Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
È configurabile il tentativo nel delitto di induzione alla prostituzione, poiché la condotta tipica, concretizzandosi nello spiegamento di un'attività diretta a far cessare le resistenze di ordine morale che trattengono la donna dal prostituirsi connotata da un minimo di continuità, deve ritenersi frazionabile e, pertanto, ben può ravvisarsi il compimento di atti idonei ed univocamente diretti a ledere il bene protetto, in una concreta prospettiva di pericolo attuale di realizzazione del delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2012, n. 5866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5866 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 13/12/2012
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 3155
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 13452/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.A. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 22/09/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore Avv. Maccarone, che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/09/2011 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Firenze del 29/09/2009, ha rideterminato la pena già irrogata a F.A. in anni uno di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 56 c.p. e alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 5 (per avere tentato di indurre M.N. alla prostituzione) e relativamente al reato di cui all'art. 3, n. 8 cit. legge (per avere sfruttato la prostituzione di ragazze che assumeva formalmente come massaggiatrici), esclusa l'aggravante di cui all'art. 4, n. 1. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un primo complessivo motivo, la violazione di legge con riguardo all'art. 415 bis c.p.p., commi 4 e 5. Infatti, nonostante il G.u.p. avesse, con la sentenza di primo grado, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni a sommarie informazioni rese alla Polizia da B.V. e Ma.Fr. in quanto effettuate successivamente alla scadenza di trenta giorni dal momento della richiesta di assunzione di tali atti da parte dell'indagato, la Corte fiorentina ha ugualmente ritenuto utilizzabili le stesse, ed in particolare quelle di Ma.Fr. , su di esse fondando la prova esclusiva in ordine alla sussistenza del reato contesto sub b) nonché la prova circa la credibilità della persona offesa M. circa la sussistenza del reato sub a).
2.1. Con un secondo motivo lamenta la inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. in punto di correlazione tra le imputazioni contestate e la sentenza e in punto di manifesta illogicità della motivazione in ordine ai relativo motivo d'appello. Lamenta in particolare come sia il G.u.p. che anche, successivamente, la Corte territoriale, riportandosi alla sentenza appellata, abbiano fondato la motivazione in ordine alla responsabilità per i fatti effettivamente contestati sui fatti, radicalmente diversi, di lenocinio ex art. 3, n. 5, secondo periodo, legge cit. e di reclutamento ex art. 3, n. 4, stessa legge, fatti e condotte, invece, mai contestati all'imputato; ciò tanto più in quanto i pretesi annunci su internet per il reperimento delle massaggiatrici da impiegare escludevano testualmente "qualunque coinvolgimento sessuale e di estraneità degli annunci alla materia della prostituzione".
2.2. Con un terzo motivo denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p. nonché omessa motivazione. In particolare rileva che con l'atto di appello aveva denunciato molteplici censure relativamente a contraddizioni ed incongruenze minanti la credibilità intrinseca della persona offesa, segnatamente con riguardo alle modalità di gestione della sua attività e alla intervenuta conoscenza con altre ragazze nonché ponendo a confronto dette dichiarazioni con quelle del fidanzato P. ; aveva inoltre segnalato gli elementi che comprovavano l'assoluta contrarietà del F. allo svolgimento di ogni pratica sessuale all'interno dei locali e che comprovavano come mai la persona offesa si fosse lamentata del fatto che le venissero chieste prestazioni sessuali mentre nessun elemento aveva dimostrato la pressione psicologica contestata come commessa in danno della M. . A fronte di tali analitiche censure la motivazione della Corte si era invece limitata ad apodittiche e lapidarie affermazioni. Nè la motivazione per relationem della sentenza della Corte avrebbe potuto colmare le lacune, posto che con l'appello si erano specificamente censurati precisi passaggi della sentenza di primo grado. Parimenti la Corte aveva disatteso le risultanze delle indagini difensive esperite (ed in particolare delle dichiarazioni rese dalle testimoni D.S. , Fo. e D.P. ) ne' aveva indicato da quale elemento si potesse trarre il convincimento, dato che comunque prestazioni di massaggio pagate venivano eseguite, che i proventi economici dell'imputato venissero tratti dalla attività di sfruttamento della prostituzione.
2.3. Con un quarto motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche richieste in atto di appello sulla base del buon comportamento processuale e della occasionalità della condotta illecita;
la Corte aveva invece rilevato come nessun elemento positivo fosse stato indicato.
