Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
In tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati, spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno della registrazione del modello, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione di contraffazione di modelli ornamentali di fibbie, la Corte, rilevata la corretta valutazione sulla validità dei brevetti dei modelli, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 473 cod. pen.).
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2016, n. 31868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31868 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
31 8 6 8/ 1 6 " REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ACR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 861/2016 Dott. ALDO FIALE - - Dott. ENRICO MANZON - Consigliere - - Consigliere - N. 32575/2015 REGISTRO GENERALE Dott. VITO DI NICOLA - Rel. Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI Dott. ENRICO MENGONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IN N. IL 22/05/1940 nei confronti di: LI NT N. IL 23/10/1967 avverso la sentenza n. 2715/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 12/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLI CASTRO che ha concluso per annullaments effect civili- cou илих оде Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Martorelli Mario e Pietrolle Fawards RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Fermo, con sentenza del 24 gennaio 2013, aveva condannato PP AN alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1500 di multa, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di rappresentante e presidente pro-tempore del Cda della "Italmeal s.r.l.", del reato di cui all'art. 473, comma 2, c.p., per avere contraffatto o alterato, nella produzione di fibbie e accessori in metallo, i modelli ornamentali industriali nazionali multipli di proprietà della "F & G s.r.l." meglio indicati nel dettaglio nell'elenco riprodotto nel capo di imputazione, modelli riproducenti stilisticamente quelli coperti da brevetto per modello ornamentale, prodotti dalla F & G s.r.l. Il giudice aveva ritenuto che i prodotti commercializzati dalla società della quale l'imputato è legale rappresentante costituissero una imitazione servile dei modelli industriali elaborati dalla società parte lesa-denunciante, come Ir P nella sostanza l'imputato stesso aveva ammesso nell'impostazione della linea difensiva e come era stato anche provato con evidenza all'esito dei rilievi tecnici dell'ausiliario di polizia giudiziaria, che ebbe ad effettuare la ricognizione morfologica dei prodotti e del consulente tecnico del pubblico ministero. Inoltre il giudice aveva svolto il proprio sindacato autonomo, rispetto al provvedimento ricognitivo-costitutivo dell'Ufficio italiano brevetti, sulla sussistenza del presupposto della tutela penale apprestata dall'art. 473 c.p., ed aveva formulato un giudizio di novità ed originalità effettiva dei modelli industriali protetti dalla privativa, affermando espressamente la possibilità che anche nel campo delle "fibbie di metallo" potesse essere dato spazio ad invenzioni stilistiche ulteriori ed a creatività artistica, in considerazione della "qualità modale" dell'accostamento degli elementi costitutivi del modello (impianto superficiale e volumetrico, tridimensionalità, proporzioni e conseguenze in termini di riflessione luminosa e densità cromatica, combinazione di elementi figurativi, assemblamento degli stessi, e così via), nonostante l'accessorio in oggetto risulti "inventato" sin dall'epoca egizia, sicchè nel caso di specie i modelli, ad eccezione di sei della lista D dei ventinove indicati nel capo di imputazione, risultavano, a parere del giudice, "individualizzati" nel loro design.
