliene avrebbe rivelato il contenuto, con l'in-
vito a consegnarlo all'OR ed a mandare questo ultimo a ZA in treno.
In prosieguo d'indagini, la Squadra mobile della
Questura di Venezia, con rapporto del 9 dicembre
1985, informò il giudice istruttore che un gioiellie re di IS, tale RG De Polo, aveva ricevu-
- dal RR, to una telefonata intercettata il quale lo invitava ad andare da lui, e che tale
FR RZ e lo stesso De PO si erano riforniti di cocaina presso il RR, previ appuntamenti concordati telefonicamente.
Il De PO, sentito il 10 gennaio 1986 in Questura,
ammise di avere ricevuto dal TA forniture di modiche quantità di cocaina - in ragione di due, tre
cinque grammi al massimo ogni quindici giorni, nel-
l'arco di due periodi - il cui prezzo era stato pa-
gato per circa metà in contanti e per il resto de-
falcandolo dal prezzo di gioielli acquistati presso di lui dallo stesso TA;
dichiarò che la cocai-
na gli era stata consegnata talvolta nel suo nego-
zio (spesso alla presenza del UEriri che accompa- - 10 -
gnava il TA) e talvolta in casa di quest'ul-
timo; riferì di analoghi rapporti commerciali (scam bi di gioielli con cocaina proveniente dalla coppia
TA-RR) intercorsi direttamente con UE
rieri e con "P alias BE EN, ag giungendo di avere avuto la sensazione che il Mari
tan fosse il capo del terzetto%3B confermò poi al giu dice istruttore le dichiarazioni rese alla polizia,
precisando che aveva offerto in un paio di occasio ni cacaina (che avrebbe dovuto essere assunta in
compagnia) al suo "compare" RZ, il quale a sua volta ne aveva offerta anche a lui in un paio d'oc casioni.
FR RZ, sentito in questura il 15 gennaio
1986, ammise di conoscere da lungo tempo il TA
e il RR, riferendo che quest'ultimo: nel periodo natalizio del 1984 gli aveva ceduto due-tre
grammi di cocaina;
successivamente gli aveva procu rato altre forniture (due o tre grammi per volta e per una decina di volte, fino al luglio del 1985)
da lui pagate in contanti ° con assegni.
Altre forniture (in quantità di due o tre grammi per volta) egli aveva ricevuto dai Clemente, non
anche dal MA.
Interrogato però il 26 gennaio 1986 dal giudice istruttore, precisò di avere chiesto in un paio d'oc 11 -
casioni cocaina al TA il quale gli aveva fatto intendere che avrebbe potuto ottenerla rivolgendosi direttamente al RR.
Quanto ai suoi rapporti con De PO, ammise di ave-
re effettuato con lui, in una sola occasione, una reciproca cessione di modica quantità di stupefacen te.
Infine, nel corso di un interrogatorio reso il 12
marzo 1986 al giudice istruttore, il NZ ammise
.
* di avere ceduto a tale FR NI, in quattro o cinque occasioni, modiche quantità di cocaina che gli era stata data dal RR nel "dancing Al Mu
retto" di Jesolo;
inoltre, modificando le preceden-
ti sue affermazioni, dichiarò che il pacchetto con tenente oro, cocaina e hashish gli era stato dato a San DO di AV dal RR perchè egli lo con segnasse all'OR che avrebbe dovuto portarlo a ZA nelle circostanze sopra riferite.
Il 14 febbraio 1985 il EN, interrogato ancora dal giudice istruttore, dichiarò: di avere effetti-
vamente ceduto al De PO, allo RZ ed al Battag
gia cocaina, in quantità di quattro o cinque grammi per volta (con un rapporto continuativo, per quanto riguardava il AT, dal maggio-giugno 1985); 12
:
Che i cinquanta grammi di cocaina trovatigli in au to in occasione del suo arresto erano destinati proprio al AT, il quale gliene aveva fatto richiesta il giorno precedente a San DO di AV
ed al quale avrebbe dovuto consegnarla attraverso la rete che separava l'autostrada dalla sua proprie rà; che quella cocaina -> come quella da lui forni-
ta allo RZ, al De PO ed al AT egli l'aveva avuta proprio dal TA per il quale lavo rava come "postino" fin dall'inizio del 1985, al quale consegnava il denaro ricevuto dai clienti e dal quale riceveva un compenso di quarantamila lire per ogni grammo di sostanza spacciata;
che, per un debito da lui contratto con il gioielliere De PO,
egli forniva a quest'ultimo cocaina in parziale pa gamento del debito stesso;
che AT, De PO
e RZ ben sapevano che la droga da lui fornita
proveniva in realtà dal TA.
Lo stesso EN però il 22 marzo 1986, in un col loquio da lui sollecitato al giudice istruttore, ri trattò le suesposte dichiarazioni, affermando che la cocaina da lui fornita se la procurava a VA,
da persone che non intendeva nominare. Il 26 marso 1986 il giudice istruttore contestò al
AT gli elementi di accusa riferiti dal Cle- mente, in ordine ai cinquanta grammi di cocaina a 13
lui destinati, e da tale RA OC, secondo la quale egli avrebbe offerto cocaina a lei ed all'ami ca RI VI SE.
Il AT negò tali accuse, per il resto soste- nendo di avere offerto alle ragazze non cocaina ma soltanto polvere composta da aspirina e roipnol tri tati, per darsi un atteggiamento nei confronti del-
le stesse.
Tutti i fatti suddetti formarono oggetto di procedi menti penali nn.ri 42426-85, 166/86 e 520/85, riuniti
dal giudice istruttore di Venezia e confluiti nel
procedimento penale n. 44/87 reg.gen. Trib. Venezia,
al quale in dibattimento sarà poi riunito il proce-
dimento penale n.611/86 reg.gen. Trib. Venezia.
Gli imputati elencati in epigrafe furono tratti al giudizio del Tribunale di Venezia per rispondere,
per quanto qui interessa (lo TE non ha presenta to motivi a sosteggno dell'impugnazione) dei seguen ti reati:
RR, EN, RZ A) del reato di cui agli artt. 81 cpv. c. p. e 71 legge 22 dicembre 1975 n.685,
per avere, il RR ed il EN, in diverse occasioni e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione e comunque - 14
illecitamente, ceduto a FR RZ che le acqui-
stava non modiche quantità di cocaina: in particola re, in una decina di occasioni per quantità vara-
bili dai due ai tre grammi per volta da RR
e Clemente a RZ nel periodo dicembre 1984-luglio
1985 in San DO di AV e per alcune modiche ces sioni di cocaina da RZ a De PO in IS in
"
epoca non precisata del 1985.
AT B) del reato di cui agli artt;
110 c.p. e
71 legge citata, commesso in San DO di AV e
Quarto d'Altino il 20 settembre 1985, per avere in concorso con BE EN dal quale già in precedenza si riforniva di cocaina, oltre che da
TA e da RR, allo scopo di fare arresta re il RR e i suoi complici, simulando un ac quisto di cocaina nella misura di cinquanta grammi determinato il EN a ricevere dai suoi compli ci la cocaina, detenerla e trasportarla da San Do-
nà di AV a Quarto d'Altino per la consegna, CO-
sì comportandosi da agente provocatore e determi-
nando il EN alla commissione di questi reati.
RR TO (e AU TE) E) del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 71 legge citata,
commesso in Jesolo, Noventa di AV, Meolo e zone limitrofe a San DO di AV dal novembre-dicembre 1984 a tutta l'estate del 1985, per avere, in diver 15
se occasioni ma in esecuzione di un medesimo dise-
gno criminoso, senza autorizzazione e comunque il-
lecitamente, lo TE acquistato o comunque ricevu to da TO RR - che illecitamente la dete cocaina inneva, la vendeva o comunque la cedeva
-
quantità non modiche, tenuto conto dell'obiettiva consistenza della sostanza ceduta (da cinque a die-
ci grammi per volta) e della frequenza delle cessio ni.