2.4. Con un ultimo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in ordine alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 5, artt. 115, 49 e 56 c.p. con riferimento agli artt. 27 e 3 Cost.; in primo luogo denuncia l'incongruenza della punibilità
dell'induzione a commettere un fatto giuridicamente tollerato a fronte della non punibilità a commettere un reato che non si verifichi ex art. 115 c.p.; in secondo luogo, in particolare, premesso che l'art. 115, prevedendo la non punibilità dell'istigazione o dell'accordo a commettere un reato, affermerebbe che l'accordo e l'istigazione sono qualcosa di meno del tentativo, censura come irragionevole la punibilità di qualcosa meno di un tentativo;
infatti una condotta a minor contenuto offensivo riceverebbe un trattamento sanzionatorio più severo rispetto all'ipotesi in cui quella medesima condotta sarebbe diretta a commettere un reato, in contrasto con il principio di offensività dell'art. 49 c.p. e degli artt. 3 e 27 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'analisi dei motivi di ricorso deve muovere, secondo un ordine pregiudiziale -logico, dal secondo motivo di natura processuale con il quale si è lamentata, in relazione ad entrambi i reati per i quali è intervenuta la condanna, la violazione dell'art. 521 c.p.p.;
ritiene la Corte che tale motivo sia manifestamente infondato: il presupposto della lamentata violazione dell'art. 521 c.p.p. risiede invero nel fatto che venga pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato;
nella specie, invece, nessuna condanna è evidentemente intervenuta per i reati di lenocinio e reclutamento ai fini di prostituzione, effettivamente non contestati, avendo invece il giudice di primo grado, come esattamente rilevato anche dalla sentenza impugnata, unicamente valorizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per i reati contestati, e fatte salve sul punto le precisazioni di cui ai paragrafi sub 4 e 5, la avvenuta pubblicazione di inserzioni su sito internet relativamente all'attività svolta nel centro nonché al reclutamento delle massaggiatrici.
4. Con riguardo al primo motivo, va invece rilevato che la sentenza di primo grado, con assunto non più controvertibile, aveva espressamente ritenuto inutilizzabili le sommarie informazioni rese da Ma.Fr. e B.V. in quanto acquisite dalla p.g.
su delega del P.M. oltre il termine, previsto appunto a pena di inutilizzabilità ex art. 415 bis c.p., comma 4, di giorni trenta dalla loro indicazione in assenza di alcuna proroga. La sentenza impugnata, invece, evidentemente non considerando tale ritenuta inutilizzabilità, ha ricondotto proprio alla testimonianza della Ma. la prova "in termini non equivoci" dell'attività di sfruttamento della prostituzione svolta dall'imputato nei confronti della donna nonché il valore di elemento di credibilità della persona offesa M. stante la sovrapponibilità delle dichiarazioni di quest'ultima con quelle rese dalla Ma. . Ne consegue che, poiché, relativamente al reato sub b), la stessa sentenza non appare elencare ulteriori elementi dimostrativi del contestato sfruttamento, una volta obliterate le dichiarazioni della Ma. , per quanto già detto, del tutto inutilizzabili, appaiono difettare le ragioni indicative dell'affermata responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta illecita di cui all'art. 3 n. 8 legge cit..
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto che non tenga conto delle predette, inutilizzabili, dichiarazioni, relativamente al reato di sfruttamento di cui al capo b) dell'imputazione.
5. La sentenza non può essere invece annullata con riguardo al reato di tentativo di induzione di cui al capo a), come richiesto con il terzo motivo d'impugnazione, posto che, pur esclusa la possibilità di fare utilizzazione delle dichiarazioni di Ma.Fr. , la motivazione resa a supporto della affermazione di responsabilità sul punto appare fondarsi su ragioni ed elementi, evidenziati dalla Corte territoriale, già di per sè esaustivi ed idonei.
Va anzitutto premesso che la questione di legittimità costituzionale, proposta dal ricorrente con il quinto motivo di ricorso, è manifestamente infondata. Deve anzitutto chiarirsi che l'art. 3, n. 5 legge cit., nel contemplare la condotta di chi induce alla prostituzione una donna, richiede necessariamente che quest'ultima si sia effettivamente prostituita, sì che è ben possibile, per effetto dell'applicazione della norma generale di cui all'art. 56 c.p., ed attesa la figura di reato di evento della fattispecie in questione, la configurazione del tentativo allorquando, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente, l'induzione non abbia avuto l'effetto propostosi da questi. Il reato di induzione alla prostituzione si realizza infatti attraverso lo spiegamento di un'attività diretta a far cessare le resistenze di ordine morale che trattengono la donna dal prostituirsi e questa attività deve svolgersi con una continuità, sia pur minima, ma che comunque sia tale da consentirne l'apprezzamento sul piano giuridico. Ne consegue che l'iter criminoso è frazionabile e, nella complessiva opera di persuasione rivolta ad influire sulla psiche della donna, ben può ravvisarsi il compimento di atti idonei ed univocamente diretti a ledere il bene protetto, in una concreta prospettiva di pericolo attuale di realizzazione del delitto (cfr, Sez,3, n. 1683 del 09/12/1997, Notarstefano, Rv. 209573). Del resto, anche con riferimento alla "parallela" norma di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1, non si è mai dubitato della possibile configurabilità del tentativo di induzione (cfr. Sez. 3, n. 4967 del 19/01/2011, S., Rv. 249318; Sez. 3, n. 21335 del 15/04/2010, L, Rv. 247632), mentre, d'altra