Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'intenzionalità del dolo nel comportamento di un funzionario del servizio di riscossione dei tributi, che aveva proceduto, pur in presenza della sospensione della cartella esattoriale impugnata, all'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore a garanzia di un credito dell'I.N.P.S.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2008, n. 35859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35859 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/05/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 790
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 045051/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO Lecce sez. di TARANTO;
nei confronti di:
PRO FERNANDO, N. IL 25/07/1953;
avverso SENTENZA del 12/06/2006 CORTE APPELLO LECCE SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dr. Selvaggi E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Lecce - sezione di Taranto, con sentenza 12/6/2006, riformando la decisione di condanna 9/6/2004 emessa dal Gup del Tribunale di Taranto con rito abbreviato, assolveva Pro Fernando dal delitto di abuso d'ufficio, perché il fatto non costituisce reato.
L'addebito contestato all'imputato è di avere, quale responsabile della SOGET spa, nello svolgimento del servizio di riscossione tributi, iscritto - in data 31/10/2001 - ipoteca sugli immobili del debitore RE Quartulli, senza rispettare il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 50 non decorso per avere il debitore ottenuto la sospensione della cartella esattoriale impugnata, procurando così intenzionalmente all'ente predetto un ingiusto vantaggio patrimoniale.
La Corte territoriale, dopo avere premesso che il fatto contestato doveva soggettivamente essere ascritto al Pro, rilevava che l'iscrizione ipotecaria non integrava il concetto di vantaggio patrimoniale, che comunque - anche a volerlo ravvisare - era andato a beneficio della Pubblica Amministrazione (credito Inps per contributi agricoli), con conseguente inoffensività del fatto;
aggiungeva che, in ogni caso, non era riscontrabile il dolo nel comportamento dell'imputato, che aveva ritenuto, sia pure errando, di privilegiare una certa interpretazione della normativa in materia non con l'intenzione di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto, ma nella sola prospettiva di tutelare il credito vantato dall'Inps da possibili elusioni del debitore, che, nelle more del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, avrebbe potuto disfarsi dei propri beni.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, denunciando l'inosservanza, l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e il vizio di motivazione: la successione cronologica degli eventi (provvedimento di sospensione della cartella esattoriale notificato il 10/10/2001, iscrizione ipotecaria eseguita il 31/10/2001), la circostanza che l'imputato, di fronte alla contestazione del debitore, aveva negato di avere ricevuto la notifica della sospensione erano chiari sintomi della malafede dell'agente, la cui immediata prospettazione soggettiva era stata quella di garantire alla SOGET spa la riscossione dell'aggio e quindi un indubbio vantaggio patrimoniale. Il ricorso non è fondato. La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che, in linea con la previsione incriminatrice, da esaustivamente conto delle ragioni poste a base della conclusione alla quale perviene, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità.
La sentenza analizza in maniera approfondita il comportamento dell'imputato e, pur evidenziandone la contrarietà a legge (violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 50 e 77), non ravvisa in esso quella intenzionalità che deve contraddistinguere l'abuso di ufficio, vale a dire la realizzazione dell'evento del vantaggio patrimoniale ingiusto o del danno ingiusto come obiettivo primario e fondamentale dell'agente. Costui, secondo la ricostruzione del Giudice distrettuale, era stato guidato, nel procedere all'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, dalla radicata convinzione che l'art. 77, cit. D.Lgs., legittimasse, pur in presenza della sospensione della cartella esattoriale, la detta iscrizione a garanzia del credito dell'Inps, quale atto prodomico all'eventuale futura espropriazione forzata, e ciò è tanto vero che, anche dinanzi alle specifiche e non pretestuose contestazioni del debitore, aveva mantenuto fermo il proprio comportamento, ribadendone convintamene la piena legittimità, il che induceva a ritenere che il funzionario della SOGET non si era rappresentato l'evento di cui all'art. 323 c.p., se non come conseguenza accessoria della propria condotta, orientata - invece - in via immediata ad apprestare la cautela reale nell'interesse dell'Ente Pubblico.
L'iter motivazionale della decisione impugnata resiste alle censure dedotte dal P.G. ricorrente, le quali sono ai limiti dell'ammissibilità, in quanto finiscono sostanzialmente per risolversi in una diversa e alternativa interpretazione delle risultanze processuali, senza incidere in maniera decisiva sull'analisi psicologica che il Giudice di merito ha fatto della condotta tenuta dall'imputato. Il ricorrente, in particolare, non ha tenuto conto che la qualificazione normativa dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale) del reato in esame preclude la punibilità del fatto a titolo di dolo diretto o di dolo eventuale che, pur a volere ammettere che il Pro avesse voluto, certamente tale obiettivo non era assicurato in via immediata, ma soltanto come conseguente indiretta ed eventuale della garanzia reale iscritta a favore del creditore, per il quale deve comunque escutersi, per quello che emerge dagli atti, l'ingiustizia del vantaggio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008