Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA0354 8 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 21223/98 . 7398 - Rel. Consigliere Cron Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud.12/12/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente 33 SENTENZA sul ricorso proposto da: SAE SERVIZI AUTOTRASPORTI EUROPEI SPA, in persona del Uniles legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli 2000 avvocati MUCCIO SAVERIO, QUARANTA FRANCO, ROSSI PASQUALE, giusta delega in atti;
5358 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 41/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 19/08/98 R.G.N. 42/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. this les -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Trento in data 7 maggio 1997 la impresa di autotrasporti S.A.E. chiedeva che l'aumento del tasso di premio disposto dall'I.N.A.I.L. nei suoi confronti a decorrere dall'1 gennaio 1996, a seguito di infortuni subiti da due suoi dipendenti, di cui uno mortale, fosse dichiarato nullo per totale mancanza di motivazione e, limitatamente al sinistro di cui era stato vittima VA AU, deceduto, anche perché lo stesso non era indennizzabile siccome non accaduto "in itinere". Precisava, altresì, che per quanto riguardava l'infortunio subito dal dipendente معلا RA UG, questo doveva essere addebitato alla Ditta tedesca NS HE, condannata per tale fatto dal Tribunale di Ravensburg al risarcimento dei danni psico - fisici, materiali e esercitaremorali;
sicchè l'Istituto doveva l'azione di rivalsa nei confronti di tale Ditta, e pertanto illegittimo si profilava l'aumento del tasso di premio a carico della ricorrente. Resistente l'I.N.A.I.L., che insisteva per la reiezione di entrambe le istanze in considerazione della loro infondatezza, il giudice adito, con sentenza del 20 gennaio 1998, accoglieva la domanda 3 di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, quanto al sinistro "in itinere" di cui era stato vittima il VA, e rigettava quella relativa all'infortunio del RA, atteso che 1'Istituto non aveva realizzato ancora l'indennizzo a carico della Ditta Tedesca. All'esito degli appelli proposti dalle parti, principale dell'Istituto quanto al difetto di motivazione del provvedimento, ed incidentale della S.A.E., in ordine alla definitività della sentenza germanica sulla responsabilità per il sinistro VA e sulla declaratoria del risarcimento, il Unileo Tribunale di Trento, con decisione del 19 agosto 1998, accoglieva integralmente il primo, in riforma pretorile, e rigettava il se- della pronuncia condo. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che il provvedimento dell'I.N.A.I.L., relativo all'aumento del tasso di premio, fosse sufficientemente motivato, sì da non essere suscettibile di censura sotto tale profilo, e che la impugnazione incidentale della Società fosse infondata, essendo valide le ragioni dedotte dall'Istituto in relazione alla mancata concretizzazione della rivalsa nei confronti della Ditta Tedesca. Avverso tale sentenza la S.A.E. ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi;
resiste 1'I.N.A.I.L. con controricorso. La prima ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 111 Costituzione, 132, 134, 135 e 360 Cod. Proc. Civile, nonché nullità della sentenza per mancanza di requisito formale indispensabile, deduce in sintesi che il Tribunale ha errato vistosamente nel Uniles ritenere valido il provvedimento dell'Istituto relativo all'aumento del tasso di premio, sia per la parte concernente il profilo in itinere dell'infortunio VA, sia in ordine alle modalità dell'aumento globale, senza alcuna distinzione rispetto all'infortunio RA, con specifica imputazione, invece carente, per ogni infortunio, e senza alcuna distinzione e motivazione dei singoli indici con riferimento a ciascuno di essi, come invece necessario ai fini di una corretta informazione dell'interessato secondo legge. Il motivo è fondato. 5 In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore lavoro all'I.N.A.I.L., il provvedimento di dell'Istituto assicuratore di variazione del tassi, che ai sensi dell'art. 40 del D. P. R. n. 1194/65 deve essere emanato secondo le modalità applicative previste nel prescritto decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (il quale costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono valutabili da parte della Corte di Cassazione), per essere valido ed efficace deve assolvere a vari requisiti, consistenti: a) nella spedizione al datore di avviso di lavoro, con lettera raccomandata ed ricevimento entro il 31 dicembre dell'anno MI decorrenza dellaprecedente a quello di modificazione del tasso;
