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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 13340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13340 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA 13340 -26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO Di LA TO ZI Cinzia Vergine -Relatrice- Pia RD IA BE RO -Presidente - Sent. n.Shi sez. UP- 09 ./12/2025 R.G.N. 30467/2025 Deposituta in Cancelleria Oggi, sul ricorso proposto da GU SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod.pen.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia, il 31 marzo 2023, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato GU SA Penale Sent. Sez. 3 Num. 13340 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 09/12/2025 colpevole del reato ascrittogli, di cui all'art. 7, comma 1, in relazione all'art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019, conv. in L. 26/2019, contestato il 25 maggio 2020, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. GU ha prodotto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestio ricorso per l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Col primo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione asseritamente manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione agli artt. 7 d.l. 4/2019 e 42, 43 cod.pen., relativamente all'elemento soggettivo del .reato, 5 cod.pen., in relazione al postulato errore su legge penale. La Corte di appello ha fondato l'affermazione della consapevolezza del GU e, quindi, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, sulle circostanze dell'avere, egli, richiesto personalmente il beneficio e dell'essere stato a conoscenza del contenuto della DSU sottoscritta dalla madre, svalutando i dati, evidenziati dalla difesa, della determinante intermediazione dell'operatore del CAF attraverso cui l'istanza è stata presentata e della assenza, nel modulo utilizzato per la richiesta, di una domanda diretta circa l'esistenza di condanne penali ostative. Con ciò ignorando il dictum di Sez. Un. n. 49686 del 13 luglio 2023, sulla necessità dell'accertamento del dolo specifico di conseguire un beneficio altrimenti non dovuto o nella sua integralità o nella sua misura, dalla Corte territoriale né indagato, né valutato;
così come neppure sarebbe stato correttamente indagato e valutato se, con la dichiarazione del precedente ostativo del GU, e dunque in assenza della omissione contestata in imputazione, il nucleo familiare, per il tramite della madre convivente, avrebbe comunque potuto avere accesso ad una qualche forma di beneficio, con la (pretesa) conseguenza che in caso affermativo l'omissione del GU potrebbe non essere stata strumentale nel senso rigoroso indicato dalle Sezioni Unite, venendo in tal caso meno l'effettiva lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Contesta, ancora, la difesa, l'erronea applicazione, nella specie, dell'art. 5 cod.pen., secondo il dictum di questa Corte con sentenza n. 23265 del 7 maggio 2024, in quanto il prospettato errore inerirebbe non all'ignoranza dell'esistenza del reato in sé, quanto piuttosto all'errore sulla esistenza o sulla cogenza di uno specifico obbligo dichiarativo in quello specifico contesto fattuale, con le specifiche modalità di intermediazione del CAF e di strutturazione del modulo ufficiale. 2.2. Col secondo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio 2 di motivazione asseritamente manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. Le medesime modalità circostanziali della condotta attingerebbero, secondo la difesa, anche il "grado di colpevolezza" del ricorrente, potendosi al più predicare a suo carico una negligenza o una leggerezza nella verifica delle informazioni piuttosto che un deliberato proposito fraudolento. Contesta la difesa, altresì, la avvenuta valorizzazione della condotta, susseguente, di mancata restituzione delle erogazioni indebitamente percepite, da valutarsi invero in un complessivo bilanciamento con tutti gli altri indici previsti dal primo comma dell'art. 133 cod.pen.; la valorizzazione a tal fine dei precedenti penali, pur non specifici né omogenei, di cui il ricorrente è latore;
la mancata valorizzazione, per converso, della esiguità del danno, avendo determinato la condotta in imputazione non la percezione di emolumenti altrimenti non spettanti tout-court, ma solo la percezione degli stessi in misura superiore a quella comunque spettante. 