Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A # 32 86/ 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.8951/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.7666 11 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 Florindo Minichiello " -Ud. 30.11.2001 11 Stefano M. Evangelista " 1 -Oggetto: RI ET " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI IA, rappresentata e difesa, giusta procura spe-- ciale a margine del ricorso, dall'avv. Paolo Boer con domici -- lio eletto in Roma alla via Alberico II n. 33 ricorrente 4633
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife-- SO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Luigi Cantarini, Antonio Todaro, Vincenzo Mo-- rielli e Patrizia Tradis, con domicilio eletto in Roma presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in via della Frezza n. 17 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Pi- ° ceno n 218 in data 6 marzo/12 maggio 1998 (R.G. 73/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Giuseppe Li Marzi per delega dell'avv. Paolo Boer;
udito l'avv. Luigi Cantarini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta IA Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello dell'INPS, ha deciso che a ZZ RA non spetta l'indennità a carico del Fon- do di garanzia per l'insolvenza del suo datore di lavoro, AR RO, poiché la lavoratrice, che pur aveva espe- rito l'esecuzione mobiliare (infruttuosamente), non aveva tuttavia dimostrato di aver promosso l'esecuzione su di un fabbricato del quale il predetto AR risultava proprie- tario per un sesto. Avverso questa decisione ZZ RA ricorre per cassazio- ne con unico motivo, illustrato anche da memoria. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982 n. 297 e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricor- rente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto che es- sa aveva spiegato intervento nella procedura immobiliare ri- guardante il fabbricato in questione. Il motivo è fondato. Va premesso che il Pretore accolse la domanda, ritenendo che la ZZ si era adoperata con ogni mezzo (esecuzione mo- biliare e immobiliare) per realizzare il suo credito. In se- guito all'appello dell'INPS, il quale dedusse che la lavora- 1 trice non aveva esperito la procedura esecutiva immobiliare su di un fabbricato del quale il datore di lavoro risultava proprietario per un sesto, la ZZ replicò, nella com- di avere spiegato intervento nella parsa di costituzione, procedura esecutiva in corso su detto immobile. E specificò anche che detto intervento si era esplicato con atto in data 24 ottobre 1994. lavoratore (dipen-Secondo la giurisprudenza della Corte, dente da datore di lavoro non assoggettabile a procedure con- corsuali) che intenda avvalersi dell'intervento del Fondo, deve dimostrare di avere proceduto in modo serio e adeguato, ancorchè infruttuoso, all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale, ed all' uopo è sufficiente la dimostrazione di avere sottoposto ad esecuzione forzata il proprio debitore, pignorando (o tentando di pignorare) beni mobili o immobili appartenenti al medesimo;
non è invece necessario che egli provi di avere portato a termine il procedimento, in presenza di ragionevole certezza che esso non poteva portare ad esiti vantaggiosi (Cass. 9 marzo 2001 n. 3511). Infatti, la norma prescinde dal risultato dell'azione intrapresa. Sulla base di tali considerazioni, risuita evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale, il quale ha giudicato prescin- dendo dal verificare se effettivamente la lavoratrice fosse intervenuta nella procedura immobiliare, circostanza che, se 2 accertata come vera, avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassa- ta, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Ancona che, nel procedere a nuovo esame, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Ancona. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Влако Baltimiell Cric fiarselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 7 MAR. 2002 N oggi, E IL CANCELLIERE R elle P *SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ANI SPESA, TASSA DELL'ART. 10 O.EG N. 533 11-8-73 A 3