TA, EN, RR, De PO G)-Del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p, 110 c.p. e 71 legge citata, commesso in San DO di AV e in IS
dal 1982 circa fino al settembre-ottobre 1985, per avere i primi tre, in concorso tra loro, in diverse
occasioni ma con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, senza autorizzazione e comunque illecitamente, venduto e ceduto a RG De PO,
che le acquistava e comunque riceveva, non modiche
quantità di cocaina, variabili dai due ai tre e ai cinque grammi, con frequenza pressocchè quindicinale.
AT, TA EN RR I)- Del rea 2
to di cui agli artt. 110, 81 cpv. c. p. e 71 legge ci tata commesso on provincia di Venezia tra il giugno e il settembre 1985, per avere, gli ultimi tre, agen 1 do in concorso tra loro, in diverse occasioni ma
- 16
con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri autorizzazione e comunque illecitamen minoso, senza
te, fuori delle ipotesi di cui agli artt. 72 e 80
della stessa legge, acquistato, trasportato, dete-
nuto e quindi ceduto non modiche quantità di cocai na, tra cui quella che il AT acquistava e quindi deteneva.
In particolare, per cessioni al AT tra il giugno e la metà di settembre del 1985, in Noventa
di AV in San DO di AV, in Porto S. Marghe-
rita e in altre zone della provincia di Venezia,
per quantitativi varaiabili dai due ai tre e ai cin que grammi di cocaina per volta, pagata sulle 160
mila lire al grammo e con frequenza pressocchè set timanale;
per lo acquisto, il trasporto e la deten
zione dei cinquanta grammi di cocaina sequestrati al EN il 20 settembre 1985.
AT R)- De reato di cui agli artt. 81 cpv.
c. p. e 72 legge citata, commesso in Jesolo nella estate del 1985, per avere detenuto e ceduto a Clau
dio TE in almeno una decina di occasioni ma in
esecuzione del medesimo disegno criminoso cocaina in quantità modica, offerto e ceduto cocaina a
AB AL, RA OC e AR AN 17 SE.
NZ U)- Del reato di cui agli artt.81 cpv.
c.p. e 72 legge citata, commesso in ZA dalla primavera del 1985 al 18 novembre 1985, per avere in diverse occasioni ma in esecuzione di un mede-
simo disegno criminoso, fuori delle ipotesi di cui all'art.80 della stessa legge, senza autorizzazione e comunque illecitamente, detenuto e ceduto a Fran-
co NI, per suo uso personale non terapeutico,
modiche quantità di cocaina?
NZ e OR V)- Del reato di cui all'art. 71 legge citata, commesso in San DO di AV il
15 novembre 1985, per avere, il primo, senza auto-
rizzazione e comunque illecitamente, acquistato, il lecitamente detenuto e quindi ceduto al secondo,
che altrettanto illecitamente acquistava e comunque riceveva e quindi deteneva, le non modiche quantità
di 130 grammi di hashish e di 27 grammi di cocaina.
RR TO (e IL TA Z)- Del reato di cui all'art. 71 legge citata, commesso in San Donà
di AV il 15 novembre 1985, per avere, senza au-
torizzazione e comunque illecitamente acquistato, detenuto e poi ceduto a LO NZ non modiche quantità di stupefacenti.
NZ W) - Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 18
378 c.p., commesso in San DO di AV e ZA
dal 15 al 18 novembre 1985, per aver aiutato Silva
no Maritan e TO RR ("NO") ad elude re le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa dopo che essi si erano resi
responsabili di vari reati: recandosi da ZA a
San DO di AV a prelevare i due contro i quali era stato emesso mandato di cattura dall'ufficio istruzione del Tribunale di Venezia nel corso del procedimento penale n.426/85 A.G.I. e portandoli
presso la propria abitazione dove per alcuni giorni offriva loro vitto e ospitalità.
EN Del reato di cui all'art. 71 legge citata, commesso in Quarto d'Altino il 20 settembre 1985,
per avere illegalmente trasportato e detenuto cin-
quanta grammi di cocaina.
Con sentenza del 14 ottobre 1987 il Tribunale di-
chiarò tutti gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A (per lo RZ,
limitatamente alla cessione al De PO e ritenuta la ipotesi criminosa di cui all'art. 72 della legge n.685 del 1975), E, G, L, R, U, V, W, Z (soltanto nei confronti del RR, essendo stato il Mari
tan assolto per insufficienza di prove) e il Guer- rieri inoltre del reato a lui singolarmente ascrit to nel procedimento penale n. 611/86 reg.gen. 19 -
Unificati i delitti con il vincolo della continua-
zione, ad eccezione di quello sub U ascritto al TE
NZ, concesse le circostanze attenuanti generi- che a AT, De PO, RZ, NZ e Orsanel
li, li condannò alle seguenti pene (in reclusione e multa):
•
AT, tre anni e sei mesi e sei milioni;
B
TA e RR, sei mesi e venti milioni;
EN, cinque anni e sei mesi e diciotto milioni 3B
De PO, tre anni e cinque milioni%;B
RZ, un anno e quattro mesi e 150.000 lire, con i benefici della sospensione condizionale e della non
menzione; Terenzio, tre anni e cinque milioni per il reato continuato (V eW) e un anno e quattro mesi e 150
mila lire per il reato sub U;
OR, due anni e otto mesi e quattro milioni%;B
nonchè il TA, il EN e il RR alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e il Bat-
taggia, il De PO e il NZ alla stessa pena accessoria per la durata di cinque anni.
Assolse lo RZ dairestanti fatti di cui al capo A)
in applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.80 della legge n.685 del 1975 e il Bat- 20-
taggia dal reato di cui al capo B) in applicazione della causa di >non punibilità prevista dall'art.51
c.p.
Con sentenza del 21 ottobre 1988 la Corte di Appel lo di Venezia: dichiarò il AT colpevole an-
che del rato di cui al capo B) e determinò la pena in tre anni e otto mesi di reclusione e otto milio ni di multa limitando la durata della pena accesso ria a quella della pena principale.
Assolse il TA dal reato di cui al capo Z) per non aver commesso il fatto riducendogli la pena principale a quattro anni e otto mesi di reclusio-
ne e dodici milioni di multa e quella accessoria a uguale durata.
Ravvisat::COCK:D:D:D:_: : : :i: fatti di cui al capo A) il reato di cui all'art. 72 della legge n.685, determinò per il
EN la pena in quattro anni sei mesi di reclu sione e dodici milioni di multa, con interdizione dai pubblici uffici per uguale durata.
Assolse il RR per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo L) limitatamente all'epi-
sodio di cinquanta grammi di cocaina nonchè per in sufficienza di prove dal reato di cui al capo Z) e modificato anche per lui il reato di cui al capo L
della rubrica in quello previsto dall'art. 72 della della legge n.685, determinò la pena in quattro an- 21
ni quattro mesi di reclusione e dieci milioni di multa, con interdizione dai pubblici uffici per ugua le durata.
Dichiarò RG De PO colpevole del reato di cui agli artt. 72 della legge n.685 e 81 cpv. c. p., così
modificata l'imputazione di cui al capo G) e deter-
minò la pena in un anno e cinque mesi di reclusione e 175.000 lire di multa, con i benefici della so-
spensione condizionale e della non menzione;
lo as-
solse dagli altri episodi ascrittigli allo stesso capo G) in continuazione.
Assolse il NZ dal reato di cui al capo V) per insufficienza di prove e determinò le pene inflitte per i reati di cui ai capi U) e W) rispettivamente in un anno di reclusione e 150.000 lire di multa e in un anno di reclusione.
Dichiarò condonate nella misura di due anni di re-
"
clusione e dieci milioni di multa le pene inflitte a AT TA EN, RR, NZ
e OR.
Confermò nel resto la sentenza impugnata.
Hanno proposto ricorso tutti gli imputati.
Lo Stella non ha presentato i motivi a sostegno del l'impugnazione. 22 Per gli altri sono stati formulati i seguenti moti vi.
AT: capo B Difetto di motivazione intrinse ca ed estrinseca sulla c.d. azione provocatoria del l'imputato, che si svolse in pieno accordo con la
Guardia di Finanza per cui sussisterebbero, come ritenne il Tribunale, tutti gli estremo per l'ap-
plicazione dell'art. 51 c.p.
