Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
I procedimenti per il delitto di associazione finalizzato alla commissione di fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità possono essere definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tra le ipotesi criminose di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod.proc.pen. di esclusione oggettiva dal patteggiamento non è annoverato il menzionato delitto.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2007, n. 42639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42639 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/09/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1536
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 012477/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di BARI;
nei confronti di:
1) US LE, N. IL 15/01/1960;
2) US TO, N. IL 06/06/1983;
3) IE LE, N. IL 27/02/1985;
4) AL LD, N. IL 07/03/1969;
5) CO MB, N. IL 09/11/1968;
6) TU EL, N. IL 25/09/1975;
7) AL TE, N. IL 17/12/1984;
avverso SENTENZA del 15/02/2007 GIP TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Letta la richiesta del Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha applicato la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 1 bis, (cosiddetto patteggiamento allargato).
2. Gli imputati US IC, US AN, PI LE, ET IC, LÒ AL, CA RT, LÒ EO ricorrono per violazione di legge e vizio di motivazione.
3. US IC, che presenta motivi più articolati degli altri imputati, deduce:
a) nullità della sentenza, avendo il Gip applicato una pena su richiesta, nonostante il divieto espresso posto dal richiamo all'art.51 c.p.p., comma 3 bis;
b) nullità della sentenza per aver il gip applicato la pena rispetto ad una condotta diversa da quella definita dall'imputato e concordata con il p.m.
In particolare, le parti avevano richiesto di limitare la permanenza del reato associativo alla data del 28 marzo 2005, mentre il gip ha trascurato simile fondamentale richiesta, formulata allo scopo specifico di far rientrare le condotte nell'indulto;
c) nullità della sentenza per aver il gip trascurato che l'accordo era condizionato alla restituzione dei beni sequestrati.
4. US AN, PI LE e ET IC, assistiti dall'avv. CENSANO AN, deducono con un unico motivo reiterata violazione di legge, per aver il gip modificato i criteri di calcolo della pena richiesta dalle parti e trascurato di ridefinire la collocazione temporale della contestazione, facendo in tal modo derivare dalla propria decisione l'impossibilità per gli imputati di accedere ai benefici dell'indulto ed ai benefici concessi dall'ordinamento penitenziario.
5. Il US AN, inoltre, con ricorso sottoscritto dall'avv. Misciagna Pasquale, reitera il motivo riguardante la violazione di legge e deduce, in aggiunta, vizio di motivazione per aver il giudice omesso qualsiasi argomentazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. 6. Identica doglianza muove AL AL.
7. CA RT deduce vizio di motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ed eccessività della pena.
8. LÒ EO deduce violazione di legge per aver il gip omesso la concessione dell'indulto, vizio di motivazione.
9. il Procuratore Generale di Bari ricorre per violazione di legge sostanziale e processuale, deducendo, quale motivo assorbente, che il gip avrebbe erroneamente applicato il patteggiamento allargato al reato previsto e punito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sia pure nella sua forma attenuata del comma 6, espressamente escluso dall'art. 444 c.p.p., comma 2, che individua fra i reati ostativi quelli contemplati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. 10. I ricorsi degli imputati sono inammissibili, il ricorso del P.G. è infondato.
11. Il motivo descritto al punto sub 3a), proposto dall'imputato US IC, è inammissibile per carenza di interesse. Con esso il ricorrente si duole, infatti, di aver usufruito di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello che gli sarebbe spettato. Il motivo, comunque, ricalca gli stessi argomenti esposti nel ricorso del P.G., che viene analizzato sub paragrafo 19, cui si fa rinvio. 12. I ricorsi di LÒ AL, CA RT e LÒ EO sono generici, puramente assertivi, privi di qualsivoglia argomentazione a sostegno delle tesi rappresentate.
13. Ma, con riferimento a tutti i ricorsi degli imputati, il collegio non può esimersi dal ricordare che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art.129 c.p.p.. Ne consegue che una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
14. Tanto premesso il Collegio osserva che i motivi di ricorso, oltre ad essere aspecifici, appaiono comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
15. Con riferimento, poi, al motivo di ricorso relativo all'art. 129 c.p.p., esso è manifestamente infondato, atteso che per giurisprudenza consolidata, l'imputato che chieda il patteggiamento rinuncia, implicitamente e volontariamente a far valere la propria innocenza, il giudice, pertanto, è tenuto al proscioglimento ex art.129 c.p.p., solo quando ne ricorrano evidenti cause. Quando il giudice non ne evidenzi, non è tenuto ad esprimere motivazione specifica sul punto, esaurendosi il suo compito in un esame sommario dell'incarto processuale.
16. Con riguardo alla obiezione secondo cui il giudice si sarebbe discostato dal computo proposto dalle parti, si rileva che l'accordo si forma non già sulla pena base inizialmente indicata dalle parti, nè sulle eventuali operazioni di calcolo con le quali essa viene determinata, ma sul risultato finale delle operazioni stesse, che deve rispecchiare la richiesta di parte. Ebbene, non risulta che il giudice si sia discostato dalla determinazione finale della pena, secondo quanto indicato dalle parti.
