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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 19.5.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti: Per la parte opponente, l'avv. GENNARO ESPOSITO;
Per la parte opposta, l'avv. F. ANZALONE in sostituzione dell'avv. R. ZURLO I procuratori delle parti insistono nella rinuncia agli atti del giudizio.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 2665/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2665/2023 promossa da
, Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Rodi n.24, elettivamente domiciliato in Catania in via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Gennaro Esposito ( ) che lo rappresenta e difende;
C.F._2
- Opponente- contro
Controparte_1
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. ), con sede legale in Milano, P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 con studio a La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio C.F._4 eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
- Opposto- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 100/2023.
******* Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 100/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania con il quale si è ingiunto a di pagare, in favore Parte_1 della la somma di euro 8.235,31, oltre gli interessi convenzionali dalla Controparte_1 domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del saldo debitore derivante da un contratto di mutuo, stipulato in data 28.8.2015, dall'opponente e Findomestic Banca s.p.a., il cui credito si ritiene sia stato ceduto alla Controparte_1
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva il difetto di legittimazione Parte_1 attiva della Contestava la somma nel quantum, ritenendo essere stati Controparte_1 applicati somme ulteriori, a titolo di indennità di contezioso ed interessi, in violazione del pagina 1 di 2 regolamento contrattuale (clausola n. 19 condizioni generali). Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.5.2025.
In data 20 dicembre 2024, le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 19.5.2025 che qui si intendono richiamati.
*************
Va dichiarata, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, essendo stato concluso in data 10.12.2024 un accordo di rinuncia alla prosecuzione del giudizio.
Le spese e competenze di lite, essendo intervenuto un accordo tra le parti in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2665/2023, così decide:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Compensa le spese di lite integralmente.
Così deciso in data 19.5.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
pagina 2 di 2
Quarta sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 19.5.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti: Per la parte opponente, l'avv. GENNARO ESPOSITO;
Per la parte opposta, l'avv. F. ANZALONE in sostituzione dell'avv. R. ZURLO I procuratori delle parti insistono nella rinuncia agli atti del giudizio.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 2665/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2665/2023 promossa da
, Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Rodi n.24, elettivamente domiciliato in Catania in via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Gennaro Esposito ( ) che lo rappresenta e difende;
C.F._2
- Opponente- contro
Controparte_1
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. ), con sede legale in Milano, P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 con studio a La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, e con domicilio C.F._4 eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
- Opposto- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 100/2023.
******* Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 100/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania con il quale si è ingiunto a di pagare, in favore Parte_1 della la somma di euro 8.235,31, oltre gli interessi convenzionali dalla Controparte_1 domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del saldo debitore derivante da un contratto di mutuo, stipulato in data 28.8.2015, dall'opponente e Findomestic Banca s.p.a., il cui credito si ritiene sia stato ceduto alla Controparte_1
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva il difetto di legittimazione Parte_1 attiva della Contestava la somma nel quantum, ritenendo essere stati Controparte_1 applicati somme ulteriori, a titolo di indennità di contezioso ed interessi, in violazione del pagina 1 di 2 regolamento contrattuale (clausola n. 19 condizioni generali). Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.5.2025.
In data 20 dicembre 2024, le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 19.5.2025 che qui si intendono richiamati.
*************
Va dichiarata, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, essendo stato concluso in data 10.12.2024 un accordo di rinuncia alla prosecuzione del giudizio.
Le spese e competenze di lite, essendo intervenuto un accordo tra le parti in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2665/2023, così decide:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Compensa le spese di lite integralmente.
Così deciso in data 19.5.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
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