Capo L Difetto di motivazione in ordine alla man
-
cata applicazione dell'ipotesi criminosa di cui al l'art. 72 della legge n.685 o, in subordine dello
art.80.
La Corte di merito avrebbe assiomaticamente defini to non modici i quantitativi di stupefacente e non
avrebbe affrontato il problema dell'applicazione dell'esimente in quanto non avrebbe considerato:
che il AT aveva ammesSO di avere acquistato dal Clemente e dal RR, nel periodo giugno-
settembre 1985, dei quantitativi di cocaina che va riano dai due ai tre e talvolta ai cinque grammi,
con frequenza normalmente settimanale o di quattro-
⠀ cinque giorni;
che lo stesso AT aveva sempre addotto il suo grave stato di tossicodipendenza e conseguentemente l'acquisto per uso personale;
che in ogni caso, essendo avvenuto l'accertamento del fatto ex post, avrebbe dovuto trovare applicazione 23
andosidiil secondo comma dell'art.80, trattandosidi detenzio ne pregressa per uso esclusivamente personale.
Capo R - A torto la Corte avrebbe affermato la re-
sponsabilità del AT per questo reato.
Mancherebbe infatti la prova che la polverina da lui offerta alla OC, alla VI SE, alla
AL ed allo TE fosse cocaina.
Infine, con riguardo alla posizione complessiva del l'imputato, difetto di motivazione, per non avere
la Corte risposto alla richiesta di riduzione della pena sino al minimo, partendo dal minimo edittale.
TA, limitatamente ai motivi redatti dal difen-
sore, non potendosi tener conto del "memoriale di-
fensivo" da lui sottoscritto personalmente, trattan dosi di motivi non contestuali, comunque presentati fuori termine e in ogni caso contenenti soltanto censure su apprezzamenti di fatto, operati dai giu- dici torinesi e sorretti da adeguata motivazione:
1)
- Violazione di legge (artt.524 n.3 in relazione agli artt.225, 304 co.3° e 4°, 185 n.3 c.p.p.), di-
pendente dall'utilizzazione delle dichiarazioni re-
se il 10 gennaio 1986 dal De PO alla polizia giu-
diziaria, inutilizzabili, con conseguente nullità
degli atti derivati, perchè rese in assenza del di- - 24
fensore; donde l'impugnazione, contestualmente alla sentenza, dell'ordinanza dibattimentale 2 ottobre
1987 che rigettava la relativa eccezione. 2°) Vizio
di motivazione, per travisamento del fatto e per motivazione apparente, in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi G ed
L.
Difetto di motivazione inoltre sul rigetto dell'i-
stanza di parziale rinnovazione del dibattimento,
avanzata ai fini di una reale valutazione critica delle dichiarazioni e delle ipotesi accusatorie al la luce dei periodi di custodia cautelare, di rico vero ospedaliero e di attività lavorativa dell'im-
putato. 3°) Erronea configurazione giuridica, nei fatti contestati ai capi G ed L della rubrica, del l'ipotesi criminosa di cui all'art. 71 della legge n. 685 invece che di quella prevista dall'art.72
della stessa legge. 4°) Vizio di motivazione in or dine al diniego delle attenaunti generiche. Clemente: 1° e 2°) Erronea applicazione dell'art. 71 della legge n.685 ai fatti contestati ai capi
G ed L prima parte. 3°) Violazione degli artt. 49
co.2°, 56 c.p. e 475 n. 3 in relazione all'art.524 nn.ri 1 e 3 c.p.p. quanto al fatto concernente i cinquanta grammi di cocaina, contestato al capo L
seconda parte. 4°) Violazione dell'art. 475 n.3 in relazione all'art. 524 n.3 c.p.p., per non avere la 25
A Corte quantificato, nel computo per la continuazione,
l'aumento praticato per ogni singolo fatto. 5°) Vio
lazione dell'art. 62 bis c.p. e dell'art. 475 n.3 in relazione all'art.524 n.3 c.p.p. quanto alle atte-
nuanti generiche, negate solo a causa dell'atteggia mento "ostinatamente reticente" dell'imputato.
RR: 1°) Violazione degli artt. 166 co.2°, 176
co.3°, 188 co.2°, 407 n.6, 412 in relazione all'art. 524 n.3 c.p.p., dipendente dalla mancanza, nella co о
б
pia notificata dell'atto di citazione per il dibat-
timento di primo grado, della firma del presidente e del cancelliere nonchè di qualunque attestazione di conformità ad un eventuale originale da parte dell'ufficiale giudiziario. 2°) difetto di motivazio ne in relazione all'affermazione di responsabilità
per il reato di cui al capo A, non bastando all'uopo la chiamata di correità dello RZ: per le contrad dizioni intrinseche della stessa e per la mancanza
di ogni riscontro estrinseco. 3° e 4°) In relazione al reato di cui al capo E) difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, data la mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo alla chiamata in correità formulata dallo TE ed er-
ronea applicazione dell'ipotesi criminosa di cui aal 1 26 -
l'art. 71 della legge n.685. 5° e 6°) In relazione al reato di cui al capo G,
difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, data la mancanza di ogni riscon tro obiettivo alla chiamata di correità del De PO ed erronea applicazione dell'art. 71 della legge n.685, posto che con il riconoscimento in favore del De PO della non punibilità ex art.80 della legge n.685 si sarebbe implicitamente riconosciuta la modica quantità delle cessioni operate dal UE
rieri. 7° e 8°) Con riguardo al reato di cui al ca difetto di motivazione in ordine all'afferma po L,
zione di responsabilità, data la mancanza di ogni
riscontro obiettivo rispetto alla chiamata di cor-
reità del AT ed erronea applicazione dello art. 71 della legge citata. 9°) Violazione degli artt. 475 n.3 e 524 n.3 c.p.p., per omessa specifi cazione, nel computo della continuazione, dell'au-
mento di pena praticato sul diniego delle attenuan ti generiche.
De PO: 1°) Violazione degli artt. 524 n.1 e 475
n. 3 in relazione all'art. 477 c.p.p., per avere la
Corte affermato la responsabilità in ordine alla detenzione connessa alle cessioni allo RZ, mai
contestata all'imputato, chiamato a rispondere sol tanto della ricezione di sostanze stupefacenti da 27
TO RR e BE EN. 2°) Violazione
degli artt. 524 n.1 e 475 n.3 c.p.p. in relazione all'art.80 della legge n.685 del 1975, per avere la
Corte ritenuto la responsabilità del De PO per un solo scambio di cocaina tra lo stesso De PO e 10
RZ senza considerare che "lo scambio era finaliz zato esclusivamente all'uso personale di tal che an
dava dichiarata la non punibilità dell'imputato ex art. 80 legge citata".
RZ: Difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, per essere stata ritenuta sufficien te al riguardo la chiamata di correità del coimputa to De PO, pur in mancanza di ogni riscontro obiet tivo.
NZ: Erronea applicazione dell'art. 479 in re-
lazione all'art.524 n.1 c.p.p. riguardo all'imputa-
zione di cui al capo V, per la pronuncia di assolu zione con formula dubitativa nonostante la favorevo le prova emersa nei confronti dell'imputato.
OR: 1°) Difetto, contraddittorietà della mo- tivazione e violazione di legge sull'elemento inten zionale del reato.
I giudici di merito avrebbero da un canto ravvisato
la buona fede dell'imputato al momento della rice- - 28 -
zione in San DO di AV dell'involucro contenen te l'oro e la sostanza stupefacente e non avrebbe-
ro poi - erroneamente riconosciuto la persistenza dello stato di buona fede per la detenzione della stessa sostanza. 2°) Violazione dell'art. 114 c.p.
essendo stato ritenuto di ostacolo all'applicazio-
ne dell'attenaunte il fatto che l'imputazione non prospetta un'ipotesi di concorso - se non con il
NZ, il quale è stato assolto e si
- esauri- sce in una condotta personale ascritta al solo Or-
sanelli
Motivi della decisione
Lo TE non ha presentato i motivi a sostegno del ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inam missibile.
