Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    Il Giudice ha ritenuto che, dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio e non contestata dalla ricorrente, risultano essere state regolarmente notificate sia le cartelle di pagamento che le successive intimazioni idonee ad interrompere i termini prescrizionali. Le cartelle di pagamento non sono state oggetto di impugnazione da parte del ricorrente e, quindi, sono da considerarsi definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il Giudice ha ritenuto che la mancata impugnazione nei termini di una cartella di pagamento regolarmente notificata determina l'irretrattabilità del credito e preclude al contribuente la possibilità di eccepire, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, vizi relativi alla prescrizione o alla decadenza per tardiva notifica della cartella stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 32
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo