Sentenza 21 settembre 2010
Massime • 2
Spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno di un marchio, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione di uso abusivo ed usurpazione di un marchio relativo a nome notorio di persona, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale del riesame avesse esaminato e giudicato negativamente la validità del marchio comunitario registrato e rilasciato all'indagato in violazione del Codice della proprietà industriale).
Integra il reato previsto dall'art. 473 cod. pen. l'uso di un marchio consistente nel nome notorio di una persona, anche se registrato in sede comunitaria, in quanto anche un marchio comunitario deve rispettare la normativa interna che prevede che i nomi di persona, se notori, possono essere registrati con marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi. (Nella specie trattavasi del marchio "Vasco", riferibile ad un noto cantante italiano, riprodotto su capi di abbigliamento oggetto di sequestro probatorio).
Commentari • 3
- 1. Non basta la domanda ma occorre la registrazione del marchio per sanzionare i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del Codice Penalehttps://www.filodiritto.com/ · 11 novembre 2012
- 2. Affinchè ricorrano i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., è necessaria l'avvenuta registrazione del marchio o del segno non essendo sufficiente la semplice…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 novembre 2012
- 3. Affinchè ricorrano i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., è necessaria l’avvenuta registrazione del marchio o del segno non essendo sufficiente la semplice…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2010, n. 43515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43515 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/09/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1319
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 19241/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD O\ N. IL *11/06/1951*;
avverso l'ordinanza n. 14/2010 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 18/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. Mura Antonio;
Udito il difensore Avv. Careglio Marino.
FATTO E DIRITTO
Il difensore di DE O\ ha presentato ricorso avverso l'ordinanza emessa ex art. 324 c.p.p. dal tribunale del riesame di Torino, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal p.m. presso il medesimo tribunale il 3.2.2010, in ordine a beni realizzati con il nome, l'immagine o il ritratto del cantante CO RO.
Il ricorrente rileva di essere titolare del marchio comunitario "vasco", rilasciato il 26.2.09
dall'U.A.M.I., cioè dall'ufficio europeo preposto a valutare domande di protezione dei beni di proprietà industriale, nonché di altri marchi dell'U.B.M.I., ufficio italiano brevetti e marchi. Soltanto in ordine a tali ultimi marchi è stato emesso un provvedimento di inibitoria, in sede cautelare civile, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la loro nullità dei marchi. Tale provvedimento non ha alcun rilievo nel presente procedimento, diretto all'accertamento dei reati di cui agli artt. 473 e 517 ter, aggravati a norma dell'art. 474 ter c.p.. Il signor DE\, in virtù del marchio comunitario "vasco" produce magliette, utilizzando tale marchio e non può essere ritenuto penalmente responsabile, per applicazione dell'art. 8 CPI, comma 3, secondo cui il marchio, identificandosi il nome di un artista noto è nullo, ove sia stato registrato senza il consenso dell'artista. Infatti tale norma è inapplicabile al marchio comunitario.
Quanto al marchio rilasciato dall'ufficio italiano, anche se esiste il provvedimento cautelare del giudice civile non può essere ritenuto penalmente responsabile, perché detto ufficio non ha rilasciato ad altri questo marchio.
Il tribunale inoltre sostiene che sulle magliette in sequestro vi sarebbe l'immagine dell'artista CO RO e altre diciture associate alle parole "vasco". Secondo il ricorrente l'immagine di una persona più o meno famosa può essere protetta da titolo di proprietà industriale, ma nel caso di specie non è stata avviata e conclusa la procedura legittimante questa tutela.
Quanto alle altre diciture sono sottratte alla tutela di proprietà industriale.
Queste considerazioni che valgono principalmente per l'ipotesi di reato ex art. 473 c.p., sono estensibili anche all'ipotesi ex art.517 ter c.p.. Secondo il difensore queste due ipotesi sono state contestate in maniera incongrua, in quanto si tratta di reati alternativi. In ogni caso il concetto di usurpazione relativo alla condotta del reato ex art. 517 ter c.p. poco si attaglia al DE\ che è un soggetto titolare di un marchio comunitario "Vasco".
