CASS
Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CO EN FF MA CO FI NI CO GENOVESE SENTENZA sul ricorso proposto da: CH AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere CO FI;
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la memoria di replica trasmessa nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Torino, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Novara aveva riconosciuto LI HA colpevole dei reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una “pistola SIG SAUER, priva della canna e munita di caricatore contenente tre cartucce calibro 9X19 e una cartuccia calibro 9X21 marca Luger”, nonché del delitto di ricettazione della medesima arma, provento di furto avvenuto in Svizzera. Nell'esaminare i motivi di appello la Corte territoriale: - ha ritenuto certa la riconducibilità all'imputato dell'arma rinvenuta nell'intercapedine interna del guard-rail sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni oculari, riscontrate dagli accertamenti compiuti nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria, e ha escluso l'attenuante della lieve entità di cui all’art. 5 della l. n. 895 del 1967; - non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
- ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità perché non accompagnata dalla produzione di idonea documentazione a supporto e comunque incompatibile con la pericolosità sociale dell’imputato.
2. Ricorre avverso la sentenza il difensore di fiducia di LI HA, avv. Alessio Ioppa, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità all'imputato della pistola oggetto di sequestro. Lamenta che la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese dai testimoni ST e IC. Come si evince dalla trascrizione dei loro esami dibattimentali, riportata nel corpo del ricorso ai fini della sua autosufficienza, entrambi hanno riferito di avere visto a bordo dell’automobile, fermatasi nei pressi del guard-rail, due persone, una donna e un uomo, e solo quest’ultimo scendere dal veicolo. Non hanno, quindi, mai affermato di aver Penale Sent. Sez. 1 Num. 9807 Anno 2026 Presidente: DE ZO EP Relatore: FI CO Data Udienza: 20/02/2026 visto l'uomo sceso dall’autovettura tenere in mano qualcosa, che, subito dopo, aveva nascosto. Parimenti travisate sono state le dichiarazioni rese dalla fidanzata dell’imputato, dalle quali, se correttamente interpretate, si evince che il pacco depositato dall’imputato non era di grandi dimensioni e, comunque, idoneo a contenere non una pistola ma, se mai, un modesto quantitativo di stupefacente, come confessato alla testimone dallo stesso LI HA poco prima di essere fermato dai carabinieri. Non sono state correttamente interpretate neanche le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame. LI HA ha descritto le operazioni di ricerca delle munizioni, svolta dalla polizia giudiziaria per riscontrare le sue dichiarazioni, in termini convergenti con le affermazioni dei militari operanti. Non è illogico che l’imputato abbia deciso in un primo momento di non denunciare la scoperta dell’arma, salvo poi collaborare una volta raggiunto dalle accuse. Secondo il ricorrente, i descritti travisamenti hanno inciso, in modo decisivo, sulla tenuta logica della motivazione, che, risulta fondata su informazioni in realtà mai introdotte nel processo. Non può essere considerato un significativo elemento indiziario a carico dell’imputato il rinvenimento nella sua abitazione di un caricatore in assenza di accertamenti tecnici idonei a verificarne la effettiva compatibilità con l’arma in sequestro.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 10 e 14 l. n. 497 del 1974 in ordine alla qualificazione della pistola oggetto di sequestro come “ arma da guerra” e non come “arma comune da sparo”. Tale erronea qualificazione ha impedito l’applicazione della riduzione di pena prevista dall’art. 7 della legge n. 895 del 1967, nel testo vigente.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per reato di ricettazione. La motivazione è fondata in via esclusiva sulla riconducibilità dell'arma all'imputato, che, invece, per come chiarito nel primo motivo di ricorso, deve essere esclusa.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. La Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando l'atteggiamento dell'imputato non collaborativo ed incline ad affermare il falso. Così operando ha violato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego di responsabilità da parte dell'imputato costituisce esercizio di una facoltà legittima riconosciuta dall'ordinamento processuale. E’ stato del tutto trascurato che LI HA, sin dall’immediatezza, ha collaborato con la polizia giudiziaria, segnalando la presenza di materiale di interesse investigativo ulteriore rispetto a quello rinvenuto e permettendo il recupero ed il sequestro di un rilevante numero di munizioni.
