Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 4967
CASS
Sentenza 19 gennaio 2011

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Massime1

È configurabile il tentativo di induzione alla prostituzione (art. 600 bis, cod. pen.), nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi non avvenuti. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in assenza di riscontri obiettivi, i contatti via "web" ed "e-mail" fossero finalizzati al mero soddisfacimento della concupiscenza del soggetto agente, in ragione del tenore esplicito e scurrile dei colloqui).

Commentario1

  • 1Art. 600-bis - Prostituzione minorile (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1) Articolo aggiunto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 4967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4967
Data del deposito : 19 gennaio 2011

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