Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11485 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
E N 6 1 1485 /02 O 8 I 9 Z REPUBBLICA ITALIAN 2 1 / A 4 R / 6 T R S 3 I B NOME DEL POR LO ITALIAN . G . .P.R L E L R D UPREMA DICASSAZIONE A I L . L A Oggetto B E P D I D A T I C E S S 1 T SEZIONI UNITE CIVILI I N A 3 E N I 1 D S Amooty. E R I . S E A E N T mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M R.G.N. 2479/01 - Presidente aggiunto Dott. Aldo VESSIA 19792/01 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione 25083Cron. 2 Dott. Angelo GRIECO - Presidente di sezione - Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 16/05/02 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO IN, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CIPOLLONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO MIRATE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
2002 contro 843 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASTI, 1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 19792/01 proposto da: GO IN, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CIPOLLONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO MIRATE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
ater nonchè
contro
DEGLI AVVOCATI DI ASTI,CONSIGLIO DELL'ORDINE PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avversO la sentenza n. 253/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 13/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato Lino GO, per se stesso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1. Con un primo ricorso, notificato al COA di Asti il 25 gennaio 2001, l'avv. Lino NG ha impugnato per cassazione la sentenza del C.N.F. n. 253 del 13 dicembre, notificatagli 1'8 gennaio precedente, denunziandone, in via principale, il "difetto assoluto di motivazione", in ragione del fatto che detta sentenza non aveva, in realtà, pronunciato sul ricorso (pur correttamente in epigrafe della stessa indicato) da lui proposto avverso la decisione del COA in data 24 settembre '99, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per mesi 8; bensì (a quanto inequivocabilmente risultava dalla correlativa narrativa e motivazione) in relazione ad addebiti assolutamente diversi, già oggetto di precedente decisione del COA di Asti del 29 dicembre '97 (di fatto riproducendo, da pag. 2 a 12, il testo della pronunzia n. 225/00 adottata dallo stesso C.N.F. sul ricorso avverso quella differente decisione).
2. Con altro successivo ricorso il NG ha impugnato la sentenza del C.N.F. notificatagli il 26 giugno 2001, recante l'identica data di deposito [13] dicembre 2000] e numero [253] di quella già notificatagli 1'8 gennaio precedente, ma con testo, questa volta, pertinente al ricorso avverso la decisione del COA di - 3 Asti del settembre 1999 - indicata in epigrafe. На denunciato il NG, in relazione a tale "seconda sentenza", in via principale e pregiudiziale, violazione del principio del "ne bis in idem", emettere "due contestando che il C.N.F. potesse decisioni assolutamente differenti" sullo stesso oggetto. E, in linea subordinata, ha dedotto violazione dell'art. 51 r.d.l. 1578/1933, sulla prescrizione dell'illecito disciplinare;
nonché errata delpačci individuazione di un patto di quota lite e erronea affermazione di sussistenza di un reato di peculato (motivi 2°, 2°, 4°).
3. Il C.N.F. intimato non si è costituito in relazione ad alcuno dei due predetti ricorsi del NG. Motivi 1. Osserva in premessa il Collegio, in riferimento a quanto in narrativa esposto, che, diversamente dalla prospettazione del ricorrente, non sono, in realtà, ravvisabili, nella specie, "due differenti decisioni" adottate dal C.N.F. nell'"identico giudizio sanzionedisciplinare", di impugnazione della inflittagli dal COA il 24 settembre 1999, ma un'unica decisione, duplicemente notificatagli. La sentenza è infatti l'atto, all'un tempo di 4 rappresentazione di conoscenza e di volontà, con la quale il giudicante risolve una controversia tra le parti, in contraddittorio delle stesse, attraverso l'applicazione della legge al caso concreto. Ed, all'evidenza, un tale atto non si identifica con il supporto materiale (cartaceo), a mezzo del quale esso esternato e portato a conoscenza dei destinatari. E dunque, nella specie, è accaduto semplicemente questo che la decisione - l'unica decisione pronunziata dal C.N.F., nella udienza del 13 dicembre 2000, sul ricorso proposto dall'avv. NG avverso la riferita pronuncia del COA, antecedentemente alla sua regolare notifica, effettuata il 26 giugno 2001, gli era stata già una prima volta notificata, ma in un testo che (per evidente errore di assemblaggio del materiale videoscritto e/o di affoliazione) riproduceva, nella sola prima pagina, l'epigrafe della sentenza in questione, mentre nelle pagine successive riportava lo svolgimento dei fatti ed i motivi riguardanti altro precedente (e già definito) giudizio disciplinare, relativo ad altra pregressa sanzione irrogata dallo stesso COA di Asti, sempre all'avv. NG, ovviamente per fatti diversi.
2. Da ciò consegue, in via preliminare, che i due 5 ricorsi in esame, in quanto appunto proposti contro la medesima sentenza, vadano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
3. Nel merito - mentre resta assorbita (o è, comunque, inammissibile per superfluità e conseguente carenza di interesse) la doglianza, di omessa motivazione, rivolta con il primo ricorso avversO il - rectius: il "non testo" - oggetto della prima testo notifica, va poi senz'altro respinta la censura di violazione del principio del "ne bis in idem", formulata con il primo e centrale motivo del secondo ricorso, sul presupposto, per quanto detto erroneo, che nella specie possa ravvisarsi una duplicità di pronunzie sull'identico oggetto.
3. Le resid e e subordinate doglianze svolte nello stesso (secondo) ricorso sono, a loro volta, tutte inammissibili per genericità e carenza del necessario requisito di autosufficienza del motivo impugnatorio. Non è dato, invero, rinvenire né nella narrativa né nello svolgimento dei motivi in questione (2° a 4°) cenno alcuno ai fatti che hanno formato oggetto dell'addebito disciplinare per cui è processo. Per cui sulla base del ricorso il cui contenuto - non può essere surrogato o integrato "per relationem" con rinvio ad altro atto e/o ducomenti processuali - 6 non risultano, in assoluto, comprensibili, nella specie, le premesse fattuali delle statuizioni impugnate, né il contenuto stesso di tali statuizioni e, conseguentemente, neppure i termini esatti delle critiche ad esse rivolte.
5. Il secondo ricorso va pertanto, a sua volta, integralmente respinto.
6. Nulla va disposto per le spese in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara assorbito il primo e rigetta il secondo,. Nulla per le spese. Roma, 16 maggio 2002 IL PRESIDENTE Materia L'ESTENSORE CANCELLIER Giambatt - 1.000 2002 7