2. Con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte di appello di Ancona, investita a seguito di appello dell'imputato, riformava la decisione di primo grado, assolvendo PP AN dal reato ascrittogli così riqualificata l'originaria - imputazione nella fattispecie di cui all'art. 517 ter c.p., in relazione al regime sanzionatorio ex art. 127, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, (abrogato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto all'art. all'art. 15, comma 1 lett. e) l'art. 517 ter, applicabile trattandosi di fatti dell'ottobre 2008 - perché il fatto non sussiste, disponendo la revoca delle statuizioni civili. La Corte di appello ha ritenuto che nel caso di specie l'assenza di contraffazione o alterazione di marchi 2 aRob o segni distintivi, idonei ad indurre in inganno il compratore, non rendesse applicabile la fattispecie di cui all'art. 474 c.p., ma l'ipotesi della frode brevettuale, ossia l'art. 517 ter c. p., secondo il quale: "Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo della proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un altro titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino due anni e con la multa fino ad euro 20.000". Nel caso di specie la Corte dorica aveva ritenuto che fosse stata imitata la cosa oggetto di privativa, posta in commercio con denominazione diversa da quella protetta, senza però riprodurre il marchio protetto e aveva concluso che le fibbie, anche quelle presentanti caratteristiche particolari, non fossero espressione di un'idea ornamentale nuova, né individualizzante, in quanto le stesse risultavano incapaci di trasmettere la sensazione di un'estetica innovativa del prodotto, e quindi la società querelante, pur avendo ottenuto la concessione dal competente ufficio, non poteva essere considerata persona offesa di alcun reato. I giudici di seconde cure rilevavano la mancata prova della responsabilità penale dell'imputato e valutavano le risultanze istruttorie prodotte dalla difesa dell'imputato, segnalando che nel corso del precedente grado di giudizio non erano stati effettuati i dovuti distinguo tra i vari modelli di fibbia per accertare se, come richiesto dalla normativa di settore, presentassero i requisiti della novità o della originalità. Pur mancando il parere del consulente del PM, sarebbe stato sufficiente visionare le fotografie in atti per verificare che si trattava di fibbie dalle caratteristiche comuni difficilmente recanti i caratteri della originalità. Inoltre, dalle testimonianze escusse e dalle fatture prodotte, era emerso che molti modelli erano stati commercializzati prima che la società costituita parte civile, che pur aveva depositato la domanda di registrazione, ottenesse la concessione di privativa. Sotto il profilo soggettivo, osservava la Corte di appello, l'imputato aveva dimostrato di aver prodotto e commercializzato le fibbie prima dell'insorgere di un diritto di privativa e, in definitiva, non erano emerse circostanze che consentissero di ritenere provata la sussistenza del dolo, ossia che l'imputato fosse a conoscenza sia delle domande presentate dalla F & G s.r.l. sia delle concessioni ottenute.
3. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, l'Avv. Caterina Francia, contestando l'avvenuta assoluzione di PP AN lamentando i seguenti vizi: 1) Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in riferimento all'art. 473 c.p.: i giudici di merito avrebbero errato nel riqualificare i fatti di cui è processo nella fattispecie di cui all'art. 517 ter c.p., 3 ARON dovendosi al contrario ritenersi integrato il delitto di contraffazione di cui all'art. 473, comma 2 c.p., che risulta configurabile non solo in presenza di alterazione e contraffazione del documento amministrativo relativo all'atto concessorio, ma anche in presenza di contraffazione del prodotto tutelato da detto documento. Infatti, la F & G s.r.l. aveva dato al proprio prodotto una determinata forma e delle decorazioni particolari con forte capacità identificativa, tanto da rendere tale prodotto identificabile da parte del pubblico nella sua provenienza da una determinata impresa;
sussiste pertanto la contraffazione del modello ornamentale in quanto risultano riprodotti proprio gli elementi caratterizzanti il modello stesso, in grado anche di connotare la provenienza del prodotto. Nel caso in esame, l'imputato aveva riprodotto gli elementi caratterizzanti i modelli registrati di cui al capo di imputazione, spacciandoli per prodotti di propria creazione;
2) Violazione ex art. 606 lett. c) c.p.p., in riferimento agli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p.: la condotta di imitazione, peraltro ammessa dall'imputato, integrerebbe in ogni caso il reato di cui all'art. 127 del d.lgs. n. 30 del 2005, poiché risulta dagli atti di indagine l'indebita utilizzazione dei modelli registrati dalla F & G s.r.l. e quindi una lesione agli interessi patrimoniali della società. Di contro, la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato non è stata acquisita a norma di legge, avendo la difesa dell'imputato violato l'art. 391 bis c.p.p., in primo luogo, perchè non si sarebbe limitata a richiedere alle persone informate sui fatti una dichiarazione scritta, ma avrebbe registrato un colloquio, in secondo luogo, perché non avrebbe rivolto alle persone interessate gli avvisi previsti dal comma 3 del citato art. 391 bis c.p.p. Nonostante dette violazioni fossero state evidenziate in sede di gravame, su di esse la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi, ed ha poi anche fondato la propria decisione su prove non acquisibili al procedimento;
3) Violazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, poiché la Corte di merito si sarebbe limitata a sostenere genericamente che dalla semplice visione delle foto dei modelli si sarebbe potuta escludere la sussistenza dei requisiti della novità e della individualità, senza fornire alcuna spiegazione specifica delle ragioni di tale valutazione ed andando di contrario avviso alle conclusioni dei consulenti tecnici acquisite agli atti (parere pro-veritate dell'Ing Baldi, designer ausiliario di p.g. e perizia tecnica del dott. Paolo Vatti, CT del PM). I giudici di appello avrebbero altresì errato nel considerare valida la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, consistente in numerose fotocopie delle fatture, che attesterebbero la commercializzazione delle fibbie in epoca anteriore a aRor alla concessione del brevetto, documentazione di dubbia attendibilità. Anche l'analisi delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini difensive non evidenzierebbero elementi di prova della mancanza di originalità e novità dei modelli registrati: la circostanza che la società Italmetal avesse in produzione migliaia di modelli non esclude che tra esse vi fossero anche quelli copiati dalla F & G srl. La motivazione risulta illogica anche in riferimento alla originalità di alcune fibbie, prima affermata e poi smentita dai giudici di appello sulla base di presunte similitudini con fibbie dell'epoca storica egiziana e quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo.
