CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12333 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 novembre 2023, il G.U.P. del Tribunale di Roma condannava XXXXXXXXXXXXXXalla pena di giustizia, applicando le pene accessorie di legge, in quanto ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) artt. 81, comma 2, 609-bis, 609-ter, nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, in più occasioni, con mossa repentina e imprevedibile, accarezzava il seno, le cosce e il fondoschiena dell’alunna XXXXXXXXXXX, così costringendola a subire atti sessuali;
con le aggravanti del fatto consumato all’interno di Istituto scolastico e del fatto commesso ai danni di minore di anni 14; 2) artt. 81, comma 2, 56, 609-bis, 609-ter, nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen., perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, in una occasione, mentre l’alunna XXXXXXXXXXXXXXX si recava in bagno, la seguiva e dopo averla invitata ad avvicinarglisi le metteva un braccio attorno alla vita;
in altra occasione si faceva trovare all’interno del bagno con i pantaloni abbassati e le parti intime visibili e all’arrivo della predetta alunna le chiedeva un bacio in lingua inglese e così compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare atti sessuali ai danni di minorenne;
con le medesime aggravanti del fatto sub 1); 3) artt. 81, comma 2, 609-undecies cod. pen. perché, in più occasioni, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, allo scopo di consumare ai danni dell’alunna XXXXXXXXXXXXXXXXXX abusi sessuali ex art. 609-bis cod. pen., adescava la predetta, lusingandola con espressioni del tenore “ma che bel seno che hai, dovresti coprire un po' le tue forme perché sei molto bella”. Con sentenza in data 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto sub 2) ai sensi dell’art. 609-undecies cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del più grave Penale Sent. Sez. 3 Num. 12333 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 06/03/2026 reato sub 1), rideterminava la pena in anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione, riducendo ad anni cinque la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, XXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e 609-ter, nn. 5 e 5-bis, ultimo comma, cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX. In sintesi, la difesa contesta l’affermazione della Corte di appello, secondo cui la persona offesa sarebbe stata indotta a subire atti sessuali per la sua giovane età e per gli attacchi di panico dai quali sarebbe affetta. Lamenta, infatti, che la Corte territoriale non avrebbe effettuato un’operazione di concreta verifica, per un verso, delle condizioni di inferiorità della giovane vittima, per gli attacchi di panico, e dell’incidenza di tale inferiorità sulla propria capacità di autodeterminazione in ambito sessuale e, per altro verso, della strumentalizzazione ai fini di concupiscenza, da parte dell’imputato, di quello stato di inferiorità. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi, ampiamente valorizzati nell’atto di appello, atti a dimostrare che nessun atto di violenza sessuale era stato commesso ai danni della persona offesa e che gli asseriti atti sessuali erano consistiti in meri sfioramenti e carezze, sempre al di sopra degli indumenti, protrattisi sempre per pochi secondi, quindi lievi e fugaci, mai a pelle, e, soprattutto, a meri fini consolatori, determinati senza fine di soddisfare la libido del soggetto agente e per semplice immaturità dello stesso, pacificamente riferita anche dall’insegnante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La Corte distrettuale si era poi limitata a fare riferimento al mero dato dell’età anagrafica della minore ed al contesto scolastico ove sarebbero avvenute le condotte incriminate, senza spiegare le ragioni e le modalità con le quali queste circostanze potessero aver inciso sulla capacità di autodeterminazione della minore, senza che fosse emersa alcuna attività di persuasione esercitata dall’imputato per convincere la persona offesa a prestare il consenso agli atti sessuali.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e 81 cpv. cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX. In sintesi, la difesa deduce una intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, con una tendenza ad adeguare le risposte rese in sede di interrogatorio alle sollecitazioni esterne provenienti dall’interlocutore, tanto che le domande poste alla minore nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese appaiono spesso inducenti e suggestive e non pienamente corrispondenti ai noti protocolli sul tema. Osserva in proposito la difesa che la minore non era stata in grado di dettagliare e riferire in maniera compiuta e coerente i presunti e svariati palpeggiamenti di cui sarebbe stata vittima, emergendo che costei sarebbe stata fatta oggetto di attenzioni lascive concretizzatesi in mere carezze sul viso, sul senso, sulle cosce e sulle natiche, sempre sui 2 vestiti e mai a pelle, per cui agli episodi narrati si era voluto dare un significato ultroneo rispetto a quello espressamente riferito dalla minore e connotarli di una malizia e cupidigia che certamente non avevano avuto, non essendo possibile classificare come atti sessuali quelli che, non indirizzati a zone erogene, potevano essere rivolti al soggetto passivo con finalità diverse, come nel caso delle carezze sul volto o dell’abbraccio con sfioramento delle natiche. Del resto, era stata la stessa minore, nel suo narrato, ad escludere che i gesti compiuti dall’imputato fossero dettati da lussuria e libidine, dicendo che XXXXXXXXXX la trattava bene.