17. Con riguardo alla deduzione secondo cui le parti avevano condizionato l'accordo alla restituzione dei beni in sequestro, anche a prescindere dalla legittimità di una simile condizione, di certo la circostanza è sconfessata dalla stessa produzione di parte, che attesta incontrovertibilmente che nessuna condizione fu posta circa la previa restituzione di quanto in sequestro. Trattasi di mera domanda di restituzione aggiunta alla richiesta principale. 18. Con riguardo, poi, al motivo che reclama un mancato adeguamento da parte del giudicante alla richiesta di modificazione del tempo del commesso reato, formulata al chiaro fine di ottenere l'indulto, non è neppure il caso di perlustrare la questione relativa alla concreta possibilità delle parti di pretendere la modificazione di dati essenziali dell'imputazione, come emergenti dagli atti di causa, in questa sede è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sul principio secondo cui "In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse, nel loro accordo hanno inserito la applicazione dell'indulto, il giudice non è vincolato dalla inscindibilità del "petitum", così come accade nel caso in cui esso preveda la concessione della sospensione condizionale della pena;
infatti la applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale è sottratta alla disponibilità delle parti, estrinsecatasi nell'ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto la applicazione di tale beneficio, se è inserita nell'accordo, è da considerare "tamquam non esset", nel senso che "vitiatur sed non vitiat". (Cass. Sez. 4, 12 marzo 1993, Seriva, m. 193688, Cass. sez. 3, 8 novembre 1996, Panetta, m. 206731; Sez. 5, Sentenza n. 4132 del 20/09/1999 Cc. (dep. 29/09/1999) Rv. 214483;
Benati M.).
19. Quanto infine alla questione di diritto sollevata dal P.G. e dall'imputato US IC (per il quale ultimo prevale la ragione di inammissibilità del motivo proposto), relativamente all'impossibilità di accedere al rito del patteggiamento allargato da parte di soggetti imputati di quella particolare figura di associazione delineata del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, il collegio ne ritiene l'infondatezza. La norma appena ora indicata prevede che "se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si applica l'art. 416 c.p., commi 1 e 2". La c.d. associazione per fatti di lieve entità (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) è, ad avviso del presente collegio, una vera e propria figura autonoma di reato, che presenta, oltre a tutti gli elementi dell'associazione per delinquere generica, un carattere specializzante autonomo ed originale rispetto alla stessa associazione di cui dell'art. 74, comma 1, rappresentato dalla destinazione ad un traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità.
Per tale autonoma figura di reato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, non prevede una semplice riduzione di pena rispetto alle ipotesi associative più gravi previste in detto articolo commi 1 e 2, ma opera un generale richiamo all'art. 416 c.p., che, per le caratteristiche del rinvio, non può essere ridotto ad un mero richiamo quoad poenam. È da ritenere, dunque, che il legislatore, tenuto conto del minore allarme sociale suscitato da tali fatti e della minore pericolosità degli autori dei fatti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha voluto riqualificare l'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti per i fatti di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, come una semplice ipotesi di associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p.. La fattispecie di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituita per commettere fatti illeciti di lieve entità (D.P.R. 309 del 1990, art.73, comma 5, e art. 74, comma 6), non è di per sè ostativa all'applicazione del rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p., in quanto tale norma, nell'escludere l'applicabilità dell'istituto a tutte le ipotesi delittuose elencate nell'art. 51, comma 3 bis, non contempla analoga esclusione per i delitti cui sia impresso il regime giuridico previsto per il delitto di cui all'art. 416 c.p.. 20. Già la Corte di legittimità si è occupata di casi, se non del tutto coincidenti, almeno simili in materia di ordinamento penitenziario, pervenendo ad analoga soluzione giuridica: "La condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituita per commettere fatti illeciti di lieve entità (D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art, 74, comma 6), non è ostativa al procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, in guanto tale misura prevista dalla L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. a), (cosiddetto indultino) in relazione alle condanne per i reati indicati dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario riguarda tutte le ipotesi previste dal D.P.R. 309 del 1990, art. 74, fatta eccezione per quella di cui al comma sesto, che,
per effetto del richiamo operato dall'art. 416 c.p., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26310 del 06/07/2006 Cc. (dep. 27/07/2006) Rv. 235018; La Monica). "La esclusione dai benefici operata dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario riguarda tutte le ipotesi previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ma non anche quella di cui al comma 6, che, per effetto del richiamo operato dall'art. 416 c.p., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato. Ne consegue che la condanna per il delitto di cui al citato comma 6, della legge sugli stupefacenti non rientra nella previsione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), ma in quella del comma 5 del predetto articolo, e consente dunque, il procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1483 del 16/03/2000 Cc. (dep. 06/04/2000) Rv. 216045; P.M. in proc. De Santis).
21. Il ricorso del P.G. di Bari deve, conclusivamente, essere rigettato.
22. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2.000,00, (duemila).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti private, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro al versamento della somma di euro 2.000,00, alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2007