4. Il difensore dell'imputato PP, Avv. Fernando Piazzolla, ha depositato una memoria difensiva sostenendo l'inammissibilità del ricorso della parte civile, in quanto la stessa non avrebbe fatto alcuna menzione degli interessi civili per i quali è legittimata ad impugnare. Sotto un diverso profilo, anche la diversa qualificazione del fatto invocata non avrebbe alcuna incidenza sul risarcimento del danno, mentre graverebbe proprio sulla stessa parte civile l'onere di indicare le ragioni per cui la diversa qualificazione giuridica inciderebbe sulla pretesa risarcitoria. Di conseguenza il ricorso dovrebbe essere ritenuto inammissibile per difetto di interesse. Le censure prospettate, d'altra parte, pretenderebbero un accertamento in fatto ed una valutazione di merito incompatibile con il giudizio di legittimità. Né può avere rilevanza la suggerita diversa imputazione, giacché, come ha chiarito la Corte di Appello, la fattispecie è inquadrabile proprio nella previsione di cui all'art. 517 ter c.p., dovendosi considerare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i brevetti di cui all'art. 473, comma 2 c.p. sono gli attestati con i quali è concessa la privativa industriale a norma di legge, che tutela i segni distintivi delle opere dell'ingegno o industriali, con la conseguenza che a tale previsione devono essere ricondotte le condotte di contraffazione o alterazione di tali documenti, mentre la produzione in frode al brevetto integra il reato di cui all'art. 517 ter c.p. Anche gli altri motivi di ricorso sarebbero infondati, sia con riferimento alla asserita violazione dell'art. 391 bis c.p.p., sia in merito alla rivalutazione delle prove richieste con il ricorso, che quanto all'asserita sussistenza dell'elemento soggettivo. Le censure della parte civile finirebbero per contestare le singole prove e per richiedere un nuovo esame della vicenda processuale inammissibile in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto premesso, con ciò respingendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla costituita parte civile, formulata nella memoria difensiva dell'imputato, che l'impugnazione avanzata dalla parte civile avverso la 5 ERos sentenza di proscioglimento che non ha accolto le sue conclusioni è ammissibile anche quando non contenga contiene l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (cfr. Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, Pc. in proc. Colucci e altri, Rv. 254130). Infatti, nonostante la modifica dell'art. 576 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, la parte civile conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni. (cfr. Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061), senza necessità che nell'atto di gravame vi sia formale enunciazione della finalizzazione dell'impugnazione agli effetti civili. Ovviamente (come precisato dalla sentenza - ווי Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971) la pronuncia sui profili ' 4 civilistici dell'illecito penale resta collegata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale, ma tale effetto devolutivo non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 c.p.p.; di conseguenza non può essere qualificato generico l'atto di impugnazione che, considerato il mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte civile nel precedente grado di giudizio, si limiti a richiedere la riforma della decisione assolutoria, sempre che nel corpus dello stesso sia svolta un'adeguata critica alla pronunzia censurata.