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 81 cpv., 609-bis cod. pen., 533 cod. proc. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX. In sintesi, la difesa lamenta che i parametri sulla base dei quali la Corte territoriale aveva escluso la possibilità di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., vale a dire la reiterazione delle condotte criminose, il contesto in cui dette condotte erano state realizzate, la giovane età della vittima, erano tutti incongruamente evocati. Il criterio della reiterazione delle condotte non era valido, non essendovi prova dei singoli fatti specifici, comunque di lieve entità, essendo durate brevissimi istanti le carezze del seno, delle cosce e delle natiche. Né l’attenuante poteva essere esclusa sulla scorta dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo invece necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto incidenti in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Con riferimento al contesto, infine, non vi era alcun elemento certo da cui desumere la circostanza che le condotte si sarebbero svolte approfittando del momento degli atti di panico della persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undecies cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXX. La difesa contesta che la Corte di appello non avrebbe affrontato con cura i punti critici indicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti a dimostrare l’assoluta carenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi di adescamento sessuale ai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrare il reato di cui all’art. 660 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undecies cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX. La difesa contesta l’assunto della Corte di appello secondo cui la condotta di adescamento non presupporrebbe che la persona offesa sia soggetto infraquattordicenne, richiamando l’orientamento dei giudici di legittimità affermato nelle pronunce nn. 23173 del 23/05/2018 e 43697 del 28/10/2019. Anche in questo caso, la difesa lamenta che la Corte di appello non avrebbe affrontato 3 con cura i punti critici indicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti a dimostrare l’assoluta carenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi di adescamento sessuale ai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrare il reato di cui all’art. 660 cod. pen., trattandosi peraltro di soli due episodi che, se epurati da improprie dilatazioni e valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, potrebbero degradare a meri complimenti senza nessun fine sintomatico del reato contestato.
2.6. Con il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per difetto ed illogicità della motivazione, in relazione alle disposizioni degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., anche per erronea applicazione della legge penale sostanziale. La difesa contesta il punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, non essendo stati adeguatamente valorizzati elementi quali l’assenza di precedenti penali, il corretto comportamento processuale e lo stato di salute dell’imputato, seriamente malato di sclerosi multipla. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, PE e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 4 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
2. Tanto premesso, consegue la infondatezza delle censure mosse, con il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., contestato al capo A della rubrica, che è esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti. La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello, ha messo in evidenza, senza vizi logici, come il ricorrente, intervenendo ripetutamente nei momenti in cui la persona offesa XXXXXXXXXXX veniva colta da attacchi di panico, le accarezzava il viso, per poi scendere fino al seno, dove indugiava, accarezzandola a volte anche sulla coscia o abbracciandola, mettendole la mano sulle natiche, toccandole il viso e ripetendole che “era bella”, approfittando inoltre dei momenti in cui i professori non vedevano per farle i “grattini” sulla mano. L’imputato era solito, inoltre, aprire le gambe e toccarsi il membro quando passavano davanti a lui le alunne dell’Istituto. Tenuto conto del quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice di merito, deve constatarsi che, nella sentenza impugnata, sono stati adeguatamente considerati i fattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, in quanto la Corte di appello, nell’esaminare le doglianze sollevate dall’imputato con il gravame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha escluso in modo logico possibili fattori di induzione, affermando che il racconto della minore, avvenuto con l’ausilio del consulente tecnico del Pubblico ministero, era apparso sin da subito spontaneo e lineare, affatto contraddittorio e non reso sulla scorta di domande “inducenti”, circostanziando nel tempo e nello spazio le condotte fonte di disagio, ripetutesi nei tre anni di permanenza nell’Istituto scolastico, non rilevandosi alcun intento calunniatorio, né segni di avversione nei confronti dell’imputato. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso gli episodi sono stati riferiti in modo circostanziato e lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale coerentemente affermato che non si era trattato di semplici sfioramenti, ma di toccamenti nelle parti intime posti in essere in maniera insistente, reiterata e affatto casuale, che costituivano con certezza atti invasivi e lesivi della libertà sessuale della persona offesa, di cui l’imputato non poteva non essere consapevole. Si tratta di motivazione idonea a giustificare la valutazione di attendibilità della minore e di genuinità delle sue dichiarazioni, motivazione censurata in modo generico, e dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente evidente manifesta infondatezza delle censure sollevate con i primi due motivi di ricorso.
3. E’ parimenti manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. 5 Il diniego della circostanza attenuante speciale è stato adeguatamente giustificato, sottolineando la spiccata gravità dei fatti, avendo l’imputato approfittato della particolare vulnerabilità della vittima, legata alla giovanissima età ed anche al fatto che le condottecostituenti reato erano poste in essere in concomitanza con gli attacchi di panico di cui la minore soffriva, dissimulando un intento solo affettuoso e consolatorio, in tal modo rendendo evidente connotazioni della condotta particolarmente spregevoli ed una particolare intensità del dolo, tali da escludere in radice la valutazione del fatto in termini di minore gravità: si tratta di motivazione certamente idonea a compromettere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e a rendere incompatibile con la stessa la vicenda fattuale, essendo stata illustrata e adeguatamente sottolineata la presenza di una sequela di abusi ripetuta nel tempo, tale da apportare conseguenze gravemente pregiudizievoli per la minore, in particolare per il suo equilibrio e la sua serenità e il suo armonico sviluppo psicofisico, che costituiscono alcuni tra gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per configurare la minore gravità della condotta ai sensi dell’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, per la valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821). In definitiva, le considerazioni della Corte di appello non sono censurabili in sede di legittimità, con la conseguente infondatezza della doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di minore gravità dei fatti.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX ha descritto anch’ella in modo circostanziato le vicende occorsele, avendo l’imputato attirato più volte la sua attenzione, in una prima occasione facendole scrivere più volte il nome e, approfittando del momento, per metterle una mano sulla vita, in una seconda occasione chiamandola e dicendole di avvicinarsi, per poi afferrarla per un braccio e strattonandola, fino all’intervento dell’insegnante di sostegno che aveva dovuto urlare per far desistere l’imputato dalla sua azione;
infine, in altro episodio, mentre stava andando in bagno, aveva visto l’imputato che, al suo passaggio, aveva aperto le gambe, mostrando i peli del pube e chiedendole un bacio, con una frase in lingua inglese. Le doglianze mosse in proposito sono, pertanto, smentite dalle circostanziate dichiarazioni della persona offesa, riscontrate in più occasioni dall’insegnante di sostegno, chiamata ad intervenire in funzione protettiva della minore. Lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, in tema di adescamento di minorenni, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen. (Sez. 3, n. 33257 del 07/06/2022, N., Rv. 283419). 6 5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che, «In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età (come nella vicenda in esame, in cui la persona offesa è nata il [...] ed i fatti sono stati commessi nel gennaio-febbraio 2023), essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen» (Sez. 3, n. 23173 del 15/02/2018, T., Rv. 273153; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43697 del 23/05/2019, S, non mass.), salvo che non sia accertata, sulla base di parametri oggettivi, l’intenzione di realizzare una delle condotte di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. e sia quindi configurabile il dolo specifico richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa, e sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, n. 2), della disposizione di cui all’art. 609-quater cod. pen. (v., su quest’ultimo aspetto, Sez. 4, n. 4903 del 21/01/2020, B., Rv. 278433). Ciò posto, la Corte territoriale, con motivazione congrua e aderente al dato probatorio, ha argomentato sia in ordine alla piena attendibilità della minore, le cui dichiarazioni avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dell'insegnante di italiano che era stata destinataria delle confidenze della persona offesa, sia in ordine alla sussistenza del dolo specifico di commettere uno dei reati previsti dall’art. 609-bis cod. pen., valorizzando, oltre al contenuto delle frasi rivolte dall’imputato alla persona offesa, la condotta lusinghiera e ingannatoria dell’uomo, nonché, soprattutto, le chiare e ripetute attenzioni serbate da quest’ultimo nei confronti delle ragazze che frequentavano l’Istituto, sfociate in abusi sessuali costrittivi. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito. E’ insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).
6. Il sesto motivo, con cui la difesa si duole del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo, al riguardo, la Corte territoriale, adeguatamente ed in maniera non irragionevole, motivato il giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate nel più grave reato di cui al capo 1), sottolineando, in proposito, la non modesta gravità dei fatti. Tale giudizio, avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove - come nel caso di specie - congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 7 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), dovendosi ricordare in proposito che il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (vedi Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501). La motivazione, coerente e completa, non è, dunque, in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, mentre gli elementi richiamati in ricorso, quali il comportamento processuale, l’età e le condizioni di salute dell’imputato, sono stati adeguatamente valorizzati dalla Corte di merito ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Ai sensi dell'art. 154-ter delle norme di attuazione del codice di rito, la Cancelleria comunicherà il dispositivo della presente sentenza all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 novembre 2023, il G.U.P. del Tribunale di Roma condannava XXXXXXXXXXXXXXalla pena di giustizia, applicando le pene accessorie di legge, in quanto ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) artt. 81, comma 2, 609-bis, 609-ter, nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, in più occasioni, con mossa repentina e imprevedibile, accarezzava il seno, le cosce e il fondoschiena dell’alunna XXXXXXXXXXX, così costringendola a subire atti sessuali;
con le aggravanti del fatto consumato all’interno di Istituto scolastico e del fatto commesso ai danni di minore di anni 14; 2) artt. 81, comma 2, 56, 609-bis, 609-ter, nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen., perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, in una occasione, mentre l’alunna XXXXXXXXXXXXXXX si recava in bagno, la seguiva e dopo averla invitata ad avvicinarglisi le metteva un braccio attorno alla vita;
in altra occasione si faceva trovare all’interno del bagno con i pantaloni abbassati e le parti intime visibili e all’arrivo della predetta alunna le chiedeva un bacio in lingua inglese e così compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare atti sessuali ai danni di minorenne;
con le medesime aggravanti del fatto sub 1); 3) artt. 81, comma 2, 609-undecies cod. pen. perché, in più occasioni, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, allo scopo di consumare ai danni dell’alunna XXXXXXXXXXXXXXXXXX abusi sessuali ex art. 609-bis cod. pen., adescava la predetta, lusingandola con espressioni del tenore “ma che bel seno che hai, dovresti coprire un po' le tue forme perché sei molto bella”. Con sentenza in data 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto sub 2) ai sensi dell’art. 609-undecies cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del più grave Penale Sent. Sez. 3 Num. 12333 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 06/03/2026 reato sub 1), rideterminava la pena in anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione, riducendo ad anni cinque la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, XXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e 609-ter, nn. 5 e 5-bis, ultimo comma, cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX. In sintesi, la difesa contesta l’affermazione della Corte di appello, secondo cui la persona offesa sarebbe stata indotta a subire atti sessuali per la sua giovane età e per gli attacchi di panico dai quali sarebbe affetta. Lamenta, infatti, che la Corte territoriale non avrebbe effettuato un’operazione di concreta verifica, per un verso, delle condizioni di inferiorità della giovane vittima, per gli attacchi di panico, e dell’incidenza di tale inferiorità sulla propria capacità di autodeterminazione in ambito sessuale e, per altro verso, della strumentalizzazione ai fini di concupiscenza, da parte dell’imputato, di quello stato di inferiorità. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi, ampiamente valorizzati nell’atto di appello, atti a dimostrare che nessun atto di violenza sessuale era stato commesso ai danni della persona offesa e che gli asseriti atti sessuali erano consistiti in meri sfioramenti e carezze, sempre al di sopra degli indumenti, protrattisi sempre per pochi secondi, quindi lievi e fugaci, mai a pelle, e, soprattutto, a meri fini consolatori, determinati senza fine di soddisfare la libido del soggetto agente e per semplice immaturità dello stesso, pacificamente riferita anche dall’insegnante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La Corte distrettuale si era poi limitata a fare riferimento al mero dato dell’età anagrafica della minore ed al contesto scolastico ove sarebbero avvenute le condotte incriminate, senza spiegare le ragioni e le modalità con le quali queste circostanze potessero aver inciso sulla capacità di autodeterminazione della minore, senza che fosse emersa alcuna attività di persuasione esercitata dall’imputato per convincere la persona offesa a prestare il consenso agli atti sessuali.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e 81 cpv. cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX. In sintesi, la difesa deduce una intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, con una tendenza ad adeguare le risposte rese in sede di interrogatorio alle sollecitazioni esterne provenienti dall’interlocutore, tanto che le domande poste alla minore nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese appaiono spesso inducenti e suggestive e non pienamente corrispondenti ai noti protocolli sul tema. Osserva in proposito la difesa che la minore non era stata in grado di dettagliare e riferire in maniera compiuta e coerente i presunti e svariati palpeggiamenti di cui sarebbe stata vittima, emergendo che costei sarebbe stata fatta oggetto di attenzioni lascive concretizzatesi in mere carezze sul viso, sul senso, sulle cosce e sulle natiche, sempre sui 2 vestiti e mai a pelle, per cui agli episodi narrati si era voluto dare un significato ultroneo rispetto a quello espressamente riferito dalla minore e connotarli di una malizia e cupidigia che certamente non avevano avuto, non essendo possibile classificare come atti sessuali quelli che, non indirizzati a zone erogene, potevano essere rivolti al soggetto passivo con finalità diverse, come nel caso delle carezze sul volto o dell’abbraccio con sfioramento delle natiche. Del resto, era stata la stessa minore, nel suo narrato, ad escludere che i gesti compiuti dall’imputato fossero dettati da lussuria e libidine, dicendo che XXXXXXXXXX la trattava bene.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 81 cpv., 609-bis cod. pen., 533 cod. proc. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX. In sintesi, la difesa lamenta che i parametri sulla base dei quali la Corte territoriale aveva escluso la possibilità di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., vale a dire la reiterazione delle condotte criminose, il contesto in cui dette condotte erano state realizzate, la giovane età della vittima, erano tutti incongruamente evocati. Il criterio della reiterazione delle condotte non era valido, non essendovi prova dei singoli fatti specifici, comunque di lieve entità, essendo durate brevissimi istanti le carezze del seno, delle cosce e delle natiche. Né l’attenuante poteva essere esclusa sulla scorta dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo invece necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto incidenti in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Con riferimento al contesto, infine, non vi era alcun elemento certo da cui desumere la circostanza che le condotte si sarebbero svolte approfittando del momento degli atti di panico della persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undecies cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXX. La difesa contesta che la Corte di appello non avrebbe affrontato con cura i punti critici indicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti a dimostrare l’assoluta carenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi di adescamento sessuale ai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrare il reato di cui all’art. 660 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undecies cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX. La difesa contesta l’assunto della Corte di appello secondo cui la condotta di adescamento non presupporrebbe che la persona offesa sia soggetto infraquattordicenne, richiamando l’orientamento dei giudici di legittimità affermato nelle pronunce nn. 23173 del 23/05/2018 e 43697 del 28/10/2019. Anche in questo caso, la difesa lamenta che la Corte di appello non avrebbe affrontato 3 con cura i punti critici indicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti a dimostrare l’assoluta carenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi di adescamento sessuale ai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrare il reato di cui all’art. 660 cod. pen., trattandosi peraltro di soli due episodi che, se epurati da improprie dilatazioni e valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, potrebbero degradare a meri complimenti senza nessun fine sintomatico del reato contestato.