2.5. Con il quinto motivo denuncia direzione di legge e vizio di motivazione relazione agli artt. 598 bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 53 della l. n. 689 del 1981. Lamenta che la conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità è stata negata con un percorso motivazionale illogico, che non indica le ragioni per le quali non sia in grado di rispettare le prescrizioni imposte dalla misura invocata nonostante l’epoca risalente dei suoi precedenti penali ed il recente esito positivo della messa alla prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il primo motivo, relativo alla riconducibilità all'imputato della pistola oggetto di sequestro, non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. Il ricorrente, lungi dal denunciare un vizio dell’apparato giustificativo o un travisamento della prova deducibile in questa sede di legittimità, sollecita, nella sostanza una lettura alternativa di alcune prove dichiarative così da pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto da sovrapporre a quella, tutt’altro che illogica, cui sono pervenuti i Giudici del merito che, con valutazioni conformi che si saldano tra loro, hanno attribuito all’imputato la detenzione ed il porto della pistola in sequestro sulla scorta delle convergenti dichiarazioni di più testimoni correttamente interpretate. Come si evince anche dagli stralci di dichiarazioni inserite nel ricorso, i viticoltori ST e IC hanno ricordato di aver visto chiaramente un soggetto, la cui identificazione con l’imputato non è oggetto di contestazione, scendere da un autovettura e “buttare” un qualcosa esattamente nello stesso posto dove, immediatamente dopo l’allontanamento del veicolo, avevano trovato il revolver e non altro. La fidanzata LI HA ha riferito che l’imputato, durante una sosta nella stessa località indicata da ST e IC, si era allontanato dall’autovettura verso il guard-rail, tenendo in mano qualcosa come una “carta accartocciata”. I carabinieri intervenuti nell’immediatezza, seguendo le indicazioni fornite dai due viticoltori, avevano rinvenuto la pistola, custodita all’interno di un pacco di colore chiaro mentre non avevano rinvenuto confezioni di qualunque tipo contenenti stupefacente. Risulta, quindi, smentita la versione alternativa fornita dall'imputato, il quale aveva riferito di avere lasciato nel posto indicato dai due viticoltori non una pistola bensì un sacchetto contenente stupefacente. D’altra parte, aggiungono i Giudici di appello, la tesi sostenuta da LI HA di non avere segnalato, sin dal primo momento, alle Forze dell'ordine la presenza nei pressi del guard-rail del sacchetto con la pistola, che pure ha ammesso di avere visto quando aveva depositato lo stupefacente, per non rischiare di compromettere gli altri spacciatori operanti nella zona, non è in linea con la condotta collaborativa che lo stesso aveva tenuto, fin dal primo contatto coi carabinieri, fornendo indicazioni rivelatesi utili per rinvenire lungo la stessa strada non solo droga ma anche munizioni. La gravità della piattaforma di accusa è stata confermata dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di un caricatore calibro 9 la cui compatibilità con la pistola in sequestro è stata desunta dalle dichiarazioni del personale di polizia.
1.2. La piena conformità tra le valutazioni del Tribunale e quelle della Corte di appello ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità per quanto riguarda la verifica dell’adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile. Si è già da tempo chiarito, per esempio, che il vizio di travisamento della prova a più riprese evocato al ricorrente, può esser dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837- 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018 – 01; Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Rv. 280155 – 01; Sez. 3, n. 3 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777 – 01). Sotto altro profilo, poi, non è ultroneo ricordare che il vizio motivazionale non può certamente tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d’appello in maniera coerente con le conclusioni del primo giudice (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 – 01): Nel giudizio di legittimità rimane, infatti, non devolvibile il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Sono sempre estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, da ciò inferendosi pertanto l’inammissibilità di doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482- 01; n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 – 01).
