Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 8860
CASS
Sentenza 25 maggio 2016

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La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista.

Commentari2

  • 1Conoscenza effettiva del provvedimento va accertata in concreto (Cass. 7102/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019

  • 2Difensore riceve notifiche: restituzione in termini? (Cass. 51341/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 8860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8860
Data del deposito : 25 maggio 2016

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