parte, l'induzione è sempre stata ricollegata, nell'interpretazione delle norme che tale ipotesi prevedono, ad una condotta che abbia determinato effettivamente il soggetto destinatario al compimento dell'azione "indotta". Ciò posto, appare del tutto improprio l'accostamento, posto alla base dell'asserita disparità di trattamento, tra punibilità del tentativo di induzione e non punibilità dell'istigazione non accolta di cui all'art. 115 c.p., comma 3; nella previsione della prima parte della L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 5 pur perfezionandosi il delitto consumato con l'effettivo compimento di atti di prostituzione, non viene sanzionata infatti l'attività di meretricio esercitata dalla donna, consistendo invece la condotta punita proprio nell'avere indotto la donna a fare commercio del proprio corpo. Non si istiga, dunque, una persona a violare la legge, sì da concorrere con essa nel reato qualora l'istigazione venga accolta, ma si viola la legge ponendo in essere la stessa attività di convincimento. In ogni caso va anche osservato che l'art. 115 c.p. non pone un'incondizionata previsione di esclusione della natura di illecito penale della istigazione non accolta ma, come segnalato dalla clausola posta nell'incipit del comma 1 ("salvo che la legge disponga altrimenti"), riferibile anche alla ipotesi del comma 3 per effetto del richiamo ivi posto ("le stesse disposizioni si applicano..."), contempla un precetto di carattere generale derogabile dallo stesso legislatore. Lo stesso codice, del resto, presenta molteplici ipotesi di condotte che, seppure caratterizzate da una istigazione a compiere illeciti non raccolta dal destinatario, integrano ugualmente reato (tra le altre, si vedano le figure degli artt. 266, 302 e 322 c.p.). Tanto premesso, le doglianze poste con riguardo al reato in questione con il terzo motivo di ricorso ed essenzialmente incentrate sulla non credibilità della persona offesa M. appaiono infondate. Va ricordato che, come costantemente enunciato da questa Corte, da ultimo anche a Sezioni Unite, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
si è aggiunto che, peraltro, laddove la persona offesa si sia costituita parte civile, può rendersi opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni con altri elementi (per tutte, Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Nella specie la Corte fiorentina ha posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, per il reato di tentata induzione le dichiarazioni di M.N. secondo cui, appunto, F. , dopo averla assunta, a seguito di inserzione pubblicata su Internet, come massaggiatrice, l'aveva dapprima invitata a rendersi disponibile alle pretese di prestazioni sessuali da parte dei clienti, già formulatele, e, successivamente, a fronte della indisponibilità della ragazza, aveva persistito nel chiederle di acconsentire dicendole che, diversamente, gli avrebbe fatto perdere i clienti, e successivamente, dopo ulteriori, vari e inutili tentativi, le aveva intimato di lasciare il posto ad una ragazza più disponibile. La stessa Corte ha evidenziato il carattere preciso, circostanziato e privo di contraddizioni sostanziali del racconto, relativo a fatti vissuti in prima persona, e senza che siano emersi motivi di astio o rancore verso l'imputato, mentre, con riguardo ai riscontri estrinseci, ha evocato la testimonianza resa da Vi.Br. , che, recatosi presso il centro di F. per farsi massaggiare, ha ricordato che la massaggiatrice operava in slip e a seno nudo, così da massaggiare con il proprio corpo quello del cliente, in tal modo emergendo un contesto pienamente compatibile con il contenuto delle richieste rivolte da F. alla M. . A fronte di detto percorso argomentativo, manifestamente esente da illogicità, ed idoneo a soddisfare i criteri valutativi posti dalla giurisprudenza di questa Corte e ricordati sopra, il ricorrente ha, sostanzialmente, da un lato, dedotto sintomi di inattendibilità da elementi che, nella ricostruzione operata dalla Corte territoriale, appaiono avere avuto un ruolo tutt'altro che decisivo (così, ad esempio, per la qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo anziché di lavoro subordinato) e, dall'altro, evocato il contenuto di dichiarazioni dello stesso imputato o di altri testimoni che si porrebbero in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa. Va tuttavia ricordato che, per costante insegnamento di questa Corte, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Infatti la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, e" solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex plurì mis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Allo stesso tempo va ricordato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Sotto un altro profilo, poi, deve continuare ad essere esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
6. Il quarto motivo è infondato;
con l'atto di appello l'imputato aveva invocato la concessione delle circostanze attenuanti generiche per il buon comportamento processuale, l'occasionalità e la non propensione a delinquere nonché l'unico precedente penale. Va tuttavia ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Nella specie la sentenza impugnata, facendo buon governo di detto principio, ha escluso che l'imputato abbia indicato elementi positivi idonei, secondo la prospettiva appena ricordata, a rendere lo stesso meritevole di quanto richiesto.
7. La sentenza va pertanto, come già detto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze limitatamente al capo b) dell'imputazione, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze limitatamente al capo b) dell'imputazione;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013