2. Il secondo motivo, relativo alla natura giuridica dell’arma, è fondato.
2.1. Va rammentato che la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene qualificabile come arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum, con il corrispondente munizionamento (Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994-01; Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv. 262609-01; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186-01), a fronte della pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche, e di capacità balistiche, pressoché identiche a quelle del modello 9x19. E'stato, quindi, superato l’orientamento più risalente di questa Corte, da ultimo ribadito da Sez. 1 n. 16630 del 14/03/2013, Rv. 255842, e da Sez. 1 n. 12737 del 20/03/2012, Rv. 252560, secondo cui, anche dopo la modifica apportata all'art. 2 della l. 110 del 1975 dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 204 del 2010, la pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, e le relative cartucce, sono da considerarsi arma e munizioni da guerra, sul duplice presupposto della spiccata potenzialità offensiva e della destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi armati dello Stato. Come condivisibilmente affermato dalle sentenze più recenti, la rivisitazione del precedente orientamento si è resa necessaria in quanto il criterio della spiccata potenzialità offensiva - che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate al loro caricamento, contenuta nell'art. 1, commi 1 e 3, legge 110/1975, requisito tipico ed individualizzante dell'appartenenza del modello di pistola calibro 9x19 alla categoria delle armi da guerra o tipo guerra, secondo la più risalente impostazione - è stato contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche a quelle del modello 9x19, rispetto al quale l'unica differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro 9x21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9x19 parabellum. 4 L'esclusione dell'intrinseca potenzialità offensiva, tipica del munizionamento per armi da guerra o tipo guerra - secondo la definizione contenuta nella legge 110 del 1975, art. 1, comma 2 - della cartuccia calibro 9x19 parabellum, è confermata dall'esistenza e dalla commerciabilità sul mercato italiano di munizioni per arma comune da sparo dotate di una superiore capacità di offesa alla persona, ad esempio il calibro 357 magnum 9x33 mm R, liberamente detenibili da soggetti privati nel rispetto della normativa di pubblica sicurezza, nonché, soprattutto, dalla circostanza che armi lunghe da fuoco camerate per cartucce del medesimo calibro 9x19 parabellum, come la carabina Thureon Defense di fabbricazione statunitense, hanno recentemente ottenuto dal Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia la certificazione di armi comuni da sparo importabili e commerciabili in Italia. La conclusione che ne consegue - per cui la qualificazione in termini di arma da guerra della pistola semiautomatica camerata per l'utilizzo di munizionamento calibro 9x19 parabellum non può discendere da un inesistente carattere intrinseco della stessa come arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offensiva, all'impiego bellico - trova riscontro, sul piano normativo-sistematico, nel fatto che la relativa disciplina è contenuta non già nell'art. 1 della legge 110 del 1975 - che definisce, come si è visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra -, ma nel successivo art. 2, che definisce le armi e le munizioni comuni da sparo, prevedendo, al comma 2, il divieto di fabbricazione, di introduzione nel territorio dello Stato e di vendita del relativo modello di armi corte da fuoco "salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione", così presupponendo che, in mancanza di tale divieto, le armi stesse sarebbero altrimenti commerciabili nello Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo, posto che, se si trattasse di armi da guerra rientranti nella definizione dell'art. 1, l'importazione in Italia e la vendita ai soggetti privati sarebbe di per sé inibita dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire un apposito divieto al riguardo. Il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare, con le debite autorizzazioni, il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una presunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta ad una inesistente maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9x19 parabellum, il cui impiego sarebbe altrimenti proibito anche per le armi lunghe da fuoco;
la relativa disciplina assolve, così, la funzione non già di tutelare la sicurezza pubblica inibendo la disponibilità ai soggetti privati di un'arma e di un munizionamento dotati della spiccata pericolosità e azione lesiva tipiche delle armi da guerra, ma di consentire - o per converso di escludere - l'immediata riferibilità, in termini di tendenziale certezza, all'azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o conflitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda o, viceversa, non corrisponda, allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi armati dello Stato, posto che la similare cartuccia calibro 9x21 IMI, proprio a causa della maggiore lunghezza del bossolo, è impossibile da camerare sulle pistole munite di una camera di scoppio lunga solo 19 mm. La destinazione, per quanto esclusiva, all'armamento delle forze armate e dei corpi armati dello Stato italiano, non può pertanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classificazione e qualificazione giuridica come arma da guerra, che - a seguito dell'abrogazione della L n. 110 del 1975, art. 7, per effetto della novella di cui all’art. 14 della l. n. 183 del 2011, , con conseguente soppressione con decorrenza dal 01/01/2012 del catalogo ivi previsto - non è più possibile ricavare, per esclusione, neppure dalla mancata iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da 5 sparo.
