Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito. Ne discende che se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria della condotta omissiva dell'agente, rimanendo incompleta la prova della sua deliberata intenzionalità, il fatto illecito deve essere diversamente qualificato ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen.. (Fattispecie in cui una dirigente scolastica aveva omesso di inoltrare al competente ministero il ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare da lei stessa irrogata nei confronti di una insegnante).
Commentario • 1
- 1. DoloAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 10390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10390 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/01/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 154
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41505/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD LU, nata il [...];
avverso la sentenza in data 5 marzo 2007 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione novembre 2004 del Tribunale di Lucera (di condanna, alla pena di mesi 6 di reclusione), per il delitto ex art. 323 c.p. per aver, la DI, quale dirigente scolastica della Direzione didattica statale, violando il disposto del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 2, comma 3, omesso di inoltrare al competente Ministero il ricorso gerarchico, avverso una sanzione disciplinare da lei irrogata all'insegnante CC IA CO, alla quale era così derivato l'ingiusto danno della mancata presentazione dell'opposizione all'atto amministrativo,che aveva appunto disposto la sanzione disciplinare della censura nei suoi confronti. Fatto del 17 agosto 2000.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso, l'avv. di parte civile Demetrio Rivellino che pure ha chiesto il rigetto del ricorso ed il difensore della ricorrente, ROBERTO ERMINIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso stesso.
FATTO E DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce: ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) la mancata assunzione di una prova decisiva;
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d, il travisamento dell'interrogatorio dell'imputata; e ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Quanto al primo profilo (mancata assunzione di prova decisiva) il ricorrente prospetta che i testi, di cui è stata chiesta l'audizione in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avrebbero risolto in radice il problema della siglatura della nota, dimostrando l'impossibile presenza fisica dell'imputata nel luogo di siglatura del documento stesso.
Il diverso argomentare dei giudici di merito che attribuiscono invece alla donna la detta siglatura (sotto il profilo che la sigla stessa ben poteva essere stata apposta nel corso di una interruzione delle ferie, o in tempo successivo) è frutto di un'interpretazione illogica e contraddittoria ed i testi invocati avrebbero risolto il problema sull'autore dell'omissione.
Il motivo è infondato per entrambi i profili.
Il punto nodale della presente vicenda concerne la nota 17 agosto 2000 indirizzata alla insegnante CC, siglata in calce dalla dirigente LI (che ne ha riconosciuto il segno grafico, pur segnalando la sua facile imitabilità), nella quale si comunicava che il ricorso della CC (presentato il 14 agosto 2000) risultava erroneamente indirizzato al Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite della Direzione didattica di S. Marco La Catola. Tale nota (di tenore giuridicamente errato) era stata materialmente consegnata dall'assistente amministrativo Michele CC al marito della donna, Nicola Grosso, che si era recato in Istituto per conoscere l'esito dell'impugnazione.
L'imputata si è difesa in fatto sostenendo ed ora ulteriormente dolendosi:
a) che era in ferie dal 22 luglio al 31 agosto del 2000 e che le funzioni dirigenziali erano in quel periodo esercitate dalla vicaria AR Tiziana;
b) che la nota, il cui contenuto peraltro condivideva, recava erroneamente un numero di protocollo generale anziché quello del protocollo riservato;
c) che comunque non aveva mai incaricato l'assistente di compilare detta nota-comunicazione;
d) che vi erano testi (TO e AV) che potevano avvalorare la circostanza che alla data della nota l'imputata si trovava a 200 Km dalla sede dell'istituto, ma ne' il primo giudice nè la Corte di appello, ex art. 603 c.p.p., non ha disposto la chiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
e) che ebbe modo di prendere visione della nota, senza leggerla, il 1 settembre 2000 data in cui riprese servizio in Celenza Valfortore. Tanto premesso, va rilevato che il vizio della sentenza di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2), consiste in una sorta di "error in procedendo",
ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia;
perché si configuri il vizio "de quo" deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice. (Cass. Sez. 2 sent. n. 2380 del 27/1/1995 dep. 9/3/1995 rv. 200980 Cass. Penale sez. sez. 2, 16354, rv. 234752, 28 aprile-12 maggio 2006, est. Davigo, imputato Maio).
Inoltre tale patologia rileva solo quando la prova, richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione. La valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice". (Cass. Sez. 1 sent. n. 12584 del 21/10/1994 dep. 20/12/1994 rv 200073). Pertanto il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l'accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 (o art. 603 c.p.p. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento alla motivazione della sentenza impugnata.
Nella specie La Corte d'Appello ha implicitamente motivato sulla ritenuta non decisività della testimonianza di TO e AV con una giustificazione sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dimostrare che le cosiddette controprove, dedotte dalla parte, non possono modificare il peso delle prove di accusa, sulla base del ragionevole ed ineccepibile assunto che "poco importa sapere se la direttrice didattica possa aver firmato fa comunicazione 17 agosto 2000, interrompendo le ferie o in epoca successiva, quel che rileva infatti è che con la suddetta comunicazione la predetta impedì la trasmissione del ricorso al competente ministero violando quanto disposto dal D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 2, comma 3". Quanto all'attribuibilità alla DI, della siglatura in questione, le doglianze della ricorrente si risolvono in censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non proponibili in questa sede (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco), considerato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio ne' manifestamente illogico del provvedimento impugnato, con il conseguente preciso limite-divieto (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 3, Pres. Lupo, 18 settembre 2007, dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza 9 maggio 2007 del Tribunale della libertà di Roma) di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile, laddove si versi in presenza di una motivazione accertata come non manifestamente illogica o contraddittoria.