I ricorsi degli altri imputati contenendo motivi in gran parte personali e riferiti a reati diversi,
vanno esaminati separatamente.
AT - capo B
- Per una migliore comprensione del motivo di ricorso riguardante questa imputazio ne è necessario riassumere i fatti che vi hanno dato causa.
Riferì il EN al giudice istruttore nella di-
chiarazione del 14.2.1986 che i cinquanta grammi di cocaina rinvenuti a bordo dell'autovettura da lui guidata erano destinati al AT il quale 29 la sera precedente nel Bar Roma di San DO di Pia-
ve gli aveva chiesto di procurargli un tale quanti-
tativo di stupefacente e di portarglielo nel casola-
re di Quarto D'Altino di sua proprietà.
Egli si era rivolto al TA dal quale la mattina successiva aveva ricevuto la sostanza stupefacente richiesta con la quale si era diretto verso Quarto
D'Altino per consegnarla al AT.
Tale versione dei fatti, smentita dal AT, il
quale ha sempre negato di avere egli stesso richie-
sto al EN il trasporto e la consegna dei cin-
quanta grammi di cocaina sostenendo, invece, di ave-
re appreso la circostanza del viaggio dai discorsi del EN, da lui percepiti, in un bar di San Do-
nà di AV e di aver riferito la notizia alla Guar-
dia di Finanza di treviso, ma confermata e ribadita dal Clemente nel corso dei successivi interrogatori in istruttoria che in dibattimento, è stata rece-
pita da entrambi i giudici di merito.
Questi, infatti, hanno respinto la spiegazione for-
nita dal AT rilevando che notizie di traspor to di sostanze stupefacenti non possono certo appren dersi da discorsi fatti imprudentemente in un bar
alla presenza di estranei%3B hanno invece attribuito - 30 -
:
piena credibilità al EN per una serie di con
siderazioni perchè sorrette da logica stringente e puntuale.
Il AT, hanno considerato, potè fornire una così dettagliata e puntuale indicazione di tutti i dati relativi a quel trasporto di cocaina, determi nando l'arresto del EN, perchè egli stesso era il destinatario della sostanza stupefacente, co nosceva il tragitto che l'autovettura del EN
avrebbe seguito, l'ora in cui presumibilmente que- sta sarebbe arrivata nei pressi di Quarto D'Altino
dove peraltro egli possiede una casa proprio nelle vicinanze dello svincolo autostradale.
Peraltro la versione data dal EN collima per-1 fettamente con l'intenzione perseguita dal AT
chiaramente ed inequivocabilmente espressa in istruttoria e in dibattimento e risultante dalla di chiarazione del maresciallo SA - di vendicar si di coloro che, essendo a conoscenza della sua qualità di assuntore di cocaina per avergli in modo continuativo e sistematico ceduto della sostanza,
avevano indirizzato verso di lui le indagini ese-
guite dalla Guardia di Finanza che proprio qualche giorno prima aveva proceduto alla perquisizione do miciliare in suo danno, perquisizione che lo aveva determinato a collaborare con la Guardia di Finanza 31
cui forni le indicazioni necessarie all'identifica- zione di uno dei suoi fornitori abituali, il Cle-
mente, appunto.
Dai fatti fin qui esposti e recepiti i giudici di merito hanno tratto sul piano giuridico conclusioni opposte che occorre esaminare dato che il ricorrente,
censurando la decisione al riguardo della Corte di
Appello si richiama, invece, a quella del Tribunale.
Ritennero i giudici di primo grado che la condotta
del AT di provocare una semplice occasione per la scoperta dei responsabili del traffico di stu
pefacenti rivestirebbe un carattere del tutto margi nale rispetto all'ideazione ed all'esecuzione del reato di cui all'art. 71 della legge n.685/75, il qua le prevede tutta una serie di condotte illecite che va dall'acquisto, dall'offerta, dalla messa in ven-
dita, alla detenzione, alla cessione, alla ricezio-
ne a qualsiasi titolo.
Di conseguenza l'attività del AT non si sa-
rebbe inserita con rilevanza causale nel fatto com-
messo dal provocato EN, non certo determinato dal AT a svolgere l'illecita attività essen-
do stata la stessa già preventivamente realizzata con la disponibilità a monte di sostanze stupefacen 32, -
ti da offrire e porre in vendita agli acquirenti.
In altri termini poichè l'intervento del AT
sarebbe stato indiretto e marginale nell'ideazione ed esecuzione del fatto da addebitare, come deten-
zione, messa in vendita della sostanza stupefacente,
ad altri egli non sarebbe punibile ai sensi dello art. 51 cod.pen. perchè avrebbe ceprato per l'adem-
pimento del dovere.
La decisione è errata.
La responsabilità dell'agente provocatore è esclusa qualora possa ravvisarsi nel suo operato e quando ovviamente si tratti di funzionario di polizia giu-
diziaria, l'adempimento di un dovere in relazione
alla norma contenuta nell'art.219 cod.proc.pen. che
fa obbligo alla polizia giudiziaria di assicurare le prove dei reati e ricercare i colpevoli.
Qualora si tratti di un privato che operi come agen te provocatore è necessario, per l'esclusione della punibilità, che il suo intervento sia giustificato da un ordine della pubblica autorità sicchè possa per questa via trovare applicazione l'art. 51 cod.
pen. ; non certo quando il proposito criminoso nello agente sia suscitato 2 determinato unicamente al fine di vendetta о di lucro o di fruizione di un
premio. Orbene poichè Jalla base dei fatti esposti non è 33.
dubbio che il AT, per vendicarsi, abbia su-
scitato e determinato nel EN il proposito cri minoso chiedendoglila cocaina e poi insistendo per conoscere l'ora della partenza e per indurlo a far-
gli percorrere il tragitto dell'autostrada da Noven
ta di AV a Quarto D'Altino, proprio perchè la dro ga avrebbe dovuto essergli consegnata attraverso la rete che delimita la sua proprietà dal confinante tratto autostradale, non v'è dubbio che il suo ruolo sicuramente di agente provocatore, nel caso in esa- me, non può esimerlo da responsabilità.
E a nulla rileva che il TA, lo stesso EN
e gli altri detenessore già e comunque disponessero della droga, posto che per l'imputazione attribuita al AT ciò che conta, al di là delle varie ipotesi criminose previste dall'art. 71 della legge n.685/75, è soltanto il trasporto della cocaina da lui sollecitato e voluto. Il ricorrente censura poi la sentenza impugnata de-
ducendo difetto di motivazione intrinseca ed estrin seca.
Siffatta doglianza è fondata.
La Corte, invero, dopo aver accolto la versione del
EN, già recepita in primo grado, si è limita - 34 - ta a censurare la decisione del Tribunale ravvisan dovi travisamento di fatti, non,specificati a nega
re, contro le chiare ed inequivoche risultanze pro cessuali e contraddittoriamente, dato che queste risultanze processuali sono state recepite 4/2lla
ricostruzione dei fatti, che il AT abbia mai dichiarato di avere determinato il EN ad ef-
fettuare il trasporto della droga per provocare lo intervento della polizia giudiziaria, a negare,
cadendo anche qui in contraddizione, il ruolo di
⠀ agente provocatore del AT, sostenendo, fra l'altro erroneamente, che : tale ruolo può compe tere solo agli agenti di polizia e non anche al pri vato.
Di qui la fondatezza della censura mossa dal ricor-
rente, del difetto di motivazione: intrinseca per non avere la Corte indicato gli elementi dai quali ha tratto il convincimento;
estrinseca per avere la
stessa Corte trascurato di considerare, pur perve- :
nendo ad una corretta soluzione, il ruolo di agente provocatore del AT, negato sotto il profilo già richiamato che un tale ruolo non può essere at-
tribuito al privato%3B l'incidenza della predisposi-
zione di un servizio di polizia e dell'intervento
dell'agente provocatore nell'azione criminosa del - 35 - provocato;
la responsabilità dell'agente medesimo,
in questo caso il AT;
in relazione all'idonei tà dell'azione e quindi alla configurabilità del reato impossibile.