2.2. Importanza fondamentale rivestono, inoltre, agli effetti della risoluzione della questione di diritto inerente alla corretta qualificazione che deve attualmente riconoscersi alla pistola calibro 9x19, la sopravvenienza della norma di cui all’art. 23, comma 12 sexiesdecies,del d.l. 06/07/2012 n. 95, conv. con lal. 7 agosto 2012, n. 135, che, a, seguito della abolizione del catalogo previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7, ha attribuito al Banco nazionale di prova, di cui all'art. 11 comma 2 della medesima legge, la competenza a verificare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché le conseguenti determinazioni che sono state adottate dal suddetto Banco nazionale di prova in attuazione dei nuovi compiti assegnati dalla legge nella procedura per la classificazione e il riconoscimento delle armi comuni da sparo. Per quanto qui interessa, deve essere richiamata la deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, adottata all'esito della riunione del consiglio di amministrazione del 01/03/2013, approvata dal Ministero dello sviluppo economico in data 19/04/2013, che, con specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9x19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di cui all’art. 5 d. lgs. 204 del 2010, ne consente "la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni", ma "tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati", ha precisato che "per evitare equivoci" le armi stesse non saranno inserite nell'elenco delle armi classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore il Banco dichiarerà che si tratta di "arma comune non commercializzabile in Italia". Alla stregua di tale ultima determinazione, proveniente dall'ente istituzionalmente deputato a verificare la qualità di arma comune da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in Italia, non è dunque più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiautomatica calibro 9x19, camerata per le munizioni calibro 9 parabellum, il cui inserimento nell'elenco delle armi commercializzabili in Italia ai soggetti privati e inibito soltanto dal divieto normativo - contenuto nella L. 110 del 1975, art. 2, comma 2 - che ne riserva la destinazione d'uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, e non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in oggetto, che è e resta quella di un'arma comune da sparo.
2.3. Depongono nel senso della qualificazione come “armi comuni da sparo” delle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9x19 parabellum le modifiche introdotte dalla l., 28 dicembre 2021, n. 238, per garantire l’attuazione degli obblighi, relativi al biennio 2019-2020, derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione Europea (cd. ‘"legge europea 2019 - 2020). L’art. 18 della legge da ultimo citata ha integrato l'art. 1, terzo comma, della legge n. 110/1975, stabilendo che le munizioni del calibro 9x19, destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare un apposito segno distintivo. Tale segno deve consistere - precisa la novella - nel “marchio NATO” o in un’altra marcatura analoga idonea ad individuarne la destinazione alle medesime Forze Armate o Corpi Armati. Da tale novità legislativa consegue che: a) le munizioni contraddistinte dal cennato “marchio NATO” o da altra marcatura attestante la destinazione alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato rimangono sottoposte alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra;
b) di contro, le munizioni che non recano i predetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi 6 comuni. L’art. 18 cit. ha, inoltre, soppresso all’art. 2, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 la previsione che vietava la fabbricazione, l’introduzione del territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Per effetto di tale modifica i soggetti interessati, muniti delle prescritte autorizzazioni, possono quindi richiedere al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia di sottoporre anche le armi corte in calibro 9x19 alla verifica finalizzata all'attribuzione della qualità di arma comune da sparo e all'immissione nel mercato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 23, comma 2-sexiesdecies d.l., 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2.4. Dal momento che l’erronea qualificazione della “pistola SIG SAUER, priva della canna e munita di caricatore contenente tre cartucce calibro 9X19” come “arma da guerra” ha inciso nella valutazione della gravità del reato di cui al capo A) e, conseguentemente, nel mancato riconoscimento dell’attenuate del fatto di lieve entità d cui all’art. 5 della l. n. 895 del 1967, oltre che nella dosimetria della pena del reato continuato e nella decisione di rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva , la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che, all'esito, deciderà in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il terzo motivo, relativo al reato di ricettazione di cui al capo B), è inammissibile nei termini chiariti esaminando il primo motivo, posto che il ricorrente ha riproposto in ordine a questo capo di imputazione le medesime censure dedotte con riferimento al capo A), tutte attinenti al tema della riconducibilità dell'arma all'imputato.
4. Il quarto motivo e il quinto motivo, in quanto inerenti al trattamento sanzionatorio, restano assorbiti perché investono profili destinati a essere riconsiderati in sede di rinnovata valutazione dello specifico illecito di cui al capoA).
