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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza , all'esito della discussione orale, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 3481\2023 R.G. promossa
DA
, rapp. e dif. dall' avv.to CECERE LUCA giusta procura in atti, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 , parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore del trattamento precisato in sede di CP_1 conclusioni nella misura invocata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta ed espletata C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza .
La domanda attorea è fondata.
1 Il nominato CTU ha infatti riconosciuto che la lesione diagnosticata ha infatti determinato una lesione dell'integrità psicofisica del periziando nella misura del 7% COMPLESSIVA TENENDO CONTTO DI ALTRA
PREESISTENZA LAVORATIVA cod 36 delle tabelle di cui all'art.13 DL 38\2000 (v. rel CTU in atti).
La consulenza tecnica d' ufficio ha posto in rilievo la illegittimità dell' operato dell' e la fondatezza CP_1 della pretesa attorea.
Questo giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U. in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico - legale ed esente da errori logico - giuridici.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto, accertato che parte istante ha subìto a seguito della malattia professionale denunciata il 24.6.2022 un danno complessivo all' integrità psico-fisica pari al 7%, condanna l'
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della relativa prestazione di legge, oltre accessori dalla CP_1 maturazione all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1500,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge , con attribuzione;
c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, il 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. MONICA d'AGOSTINO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza , all'esito della discussione orale, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 3481\2023 R.G. promossa
DA
, rapp. e dif. dall' avv.to CECERE LUCA giusta procura in atti, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 , parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore del trattamento precisato in sede di CP_1 conclusioni nella misura invocata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta ed espletata C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza .
La domanda attorea è fondata.
1 Il nominato CTU ha infatti riconosciuto che la lesione diagnosticata ha infatti determinato una lesione dell'integrità psicofisica del periziando nella misura del 7% COMPLESSIVA TENENDO CONTTO DI ALTRA
PREESISTENZA LAVORATIVA cod 36 delle tabelle di cui all'art.13 DL 38\2000 (v. rel CTU in atti).
La consulenza tecnica d' ufficio ha posto in rilievo la illegittimità dell' operato dell' e la fondatezza CP_1 della pretesa attorea.
Questo giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U. in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico - legale ed esente da errori logico - giuridici.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto, accertato che parte istante ha subìto a seguito della malattia professionale denunciata il 24.6.2022 un danno complessivo all' integrità psico-fisica pari al 7%, condanna l'
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della relativa prestazione di legge, oltre accessori dalla CP_1 maturazione all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1500,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge , con attribuzione;
c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, il 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. MONICA d'AGOSTINO
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