La sentenza sul punto va annullata per difetto di motivazione con rinvio per nuova deliberazione ad altra sezione della stessa Corte di Appello la quale terrà presente che l'intervento della polizia provo cato dalla attività dell'agente provocatore non ren th de di per se l'azione assolutamente inidonea ed ina deguata al fine cui era diretta trattandosi di fat- ti accertabili ex post che nulla tolgono all'intrin seca pericolosità dell'azione stessa;
senza dire
dell'eventualità - che da sola basterebbe a fare ve
:
nire meno l'impssibilità del reato che l'interven to della polizia potrebbe essere neutralizzato dal provocato con l'astuzia o la violenza.
Nel caso in esame non v'è dubbio che il EN sa rebbe potuto partire in ora diversa, percorrere un
diverso itinerario, fare portare da altri la sostan za al AT.
. Capo L Lamenta il ricorrente il difetto di motiva
-
zione in ordine alla mancata applicazione sia della disposizione contenuta nell'art. 72 della legge n.685,
nonostante la modica quantità degli acquisti da lui 1 36 operati, sia di quella contenuta nell'art.80, nono stante il suo grave stato di tossicodipendenza, la addotta finalità dell'uso personale e, in ogni ca- So, l'applicabilità del secondo comma dell'art.80,
trattandosi di detenzione pregressa.
La doglianza è infondata.
La Corte ha motivato il proprio giudizio corretta-
mente perchè ha fondato il giudizio di responsabi-
lità circa l'acquisto e la detenzione di non modi che quantità di cocaina dalla frequenza delle for-
niture (settimanalmente), dalla loro consistenza unitaria (due-tre-cinque grammi per volta), dalle sue frequenti e contemporanee offerte di stupefa-
cente (ai vari TE, AL, OC, Virgi-
niani Present (C) ed infine dalla richiesta di 50 gr.
di cocaina, elementi tutti univocamente sintomati-
ci dell'acquisto e sicuramente della detenzione di non modiche quantità di cocaina.
In tale giudizio rimangono assorbite le tesi subor dinate dell'uso personale non terapeutico, previ-
sto dal 2° c. prima parte dell'art.80 della legge citata e della detenzione pregressa prevista dal
2° C. seconda parte dello stesso art.80 che ha ri-
guardo ugualmente all'uso personale non terapeuti-
co. Capo R
- Anche qui la censura del difetto di motiva- 37 -
zione è destituita di fondamento.
Le ragioni esposte dal giudice di merito a sostegno dell'accusa che egli abbia ripetutamente detenuto, offerto e ceduto modiche quantità di cocaina allo
TE ed alle tre donne (AL, OC e Vir-
giliani NT sono varie e tali da giustificare il rigetto della tesi difensiva secondo la quale lo imputato avrebbe offerto e ceduto "per darsi tono"
una polverina di pastiglie triturate: la ripetizione della cessione (a Stella in una decina di occasioni);
la frequenza da parte del AT della discoteca nella quale lo TE svolgeva il compito di "disc-
jockey"; la circostanza resa nota dai testi
che egli stesso offrendola l'assumeva sniffandola con la cannuccia d'oro che era solito portare sempre al collo.
Nè merita censura il fatto che in sede di merito sia stata ritenuta cocaina, senza alcuna indagine peri-
tale, quella che l'imputato ha definito come polve-
rina, le innocue pastiglie triturate perchè la natu ra di stupefacente di una sostanza può ben essere desunta, in mancanza di indagine peritale, da ele-
menti seri, univoci e convergenti. E' infodnato anche l'ultimo motivo di ricorso con 38- il quale il ricorrente lamenta il difetto di moti-
vazione in ordine alla pena perchè non determinata nel minemo edittale, quanto alla pena base, e non
ridotta al minimo.
La legge non prevede alcun diritto dell'imputato al minimo della pena, che, invece, per testuale di sposizione di legge (art. 132 c.1° cod.pen.) è affi data alla discrezionalità del giudice di merito,
con il limite di un'adeguata e corretta motivazione
che giustifichi l'uso di tale potere discrezionale. Non incorre in omessa motivazione il giudice di me
rito che, applicando un criterio eminentemente di-
screzionale, dia ragione del computo richiesto dal la concessione delle circostanze attenuanti generi che e dalla applicazione della continuazione e de-
----
termini la pena con senso di equità e di proporzio nalità.
A tale principio si è attenuta la corte veneziana fissando la pena base per il reato di cui al capo
L, pur caratterizzato da un'intensa attività di ac
quisto e detenzione di cocaina, in quattro anni,
sei mesi di reclusione e sei milioni di multa, di poco superiore al minimo, operando nel massimo la riduzione per le attenuanti generiche e determinan do l'aumento per la continuazione, riferito ai due reati (b ed r) in otto mesi di reclusione e quattro - 39
milioni di multa. Maritan. Nessuna delle censure formulate con i quat tro motivi di ricorso merita accoglimento.
L'eccezione di nullità delle dichiarazioni del De
PO del 10.1.1986 perchè rese dinanzi alla polizia giudiziaria in assenza di difensore, già respinta dal Tribunale con ordinanza dibattimentale e ripro posta con i motivi di appello, è stata correttamen-
te rigettata dal giudice di appello in applicazione del principio, più volte ribadito in questa sede,
secondo il quale le garanzie previste dagli artt.
225 e 304 cod. proc.pen. riguardano l'eventuale con tenuto auto-accusatorio delle dichiarazioni rese dall'imputato senza l'assistenza del difensore, ma
non si estendono anche a quelle dichiarazioni che riflettono posizioni di terzi, in relazione alle quali esse acquistano il valore di testimonianza.
Peraltro l'eccezione è priva di pratico rilievo po- sto che il De PO, interrogato dal giudice istrut-
tore alla presenza del proprio deifensore il 15 gen naio 1986, non solo confermò integralmente le dichia razioni rese il 10 gennaio 1986 alla Questura di Ve
nezia, ma operò ampie persazioni, aggiunte integra-
tive e nuove e rilevanti affermazioni. A tale interrogatorio reso con i crismi della lega 40
lità, si sono correttamente riferiti i giudici di primo e di secondo grado nella utilizzazione pro-
cessuale delle dichiarazioni del De PO aventi contenuto accusatorio nei confronti del TA.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affer-
mare (cfr. Cass. I 16.3.1987 Caiazza) la nullità
dell'interrogatorio assunto dalla polizia giudizia ria ai sensi dell'art.225 cod.proc.pen. nella caren
za degli adempimenti previsti da tale disposizione ovvero l'inutilizzabilità delle sommarie informa-
•
zioni rese dall'indiziato e dall'arrestato assunte ai sensi dell'art.225 bis cod. proc.pen. non solo
non si riflette sugli interrogatori successivi, qua lora tali dichiarazioni l'imputato espressamente richiami e confermi, ma non impedisce in tal caso al giudice di merito di basare legittimamente su di
esse la propria decisione.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso si deduco no - riferiti ad entrambi i reati di cui il TA
è stato ritenuto responsabile (G ed L) vizi di
-
motivazione per travisamento del fatto e motivazio ne apparente in ordine all'affermazione di respon-
sabilità ed erronea applicazione della disposizio- ne di cui all'art. 71 della legge sugli stupefacenti. La sentenza impugnata sfugge all'una ed all'altra 41 -
censura: 1) per la corretta interpretazione delle risultanze processuali (in particolare delle dichia razioni del AT, del De PO, dello RZ e soprattutto del EN) dalle quali si trae il si curo convincimento che l'imputato era il punto di riferimento del traffico della cocaina nella zona di San DO di AV nonchè la persona che, a monte, aveva la disponibilità della droga, oggetto di tutti gli acquisti, le detenzioni e le cessioni formanti oggetto dei capi d'imputazione; 2) per l'esposizione logica ed esauriente delle ragioni che hanno indot-
to la Corte di merito a rigettare l'istanza di rin-
novazione del dibattimento avanzata nei motivi di appello.
Al fine di spiegare l'inutilità della rinnovazione del dibattimento, la Corte ha richiamato le date della concessione al TA degli arresti domici-
liari, dell'inizio della collaborazione con il Cle- mente e della frequentazione da parte di quest'ulti mo con il Marita comprovata anche dalla circostan za che in casa del TA il EN trascorse il
Capodanno 1985 e della scarcerazione, conseguente alla assoluzione del TA'da parte del Tribunale
di Venezia, dimostrando che anche durante gli arre- 42
-
sti domiciliari il TA muoveva le file del com mercio della cocaina, giungendo persino nell'inter no del carcere di Udine dove un detenuto riceveva una lettera d'ignoto autore nella quale lo si indu ceva a riferire al EN, ivi giunto da poco,
di non fare nessuna dichiarazione fino a quando non gli fosse stato precisato "cosa dire".
intimidazione al qua In questo clima di paura e di
e il De PO, invital le non si sottrassero lo RZ
ti per vie traverse ad alleggerire la posizione del
TA, i giudici di merito hanno collocato, con logiche argomentazioni, la ritrattatazione del Cle
mente, il quale, del resto, aveva fin dall'inizio
manifestato la sua volontà timorosa come risulta dalla circostanza di essersi rifiutato di fornire notizie agli inquirenti perchè era preferibile "fi nire in carcere che morire" e dalla dichiarazione del AT secondo la quale il EN, essendo
un pauroso, messo alle strette avrebbe sicuramente fatto il nome del TA;
3) per l'ampia motivazio ne sugli elementi di prova a carico del TA, ri
sultato fra l'altro come il fornitore al EN
di 50 grammi di cocaina richiesti dal AT e come il fornitore della cocaina al De PO, allo Zorzi e al AT. Nè può trovare accoglimento, ai fini della sussi- 43 -
stenza del reato di cui all'art. 72 della legge n.
685/75 non riconosciuto dai giudici di merito, la tesi difensiva secondo la quale "proprio la plura-
lità delle cessioni, cadenzata da termini periodici di forniture, da pensare ad un corrispondente nume-
ro di approvviggionamenti per i fornitori, così da supplire, in tal modo al rischio che l'attività in oggetto comporta".
A parte l'episodio dei cinquanta grammi di cocaina che di per sè giustificherebbe la ritenuta configu-
razione del reato di cui all'art.71 della legge n.685 per l'imputazione di cui al capo L, è appena il caso di Osservare con riguardo ai due capi d'im putazione G ed L che è fuori di ogni logica che il fornitore si rifornisca di volta in volta della quantità necessaria a soddisfare la singola richiest mentre risponde alla regola di comune esperienza e
di logica che il TA proprio per potere soddi-
sfare più richieste e nello stesso lasso di tempo,
dovesse acquistare e detenere la cocaina in quanti-
tà non modiche.
Le attenuanti generiche, oggetto dell'ultimo motivo di ricorso, sono state dalla Corte negate al Mari-
tan "soprattutto in considerazione del fatto che la 44 -
droga faceva capo sostanzialmente a lui e tenuto
conto della sua negativa personalità".
La motivazione, per il ricorrente, non sarebbe con grua perchè "la prima considerazione esaurisce i po teri ordinari della determinazione della c.d. pena base (motivata con l'inciso "avuto esclusivo riguar do all'effettiva gravità dei fatti"), mentre la se conda considerazione fa generico riferimento alla personalità dell'imputato ed è perciò insufficien- te a conferire supporto logico alla motivazione. La censura è priva di fondamento.
Non può convenirsi con la prima affermazione per-
chè la Corte ai fini della determinazione della pe na aveva conferito rilevanza soprattutto "all'ef-
fettiva gravità dei fatti" mentre il richiamo alla circostanza che l'imputato costituisse il perno del commercio della cocaina nella zona di San DO di
AV attiene al ruolo da lui svolto e, trattando-
si di circostanze di natura personale, la considera zione è pertinente e giustifica pienamente il dinie go.
Quanto poi alla "negativa personalità", l'espres-
sione, posta in relazione con il ruolo svolto, con la sua innegabile influenza sui coimputati, con la sua determinante attività messe in luce nella mo- 45 tivazione a lui riferita, lungi dallessere generica appare, invece, correlata con le motivazioni avanti esposte.
EN. Questo ricorrente è stato condannato per i reati di cui ai capi A-G-L e per quello di ille-
gale trasporto e detenzione di cinquanta grammi di cocaina a lui singolarmente ascritto nell'ambito del procedimento penale n.611/86 ma il ricorso, nei suoi primi tre motivi, riguarda esclusivamente i capi
G ed L prima e seconda parte.
Con i primi due motivi si duole il ricorrente che in ordine alla cessione di cocaina al De PO e al
AT per quantitativi varianti dai due, ai tre,
a cinque grammi, con frequenza pressochè quindicina le per il De PO e settimanale per il AT
sia stata ritenuta l'ipotesi criminale di cui allo art. 71 e non invece quella della'art. 72 sulla erro-
nea supposizione dell'esistenza di un deposito lad-
dove, invece, avrebbe dovuto essere riconosciuta
l'ipotesi dell'art. 72 dato che i quantitativi massi mi di cocaina ceduti erano stati di cinque grammi di sostanza già pronta all'uso di cui non è noto il principio attivo dato che non v'era stato alcun ma-
teriale sequestro ed una tale dose di cocaina pote-
va, al massimo, coprire il fabbisogno di uno o due 46
giorni di un modesto assuntore.
L'errore di una tale impostazione risiede nel vole re considerare il fornitore il EN appunto alla stregua di un consumatore e di un acquirente.
Ben può il consumatore rispondere del reato di cui all'art.72 e per la detenzione della stessa sostan za il fornitore risponde del reato di cui all'art. 71 qualora sia dimostrata in quest'ultimo non sol-
tanto la detenzione delle poche dosi fornite occa-
sionalmente al tossicodipendente, ma di più consi-
stenti quantitativi di stupefacente.
E' quanto ha correttamente affermato la Corte sulla base di tale principio, in ordine alla detenzione della cocaina dalla quale traevano le piccole quan tità cedute al De PO ed al AT.
Ha infatti considerato la dimostrata disponibilità
a monte di un deposito tale da rendere possibili ri petute cessioni di sostanze a seconda delle esigen ze e delle richieste.
Quanto al capo L seconda parte riferito al traspor to dei cinquanta grammi di cocaina basta già il quantitativo indicato a giustificare la ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art.71.
Con il terzo motivo si ripropone, con riferimento al reato di cui al capo L seconda parte, la tesi 4 . dell'applicabilità della disposizione di cui allo art.49, 2° c. cod.pen. per l'inidoneità dell'azione e di quella contenuta nell'art.56 cod. pen. per non essersi compiuta l'azione della cessione nè verifi-
cato l'evento vendita. La Corte non può che confermare il corretto giudizio
!
espresso dai giudici di merito, ampiamente motivato sull'idoneità dell'azione e sull'avvenuta consuma-
zione del reato.
Motivazione adeguata e corretto giudizio assistono poi la sentenza impugnata sul computo della conti- nuazione e sul diniego delle attenuanti generiche che formano oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso.
Il giudice di appello, si deduce con il primo di :
questi ultimi motivi, avrebbe ammesso di "quantifi-
care ogni singolo aumento per ogni singolo fatto per la ritenuta continuazione".
La censura è infondata.
La Corte di merito ha fissato come pena base per il reato continuato di cui al capo L quella di quattro anni di reclusione e dieci milioni di multa, l'ha
:
aumentata di quattro mesi e £.1.600.000 di multa
per il reato continuato di cui al capo G e ancora
di quattro mesi e 500.000 di multa per il reato 48
continuato di cui al capo A.
Si censura infine che il giudice di merito avreb-
be negato attenuanti generiche soltanto per l'at-
teggiamento ostinatamente reticente riproponendo la doglianza dell'erroneità di un tale giudizio perchè
fondato sulla violazione del diritto al silenzio o anche alla menzogna che compete all'imputato.