b) nella sua adeguata motivazione al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 3 della legge n. 241 del 90%; c) nella specificità del rispetto di tale prescrizione, nel senso che il provvedimento deve contenere fin dal momento della sua emissione, e dunque contestualmente ad esso, tutti gli elementi indicati dall'art. 21 del D.M. 18 giugno 6 1988. Né alla mancanza di una congrua motivazione contestuale incorporata) può sopperirsi10 successivamente attraverso l'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'I.N.A.I.L. a supporto della correttezza del procedimento seguito per fissare il nuovo tasso nella misura richiesta;
atteso che in tal modo ne risulterebbero violati non solo i principi generali che regolano la materia, ma specificamente anche l'art. 45 della D.P.R. n. 1124/65 in tema, che fa decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del MI provvedimento "de quo" il termine di trenta giorni entro il quale il datore di lavoro può proporre ricorso alla Commissione prevista dall'art. 39, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 1124/65, sicchè appare evidente che l'interessato, per contestare il provvedimento e far valere le proprie ragioni, deve essere stato adeguatamente e tempestivamente edotto dalla motivazione della disposta variazione del tasso, in termini di precisa e dettagliata particolari di comunicazione dei singoli riferimento. Con la conseguente inconferenza di altri eventuali provvedimenti al riguardo assunti dall'Istituto, in riferimento a documentazione 7 avulsa da quella di contestazione dell'addebito ed in esso non incorporata a supporto e causale della variazione, in quanto anch'essi non assolventi all'onere della contestualità della motivazione nel senso che precede. (Cfr. Cass. nn. 9660/1998 e 15123/2000). Nella specie, invece, la sentenza del Tribunale specifica sui singoli difetta di motivazione elementi puntualmente particolari e sugli prospettati in ricorso, ed appare di tutta evidenza che, afferendo essi al nucleo centrale della parte motiva del provvedimento impugnato in entrambe le direzioni di cui alla censura, occorrevano al MI riguardo approfondite indagini di merito, volte ad accertare se il predetto atto fosse sufficiente ed idoneo a rendere edotta la destinataria dei utili ad ogni sua determinazione,particolari secondo i principi generali - e, nel caso in esame, particolari che attendono alle regole di - amministrazione impositiva, ovvero lo stesso fosse privo di adeguata motivazione sui punti indicati in ricorso, e dunque affetto da vizi insanabili, siccome carente della forma e del contenuto prescritti dalla legge, sì da limitare e svilire in modo anomalo il diritto di controparte 8 all'esperimento dei rimedi ritenuti opportuni e previsti normativamente, e dunque comportando la illegittimità della pretesa della quale si assume il difetto del proprio titolo formale. Con riferimento al motivo delibato il ricorso pertanto, accolto, assorbiti gli altri motivi va, di impugnazione, atteso che essi afferiscono a profili di ripetitività ovvero di conseguenzialità rispetto a quello esaminato, sicchè la sentenza del Tribunale va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente M iles giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato come da dispositivo, il quale porterà l'indagine preliminarmente sui punti indicati, procedendo poi, se del caso, alla delibazione dei motivi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di 9 Trento. - Roma - 12 dicembre 2000. l' Presidenté: дIf Cons. estensore: Vine а и т р т э IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería 10 MAR. 2001Oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T R N E O O * C D A E 1 L 5 E G 3 - 1 L L G E - 3 8 N 3 . 7 O I R D T T O I I A S E S N D I L ' L R E A T . 0 1 R R , G I O S S D E O E I T E N A A , A S G P S T A S N E S T O E D T D E I A S O L M , B A I P I O D L 10