2.6. Con il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per difetto ed illogicità della motivazione, in relazione alle disposizioni degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., anche per erronea applicazione della legge penale sostanziale. La difesa contesta il punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, non essendo stati adeguatamente valorizzati elementi quali l’assenza di precedenti penali, il corretto comportamento processuale e lo stato di salute dell’imputato, seriamente malato di sclerosi multipla. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, PE e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 4 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
2. Tanto premesso, consegue la infondatezza delle censure mosse, con il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., contestato al capo A della rubrica, che è esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti. La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello, ha messo in evidenza, senza vizi logici, come il ricorrente, intervenendo ripetutamente nei momenti in cui la persona offesa XXXXXXXXXXX veniva colta da attacchi di panico, le accarezzava il viso, per poi scendere fino al seno, dove indugiava, accarezzandola a volte anche sulla coscia o abbracciandola, mettendole la mano sulle natiche, toccandole il viso e ripetendole che “era bella”, approfittando inoltre dei momenti in cui i professori non vedevano per farle i “grattini” sulla mano. L’imputato era solito, inoltre, aprire le gambe e toccarsi il membro quando passavano davanti a lui le alunne dell’Istituto. Tenuto conto del quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice di merito, deve constatarsi che, nella sentenza impugnata, sono stati adeguatamente considerati i fattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, in quanto la Corte di appello, nell’esaminare le doglianze sollevate dall’imputato con il gravame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha escluso in modo logico possibili fattori di induzione, affermando che il racconto della minore, avvenuto con l’ausilio del consulente tecnico del Pubblico ministero, era apparso sin da subito spontaneo e lineare, affatto contraddittorio e non reso sulla scorta di domande “inducenti”, circostanziando nel tempo e nello spazio le condotte fonte di disagio, ripetutesi nei tre anni di permanenza nell’Istituto scolastico, non rilevandosi alcun intento calunniatorio, né segni di avversione nei confronti dell’imputato. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso gli episodi sono stati riferiti in modo circostanziato e lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale coerentemente affermato che non si era trattato di semplici sfioramenti, ma di toccamenti nelle parti intime posti in essere in maniera insistente, reiterata e affatto casuale, che costituivano con certezza atti invasivi e lesivi della libertà sessuale della persona offesa, di cui l’imputato non poteva non essere consapevole. Si tratta di motivazione idonea a giustificare la valutazione di attendibilità della minore e di genuinità delle sue dichiarazioni, motivazione censurata in modo generico, e dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente evidente manifesta infondatezza delle censure sollevate con i primi due motivi di ricorso.