La tesi non può trovare accoglimento. E' vero che l'imputato non ha il dovere di rispon-
dere alle domande postegli e di confessarsi autore del reato contestatogli ma tale diritto non può ri percuotersi in un divieto per il giudice di trarre
conclusioni da un tale atteggiamento sul pieno del la valutazione della personalità dell'imputato qua le si manifesta nel periodo posteriore alla consu-
mazione del reato e durante il processo, indagine questa imposta al giudice dall'art; 133 cod.pen. sia ai fini della determinazione della pena che della eventuale concessione delle attenuanti generiche,
attenuanti che richiedono, appunto la valutazione anche del comportamento processuale.
Come la loro concessione può essere fondata sul ravvedimento del reo, allo stesso modo il loro di-
niego ben può poggiare su un comportamento proces- suale che manifesti una personalità negativa. RR. Questo imputato è stato condannato per i
· 49 -
reati di cui ai capi A), E), G), L) ed assolto per insufficienza di prove da quello indicato al capo Zo
I dieci motivi di ricorso, ad eccezione del primo riguardante una questione di rito, hanno riguardo soltanto a quattro reati per i quali ha riportato condanna.
Con il primo si deduce la nullità del decreto di ci tazione a giudizio per il dibattimento di primo gra do per la mancanza sulla copia notificata di esso,
della firma del presidente e del cancelliere e del-
l'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario. In mancanza di questa attestazione non vi sarebbe l'assoluta certezza sul soggetto da cui promana lo
atto.
La Corte ha correttamente osservato che nessuna nor
ma impone l'apposizione di tale attestazione sulla copia degli atti da notificare e che, in ogni caso,
non ne discenderebbe l'incertezza assoluta sull'au-
torità giudiziaria che li ha emessi.
Invero la mancanza di tale attestazione, poichè non determina incertezza assoluta sull'autorità giudizia ria che ha emesso l'atto non determina ai sensi del l'art. 412 cod.proc.pen. la nullità assoluta dell'at I 50
1
to.
Con i motivi 2°, 3° 5°, 7° riferiti rispettivamen te ai reati di cui ai capi A-E-G-L si deduce la vio lazione degli artt. 475 n.3 e 524 n.1 e 3 cod. proc.
pen. per essersi la Corte accontentata delle chia-
mate in correità rispettivamente di RZ, TE,
De PO e AT, nonostante la loro scarsa at-
tendibilità intrinseca, la mancanza di riscontri obbiettivi ed attingendo erroneamente "la prova del la commissione di un fatto mediante l'apporto proba torio di altri fatti solo naturalisticamente consimili e soggettivamente collegabili, ma oggettivamente del tutto distinti".
Premesso che il ricorrente non può essere seguito nell' analiticoe e puntiglioso che fa delle ri sultanze processuali poichè ciò porterebbe questa
Corte ad una nuova valutazione dei fatti, non con-
sentita in questa sede data l'ampia motivazione for nita dai giudici di merito agli apprezzamenti di fatto operati sui singoli episodi e sul complesso degli elementi acquisiti, osserva la Corte che nep pure le censure sull'inattendibilità delle chiamate di correo sono fondate.
La Corte, invero, ha dimostrato con dovizia di ar-
gomentazioni basate anche su significativi partico ちま lari attinenti ai luoghi nei quali avvenivano le ces sioni, alla loro frequenza, ai quantitativi, la at-
tendibilità intrinseca delle varie chiamate di cor-
reo già di per sè sufficienti a giustificare una pro nuncia di condanna risultando logicamente inserite nel contesto dei fatti, legati tra loro soggettivar mente ed oggettivamente, e non essendo contraddette da elementi di prova contraria.
Nè la motivazione merita censura per il fatto che elementi di prova per ogni episodio siano stati ri-
scontrati in altri episodi.
Non si tratta infatti, come si assume in ricorso,
di fatti "solo naturali, storicamente consimili:
soggettivamente collegabili, ma oggettivamente del tutto distinti".
Il fatto che un singolo episodio riguardi cessioni all'uno о all'altro non può indurre a considerarlo
avulso dal resto, posto che i vari episodi sono le-
gati tra loro e unitamente connessi.
Così la circostanza che le cessioni avvenivano prin cipalmente e per tutti nella discoteca "al muretto"
di Jesolo о nei pressi del bar Roma di San DO di
AV; il EN ha accreditato e confermato le dichiarazioni dello TE, dello RZ, del De Po- lo e del AT nella parte implicante la sua re 50
sponsabilità; la mancanza di motivi di rancore da parte degli acquirenti verso, l'imputato, in parti-
colare da parte di LO NZ, amico di vecchia data e compaesano del RR, il quale ha affermato che la cocaina da lui poi ceduta a
FR NI egli l'aveva ricevuta proprio dal
RR, nella discoteca "al Muretto" alla presen za, fra altri del AT che era stato invitato al loro tavolo.
Non sono meno infondati i motivi 4°, 6° e 8°, rife riti agli episodi TE (capo E), De PO (capo G)
e AT (capo L) con i quali il ricorrente si duole di non essere stato ritenuto responsabile del la minore ipotesi criminosa prevista dall'art.72
della legge n.685/75.
A tanto avrebbe dovuto giungere la Corte: perchè i quantitativi massimi ceduti erano stati dell'ordine
di cinque-dieci grammi di cocaina e tale quantità,
anche perchè sconosciuta la percentuale effettiva di sostanza drogante, poteva al massimo coprire il fabbisogno di due o tre giorni di un modesto assun tore%; perchè allo TE e al De PO erano stati
applicati l'art.80 o l'art.72 per i medesimi fatti
per cui al RR era stata riconosciuta la re-
sponsabilità ex art. 71 con la prospettazione della esistenza di un deposito, non provata e non risultan 53
-
te dagli atti.
Vanno richiamate le considerazioni svolte sull'ana-
logo motivo di doglianza del EN tenendo presen te che i ripetuti e frequenti episodi di cessione accertati a carico del RR hanno riguardato quantitativi che singolarmente non possono, comun-
que, considerarsi modici ex art.72.
Con il nono motivo si duole il ricorrente che la
Corte di Appello non abbia quantificato "ogni sin-
golo aumento per ogni singolo fatto per la ritenuta continuazione" ma il motivo è infondato poichè vice versa si rinviene in sentenza un articolato e speci fico computo, anche se in tale computo ha omesso
l'aumento relativo al reato di cui al capo L per la prima parte dell'imputazione per cui è intervenuta
⠀ condanna essendo stato l'imputato assolto dalla stes sa imputazione per la parte relativa all'episodio dei cinquanta grammi di cocaina per non aver commes
so il fatto.
La Corte infatti è pervenuta alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e dieci milioni di multa partendo da una pena base di quattro anni e
otto milioni per il reato continuato più grave di cui al capo e) aumentandola di due mesi e un milio- 54
-
ne per il reato continuato di cui al capo a) e di altri due mesi e un milione per il reato continua-
to di cui al capo g).
Con il decimo motivo, infine, si contesta l'esattez za del giudizio sulle attenaunti generiche, negate dalla Corte sotto un duplice profilo: perchè il UE
rieri non era un assuntore di cocaina;
perchè trat tasi di un uomo maturo dal quale era ragionevole attendersi più che da un giovane una condotta più
lecita.
Si sostiene che trattasi di argomentazioni metqgiu ridiche, erronee, dato che l'essere assuntore di SO
stanze stupefacenti non può considerarsi una atte-
nuante bensì un'aggravante e l'età del prevenuto appare del tutto irrilevante.
Peraltro, si afferma, il diniego delle attenuanti generiche non può fondersi su circostanze di valore negativo bensì con riferimento alla insussistenza di circostanze di valore positivo.
Il richiamo al suddetto principio non è pertinente nè il giudizio soffre censura.
Ha considerato la Corte, infatti, che l'essere l'im putato immune dal male della droga lo pone in una
condizione di particolare gravità non potendogli neppure attribuire la necessità di doversi procura- re il denaro per le sue necessità. 55
E, d'altra parte, la condizione di uomo maturo do-
vrebbe renderlo più forte nei confronti dell'illeci to commercio. De Polo. Le censure che da questo imputato si muovo
no alla sentenza impugnata con riferimento all'u nico reato contestato di cui al capo G) ma limita-
tamente alla condanna per il reato di cui agli artt.
