Sentenza 19 gennaio 2011
Massime • 1
È configurabile il tentativo di induzione alla prostituzione (art. 600 bis, cod. pen.), nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi non avvenuti. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in assenza di riscontri obiettivi, i contatti via "web" ed "e-mail" fossero finalizzati al mero soddisfacimento della concupiscenza del soggetto agente, in ragione del tenore esplicito e scurrile dei colloqui).
Commentario • 1
- 1. Art. 600-bis - Prostituzione minorile (1)https://www.filodiritto.com/
1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1) Articolo aggiunto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/01/2011
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 113
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - N. 23982/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R. nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 2/3/2010 dalla Corte d'Appello di Ancona;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore nella persona dell'Avv. D'AGOSTINO Oronzo in sostituzione dell'Avv. Discepolo Maurizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 marzo 2010, la Corte d'Appello di Ancona riformava parzialmente, rideterminando la pena, la sentenza del G.U.P. di Ancona, in data 9 gennaio 2008, con la quale S.R. era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 56 e 600 bis, art. 600 ter, comma 4, (così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 600 ter c.p., comma 3), art. 600 quater c.p., commi 1 e 2, artt.609 quater e 609 quinquies c.p..
I fatti contestati riguardavano plurime condotte poste in essere dal predetto attraverso internet, mediante comunicazioni via web e mail, concretatesi in contatti intesi ad indurre alcuni minori alla prostituzione, invio di materiale audiovisivo pornografico e pedopornografico.
Avverso la menzionata decisione il S. proponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di ricorso denunciava la carenza di motivazione in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica (violazione degli artt. 81, 56 e 600 bis c.p.) e l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
Osservava, a tale proposito, che i giudici del gravame non avevano tenuto conto della circostanza, più volte evidenziata, che le conversazioni intrattenute con i minori, lungi dall'essere destinate ad ottenere dai minori prestazioni sessuali dietro pagamento di un corrispettivo, avevano in realtà finalizzate ad una immediata soddisfazione conseguente al mero contenuto pornografico del colloquio intrattenuto con i minori.
Ciò era a suo dire dimostrato dalla circostanza che alle conversazioni non ebbe mai seguito alcun incontro.
Tale stato di cose evidenziava il difetto di analisi, da parte della Corte territoriale, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Osservava, altresì, che la circostanza menzionata avrebbe consentito di ricondurre i fatti contestati entro la diversa e meno grave fattispecie di cui all'art. 609 quinquies c.p.. Con il secondo motivo di ricorso denunciava la erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art.56 c.p., comma 3, sul presupposto che, se dovesse ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato, lo stesso avrebbe dovuto essere ricondotto ad una desistenza volontaria posta in essere dall'imputato che la Corte d'Appello ha escluso senza tener conto del quadro probatorio complessivo acquisito all'esito del procedimento.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rammentato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6^ n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^ n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6^ n. 23528, Sez. 3^ n. 12110,19 marzo 2009). Così delimitato l'ambito di operatività dell'art. 606 c.p.p., lett. e), si osserva che, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo i giudici operato un'accurata analisi delle ragioni poste a sostegno della decisione dei rilievi della difesa sviluppati nei motivi di appello con una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla loro attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che il ricorrente richiede è, in sostanza, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Invero la Corte territoriale ha coerentemente valutato i singoli episodi, in un caso escludendo anche la responsabilità del ricorrente in mancanza di prova, come è avvenuto con riferimento alla imputazione rubricata sub B), ma ponendo in evidenza anche le differenze con la violazione di cui al capo A) della rubrica. hi tale ultimo caso, che qui interessa, i giudici hanno proceduto ad una valutazione dei dati oggettivi offerti alla loro valutazione priva di cedimenti logici.
Invero, a fronte delle mere affermazioni dell'imputato circa le ragioni dei contatti avuti con i minori, a suo dire finalizzati alla semplice ed immediata soddisfazione della propria concupiscenza, senza alcuna vera intenzione di effettuare gli incontri proposti, correttamente i giudici hanno considerato come alle offerte abbiano fatto seguito specifici accordi finalizzati alla materiale organizzazione degli incontri.
Ora è proprio tale circostanza che, in assenza di altri elementi obiettivi di riscontro, si pone in aperta contraddizione con le affermazioni del ricorrente, perché se lo scopo della conversazione fosse stato quello effettivamente dichiarato di una immediata, reciproca soddisfazione sessuale degli interlocutori esauritasi con il colloquio stesso (in occasione del quale veniva utilizzato un linguaggio particolarmente volgare), non avrebbe alcun senso la successiva pianificazione dell'incontro avente ad oggetto aspetti meramente logistici e privi di riferimento a pratiche sessuali. Per le medesime ragioni non si rinviene alcuna inosservanza dell'onere motivazionale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Come si è avuto modo di osservare (Sez. 3^ n. 33470, 5 ottobre 2006;
n. 18854, 22 aprile 2003, n. 17717, 10 maggio 2002), l'interesse protetto dall'art. 600 bis c.p., è diverso da quello tutelato dalla L. n. 75 del 1958, in materia di prostituzione ed attiene alla salvaguardia del libero sviluppo psicofisico del minore, la quale può ricevere pregiudizio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo, tanto da prevedersi anche la punibilità del "cliente" quando il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale.
Il dolo richiesto è generico, cosicché per la sussistenza dell'elemento soggettivo si richiede soltanto che l'agente abbia la cognizione degli elementi del fatto tipico e dia impulso alla volontà per commetterlo (Sez. 3^ 40432,12 dicembre 2006). Deve dunque affermarsi il principio secondo il quale la condotta di chi intrattiene per via telematica plurime conversazioni con soggetti minorenni, aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo di denaro nonché la successiva pianificazione degli incontri, poi non avvenuti, è idonea a configurare il tentativo di induzione alla prostituzione e, in assenza di riscontri obiettivi, non può essere considerata come finalizzata al mero soddisfacimento della propria concupiscenza in ragione del tenore esplicito e scurrile del colloquio.
Altrettanto fondata e coerente con le risultanze processuali appare l'esclusione della ipotesi della desistenza volontaria. Si è recentemente ribadito, in conformità con un indirizzo giurisprudenziale costante, che la natura giuridica di esimente della desistenza volontaria richiede, qualora non risulti chiaramente dagli atti, che sia provata da chi la invoca (Sez. 1^ n. 21955, 9 giugno 2010) dimostrando, quindi, l'assenza di fattori esterni che incidano sulla determinazione dell'agente e la sua volontaria iniziativa. Nel caso di specie, invero, il ricorrente si è limitato ad evidenziare la circostanza, non contestata, che gli incontri programmati non sono poi avvenuti, senza altro aggiungere e pertanto, in assenza di altri elementi di valutazione, non appare incongrua la determinazione della Corte territoriale di non ritenere sufficiente il dato fattuale della mera inerzia.
Il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 - 13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011