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), quanto alla natura dell'arma, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che, all'esito, deciderà in ordine al trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO FI EP DE ZO 7
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la memoria di replica trasmessa nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Torino, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Novara aveva riconosciuto LI HA colpevole dei reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una “pistola SIG SAUER, priva della canna e munita di caricatore contenente tre cartucce calibro 9X19 e una cartuccia calibro 9X21 marca Luger”, nonché del delitto di ricettazione della medesima arma, provento di furto avvenuto in Svizzera. Nell'esaminare i motivi di appello la Corte territoriale: - ha ritenuto certa la riconducibilità all'imputato dell'arma rinvenuta nell'intercapedine interna del guard-rail sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni oculari, riscontrate dagli accertamenti compiuti nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria, e ha escluso l'attenuante della lieve entità di cui all’art. 5 della l. n. 895 del 1967; - non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
- ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità perché non accompagnata dalla produzione di idonea documentazione a supporto e comunque incompatibile con la pericolosità sociale dell’imputato.
2. Ricorre avverso la sentenza il difensore di fiducia di LI HA, avv. Alessio Ioppa, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità all'imputato della pistola oggetto di sequestro. Lamenta che la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese dai testimoni ST e IC. Come si evince dalla trascrizione dei loro esami dibattimentali, riportata nel corpo del ricorso ai fini della sua autosufficienza, entrambi hanno riferito di avere visto a bordo dell’automobile, fermatasi nei pressi del guard-rail, due persone, una donna e un uomo, e solo quest’ultimo scendere dal veicolo. Non hanno, quindi, mai affermato di aver Penale Sent. Sez. 1 Num. 9807 Anno 2026 Presidente: DE ZO EP Relatore: FI CO Data Udienza: 20/02/2026 visto l'uomo sceso dall’autovettura tenere in mano qualcosa, che, subito dopo, aveva nascosto. Parimenti travisate sono state le dichiarazioni rese dalla fidanzata dell’imputato, dalle quali, se correttamente interpretate, si evince che il pacco depositato dall’imputato non era di grandi dimensioni e, comunque, idoneo a contenere non una pistola ma, se mai, un modesto quantitativo di stupefacente, come confessato alla testimone dallo stesso LI HA poco prima di essere fermato dai carabinieri. Non sono state correttamente interpretate neanche le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame. LI HA ha descritto le operazioni di ricerca delle munizioni, svolta dalla polizia giudiziaria per riscontrare le sue dichiarazioni, in termini convergenti con le affermazioni dei militari operanti. Non è illogico che l’imputato abbia deciso in un primo momento di non denunciare la scoperta dell’arma, salvo poi collaborare una volta raggiunto dalle accuse. Secondo il ricorrente, i descritti travisamenti hanno inciso, in modo decisivo, sulla tenuta logica della motivazione, che, risulta fondata su informazioni in realtà mai introdotte nel processo. Non può essere considerato un significativo elemento indiziario a carico dell’imputato il rinvenimento nella sua abitazione di un caricatore in assenza di accertamenti tecnici idonei a verificarne la effettiva compatibilità con l’arma in sequestro.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 10 e 14 l. n. 497 del 1974 in ordine alla qualificazione della pistola oggetto di sequestro come “ arma da guerra” e non come “arma comune da sparo”. Tale erronea qualificazione ha impedito l’applicazione della riduzione di pena prevista dall’art. 7 della legge n. 895 del 1967, nel testo vigente.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per reato di ricettazione. La motivazione è fondata in via esclusiva sulla riconducibilità dell'arma all'imputato, che, invece, per come chiarito nel primo motivo di ricorso, deve essere esclusa.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. La Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando l'atteggiamento dell'imputato non collaborativo ed incline ad affermare il falso. Così operando ha violato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego di responsabilità da parte dell'imputato costituisce esercizio di una facoltà legittima riconosciuta dall'ordinamento processuale. E’ stato del tutto trascurato che LI HA, sin dall’immediatezza, ha collaborato con la polizia giudiziaria, segnalando la presenza di materiale di interesse investigativo ulteriore rispetto a quello rinvenuto e permettendo il recupero ed il sequestro di un rilevante numero di munizioni.