2.3. Col terzo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione asseritamente manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 62- bis cod.pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. E' infondata la prima censura nella quale si deduce l'omessa valutazione delle circostanze addotte ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla mediazione del CAF e all'oscurità dei dati normativi che revocherebbero in dubbio il dolo specifico dell'imputato nel momento in cui redasse la richiesta del reddito di cittadinanza, sottacendo il precedente irrevocabile per violazione dell'art. 416-bis c.p. e dell'ad, 629 c.p. aggravato ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, indicato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 26 del 2019 tra i precedenti ostativi. Sul punto il ricorso e il precedente atto di appello non introducono elementi concreti utili al superamento del principio giurisprudenziale per il quale «[I]n tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art, 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato 3 d.I.» (così Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 - 01 che, in motivazione, aggiunge la considerazione che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). Quanto alla strumentalità dell'omissione dichiarativa rispetto al fine di conseguimento indebito della provvidenza, il Tribunale e la Corte hanno correttamente evidenziato il rilievo dirimente della circostanza taciuta che, in assenza di prospettazioni alternative, sostiene sul piano logico la sussistenza del dolo specifico. 2. Quanto alla seconda censura, attinente alla motivazione del disconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., richiamato quanto dedotto al proposito dal Tribunale (che aveva indicato quali parametri da valutare quelli inerenti alla gravità del reato di cui all'art. 133, comma 1, cod.pen., ossia modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità dei dolo o grado della colpa -all'uopo ricórioscendo sì che il danno cagionato non è stato particolarmente rilevante atteso che l'INPS effettuati gli accertamenti, immediatamente procedeva alla revoca del beneficio, ma, correlativamente argomentando e stigmatizzando il comportamento fraudolento posto in essere con l'allegazione di DSU a firma della madre ultraottantenne-; quindi l'assenza di abitualità nella condotta -nella specie pur non tecnicamente rilevata, pur se ne attestava l'abitualità nel delinquere in ragione delle riportate condanne per reati molto gravi, sì da essere anche sottoposto alle misure della sorveglianza speciale e della libertà vigilata-, e la condotta susseguente al reato -nella specie evidenziando l'assenza di condotte risarcitorie-), la Corte di appello ha, in aggiunta, rilevato come, secondo l'insegnamento di Sez. Un. N. 13681 del 6/04/2016, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. si richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità del caso concreto a norma dell'art. 133 cod.pen. -dunque come sopra già svolta dal Tribunale e validata dai giudici di secondo grado- e che onde ritenere la tenuità dell'offesa, indice-criterio, occorre valutari i due indici-requisiti, costituiti dalle modalità del comportamento e dall'esiguità del danno o dei pericolo, entrambi pure già .vagliati, oltre che la condotta susseguente al reato, nel caso in esame del tutto omissiva, per, poi, rilevare in concreto che «se nei caso in esame può constatarsi una esiguità del pericolo, determinata dalla immediata revoca del beneficio, le modalità di condotta, al contrario, denotano un atteggiamento fraudolento ai danni dello Stato, essendosi l'imputato determinato all'inoltro della richiesta [...] allegando una DSU firmata dalla madre ed omettendo i riferimenti al precedente penale di cui risultava gravato. A ciò va aggiunto che non risulta che il GU abbia restituito le somme indebitamente percepite». 4 Con tali argomenti, non manifestamente illogici, la difesa non si confronta, indicando specificamente elementi, astrattamente suscettibili . di positiva considerazione, che il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare in senso contrario, laddove dalla lettura complessiva della motivazione si desume che gli stessi sia stati implicitamente negativamente valutati da parte della Corte territoriale. Deve essere infatti ritenersi valida anche per l'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. l'affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500). Da ciò consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi addirittura integralmente implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Ebbene, nella vicenda in esame la Corte territoriale ha dato atto di come i sindacati elementi rivenienti dalla piattaforma probatoria disponibile ostassero a configurare la condotta in termini di tenuità, non rilevando, certamente, nei termini dedotti di violazione di legge e vizio di motivazione, la solo implicita ma chiara subvalenza di quelli segnalati dalla difesa rispetto alla valutazione correttamente condotta a mente dell'art. 133 comma 1 cod.proc.pen.. Il motivo deve, pertanto essere rigettato. 3. Quanto alle attenuanti generiche, a sostegno del loro mancato riconoscimento, la Corte territoriale ha addotto la mancata restituzione delle somme indebitamente percepite (secondo la difesa esigue), la negativa personalità dell'odierno ricorrente riveniente dai precedenti penali (ex art. 416 -bis cod.pen., ma di cui secondo la difesa meritava di esser presa in considerazione la risaienza nel tempo) con un non condivisibile automatismo dimostrato dalla assenza di motivazione in merito alle istanze difensive al proposito. Nel rammentare quanto sopra già significato (cfr. §2), si aggiunge solo che questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» dei giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non cOmprese cioè tra le circostanze 5 da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v, ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Ftv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez, 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». 4. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2025
