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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19329 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare, avanzate da ZI AG, attualmente in stato di libertà, in relazione alla pena di anni 3, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, inflitta per truffa aggravata commessa nel 2011. I Giudici di sorveglianza hanno rilevato che il condannato annovera ulteriori precedenti penali per violazioni della normativa sulla circolazione stradale e per emissione di assegni senza autorizzazione. A sostegno del diniego hanno, inoltre, valorizzato lo stato di irreperibilità del condannato e il suo totale disinteresse per l’odierno procedimento, non essendosi egli presentato in udienza né avendo provveduto a contattare il difensore per fornire informazioni sulle proprie attuali condizioni di vita (l’udienza si svolgeva in assenza del difensore di fiducia, con la partecipazione del solo difensore d’ufficio, il quale comunicava di non avere avuto alcun contatto con il condannato e di non poter fornire informazioni sul suo conto). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19329 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 L’ordinanza impugnata evidenzia, altresì, che secondo quanto riferito dal Commissariato P.S. di Genova, l’attività lavorativa prospettata, svolta dal condannato, quale impiegato tecnico commerciale presso la cooperativa T&T, fin dal 2018, non risulta più attuale, essendo la società stata sciolta e posta in liquidazione nel marzo 2023; e che sul domicilio indicato per l’esecuzione della misura, l’abitazione della madre, i Carabinieri della competente Stazione di Marchirolo non hanno potuto fornire alcuna informazione utile, in quanto l’istante risulta residente abitualmente in Svizzera dal 2014 (nell’ordinanza precisa il Tribunale che la notifica del decreto di citazione è stata regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.). 2. Avverso la sopra indicata ordinanza, ZI AG ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, articolandolo in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge processuale penale e per la precisione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 comma 1, cod. proc. pen. Nello specifico, eccepisce l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, avv. Davide Giudici, regolarmente nominato già nell’anno 2022, come risulta dalla documentazione allegata, essendo stato, invece, tale avviso erroneamente notificato in primo luogo al difensore che aveva presentato l’istanza, avv. Monteleone, e successivamente al difensore d’ufficio, senza che mai fosse coinvolto il difensore effettivamente scelto dall’interessato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il condannato lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli art. 161 c.p.p. e 666, comma 3, cod. proc. pen., per aver il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza all’interessato presso il domicilio regolarmente eletto in Italia. Precisa, infatti, che il suo assistito aveva regolarmente eletto domicilio presso l’abitazione della madre in Marchirolo, ma che la notifica non è stata effettuata presso tale indirizzo, in quanto ci si è basati solo sulle informazioni fornite dai Carabinieri di Marchirolo secondo cui lo stesso è residente in [...].
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, AG denuncia la violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dagli art. 24 Cost. e 6 comma 3 lett. c) Cedu, poiché le omesse notificazioni hanno impedito l’effettivo esercizio di tale diritto. La celebrazione dell’udienza senza la presenza del difensore di fiducia regolarmente nominato e senza la partecipazione dell’interessato, entrambi non tempestivamente avvisati, ha leso il diritto alla difesa tecnica e il diritto dell’interessato ad essere assistito dal difensore di sua scelta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 Va, invero, osservato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, [...], Rv. 263598: in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Nel caso in esame risulta essere incerta la notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza. Dalla documentazione in atti risulta che in data 3 marzo 2019 era stata presentata istanza a mezzo dell’avv. Davide Monteleone e che in data 25 gennaio 2022, era stato nominato l’avv. Davide Giudici, con revoca di ogni precedente nomina. Nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzo 2025, emesso in data 4 marzo 2025, è indicato, ai fini della notifica, l’avv. Monteleone quale difensore di fiducia, ma all’udienza è presente il difensore d’ufficio avv. Alex Maria Born, nominato in data 7 marzo 2025, in quanto, secondo quanto riportato nella nomina, il difensore di fiducia avrebbe rinunciato al mandato. L’avv. Born risulta presente anche all’udienza dell’8 ottobre 2025. Nell’atto di nomina del difensore di ufficio, però, non si specifica se la rinuncia, che non è stata rinvenuta in atti, riguarda il difensore di fiducia in ultimo nominato, che non risulta avere ricevuto la notifica, o quello al quale la fissazione sarebbe stata comunicata (come sembrerebbe più verosimile). Anche la notifica all’interessato potrebbe subire conseguenze in seguito a detta verifica. Dagli atti, invero, risulta che l’interessato aveva eletto domicilio presso la residenza della madre in data 25 febbraio 2019; nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzo veniva indicato, ai fini della notifica, detto domicilio;
con nota dell’8 marzo, i Carabinieri di Marchirolo comunicavano che non era stato possibile effettuare la notifica, per essere risultato il condannato residente in [...], in assenza, al di là di un generico riferimento alla residenza estera, di qualsiasi dettaglio al riguardo;