2.5. Con il quinto motivo denuncia direzione di legge e vizio di motivazione relazione agli artt. 598 bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 53 della l. n. 689 del 1981. Lamenta che la conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità è stata negata con un percorso motivazionale illogico, che non indica le ragioni per le quali non sia in grado di rispettare le prescrizioni imposte dalla misura invocata nonostante l’epoca risalente dei suoi precedenti penali ed il recente esito positivo della messa alla prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il primo motivo, relativo alla riconducibilità all'imputato della pistola oggetto di sequestro, non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. Il ricorrente, lungi dal denunciare un vizio dell’apparato giustificativo o un travisamento della prova deducibile in questa sede di legittimità, sollecita, nella sostanza una lettura alternativa di alcune prove dichiarative così da pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto da sovrapporre a quella, tutt’altro che illogica, cui sono pervenuti i Giudici del merito che, con valutazioni conformi che si saldano tra loro, hanno attribuito all’imputato la detenzione ed il porto della pistola in sequestro sulla scorta delle convergenti dichiarazioni di più testimoni correttamente interpretate. Come si evince anche dagli stralci di dichiarazioni inserite nel ricorso, i viticoltori ST e IC hanno ricordato di aver visto chiaramente un soggetto, la cui identificazione con l’imputato non è oggetto di contestazione, scendere da un autovettura e “buttare” un qualcosa esattamente nello stesso posto dove, immediatamente dopo l’allontanamento del veicolo, avevano trovato il revolver e non altro. La fidanzata LI HA ha riferito che l’imputato, durante una sosta nella stessa località indicata da ST e IC, si era allontanato dall’autovettura verso il guard-rail, tenendo in mano qualcosa come una “carta accartocciata”. I carabinieri intervenuti nell’immediatezza, seguendo le indicazioni fornite dai due viticoltori, avevano rinvenuto la pistola, custodita all’interno di un pacco di colore chiaro mentre non avevano rinvenuto confezioni di qualunque tipo contenenti stupefacente. Risulta, quindi, smentita la versione alternativa fornita dall'imputato, il quale aveva riferito di avere lasciato nel posto indicato dai due viticoltori non una pistola bensì un sacchetto contenente stupefacente. D’altra parte, aggiungono i Giudici di appello, la tesi sostenuta da LI HA di non avere segnalato, sin dal primo momento, alle Forze dell'ordine la presenza nei pressi del guard-rail del sacchetto con la pistola, che pure ha ammesso di avere visto quando aveva depositato lo stupefacente, per non rischiare di compromettere gli altri spacciatori operanti nella zona, non è in linea con la condotta collaborativa che lo stesso aveva tenuto, fin dal primo contatto coi carabinieri, fornendo indicazioni rivelatesi utili per rinvenire lungo la stessa strada non solo droga ma anche munizioni. La gravità della piattaforma di accusa è stata confermata dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di un caricatore calibro 9 la cui compatibilità con la pistola in sequestro è stata desunta dalle dichiarazioni del personale di polizia.
1.2. La piena conformità tra le valutazioni del Tribunale e quelle della Corte di appello ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità per quanto riguarda la verifica dell’adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile. Si è già da tempo chiarito, per esempio, che il vizio di travisamento della prova a più riprese evocato al ricorrente, può esser dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837- 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018 – 01; Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Rv. 280155 – 01; Sez. 3, n. 3 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777 – 01). Sotto altro profilo, poi, non è ultroneo ricordare che il vizio motivazionale non può certamente tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d’appello in maniera coerente con le conclusioni del primo giudice (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 – 01): Nel giudizio di legittimità rimane, infatti, non devolvibile il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Sono sempre estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, da ciò inferendosi pertanto l’inammissibilità di doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482- 01; n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 – 01).
