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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3053/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dragone, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Congedo, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 16.7.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 6.5.1995, hanno generato Pt_1 CP_1 due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la loro separazione è stata dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 3680/2019 del 26.11.2019 R.G. n. 1997/2011.
Con sentenza n. 3631/2024 pubblicata in data 21.11.2024 è stata adottata, nel corso del giudizio, la pronuncia inerente lo status;
successivamente, nel corso dell'udienza del 16.7.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della circostanza che, giusta transazione formulata in altro giudizio, il resistente avesse rinunciato a coltivare l'unica istanza accessoria proposta in questa sede, inerente all'assegno divorzile ed hanno chiesto pronunciarsi la declaratoria di cessata materia del contendere;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
La pronuncia invocata dalle parti appare consona al quadro fattuale delineato dai contendenti;
ed invero, tale esito si fonda sul venir meno dell'interesse dei medesimi alla domanda giudiziale in conseguenza al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, il ha desistito dall'unica domanda accessoria in corso di valutazione inerente CP_1 all'assegno divorzile e, contestualmente, la ha accettato tale rinuncia. Pt_1
Le spese di lite, in considerazione dell'esito del procedimento, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 4.11.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)