2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, va affermata la infondatezza della prima censura proposta. Va infatti ricorrdato che il reato di falso punito dall'articolo 473 cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall'articolo 2593 cod. civ., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall'impresa che l'ha brevettato. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche prescindendo dalle eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ed invero "quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell'articolo 473, secondo comma, cod. pen." (cfr. Sez. 5, n. 8758 del 22/6/1999, Rossi, Rv. 214652, fattispecie relativa a modelli ornamentali di capi di abbigliamento). Infatti da tempo era stato sottolineato che, proprio ai fini dell'art. 473 cod. pen., per modello ornamentale si intende "quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una 6 GROW particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi (art. 5, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per invenzioni industriali). Quando tali modelli abbiano ricevuto il brevetto, sono destinatari anche della tutela apprestata dall'art. 473 cod. pen. Questa norma, infatti, ne punisce la contraffazione, ossia la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante in brevetto" (così Sez. 5, n. 4084 del 9/12/1993, Bellinaso, Rv. 197056). Pertanto, in caso di modello ornamentale, la condotta di contraffazione assume caratteristiche affatto diverse da quelle richieste per ritenere integrata la condotta di contraffazione del marchio ed in tal senso deve essere letta anche la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di contraffazione del marchio (tra le molte, Sez.2, n. 28922 del 3/7/2014, Yang, non mass.), non applicabile tout court alle fattispecie di contraffazione del modello ornamentale.
3. Va anche rilevato che, nel caso di specie, non è stata mai posta in discussione la validità dei modelli registrato dalla F & G, tanto nel giudizio di prime cure che da parte del giudice di appello, che ha confermato la sussistenza dei brevetti per le fibbie come individuate nel dettagliato elenco, valutazione pienamente rientrante nei poteri del giudice penale (in tal senso Sez. 5, n. 43515 del 21/9/2010, Guiderdone, Rv. 249479, che ha affermato che "spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno di un marchio, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione").
4. Di conseguenza risultano impropriamente richiamati da parte del Collegio di appello i contenuti della sentenza della Sez. 5, n. 11556 del 2007. Infatti tale richiamata decisione ha avuto ad oggetto una condotta di sfruttamento economico di un brevetto dopo la revoca della licenza di utilizzazione, per cui la Suprema Corte ha affermato il principio che, in assenza di una condotta di contraffazione o alterazione dell'attestato relativo al brevetto, tale sfruttamento economico non integra il delitto di contraffazione di brevetto punito dall'articolo 473, comma 2, cod.pen., nè integra gli estremi del reato l'utilizzo della metodica di produzione contro la volontà dell'autore del brevetto e senza il pagamento del corrispettivo.
5. Le condotte contestate all'imputato PP attengono alla riproduzione con imitazione servile di fibbie tutelate da modelli ornamentali registrati e quindi incidono sugli interessi tutelati dalla fattispecie di cui all'art. 473 comma 2 c.p., caratterizzata dalla plurioffensività, mirando a garantire non solo la fede pubblica x Erod in senso oggettivo, cioè l'affidamento da parte della collettività dei consumatori nell'acquisto di un determinato prodotto (che identifica con chiarezza il suo produttore proprio per le sue peculiari caratteristiche), ma anche il corretto esercizio della libertà di concorrenza e quindi, indirettamente, gli interessi economici dei titolari del diritto all'uso esclusivo del modello ornamentale.
6. Ferma restando, quindi, la correttezza della qualificazione giuridica ravvisata dal giudice di primo grado e l'erroneità di quella enucleata dalla sentenza qui impugnata, risulta parimenti poco convincente, sotto il profilo della logicità della tenuta argomentativa motivazionale, la valutazione espressa dai giudici di secondo grado, basata su una "impressione visiva", in merito alla mancanza di originalità e novità dei modelli ornamentali oggetto di privativa, senza che risultino spese argomentazioni di alcun tipo per disattendere gli opposti esiti dei plurimi accertamenti tecnici sul punto demandati ai periti e consulenti, già acquisiti utilmente nel processo di primo grado, elemento che impone a questa Corte di dichiarare la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso. D'altra parte la fondatezza del terzo motivo è pure ascrivibile al segmento della censura afferente il travisamento della prova, quanto alla affermata rilevanza delle fotocopie di alcune fatture prodotte dalla difesa del PP, posto che dal corpus della motivazione non risultano specificati quali dei modelli di fibbie siano stati prodotti in data antecedente alle domande di registrazione avanzate dalla P G. & F. srl, circostanza rilevante, ratione temporis, per stabilire l'effetto del diritto di privativa. Risulta di conseguenza assorbito il restante motivo di ricorso e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti civili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi R a Aldo Fiale Aerofore DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 LUG 2019 IL CANNED ERE Luana Karani 18