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod.pen.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia, il 31 marzo 2023, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato GU SA Penale Sent. Sez. 3 Num. 13340 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 09/12/2025 colpevole del reato ascrittogli, di cui all'art. 7, comma 1, in relazione all'art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019, conv. in L. 26/2019, contestato il 25 maggio 2020, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. GU ha prodotto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestio ricorso per l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Col primo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione asseritamente manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione agli artt. 7 d.l. 4/2019 e 42, 43 cod.pen., relativamente all'elemento soggettivo del .reato, 5 cod.pen., in relazione al postulato errore su legge penale. La Corte di appello ha fondato l'affermazione della consapevolezza del GU e, quindi, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, sulle circostanze dell'avere, egli, richiesto personalmente il beneficio e dell'essere stato a conoscenza del contenuto della DSU sottoscritta dalla madre, svalutando i dati, evidenziati dalla difesa, della determinante intermediazione dell'operatore del CAF attraverso cui l'istanza è stata presentata e della assenza, nel modulo utilizzato per la richiesta, di una domanda diretta circa l'esistenza di condanne penali ostative. Con ciò ignorando il dictum di Sez. Un. n. 49686 del 13 luglio 2023, sulla necessità dell'accertamento del dolo specifico di conseguire un beneficio altrimenti non dovuto o nella sua integralità o nella sua misura, dalla Corte territoriale né indagato, né valutato;
così come neppure sarebbe stato correttamente indagato e valutato se, con la dichiarazione del precedente ostativo del GU, e dunque in assenza della omissione contestata in imputazione, il nucleo familiare, per il tramite della madre convivente, avrebbe comunque potuto avere accesso ad una qualche forma di beneficio, con la (pretesa) conseguenza che in caso affermativo l'omissione del GU potrebbe non essere stata strumentale nel senso rigoroso indicato dalle Sezioni Unite, venendo in tal caso meno l'effettiva lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Contesta, ancora, la difesa, l'erronea applicazione, nella specie, dell'art. 5 cod.pen., secondo il dictum di questa Corte con sentenza n. 23265 del 7 maggio 2024, in quanto il prospettato errore inerirebbe non all'ignoranza dell'esistenza del reato in sé, quanto piuttosto all'errore sulla esistenza o sulla cogenza di uno specifico obbligo dichiarativo in quello specifico contesto fattuale, con le specifiche modalità di intermediazione del CAF e di strutturazione del modulo ufficiale. 2.2. Col secondo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio 2 di motivazione asseritamente manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. Le medesime modalità circostanziali della condotta attingerebbero, secondo la difesa, anche il "grado di colpevolezza" del ricorrente, potendosi al più predicare a suo carico una negligenza o una leggerezza nella verifica delle informazioni piuttosto che un deliberato proposito fraudolento. Contesta la difesa, altresì, la avvenuta valorizzazione della condotta, susseguente, di mancata restituzione delle erogazioni indebitamente percepite, da valutarsi invero in un complessivo bilanciamento con tutti gli altri indici previsti dal primo comma dell'art. 133 cod.pen.; la valorizzazione a tal fine dei precedenti penali, pur non specifici né omogenei, di cui il ricorrente è latore;
la mancata valorizzazione, per converso, della esiguità del danno, avendo determinato la condotta in imputazione non la percezione di emolumenti altrimenti non spettanti tout-court, ma solo la percezione degli stessi in misura superiore a quella comunque spettante. 2.3. Col terzo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione asseritamente manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 62- bis cod.pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. E' infondata la prima censura nella quale si deduce l'omessa valutazione delle circostanze addotte ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla mediazione del CAF e all'oscurità dei dati normativi che revocherebbero in dubbio il dolo specifico dell'imputato nel momento in cui redasse la richiesta del reddito di cittadinanza, sottacendo il precedente irrevocabile per violazione dell'art. 416-bis c.p. e dell'ad, 629 c.p. aggravato ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, indicato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 26 del 2019 tra i precedenti ostativi. Sul punto il ricorso e il precedente atto di appello non introducono elementi concreti utili al superamento del principio giurisprudenziale per il quale «[I]n tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art, 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato 3 d.I.» (così Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 - 01 che, in motivazione, aggiunge la considerazione che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). Quanto alla strumentalità dell'omissione dichiarativa rispetto al fine di conseguimento indebito della provvidenza, il Tribunale e la Corte hanno correttamente evidenziato il rilievo dirimente della circostanza taciuta che, in assenza di prospettazioni alternative, sostiene sul piano logico la sussistenza del dolo specifico. 