Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2016, n. 8592
CASS
Sentenza 10 febbraio 2016

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Massime1

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello.

Commentario1

  • 1La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana in
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2016, n. 8592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8592
Data del deposito : 10 febbraio 2016

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