Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 1
Anche dopo la modifica dell'art. 2 legge n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma primo lett. a) D.Lgs. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), la pistola calibro 9 "parabellum" è da considerarsi come arma da guerra, sia per la sua potenzialità offensiva sia perché destinata all'uso dei moderni armamenti delle forze militari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2013, n. 16630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16630 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/03/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 367
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 40360/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ IO N. IL 11/03/1974;
avverso la sentenza n. 8924/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 03.05.2012 la Corte d'appello di Napoli integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato condizionato, aveva dichiarato ZZ OV colpevole dei reati di evasione dagli arresti domiciliari e detenzione, porto e ricettazione di una pistola di fabbricazione cecoslovacca, marca CZ, cal. 9 parabellum, e di tredici cartucce, considerati arma e munizioni da guerra, così condannandolo, ritenuto vincolo di continuazione tra tutti i reati ed operata la riduzione per il rito, alla pena finale di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400- di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo, con atto personale, violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando -in sintesi- nei seguenti termini: a) errata qualificazione della pistola come arma da guerra, in difetto di accertamenti concreti sulla reale potenzialità offensiva di quello specifico esemplare, ed in mancanza di un rigoroso accertamento che la stessa sia destinata al moderno armamento delle forze di polizia o dell'esercito; analogamente era mancato specifico accertamento sulle munizioni sequestrate;
infine il calibro 9 parabellum non era considerato da guerra in base alla legge sugli armamenti n. 185/90 ed al D.Lgs. n. 204 del 2010; b) carenza di motivazione in ordine alle scriminanti, anche putative, richieste in ordine al reato di evasione;
c) mancata esclusione della recidiva in relazione alle circostanze che avevano determinato il fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.
2. È infondato il primo motivo di ricorso (v, sopra, sub ritenuto, p.
2.a) posto che è del tutto pacifico che, ancor oggi, allo stato attuale della specifica normativa, la pistola cal. 9 parabellum si debba considerare arma da guerra, sia per la sua spiccata potenzialità offensiva, sia perché di fatto destinata all'uso dei moderni armamenti delle forze militari. In tal senso va rilevato che nessun apprezzabile argomento contrario sviluppa il ricorrente, se non quello, del tutto irrilevante, che fa riferimento alla L. n. 185 del 1990 (che, all'art. 2, comma 2, lett. b, include in via generale le armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento tra gli armamenti militari, ma non le descrive, rimandando alla restante normativa), e quello che richiama il D.Lgs. n. 204 del 2010 che - di
contro
- conferma la natura di arma da guerra del cal. 9 parabellum, posto che al suo art. 5 introduce modifica alla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 2, nei seguenti termini: "Salvo che siano destinate alle Forze armate, ai corpi militari dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione che siano camerate per il munizionamento nel cal. 9 parabellum", con il che all'evidenza escludendo tale tipo di armi dal novero delle armi comuni da sparo. A nulla rileva, quindi, il discorso difensivo relativo alla concreta potenzialità dell'arma in sequestro, che è quella connessa alla sua configurazione, posta la indiscussa normale efficienza del singolo esemplare in questione, giusta gli accertamenti, non contestati dalla difesa, eseguiti in sede di merito.
Parimenti infondato, di conseguenza, è il ricorso con riferimento alle munizioni in questione, atteso che le cartucce per pistola cai. 9 parabellum sono classificate munizioni per arma da guerra, come già ritenuto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Pen. Sez. 1, n. 12737 in data 20.03.2012, Rv. 252560, Tornasello;
ecc.).
3. Non può essere accolto, siccome infondato, neppure il secondo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, p.
2.b) relativo al reato di evasione, in ordine al quale la Corte territoriale ben ha svolto - contrariamente all'erroneo assunto del ricorrente- adeguata e corretta motivazione anche con riferimento alle prospettate cause esimenti. Ed invero si devono ritenere del tutto insussistenti, in base alla stessa narrazione del ZZ -il che fa escludere anche il profilo putativo- (avendo sostenuto l'imputato che le minacce duravano da mesi ed erano ricollegabili alle divergenze in merito alla spartizione del bottino di una rapina), i requisiti dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, almeno in parte riconducibile alla propria condotta, ai fini sia dell'art. 52 che dell'art. 54 c.p.. 3. Anche la negativa considerazione dei profili soggettivi, ai fini della recidiva, è stata oggetto di corretta e pertinente motivazione da parte della Corte territoriale, così come del giudice di primo grado, sul rilievo della spiccata capacità criminale che il nuovo episodio ampiamente dimostrava in un quadro di allarmante progressione delinquenziale, a giustificazione della necessità della concreta applicazione della recidiva stessa nei termini contestati. È del tutto palese, pertanto, l'assoluta infondatezza anche di tale profilo del ricorso (sviluppato al p. sopra indicato sub 2.c) peraltro in difetto di correlazione, posto che i giudici del merito hanno coerentemente fornito valutazione assai negativa della complessiva condotta dell'imputato.
4. In definitiva il ricorso risulta infondato in ogni sua prospettazione e, come tale, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013