Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato, il rilascio, da parte del responsabile del settore urbanistico del Comune, di una concessione edilizia in sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali in vigore nel territorio comunale. (Fattispecie in tema di rilascio di concessione edilizia in sanatoria per opere realizzate in zona inedificabile, nella quale la Corte ha altresì affermato che costituisce ingiusto vantaggio patrimoniale l'incremento del valore commerciale dell'immobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2008, n. 35856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35856 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 782
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 004673/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ZO N. IL 02/07/1950;
avverso SENTENZA del 03/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il P.G. in persona del Dott. C. Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 3/10/2007, confermava quella in data 15/11/2004 del Tribunale di Civitavecchia, che aveva condannato a pena ritenuta di giustizia EL NZ, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 323 c.p., perché, quale responsabile del settore urbanistico del Comune di Trevignano Romano, in violazione di norme legislative e regolamentari, aveva rilasciato - in data 3/1/2001 - a tale sig.ra UC la concessione in sanatoria n. 2/'01 per opere abusive realizzate, omettendo di acquisire il preventivo nulla-osta ambientale e paesaggistico ex L. n. 1497 del 939, e L.R. n. 29 del 1997, legittimando così ex tunc l'esecuzione delle opere, sebbene le stesse fossero state realizzate in zona inedificabile, procurando intenzionalmente alla UC un vantaggio patrimoniale ingiusto, consistito nell'aumento di superficie utile residenziale.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, sotto il profilo che difetterebbero, nel caso in esame, gli elementi costitutivi del reato contestato, quali la violazione di legge o di regolamento, l'evento del vantaggio patrimoniale ingiusto, il dolo intenzionale, e sotto l'ulteriore aspetto dell'errore di fatto in relazione all'interpretazione di regolamenti e circolari. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondata è la tesi secondo cui la violazione delle prescrizioni dello strumento di pianificazione urbanistica non integrerebbe la violazione di legge o di regolamento. È giurisprudenza prevalente e ormai costante di questa Corte quella secondo cui integra la violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali, considerato che ciò viola (avuto riguardo all'epoca dei fatti) il combinato disposto della L. n. 10 del 1977, artt. 1 e 4, e L. n. 1150 del 1942, art. 31, che prescrivono la conformità della stessa concessione alle previsioni dello strumento urbanistico in vigore nel territorio comunale. L'ingiusto vantaggio patrimoniale è stato correttamente individuato nell'aumento di cubatura e nel mutamento di destinazione d'uso legittimati dalla concessione in sanatoria e conseguentemente nell'incremento del valore commerciale del manufatto realizzato. Trattasi di vantaggio procurato alla beneficiaria della concessione. La doglianza del ricorrente di non avere conseguito un vantaggio per sè non ha alcun rilievo, considerato che l'evento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, previsto dall'art. 323 c.p., può riguardare tanto lo stesso agente quanto "altri".
Quanto al dolo intenzionale, entrambe le sentenze di merito pongono in evidenza le circostanze sintomatiche della sua sussistenza, avuto riguardo alla proiezione soggettiva dell'agente, indirizzata esclusivamente verso il favoritismo della UC, non essendo emersi altri elementi indicativi di una diversa e concorrente finalità di primario rilievo. La censura mossa sul punto in ricorso è meramente assertiva e non indica neppure da quale diversa finalità possa essere stata ispirata la condotta antigiuridica dell'imputato. Generica, infine, è l'evocazione dell'errore scusabile circa l'interpretazione di regolamenti e circolari, tenuto conto della specifica competenza tecnica del EL.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008