Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2012, n. 8150
CASS
Sentenza 29 febbraio 2012

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Massime1

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d'ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo.

Commentario1

  • 1Conoscenza del processo effetti: elezione di domicilio dal difensore di ufficio non basta (Cass. 20937/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 luglio 2020

    La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Si ravvisa un diniego di giustizia quando un individuo condannato "in absentia" non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2012, n. 8150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8150
Data del deposito : 29 febbraio 2012

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