Comunque, affermare che le due ipotesi possono sussistere in alternativa l'una all'altra significa attestarsi su una posizione non chiara e non corretta sotto il profilo giuridico.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via di premessa va rilevato che il ricorso per cassazione in ordine all'ordinanza in tema di sequestro probatorio, può essere proposto, ex art. 325 c.p.p., solo per violazione di legge, e che in tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali.
Nel caso il esame, il tribunale di Torino, quanto al reato ex art.473 c.p., ha ampiamente giustificato la sussistenza del fumus commissi delicti e ha affrontato in via incidentale, ex art. 2 c.p.p., la questione della validità dei marchi rilasciati al ricorrente, sia in sede comunitaria, sia in sede nazionale. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5, n. 3035 del 18.1.1999 rv. 212941), a norma dell'art. 2 c.p.p., spetta al giudice penale decidere in via incidentale una questione civile o amministrativa (concernente la natura pubblica o privata di un ente, la validità o meno di atto giuridico), quando la decisione abbia rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. Resta impregiudicata la necessità di procedere, nella sede e con le modalità previste dalla legge, all'accertamento funzionale a una formale declaratoria di caducazione dei suoi effetti. Il comma 2 del medesimo articolo, sottolinea infatti come la decisione del giudice penale abbia efficacia vincolante, limitatamente quel processo penale, lasciando impregiudicato l'esame del giudice titolare del giudizio principale. Il tribunale ha quindi correttamente esaminato e giudicato negativamente la validità dei marchi rilasciati al DE\, mettendo in rilievo le inosservanze dalla normativa nazionale e comunitaria, in base alle quali è pervenuto al giudizio della loro inefficacia ai fini della caducazione dell'antigiuridicità delle condotte del ricorrente. Nel caso in esame i marchi registrati dall'autorità italiana e il marchio registrato in sede comunitaria, recante il nome vosco, devono considerarsi in violazione dell'art. 8, comma 3 del codice della proprietà industriale, CPI, secondo cui i nomi di persona se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il consenso di questi. Un marchio rilasciato dall'autorità comunitaria preposta a valutare domande di protezione di beni di proprietà industriale, deve comunque rispettare, a norma dell'art.53 del Regolamento CE 207/2009 del Consiglio, i diritti anteriori,
discendenti dalla normativa nazionale, anche in base al diritto al nome, attribuendo così rilevanza al suindicato art. 8 CPI, comma 3. Nel caso di specie, quindi, è insussistente l'invocata legittimità della condotta del DE\, in relazione all'uso dei marchi italiani e del marchio comunitario vosco, in quanto essa risulta fondata su titoli, rilasciati con ingiustificata inosservanza di norma nazionale sulla tutela della proprietà industriale. A maggior ragione sono illegittimi i marchi registrati successivamente a quelli già registrati dalla EMI Music Italy, titolare di tutti i diritti sul nome, immagine, ritratto e firma dell'artista, Questo giudizio è insindacabile in questa sede, in quanto ,essendo pronunciato a seguito di accertamenti di fatto,è riservato al giudice di merito, la cui decisione è incensurabile , se come nel caso di specie, è congruamente motivata.
Quanto all'ipotesi di reato ex art. 517 ter c.p., la motivazione del tribunale di Torino rileva che l'uso in concreto del segno "vasco", al di là della questione della validità dei marchi, è avvenuto con modalità ("usurpando un titolo di proprietà industriale o comunque violandolo"), che possono realizzare la lesione del diritto esclusivo della querelante società Emi in ordine alla produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti pacificamente risalenti al cantante. Infine correttamente l'ordinanza ha osservato che dal p.v. di sequestro risulta che, al di là di beni recanti la dicitura "vasco," vi sono altri oggetti in cui appaiono altre diciture e anche l'immagine del cantante, in ordine ai quali è necessaria un'attenta disamina ad opera degli organi inquirenti, legittimante ampiamente il decreto di sequestro probatorio. Il ricorso va quindi rigettato , con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010