Sentenza 27 settembre 2004
Massime • 1
In sede di riesame del sequestro probatorio, il controllo circa l'esistenza del "fumus commissi delicti" deve riguardare la sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro, tenendo conto sia delle prospettazioni del P.M., che delle contestazioni difensive riguardanti l'ipotesi di reato dedotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2004, n. 44399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44399 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/09/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 1240
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 19959/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IO, nato a [...] il [...];
2) TT CO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Tribunale di Firenze del 5.4.2004;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Carmenini;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. G. Passacantando, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Gastini L. e Zanalda G. che hanno concluso, per il OL, per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Il Tribunale della libertà di Firenze, con ordinanza del 5.4.2004, ha rigettato le richieste di riesame proposte, ex art. 324 c.p.p., rispettivamente nell'interesse di LI IO avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 26.2.2004, nell'ambito del procedimento penale n. 15237/02 R.G.N.R. (Procura R. presso Tribunale di Firenze) nei confronti del predetto indagato;
nonché nell'interesse di OL CO avverso il sequestro operato, il 9.3.2004, in un ufficio in suo uso, in locali detenuti dalla Banca UR s.p.a. in Alessandria, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dallo stesso P.M. e nella stessa data, nell'ambito del procedimento penale n. 15237/02 R.G.N.R. (Procura R. presso Tribunale di Firenze), nei confronti di ZE UA.
I difensori degli interessati ricorrono per Cassazione. Il difensore del OL deduce la nullità dell'impugnato provvedimento a norma dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. per erronea applicazione e violazione delle disposizioni di cui agli artt. 247, 250, 252 e 253 c.p.p., anche in relazione alle disposizioni civilistiche rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale con riguardo al profilo della disponibilità dei luoghi e della perquisibilità degli stessi, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo dell'ordinanza in esame. In ogni caso violazione delle norme di cui agli artt. 355, nonché 354 e 356, c.p.p. per omessa convalida di sequestro d'iniziativa della p.g. e per violazione delle garanzie difensive.
Il difensore del LI deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p., con riferimento all'art. 648 bis c.p., ed ex art. 606, comma 1 lett. c), con riferimento agli artt. 253, 257 e 324 c.p.p.. Egli fa presente che in sede di riesame del sequestro, al giudice compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero.
Sostiene che tale verifica avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di non configurabilità della fattispecie delittuosa ascritta all'odierno indagato ed alla conseguente revoca del disposto sequestro stante l'asserita totale assenza, anche a livello descrittivo, della fattispecie contestata, e del riferimento al delitto presupposto, essenziale al paradigma normativo di cui all'art. 648 bis c.p.. Le posizioni dei due ricorrenti, pur ricomprese nel medesimo provvedimento, riguardano campi d'indagine del tutto distinti e devono essere esaminate separatamente.
Per quanto riguarda il OL si devono svolgere le osservazioni che seguono.
L'indagine riguarda non il OL direttamente, bensì tale ZE UA, indagato per reati di abusivismo finanziario ex artt. 110 c.p. e 166 D.L.vo 24.2.1998 n. 58, ed in particolare per avere, in violazione dell'art. 31 del citato decreto svolto abusivamente in Italia finanziaria nei confronti della società estera UR AN Swisse.
Il P.M. disponeva la perquisizione ed il conseguente sequestro in tutti i luoghi nella disponibilità dell'indagato, al fine di acquisire quanto pertinente al reato ipotizzato;
la P.G. procedeva alla perquisizione di tutti gli uffici risultati nella disponibilità del ZE, (qualificatosi quale manager della sede di Alessandria della UR Italia s.p.a.), sia pure al momento in uso a singoli promotori finanziari, tra cui il OL, operanti nella sede di Alessandria della stessa BANCA UR s.p.a.
Al riguardo vanno svolti due rilievi.
1) Il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova, necessita del fumus della sussistenza del reato e del rapporto di pertinenza del bene oggetto del vincolo;
quanto a quest'ultimo requisito è necessario che il giudice effettui una valutazione di ragionevolezza dell'ipotesi di pertinenza probatoria del materiale sequestrato.
2) In tema di sequestro, qualora il PM, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro non (soltanto) di oggetti esplicitamente indicati, ma anche in via generica di ogni bene rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine, egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte dell'autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. (CASS. SEZ. 5 ANNO/NUMERO 2000/ 5672 RIVISTA 215566).