I giudici di merito, con motivazione sinergica, hanno infatti, sotto tale profilo, preso in esame tutte le emergenze processuali e coordinato logicamente gli atti sottoposti al loro esame, per cui a nulla vale opporre che tali elementi si prestano ad una diversa lettura o interpretazione con esito di altrettanta logicità. Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, nonché mancanza del dolo di danno ed omessa valutazione di testimonianze specificamente indicate nell'atto di appello.
Il ricorso sul punto premette in diritto che il legislatore del '97 esige, per l'integrazione del reato de quo, l'effettiva realizzazione di un danno altrui "contra jus", nel caso di specie impossibile a verificarsi posto che il termine non era scaduto, tant'e' che il ricorso è stato comunque tempestivamente presentato ed è stato accolto.
Inoltre, il prolungamento dei termini del decidere da parte del Ministero, non fu dovuto all'azione che si attribuisce alla LI ma all'inerzia del segretario della scuola il quale, dopo aver assegnato un numero di protocollo alla nota, non provvide a recapitarla all'interessata.
Si tratterebbe comunque per la ricorrente di un danno ingiusto che non è conseguenza immediata e diretta del comportamento dell'agente, e per il quale non è stata provata l'intenzionalità (pag. 14) la quale non può tuttavia essere desunta, come avvenuto, colorando la condotta attribuita all'imputata con una precisa volontà persecutoria della dirigente, in relazione alle deposizioni delle parti offese, costituite parte civile, senza valutare le contrarie asserzioni rese da testi indifferenti.
Orbene ritiene la Corte che la sussistenza del danno sia stata ampiamente argomentata ed in termini di assoluta ragionevolezza nelle decisioni dei giudici di merito i quali hanno puntualizzato che il danno, subito dalla persona offesa, va ritagliato nell'impedimento nell'esercizio del diritto di difendersi, e nella scelta dei tempi per farlo.
Inoltre in termini, a nulla vale in favore dell'imputata, la circostanza che il ricorso fu poi accolto per la ritualità del gravame, in quanto ciò avvenne per effetto di una necessaria ed amplificata attenzione della vittima, costretta ad agire nei ristretti tempi che l'omissione della DI le ebbe a determinare. Il tutto considerando anche che il Ministero provvide sul ricorso oltre il termine di 90 giorni di cui al D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 6, e, pertanto, dopo l'apparente formazione del silenzio-rigetto.
Nessun vizio quindi è rilevabile su tale punto nell'impugnata sentenza.
Peraltro sui fatti, come accertati dai giudici di merito, difetta a giudizio della Corte, una convincente e persuasiva argomentazione che supporti il dolo intenzionale che specifica il profilo psicologico connotativo del delitto ex art. 323 c.p.. Va innanzitutto premesso che l'azione dovuta, il cui mancato compimento integra l'omissione, è nella specie prevista dalla norma di cui al D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 2, comma 3 che stabilisce appunto che i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità ma sono trasmessi d'ufficio all'organo competente. Il mancato esercizio del potere di trasmissione, però, non è sufficiente, da solo, per configurare la fattispecie abusiva dell'art. 323 c.p. (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6, 21091, Pres. Ambrosini, est. Milo, 24 febbraio-5 maggio 2004, Rv. 228811) dovendo ad esso accompagnarsi, attraverso la strumentalizzazione della propria funzione, due ben precise e qualificanti circostanze:
a) la volontà (nella esclusiva forma del dolo intenzionale) di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un danno ingiusto;
b) l'effettiva verificazione di tali eventi.
Orbene, mentre non vi sono dubbi sull'effettiva verificazione dell'evento di danno, quale conseguenza del mancato esercizio del potere di trasmissione da parte della dirigente scolastica DI, la stessa certezza non emerge affatto, dalla motivazione dei giudici di merito, sulla precisa volontà dell'imputata stessa (nella esclusiva forma del dolo intenzionale) di arrecare un danno ingiusto all'insegnante CC.
Invero a ciò non bastano, come indicato in sentenza, la mera conoscenza della norma - da applicare e non osservata - e l'omessa comunicazione della lettera di risposta, del 17 agosto 2000, potendo essere entrambe dette realtà riconducibili: la prima come presupposto e la seconda come conseguenza accessoria dell'atto omissivo.
E neppure basta il rappresentato clima di disturbate relazioni tra dirigente scolastica ed insegnante, quale riferito dalla persona offesa e dal coniuge, e vistosamente usato per indurre il substrato soggettivo dell'art. 323 c.p., attesa l'alta soggettività e rischiosità di tale giudizio, e sul quale manca una adeguata e persuasiva motivazione, tenuto conto che si tratta di valutazioni espresse da chi, non solo ha subito un danno, ma un danno che viene percepito ed attribuito alla voluta e cattiva intenzionalità della dirigente stessa e come finalità primaria della sua azione omissiva. Infatti, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., non è sufficiente ne' il dolo eventuale (e cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento), ne' il dolo diretto (e cioè la rappresentazione dell'evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito), ma è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di "danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui", come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6, 21091, Pres. Ambrosini, est. Milo, Rv. 228811 citata).
Ne consegue che se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato omissivo dell'agente, laddove, come nella vicenda, sia incompleta la prova che la condotta riposi sulla deliberata intenzionalità sopra indicata, il corretto inquadramento dogmatico dell'azione - così psicologicamente qualificata da dolo diverso da quello intenzionale - comporta la qualificazione del fatto illecito come violazione della norma dell'art. 328 c.p., comma 1 ed in tali sensi la sentenza impugnata va emendata, rigettando nel resto il ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione ex art. 541 c.p.p. delle spese sostenute dalla parte civile, nel grado, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
qualificato il fatto a sensi dell'art. 328 c.p., comma 1 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008