l’udienza del 26 marzo veniva rinviata all’udienza dell’8 ottobre 2025, al fine di procedere alla notifica all’interessato ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio. Ove, quindi, dovesse verificarsi, in sede di rinvio, che il difensore di fiducia in ultimo nominato non aveva mai ricevuto notifica e non aveva rinunciato, è evidente che la notifica all’interessato, che andava effettuata presso il difensore di fiducia e non presso un difensore d’ufficio erroneamente nominato, dovrà essere rinnovata con tali modalità. 3 2. Si impone, alla luce delle evidenziate incertezze, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, nel quale andranno effettuate le verifiche indicate ed eventualmente rinnovate le notifiche.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di milano. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare, avanzate da ZI AG, attualmente in stato di libertà, in relazione alla pena di anni 3, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, inflitta per truffa aggravata commessa nel 2011. I Giudici di sorveglianza hanno rilevato che il condannato annovera ulteriori precedenti penali per violazioni della normativa sulla circolazione stradale e per emissione di assegni senza autorizzazione. A sostegno del diniego hanno, inoltre, valorizzato lo stato di irreperibilità del condannato e il suo totale disinteresse per l’odierno procedimento, non essendosi egli presentato in udienza né avendo provveduto a contattare il difensore per fornire informazioni sulle proprie attuali condizioni di vita (l’udienza si svolgeva in assenza del difensore di fiducia, con la partecipazione del solo difensore d’ufficio, il quale comunicava di non avere avuto alcun contatto con il condannato e di non poter fornire informazioni sul suo conto). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19329 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 L’ordinanza impugnata evidenzia, altresì, che secondo quanto riferito dal Commissariato P.S. di Genova, l’attività lavorativa prospettata, svolta dal condannato, quale impiegato tecnico commerciale presso la cooperativa T&T, fin dal 2018, non risulta più attuale, essendo la società stata sciolta e posta in liquidazione nel marzo 2023; e che sul domicilio indicato per l’esecuzione della misura, l’abitazione della madre, i Carabinieri della competente Stazione di Marchirolo non hanno potuto fornire alcuna informazione utile, in quanto l’istante risulta residente abitualmente in Svizzera dal 2014 (nell’ordinanza precisa il Tribunale che la notifica del decreto di citazione è stata regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.). 2. Avverso la sopra indicata ordinanza, ZI AG ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, articolandolo in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge processuale penale e per la precisione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 comma 1, cod. proc. pen. Nello specifico, eccepisce l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, avv. Davide Giudici, regolarmente nominato già nell’anno 2022, come risulta dalla documentazione allegata, essendo stato, invece, tale avviso erroneamente notificato in primo luogo al difensore che aveva presentato l’istanza, avv. Monteleone, e successivamente al difensore d’ufficio, senza che mai fosse coinvolto il difensore effettivamente scelto dall’interessato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il condannato lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli art. 161 c.p.p. e 666, comma 3, cod. proc. pen., per aver il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza all’interessato presso il domicilio regolarmente eletto in Italia. Precisa, infatti, che il suo assistito aveva regolarmente eletto domicilio presso l’abitazione della madre in Marchirolo, ma che la notifica non è stata effettuata presso tale indirizzo, in quanto ci si è basati solo sulle informazioni fornite dai Carabinieri di Marchirolo secondo cui lo stesso è residente in [...].
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, AG denuncia la violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dagli art. 24 Cost. e 6 comma 3 lett. c) Cedu, poiché le omesse notificazioni hanno impedito l’effettivo esercizio di tale diritto. La celebrazione dell’udienza senza la presenza del difensore di fiducia regolarmente nominato e senza la partecipazione dell’interessato, entrambi non tempestivamente avvisati, ha leso il diritto alla difesa tecnica e il diritto dell’interessato ad essere assistito dal difensore di sua scelta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 Va, invero, osservato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, [...], Rv. 263598: in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Nel caso in esame risulta essere incerta la notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza. Dalla documentazione in atti risulta che in data 3 marzo 2019 era stata presentata istanza a mezzo dell’avv. Davide Monteleone e che in data 25 gennaio 2022, era stato nominato l’avv. Davide Giudici, con revoca di ogni precedente nomina. Nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzo 2025, emesso in data 4 marzo 2025, è indicato, ai fini della notifica, l’avv. Monteleone quale difensore di fiducia, ma all’udienza è presente il difensore d’ufficio avv. Alex Maria Born, nominato in data 7 marzo 2025, in quanto, secondo quanto riportato nella nomina, il difensore di fiducia avrebbe rinunciato al mandato. L’avv. Born risulta presente anche all’udienza dell’8 ottobre 2025. Nell’atto di nomina del difensore di ufficio, però, non si specifica se la rinuncia, che non è stata rinvenuta in atti, riguarda il difensore di fiducia in ultimo nominato, che non risulta avere ricevuto la notifica, o quello al quale la fissazione sarebbe stata comunicata (come sembrerebbe più verosimile). Anche la notifica all’interessato potrebbe subire conseguenze in seguito a detta verifica. Dagli atti, invero, risulta che l’interessato aveva eletto domicilio presso la residenza della madre in data 25 febbraio 2019; nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzo veniva indicato, ai fini della notifica, detto domicilio;
con nota dell’8 marzo, i Carabinieri di Marchirolo comunicavano che non era stato possibile effettuare la notifica, per essere risultato il condannato residente in [...], in assenza, al di là di un generico riferimento alla residenza estera, di qualsiasi dettaglio al riguardo;
l’udienza del 26 marzo veniva rinviata all’udienza dell’8 ottobre 2025, al fine di procedere alla notifica all’interessato ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio. Ove, quindi, dovesse verificarsi, in sede di rinvio, che il difensore di fiducia in ultimo nominato non aveva mai ricevuto notifica e non aveva rinunciato, è evidente che la notifica all’interessato, che andava effettuata presso il difensore di fiducia e non presso un difensore d’ufficio erroneamente nominato, dovrà essere rinnovata con tali modalità. 3 2. Si impone, alla luce delle evidenziate incertezze, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, nel quale andranno effettuate le verifiche indicate ed eventualmente rinnovate le notifiche.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di milano. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4