Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 2203 102 RE PU B BLICA I TALIANA A CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Presidente R.G.8502/199Dott. Guglielmo Sciarelli " Alberto Spanò Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Rep. "1 Donato Figurelli "I Cron.5244 "1 Alessandro De Renzis Ud. 6/12/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI ISTITUTO NAZIONALE PER I.N.A.I.L.,in persona del legale rappresentante pro- SUL LAVORO - tempore,elett.dom.in Roma, via IV Novembre, n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà che lo rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Pizza Cola di Rienzo, 69 4796 CO NZ,elett.dom.in Roma, Via Alberico II, n.33, presso l'avv. Paolo Boer che, unitamente agli avv. Ettore e G. Paolo Parenti, lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
1 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Piacenza in data 10 febbraio 1999, n.46 (R.G.N.2468/1997); uditi gli avv.Antonino Catania e Giuseppe Marzi per delega dell'avv. Paolo Boer;
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 6/12/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI IN conveniva davanti al Pretore del lavoro di Piacenza 1'INAIL e, deducendo che, mentre prestava la propria attività lavorativa in qualità di artigiano falegname, era caduto il 20 aprile 1995 da una scala subendo un infortunio da cui era derivata una invalidità permanente e che l'Istituto non aveva riconosciuto la natura professionale della malattia, ne chiedeva la condanna alla costituzione di rendita, oltre accessori. Nella resistenza del convenuto, il Pretore, con sentenza del 24 1997 dichiarava che il ricorrente era affetto da un settembre complesso invalidante permanente nella misura del 22% con una invalidità temporanea totale di giorni 150,a causa dell'infortunio subito;
condannava l'INAIL al pagamento della rendita per inabilità permanente e all'indennità invalidità temporanea permanenteper 2 A per i motivi e nella misura di legge,con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti. Avverso la decisione proponeva appello l'Istituto ma il locale Tribunale, con sentenza del 10 febbraio 1999, confermava la pronuncia pretorile. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso il IN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del DPR 30 giugno 1965,n.1124,12 delle disposizioni sulla legge in generale, dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, degli artt. 113,116 e 132 n.4 c.p.c.,118 disp.att. c.p.c. nonché omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha ritenuto indennizzabile, in quanto avvenuto in occasione di lavoro,la caduta dalla scala del IN, senza considerare che occorre a tali fini che l'infortunio si sia effettivamente verificato per una situazione di rischio che promani direttamente e connaturalmente dalla attività lavorativa.In tale profilo risulta evidente che l'evento ebbe a verificarsi,nella specie,per una caduta del tutto accidentale, riferita dall'interessato, il cui rischio però incombeva su tutti coloro che si fossero trovati nella stessa situazione di salire o scendere da quella scala.Peraltro l'evento 3 Д non si era verificato in costanza o in attualità di lavoro, considerato che per esplicita ammissione del IN la caduta dalla scala era avvenuta alle ore 20 "dopo avere l'infortunio non è indennizzabile poiché, comecenato". Inoltre noto, l'attività dell'artigiano lavoratore autonomo è coperta da assicurazione infortuni solo nella misura in cui è connessa all'attività manuale mentre esula quella collegata soltanto con la imprenditoriale dell'azienda.Ed è parte organizzativa ed innegabile che l'assicurato al momento dell'infortuno stava materiale illustrativo per la composizione diprendendo depliants, ossia un'attività ricondotta a quella organizzativa e imprenditoriale,come tale esclusa dalla tutela antinfortunistica. Il motivo va rigettato perché infondato. L'occasione di lavoro, che non subisce restrizioni rispetto alla categoria impiegatizia e che a norma dell'art.2 T.U. n.1124 del 1965,condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio patito dal lavoratore, non comporta necessariamente che 1'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, ma occorre la sussistenza derivazione di un nesso di eziologica, quanto meno indiretto, non essendo mediato ed infortuni sul lavoro finalizzata al'assicurazione contro gli coprire il rischio generico, considerando che il rischio assicurato è solo quello specifico, tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, ma anche quello non totalmente estraneo (Cass., 22 novembre 1999, n.12930;Cass.,22 all'attività lavorativa giugno 1999, n.5419; Cass., 18 aprile 1998,n.3620). Siffatti principi sono stati esattamente applicati dal Tribunale che ha accertato che: secondo quanto riferito dai testi escussi,il IN,salito dopo cena su una scala a pioli per recuperare materiale illustrativo espressamente richiest dall'operaio con cui stava effettuando lavori,era caduto al suolo riportando lesioni;
la consultazione degli opuscoli era immediatamente e necessariamente connessa,o strumentale, al compimento dell'attività manuale di artigiano falegname, titolare di una piccola impresa;
trattavasi perciò di rischio indennizzabile anche perché non vi era contrasto tra le parti sul grado di invalidità del IN. Il giudizio espresso, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, è come tale incensurabile in questa sede. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa degli artt.74 del TU n.1124 del 1965,16,6° applicazione comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412,7 della legge n.533 del 1973, dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.156 del 1991, degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 112,113,115 c.p.c.,118 disp.att. c.p.c., dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie eprofessionali nonché omessa, contraddittoria insufficiente motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione riferiti sui ratei 5 scaduti, senza tenere conto del precetto di cui al citato art.74 TU che prescrive la decorrenza della rendita dalla cessazione della inabilità temporanea e in ogni caso della norma prescrivente l'osservanza dei 120 giorni dalla domanda. Né tanto meno il giudice d'appello, nell'attribuire cumulativamente le due prestazioni accessorie, ha considerato quanto sancito dall'art.16,6 comma, della legge n.412 del 1991, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte Suprema con la sentenza n.5895 del giugno 1996.Peraltro il cumulo era nella specie incompatibile per la presenza di eventi del 24 aprile 1995, incontrovertibilmente successivi alla entrata in vigore del detto art.16. Il motivo è inammissibile. L'Istituto, nel proporre appello, non ha formulato censura alcuna in ordine agli accessori così come riconosciuti dal giudice di primo grado onde sul punto si è formato un giudicato implicito e,conseguentemente, la relativa questione non può più essere riesaminata in questa sede. Va perciò rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo;
dichiara inammissibile il secondo;
condanna l'INAIL alle spese in EURO 671 oltre EURO 4.000 (quattromila) per onorari con distrazione in solido in 6 A favore dei difensori antistatari Paolo Boer. Roma, 6 dicembre 2001 Il Presidente Spylichen Cuauh Stilline 14 FEP 2007 CANCELLE 7 avv. Ettore e Giampaolo Parenti e Il Consigliere est. Maureudorco Nias I D , SA O S L 0 L 1 A O , T . 3 B T 3 A I R 5 S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G P I S O -8 IM N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G IST T E E IT S L E G IR E A R D L L O E D