Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d'ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo.
Commentario • 1
- 1. Conoscenza del processo effetti: elezione di domicilio dal difensore di ufficio non basta (Cass. 20937/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 luglio 2020
La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Si ravvisa un diniego di giustizia quando un individuo condannato "in absentia" non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2012, n. 8150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8150 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 29/02/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 317
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 30598/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM RO EN DE ES N. IL 20/02/1968;
avverso la sentenza n. 5092/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello che ha concluso per l'inammissibilità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv. Peccianti ricorre;
quale difensore d'ufficio di OM RO EN DE ES, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 20-29.4.2011, con unico motivo deducendo violazione di legge per l'omessa notificazione del decreto di fissazione del giudizio all'imputato.
La notifica sarebbe infatti avvenuta ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore, nonostante questi assistesse il
OM RO solo d'ufficio.
2. Il ricorso è fondato.
Mentre le altre notificazioni, precedenti e successive, risultano sempre positivamente eseguite - con la compiuta giacenza - presso il domicilio dichiarato, la notificazione per la celebrazione del giudizio d'appello è stata eseguita utilizzando l'opportunità offerta da norma che riguarda i soli difensori fiduciari. Non può parlarsi di mera irregolarità, comunque integrante al più nullità generale intermedia sanata dalla mancata tempestiva eccezione (SU. sent. 19602/2008), giacché il presupposto "strutturale" dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è proprio il legame fiduciario tra difensore e assistito, nella fattispecie assente. Invero, il fatto che l'avv. Peccianti abbia partecipato al giudizio di appello senza eccepire alcunché non rileva sul piano della intempestività dell'eccezione, trattandosi di nullità assoluta e insanabile, poiché si versa sostanzialmente in ipotesi di omessa notifica. Infatti, la qualità di difensore d'ufficio non consente alcuna presunzione fisiologica di conoscenza concreta da parte dell'imputato, escludendo pertanto che possa parlarsi di mera violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione della citazione e facendo venir meno il presupposto di legalità del ricorso al sistema di notificazione ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Deve quindi affermarsi il principio di diritto per cui la citazione eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di ufficio deve considerarsi come omessa ed è quindi affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Trattandosi di reato non prescritto, consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012