2. Quanto alla seconda censura, attinente alla motivazione del disconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., richiamato quanto dedotto al proposito dal Tribunale (che aveva indicato quali parametri da valutare quelli inerenti alla gravità del reato di cui all'art. 133, comma 1, cod.pen., ossia modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità dei dolo o grado della colpa -all'uopo ricórioscendo sì che il danno cagionato non è stato particolarmente rilevante atteso che l'INPS effettuati gli accertamenti, immediatamente procedeva alla revoca del beneficio, ma, correlativamente argomentando e stigmatizzando il comportamento fraudolento posto in essere con l'allegazione di DSU a firma della madre ultraottantenne-; quindi l'assenza di abitualità nella condotta -nella specie pur non tecnicamente rilevata, pur se ne attestava l'abitualità nel delinquere in ragione delle riportate condanne per reati molto gravi, sì da essere anche sottoposto alle misure della sorveglianza speciale e della libertà vigilata-, e la condotta susseguente al reato -nella specie evidenziando l'assenza di condotte risarcitorie-), la Corte di appello ha, in aggiunta, rilevato come, secondo l'insegnamento di Sez. Un. N. 13681 del 6/04/2016, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. si richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità del caso concreto a norma dell'art. 133 cod.pen. -dunque come sopra già svolta dal Tribunale e validata dai giudici di secondo grado- e che onde ritenere la tenuità dell'offesa, indice-criterio, occorre valutari i due indici-requisiti, costituiti dalle modalità del comportamento e dall'esiguità del danno o dei pericolo, entrambi pure già .vagliati, oltre che la condotta susseguente al reato, nel caso in esame del tutto omissiva, per, poi, rilevare in concreto che «se nei caso in esame può constatarsi una esiguità del pericolo, determinata dalla immediata revoca del beneficio, le modalità di condotta, al contrario, denotano un atteggiamento fraudolento ai danni dello Stato, essendosi l'imputato determinato all'inoltro della richiesta [...] allegando una DSU firmata dalla madre ed omettendo i riferimenti al precedente penale di cui risultava gravato. A ciò va aggiunto che non risulta che il GU abbia restituito le somme indebitamente percepite». 4 Con tali argomenti, non manifestamente illogici, la difesa non si confronta, indicando specificamente elementi, astrattamente suscettibili . di positiva considerazione, che il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare in senso contrario, laddove dalla lettura complessiva della motivazione si desume che gli stessi sia stati implicitamente negativamente valutati da parte della Corte territoriale. Deve essere infatti ritenersi valida anche per l'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. l'affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500). Da ciò consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi addirittura integralmente implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Ebbene, nella vicenda in esame la Corte territoriale ha dato atto di come i sindacati elementi rivenienti dalla piattaforma probatoria disponibile ostassero a configurare la condotta in termini di tenuità, non rilevando, certamente, nei termini dedotti di violazione di legge e vizio di motivazione, la solo implicita ma chiara subvalenza di quelli segnalati dalla difesa rispetto alla valutazione correttamente condotta a mente dell'art. 133 comma 1 cod.proc.pen.. Il motivo deve, pertanto essere rigettato. 3. Quanto alle attenuanti generiche, a sostegno del loro mancato riconoscimento, la Corte territoriale ha addotto la mancata restituzione delle somme indebitamente percepite (secondo la difesa esigue), la negativa personalità dell'odierno ricorrente riveniente dai precedenti penali (ex art. 416 -bis cod.pen., ma di cui secondo la difesa meritava di esser presa in considerazione la risaienza nel tempo) con un non condivisibile automatismo dimostrato dalla assenza di motivazione in merito alle istanze difensive al proposito. Nel rammentare quanto sopra già significato (cfr. §2), si aggiunge solo che questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» dei giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non cOmprese cioè tra le circostanze 5 da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v, ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Ftv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez, 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». 4. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2025