2. Il secondo motivo, relativo alla natura giuridica dell’arma, è fondato.
2.1. Va rammentato che la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene qualificabile come arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum, con il corrispondente munizionamento (Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994-01; Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv. 262609-01; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186-01), a fronte della pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche, e di capacità balistiche, pressoché identiche a quelle del modello 9x19. E'stato, quindi, superato l’orientamento più risalente di questa Corte, da ultimo ribadito da Sez. 1 n. 16630 del 14/03/2013, Rv. 255842, e da Sez. 1 n. 12737 del 20/03/2012, Rv. 252560, secondo cui, anche dopo la modifica apportata all'art. 2 della l. 110 del 1975 dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 204 del 2010, la pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, e le relative cartucce, sono da considerarsi arma e munizioni da guerra, sul duplice presupposto della spiccata potenzialità offensiva e della destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi armati dello Stato. Come condivisibilmente affermato dalle sentenze più recenti, la rivisitazione del precedente orientamento si è resa necessaria in quanto il criterio della spiccata potenzialità offensiva - che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate al loro caricamento, contenuta nell'art. 1, commi 1 e 3, legge 110/1975, requisito tipico ed individualizzante dell'appartenenza del modello di pistola calibro 9x19 alla categoria delle armi da guerra o tipo guerra, secondo la più risalente impostazione - è stato contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche a quelle del modello 9x19, rispetto al quale l'unica differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro 9x21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9x19 parabellum. 4 L'esclusione dell'intrinseca potenzialità offensiva, tipica del munizionamento per armi da guerra o tipo guerra - secondo la definizione contenuta nella legge 110 del 1975, art. 1, comma 2 - della cartuccia calibro 9x19 parabellum, è confermata dall'esistenza e dalla commerciabilità sul mercato italiano di munizioni per arma comune da sparo dotate di una superiore capacità di offesa alla persona, ad esempio il calibro 357 magnum 9x33 mm R, liberamente detenibili da soggetti privati nel rispetto della normativa di pubblica sicurezza, nonché, soprattutto, dalla circostanza che armi lunghe da fuoco camerate per cartucce del medesimo calibro 9x19 parabellum, come la carabina Thureon Defense di fabbricazione statunitense, hanno recentemente ottenuto dal Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia la certificazione di armi comuni da sparo importabili e commerciabili in Italia. La conclusione che ne consegue - per cui la qualificazione in termini di arma da guerra della pistola semiautomatica camerata per l'utilizzo di munizionamento calibro 9x19 parabellum non può discendere da un inesistente carattere intrinseco della stessa come arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offensiva, all'impiego bellico - trova riscontro, sul piano normativo-sistematico, nel fatto che la relativa disciplina è contenuta non già nell'art. 1 della legge 110 del 1975 - che definisce, come si è visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra -, ma nel successivo art. 2, che definisce le armi e le munizioni comuni da sparo, prevedendo, al comma 2, il divieto di fabbricazione, di introduzione nel territorio dello Stato e di vendita del relativo modello di armi corte da fuoco "salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione", così presupponendo che, in mancanza di tale divieto, le armi stesse sarebbero altrimenti commerciabili nello Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo, posto che, se si trattasse di armi da guerra rientranti nella definizione dell'art. 1, l'importazione in Italia e la vendita ai soggetti privati sarebbe di per sé inibita dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire un apposito divieto al riguardo. Il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare, con le debite autorizzazioni, il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una presunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta ad una inesistente maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9x19 parabellum, il cui impiego sarebbe altrimenti proibito anche per le armi lunghe da fuoco;
la relativa disciplina assolve, così, la funzione non già di tutelare la sicurezza pubblica inibendo la disponibilità ai soggetti privati di un'arma e di un munizionamento dotati della spiccata pericolosità e azione lesiva tipiche delle armi da guerra, ma di consentire - o per converso di escludere - l'immediata riferibilità, in termini di tendenziale certezza, all'azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o conflitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda o, viceversa, non corrisponda, allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi armati dello Stato, posto che la similare cartuccia calibro 9x21 IMI, proprio a causa della maggiore lunghezza del bossolo, è impossibile da camerare sulle pistole munite di una camera di scoppio lunga solo 19 mm. La destinazione, per quanto esclusiva, all'armamento delle forze armate e dei corpi armati dello Stato italiano, non può pertanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classificazione e qualificazione giuridica come arma da guerra, che - a seguito dell'abrogazione della L n. 110 del 1975, art. 7, per effetto della novella di cui all’art. 14 della l. n. 183 del 2011, , con conseguente soppressione con decorrenza dal 01/01/2012 del catalogo ivi previsto - non è più possibile ricavare, per esclusione, neppure dalla mancata iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da 5 sparo.
