Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2008, n. 48496
CASS
Sentenza 19 dicembre 2008

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa della pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto, rilevante ai sensi dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., si realizza allorquando il P.M. abbia assunto iniziative investigative potenzialmente finalizzate all'esercizio dell'azione penale in relazione ad un fatto coincidente con quello per il quale è stata presentata domanda di estradizione da parte dell'autorità straniera. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la condizione ostativa sopra citata, in relazione alla presentazione di un'autodenuncia da parte dello stesso estradando all'autorità giudiziaria italiana ed alla conseguente iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti che si prospettavano come coincidenti con quelli oggetto della domanda di estradizione da parte dell'autorità svizzera).

Commentario1

  • 1Estradizione, stesso fatto e doppia incriminabilita' (Cass. 3079/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2020

    Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2008, n. 48496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48496
Data del deposito : 19 dicembre 2008

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