3. E’ parimenti manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. 5 Il diniego della circostanza attenuante speciale è stato adeguatamente giustificato, sottolineando la spiccata gravità dei fatti, avendo l’imputato approfittato della particolare vulnerabilità della vittima, legata alla giovanissima età ed anche al fatto che le condottecostituenti reato erano poste in essere in concomitanza con gli attacchi di panico di cui la minore soffriva, dissimulando un intento solo affettuoso e consolatorio, in tal modo rendendo evidente connotazioni della condotta particolarmente spregevoli ed una particolare intensità del dolo, tali da escludere in radice la valutazione del fatto in termini di minore gravità: si tratta di motivazione certamente idonea a compromettere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e a rendere incompatibile con la stessa la vicenda fattuale, essendo stata illustrata e adeguatamente sottolineata la presenza di una sequela di abusi ripetuta nel tempo, tale da apportare conseguenze gravemente pregiudizievoli per la minore, in particolare per il suo equilibrio e la sua serenità e il suo armonico sviluppo psicofisico, che costituiscono alcuni tra gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per configurare la minore gravità della condotta ai sensi dell’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, per la valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821). In definitiva, le considerazioni della Corte di appello non sono censurabili in sede di legittimità, con la conseguente infondatezza della doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di minore gravità dei fatti.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX ha descritto anch’ella in modo circostanziato le vicende occorsele, avendo l’imputato attirato più volte la sua attenzione, in una prima occasione facendole scrivere più volte il nome e, approfittando del momento, per metterle una mano sulla vita, in una seconda occasione chiamandola e dicendole di avvicinarsi, per poi afferrarla per un braccio e strattonandola, fino all’intervento dell’insegnante di sostegno che aveva dovuto urlare per far desistere l’imputato dalla sua azione;
infine, in altro episodio, mentre stava andando in bagno, aveva visto l’imputato che, al suo passaggio, aveva aperto le gambe, mostrando i peli del pube e chiedendole un bacio, con una frase in lingua inglese. Le doglianze mosse in proposito sono, pertanto, smentite dalle circostanziate dichiarazioni della persona offesa, riscontrate in più occasioni dall’insegnante di sostegno, chiamata ad intervenire in funzione protettiva della minore. Lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, in tema di adescamento di minorenni, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen. (Sez. 3, n. 33257 del 07/06/2022, N., Rv. 283419). 6 5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che, «In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età (come nella vicenda in esame, in cui la persona offesa è nata il [...] ed i fatti sono stati commessi nel gennaio-febbraio 2023), essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen» (Sez. 3, n. 23173 del 15/02/2018, T., Rv. 273153; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43697 del 23/05/2019, S, non mass.), salvo che non sia accertata, sulla base di parametri oggettivi, l’intenzione di realizzare una delle condotte di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. e sia quindi configurabile il dolo specifico richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa, e sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, n. 2), della disposizione di cui all’art. 609-quater cod. pen. (v., su quest’ultimo aspetto, Sez. 4, n. 4903 del 21/01/2020, B., Rv. 278433). Ciò posto, la Corte territoriale, con motivazione congrua e aderente al dato probatorio, ha argomentato sia in ordine alla piena attendibilità della minore, le cui dichiarazioni avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dell'insegnante di italiano che era stata destinataria delle confidenze della persona offesa, sia in ordine alla sussistenza del dolo specifico di commettere uno dei reati previsti dall’art. 609-bis cod. pen., valorizzando, oltre al contenuto delle frasi rivolte dall’imputato alla persona offesa, la condotta lusinghiera e ingannatoria dell’uomo, nonché, soprattutto, le chiare e ripetute attenzioni serbate da quest’ultimo nei confronti delle ragazze che frequentavano l’Istituto, sfociate in abusi sessuali costrittivi. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito. E’ insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).
6. Il sesto motivo, con cui la difesa si duole del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo, al riguardo, la Corte territoriale, adeguatamente ed in maniera non irragionevole, motivato il giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate nel più grave reato di cui al capo 1), sottolineando, in proposito, la non modesta gravità dei fatti. Tale giudizio, avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove - come nel caso di specie - congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 7 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), dovendosi ricordare in proposito che il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (vedi Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501). La motivazione, coerente e completa, non è, dunque, in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, mentre gli elementi richiamati in ricorso, quali il comportamento processuale, l’età e le condizioni di salute dell’imputato, sono stati adeguatamente valorizzati dalla Corte di merito ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Ai sensi dell'art. 154-ter delle norme di attuazione del codice di rito, la Cancelleria comunicherà il dispositivo della presente sentenza all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8