Nel caso di specie mancano sia la convalida del PM, sia un valido giudizio di pertinenzialità.
Il tribunale del riesame ritiene che il materiale informatico sequestrato risulta "attinente e ben potrebbe essere di interesse probante in ordine alle indagini in argomento, trattandosi di corrispondenza con la UR AN OU, società appartenente allo stesso gruppo bancario".
In realtà la contestazione riguarda ipotetiche attività nei confronti della UR AN SU, dovendosi ritenere che i rapporti con la UR AN OU (soggetto comunitario) non rientrino nell'addebito mosso al ZE;
tanto che lo stesso tribunale, nel giudizio di pertinenza, formula soltanto un'ipotesi, non sorretta da altre argomentazioni, legata al solo fatto che si tratta di società collegate nello stesso gruppo bancario. Di modo che non è dato cogliere il rapporto tra la intermediazione finanziaria con un gruppo svizzero tenuto da un soggetto (ZE) e la documentazione relativa a rapporti, neppure astrattamente prospettati come illeciti, tenuti da altro soggetto (il OL, appunto) con un gruppo lussemburghese. Correlativamente non può ritenersi che la disposizione del P.M. di sequestrare quanto attinente all'abusiva attività di intermediazione finanziaria del ZE riguardo alla UR AN SU possa ricomprendere - e quindi non necessitare di convalida - documenti "OL-UR AN OU".
Queste considerazioni comportano che l'ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità e deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del sequestro in parte qua, come da dispositivo.
Per quanto riguarda il LI è da dire che egli è indagato per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. per avere sostituito e comunque trasferito dal Venezuela in Italia ingenti quantità di BO (valuta venezuelana), e comunque beni ed altre utilità, di illecita provenienza.
Secondo l'ipotesi accusatoria il fumus si fonderebbe sul fatto che il LI, commercialista, viene descritto dagli organi investigativi come persona legata da stretta amicizia con tale EN, che si sarebbe occupato di reperire soggetti interessati all'acquisto di attività imprenditoriali in Venezuela;
che si prospettano ulteriori operazioni ad opera dei medesimi soggetti, di analogo contenuto, volte alla commercializzazione per consistenti somme di denaro di prodotti di diversa natura, sempre con il metodo della compensazione;
che sia il EN che il De RO (altro soggetto presente nelle operazioni) sono gravati da precedenti penali e/o di polizia;
che la notevole portata economica delle operazioni finanziarie non sembrano rientrare nelle attività imprenditoriali ufficialmente esercitate dai diversi soggetti.
Al riguardo deve essere ricordato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Ciò non significa che il giudice deve limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività. Il controllo di legalità va riferito - è vero - alle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, ma ciò non svuota di contenuto il controllo medesimo che deve consistere nell'accertare se gli elementi rappresentati siano congrui al punto di consentire di far rientrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipizzata nel reato contestato. La verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, quindi, va compiuta non nel concreto del quadro indiziario, ma sotto il profilo della sussistenza - vagliata alla luce della prospettazione del P.M. e delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta - dei presupposti che legittimano il sequestro. Nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato emerge che l'ipotesi avanzata dagli organi investigativi e fatta propria dal P.M. (ossia che il ricorso alle operazioni emerse dalle indagini rappresentasse null'altro che un mezzo per la ripulitura di capitali) appare basata su supposizioni legate piuttosto ai precedenti negativi di taluni soggetti coinvolti che ad elementi riferibili all'ipotesi di reato (provenienza del denaro da delitto non colposo); non vi è alcun cenno, invero, ad indagini su delitti a monte, dei quali, allo stato, non pare vi siano indicazioni.
Da ciò deriva l'esigenza che il giudice di merito proceda a nuova verifica per accertare non la presenza di un quadro indiziario grave riferito ad elementi di fatto, ma la configurabilità, secondo le prospettazioni dell'accusa (tenuto conto dei rilievi difensivi), del reato di riciclaggio riferito ad ipotesi delittuose, ossia alla configurazione sia pure astratta del reato presupposto, non a mere supposizioni di carattere soggettivo: per questa parte l'ordinanza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di OL CO, nonché dichiara inefficace il sequestro operato dalla P.G. in data 9.3.2004 in danno del predetto OL. Annulla con rinvio la predetta ordinanza nei confronti di LI IO e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004