2.2. Importanza fondamentale rivestono, inoltre, agli effetti della risoluzione della questione di diritto inerente alla corretta qualificazione che deve attualmente riconoscersi alla pistola calibro 9x19, la sopravvenienza della norma di cui all’art. 23, comma 12 sexiesdecies,del d.l. 06/07/2012 n. 95, conv. con lal. 7 agosto 2012, n. 135, che, a, seguito della abolizione del catalogo previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7, ha attribuito al Banco nazionale di prova, di cui all'art. 11 comma 2 della medesima legge, la competenza a verificare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché le conseguenti determinazioni che sono state adottate dal suddetto Banco nazionale di prova in attuazione dei nuovi compiti assegnati dalla legge nella procedura per la classificazione e il riconoscimento delle armi comuni da sparo. Per quanto qui interessa, deve essere richiamata la deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, adottata all'esito della riunione del consiglio di amministrazione del 01/03/2013, approvata dal Ministero dello sviluppo economico in data 19/04/2013, che, con specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9x19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di cui all’art. 5 d. lgs. 204 del 2010, ne consente "la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni", ma "tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati", ha precisato che "per evitare equivoci" le armi stesse non saranno inserite nell'elenco delle armi classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore il Banco dichiarerà che si tratta di "arma comune non commercializzabile in Italia". Alla stregua di tale ultima determinazione, proveniente dall'ente istituzionalmente deputato a verificare la qualità di arma comune da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in Italia, non è dunque più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiautomatica calibro 9x19, camerata per le munizioni calibro 9 parabellum, il cui inserimento nell'elenco delle armi commercializzabili in Italia ai soggetti privati e inibito soltanto dal divieto normativo - contenuto nella L. 110 del 1975, art. 2, comma 2 - che ne riserva la destinazione d'uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, e non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in oggetto, che è e resta quella di un'arma comune da sparo.
2.3. Depongono nel senso della qualificazione come “armi comuni da sparo” delle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9x19 parabellum le modifiche introdotte dalla l., 28 dicembre 2021, n. 238, per garantire l’attuazione degli obblighi, relativi al biennio 2019-2020, derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione Europea (cd. ‘"legge europea 2019 - 2020). L’art. 18 della legge da ultimo citata ha integrato l'art. 1, terzo comma, della legge n. 110/1975, stabilendo che le munizioni del calibro 9x19, destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare un apposito segno distintivo. Tale segno deve consistere - precisa la novella - nel “marchio NATO” o in un’altra marcatura analoga idonea ad individuarne la destinazione alle medesime Forze Armate o Corpi Armati. Da tale novità legislativa consegue che: a) le munizioni contraddistinte dal cennato “marchio NATO” o da altra marcatura attestante la destinazione alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato rimangono sottoposte alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra;
b) di contro, le munizioni che non recano i predetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi 6 comuni. L’art. 18 cit. ha, inoltre, soppresso all’art. 2, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 la previsione che vietava la fabbricazione, l’introduzione del territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Per effetto di tale modifica i soggetti interessati, muniti delle prescritte autorizzazioni, possono quindi richiedere al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia di sottoporre anche le armi corte in calibro 9x19 alla verifica finalizzata all'attribuzione della qualità di arma comune da sparo e all'immissione nel mercato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 23, comma 2-sexiesdecies d.l., 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2.4. Dal momento che l’erronea qualificazione della “pistola SIG SAUER, priva della canna e munita di caricatore contenente tre cartucce calibro 9X19” come “arma da guerra” ha inciso nella valutazione della gravità del reato di cui al capo A) e, conseguentemente, nel mancato riconoscimento dell’attenuate del fatto di lieve entità d cui all’art. 5 della l. n. 895 del 1967, oltre che nella dosimetria della pena del reato continuato e nella decisione di rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva , la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che, all'esito, deciderà in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il terzo motivo, relativo al reato di ricettazione di cui al capo B), è inammissibile nei termini chiariti esaminando il primo motivo, posto che il ricorrente ha riproposto in ordine a questo capo di imputazione le medesime censure dedotte con riferimento al capo A), tutte attinenti al tema della riconducibilità dell'arma all'imputato.
4. Il quarto motivo e il quinto motivo, in quanto inerenti al trattamento sanzionatorio, restano assorbiti perché investono profili destinati a essere riconsiderati in sede di rinnovata valutazione dello specifico illecito di cui al capoA).
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), quanto alla natura dell'arma, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che, all'esito, deciderà in ordine al trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO FI EP DE ZO 7