81 cpv. cod.pen. e 72 legge n.685/75 essendo stato dichiarato non punibile ex art.80 per tutti gli al-
tri episodi ascrittigli in continuazione sono due: esserne stata riconosciuta la responsabilità per la detenzione connessa alle cessioni in favore dello
RZ, che si dicono ammesse dal De PO e conferma dallo RZ, laddove non sarebbero state mai conte-
state tali cessioni ma soltanto la ricezione e deten zione per uso personale di sostanze stupefacenti dal
RR e dal EN e quindi con violazione dell'art. 477 cod. proc.pen.%3 avere la Corte ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 72 della leg ge n.685/75 benchè fosse stato accertato uno scam-
bio di cocaina e per una sola volta tra lo RZ e
il De PO.
Le censure sono infondate.
Al De PO risulta contestato, ai sensi degli artt. 56
81 cpv. cod.pen. 71 e 74 1 c. n.2 legge n.685/75
(capo G) l'acquisto di droga dal TA, dal Cle-
mente e dal RR in quantità variabili da 2 a
3 ed a 5 grammi con frequenza pressochè quindicina le.
La Corte di Appello dopo che il primo giudice esclu se l'aggravante ex art.74 e riconobbe la penale responsabilità del De PO per l'art. 71, lo dichia-
rò colpevole del reato di cui agli artt.81 cpv. cod.
pen. e 72 legge n.685/75, così modificata la rubri-
ca di cui al capo G), rideterminando la pena a suo
carico; lo assolse dagli altri episodi ascrittigli nello stesso capo G in continuazione perchè non pu-
nibile ai sensi dell'art.80 c.2 seconda parte della legge n.685/75.
Viene spiegato in motivazione che gli episodi per i quali andava applicato l'art.80 riguardavano gli acquisti di cocaina da EN, TA e Guerrie- ri con frequenze quindicinali e in misura di due,
tre, cinque grammo per volta%3B l'applicazione dello art.72 riguardava invece "quella detenzione connes-
sa alle (sia pur modeste e occasionali) cessioni allo RZ. ammesse dallo stesso odierno appellante e confermate dal coimputato RZ".
L'errore rilevato in ricorso è quindi insussistente perchè il De PO non è stato condannato per fatti 57
non contestati bensì per la detenzione di stupefa- cente - la porzione ceduta allo RZ facente parte del più ampio quantitativo di droga acquistato dal
- per la quale TA, dal EN e dal RR
non poteva applicarsi l'esimente ex art.80 in quan- to detta causa di non punibilità è, in radice, incom patibile con una detenzione di droga per fini non
esclusivamente eprsonalli.
D'altra parte il reciproco scambio di sostanze stu-
pefacenti fra lo RZ e il De PO integra compiu-
tamente, contrariamente a quanto sostenuto nella seconda censura, la riconosciuta ipotesi di viola-
zione dell'art. 72 della legge n.685/75.
RZ. A prescindere dalle critiche agli apprezza-
menti di fatto operati dai giudici di merito che,
essendo sorretti da logica ed esauriente motivazio-
ne, non prestano il fianco al sindacato di legitti-
mità, dato che esso comporterebbe una nuova valuta-
zione delle risultanze processuali, è destituita di fondamento la censura fondamentale riguardante la chiamata di correità del De PO non attendibile,
si dice, perchè ritrattata e sfornita di riscontri
obiettivi.
Deve anzitutto ribadirsi in questa sede il princi- 58
pio che la chiamata in correità per costituire vali da ed anche unica prova di responsabilità non deve essere necessariamente accompagnata da riscontri obiettivi.
E' sufficiente viceversa che essa sia attendibile in sè, perchè univoca, disinteressata tale da proiettarsi e da poter essere inserita in un ragio namento logico, non contrastata da elementi di se-
gno contrario e compatibile con l'intero contesto nel quale si è svolta l'azione dell'imputato. Nè vale una eventuale ritrattazione quando non sia
sorretta da significato e contraddica con il con-
testo di cui si è detto.
A tali principi si sono attenuti i giudici di meri
to i quali hanno dato atto dell'attendibilità in-
trinseca della chiamata di correità del De PO, del sicuro riscontro costituito dalla confessione dello RZ, della infondatezza della ritrattazio-
ne del De PO.
NZ. Questo ricorrente è stato condannato per i reati di cui ai capi U) e W); è stato assolto per insufficienza di prove da quello di cui al capo V)
Con l'unico motivo, formulato a sostegno del ricor so e riferito esclusivamente a quest'ultima imputa zione, deduce che la Corte di merito avrebbe rico- nosciuto sostanzialmente l'attendibilità delle sue 59
dichiarazioni nelle quali assumeva che il notevo-
le peso del pacchetto consegnatogli alla stazione di San DO di AV dal RR per consegnarlo a ZA all'LL lo aveva convinto trattarsi
appunto e soltanto dell'oro che doveva essere reca-
- assolvendolo, peraltro, con la formula del pitato dubbio.
La censura è infondata poichè le ragioni del dubbio addotte dai giudici di merito sono tali da giustifi care la formula adottata.
Hanno, infatti, considerato da un lato: che il TE
NZ proprio perchè aveva voluto evitare che la cocaina viaggiasse in possesso dei due latitanti e
per i rapporti attinenti al commercio della sostanza
stupefacente, che aveva con il RR era sicura
mente a conoscenza dell'esistenza della sostanza nel pacchetto, che l'imputato, allorchè dall'OR
che aveva accertato l'esistenza della cocaina nel pacchetto gli fu chiesto di riprenderlo, si rifiutò
invitandolo a custodirlo fino a che i due fuggitivi non fossero andati via da casa sua.
E dall'altro: che quest'ultima circostanza potrebbe non essere attendibile nel senso che il NZ 60
della cocaina solo in quel momento e non, invece,
al momento dell'affidamento del pacchetto all'Orsa-
nelli.
OR deduce difetto e contraddittorietà di mo tivazione per avere la Corte trascurato, sotto il profilo dell'elemento intenzionale, la persistenza dello stato di buona fede accertato al momento del ricevimento dell'involucro a San DO di AV, po sto che una volta aperto il pacco ed accertatosi della presenza della cocaina era intenzionato a con segnare il tutto alla Questura di ZA e non ave va potuto farlo per l'immediatezza della perquisi-
zione. La censura è infondata perchè, come correttamente
e logicamente ha considerato la Corte di merito,
1'LL ha aperto il pacchetto la sera del 15
novembre 1985 recandosi subito in casa del NZ per chiedere spiegazioni ma la perquisizirquisizione domi-
ciliare fu eseguita il 18 novembre successivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 209, 537 e 549 cod. proc.pen. di-
chiara inammissibile il ricorso proposto da AU Stella avverso la sentenza della Corte di Appello
di Venezia del 21.10.1988;
annulla la sentenza suddetta limitatamente al reato di cui all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n.685 61 ascritto a FR AT al capo B della rubrica e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Cor
te di Appello di Venezia;
rigetta nel resto il ricorso proposto dal AT
ed i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza da
IL TA, BE EN, TO UErie-
ri, RG De PO, FR RZ, LO TE
NZ e OL OR;
condanna lo TE, il TA, il EN, il
RR, il De PO, lo RZ, il NZ e l'Or
sanelli al pagamento, in solido, delle spese proces suali e ciascuno di essi, tranne lo TE, al ver-
samento della somma di £.500.000 a favore della Cas
sa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 16.10.1989 IL PRESIDENTEPRESIDENTE
Dr. Vincenzo SalafiaDalafe IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. OL AR Tonini
JulMoni Depositato in Cancelleria COLLABORATORE DI CANCELLERIA oggi, 17 FEB. 1990 Lidia Sortie
Il Collaboratore di Cancelleria
CASSAZIONA وشواره 1
0
A
M
E 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 avrebbe potuto venire a conoscenza dell'esistenza